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Incarto n. INC.2004.41304 |
30 agosto 2004 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18 agosto 2004 da |
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__________ (attualmente detenuto) (rappr. dal lic. iur. __________)
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contro |
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la decisione 9 agosto 2004 del Procuratore pubblico Rosa Item che nega alla difesa l'accesso integrale agli atti dell'incarto; |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (20 agosto 2004);
visto l'inc. MP __________, trasmesso dal Ministero pubblico;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 21 luglio 2004 con l'accusa di infrazione aggravata alla LFStup: avrebbe effettuato regolari viaggi a __________ (tra l'aprile 2003 e il maggio 2004) per conto di __________, al fine di acquistare