Incarto n.
INC.2004.35303

Lugano

13 dicembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 25 novembre 2004 dal

 

Procuratore pubblico Moreno Capella

 

 

 

nei confronti di

 

 

 

__________ detenuto c/o __________

(patr. dall'avv. __________)

 

accusato dei reati di furto aggravato, sub. ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d'uso, violazione del bando, istigazione a grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale ed istigazione ad impedimento d'atti d'autorità di cui agli artt. 139 cifra 1 e 2, 144, 186 e 291 CP e 24 CP in relazione con gli artt. 90 cifra 2 e 94 LCS;

 

viste le osservazioni 6/7 dicembre 2004 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);

 

visti gli incarti MP __________;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

A.

 

Il 14 giugno 2004 __________ è stato arrestato dagli agenti di Polizia del canton Nidwaldo poiché, unitamente ai correi __________ e __________, a bordo di un’automobile marca __________, avevano forzato un blocco stradale di Polizia posto all’uscita della galleria autostradale del Seelisberg.

Contro il correo __________ era già pendente un ordine d’arresto 19 febbraio 2004 del Ministero pubblico di Lugano con l’accusa di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio.

Il 18 giugno 2004 il Procuratore pubblico Moreno Capella ha chiesto la conferma dell’arresto per __________ promuovendogli l’accusa per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, violazione del bando e furto d’uso “per avere, dal 13 giugno 2004 al 14 giugno 2004, a Brusino, Arogno, Mendrisio e Personico, in correità con terze persone, in almeno 7 occasioni, al fine di appropriarsene, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, entrando in case d’abitazione, previo scasso, sottratto diversi oggetti e valori, per un importo complessivo non ancora quantificato“ (cfr. inc. GIAR 353.2004.1, doc. 1. p.1).

Il 26 giugno 2004 l'allora giudice Franco Lardelli ha confermato l’arresto di __________, considerata l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, rilevabili dal rapporto di Polizia e dalle ammissioni dell’accusato stesso, e l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di recidiva in relazione con la condanna 20.12.2002 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona per reati analoghi. (cfr. inc. GIAR, 353.2004.1, doc. 4, p. 3).

Inizialmente l’inchiesta ha permesso di imputare a __________ una decina di furti commessi in banda e per mestiere con i due correi, per una refurtiva valutata in circa CHF 40'000.- (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 24 novembre 2004, AI 147).

Per questo motivo, in data 2 settembre 2004 a __________ è stata estesa l’accusa per il reato di furto aggravato siccome commesso in banda e per mestiere (cfr. verbale 02.09.2004, AI 81, Inc. MP __________).

 

 

B.

 

Con istanza 5/26 novembre 2004, il magistrato inquirente chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo, cui è astretto __________, la cui scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPPT) interverrebbe il 14 dicembre 2004.

La richiesta è motivata con il fatto che esistono tuttora pericolo di fuga – trattandosi di cittadino straniero senza fissa dimora residente illegalmente in Italia e senza nessun legame con la Svizzera – e di recidiva, viste le aggravanti del furto in banda e per mestiere e la precedente condanna a 9 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per reati analoghi (furto aggravato siccome commesso in banda, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso, infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, circolazione senza licenza di condurre).

Essendo presenti gravi indizi di colpevolezza, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal magistrato inquirente il quale ritiene “decisamente date le premesse per una condanna superiore ai sei mesi previsti dalla legge (art. 139 cifra 3 CP) nonché gli elementi per una prognosi negativa nell’ambito dell’esame della concessione o meno della sospensione condizionale alla nuova pena”, “ritenuto che dovrà verosimilmente scontare i 9 mesi di carcere a cui è stato condannato nel 2002” e “al fine di poter dar seguito ad un’eventuale richiesta di complemento istruttorio di cui si avrà conoscenza al più tardi il giorno 14/15 dicembre 2004, rispettivamente per garantire aldilà di qualsiasi imprevisto la presenza al pubblico dibattimento dell’accusato, considerato che il termine del carcere preventivo a cui è astretto __________ scade il 14 dicembre prossimo”.

Il Procuratore pubblico termina la sua istanza affermando che “sarà dovere dello scrivente magistrato procedere alla chiusura formale dell’inchiesta non appena avuta conferma che non sono intervenute richieste di complemento istruttorio”.

 

 

C.

 

L’accusato, tramite il suo patrocinatore, con osservazioni 6/7 dicembre 2004, evidenzia la propria fattiva collaborazione ed un eccessivo protrarsi dell’istruttoria se confrontato con la limitatezza dei casi di furto a lui imputabili.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga lo contesta integralmente poiché al 14 dicembre avrebbe già praticamente scontato il residuo della condanna a nove mesi di detenzione inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona nel 2002.

Osserva poi di non essere senza fissa dimora ma di vivere in Romania con la famiglia dove avrebbe pure una fidanzata e che in Italia, trasferitosi per cercare lavoro, soggiornerebbe temporaneamente presso la sorella che vive a Torino.

Per quanto attiene al pericolo di recidiva non sarebbe dato ritenuto il suo atteggiamento pentito e remissivo e la piena collaborazione resa alle Autorità inquirenti “dimostrata sin dall’inizio dell’arresto, sinonimo di ragionevolezza e di volontà tesa a limitare le conseguenze negative degli atti illeciti commessi”.

Conclude, ritenendo non rispettosa del principio di proporzionalità la proroga richiesta dal magistrato inquirente, chiedendo in via principale il non accoglimento dell’istanza di proroga del carcere preventivo ed in via subordinata una riduzione del periodo richiesto.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

1.

 

Va ricordato alle parti che l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione (nell’eventualità di un’istanza di complemento istruttorio), con particolare riguardo al pericolo di fuga e di recidiva. Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)";

 

 

2.

 

La legittimità dell’arresto già è stata esaminata in occasione della conferma dell’arresto; si deve ora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

 

 

 

 

2.1.

 

I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica d’ufficio da parte di questo giudice) sono senz’altro dati: le ammissioni fatte dall’accusato e le risultanze dell’inchiesta portano ad un numero di circa 10 furti commessi in banda e per mestiere con conseguenza, seppure in parte contestata la refurtiva, di un consistente danno causato alle numerose parti civili con il proprio illecito agire durante la primavera 2004 (Cfr. verbale MP 02.09.2004 AI 81, e il Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 24 novembre 2004).

 

2.2.

 

Per giustificare il protrarsi della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); __________ è cittadino rumeno senza lavoro (e comunque impossibilitato a soggiornare e ad esercitare legalmente attività lucrativa in Svizzera), tenuto conto della quantità e dell'entità dei furti commessi dall'accusato e della prognosi, non si può escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare ed una revoca della sospensione condizionale della pena di 9 mesi di detenzione inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona il 20 dicembre 2002, per cui nel 2002 era rimasto in carcere preventivo soltanto per due mesi e tre settimane: sussiste quindi il rischio concreto che in tale prospettiva, __________ si dia alla latitanza, in altre parole si renda irreperibile, potendosi presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292), tale pericolo non appare ovviabile con misure sostitutive ed è in casu dato.

 

2.3.

 

Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli è altrettanto vero che i reati sono stati commessi per mestiere e in banda con correi, con i quali si incontrava in Italia, che nella primavera 2004 ha commesso ben 10 furti con scasso, che non è nuovo a simili reati, che è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente esercitare un'attività lavorativa nel nostro Paese; le suddette circostanze personali e fattuali rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se messo in libertà provvisoria, riprenda a commettere furti, sia in Ticino che in altri cantoni svizzeri, regioni a lui ben note.

 

2.4.

 

Pure il principio di proporzionalità è di per sé rispettato – seppur non per la durata della proroga richiesta: 2 mesi appaiono infatti eccessivi per rapporto alle esigenze che si limitano sostanzialmente alla valutazione di istanze di complemento istruttorio invero assai improbabili e alla chiusura formale dell’inchiesta – tenuto conto della probabile pena che gli verrà inflitta al pubblico dibattimento, considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento, ritenuta la data dell'arresto dell'accusato (14 giugno 2004) e il formale impegno del magistrato inquirente che in assenza di richieste di complemento istruttorio dalle parti procederà alla chiusura formale dell’inchiesta già il 14 dicembre. L’attenzione ai precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo.

 

 

3.

 

Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente per la durata di 10 giorni, tempo sufficiente per analizzare un'eventuale istanza di complemento istruttorio e per inoltrare, se del caso, un’ulteriore istanza di proroga del carcere preventivo in caso di necessità di istruire eventuali ma improbabili complementi d’inchiesta. La presente decisione è esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), impugnabile alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 let. a CPPT).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati i menzionati articoli di legge,

 

 

decide:

 

 

1.                L’istanza del Procuratore pubblico è parzialmente accolta.

 

Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________, è prorogato di 10 giorni e cioè fino al 24 dicembre 2004, compreso.

 

2.                Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

4.                Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Claudia Solcà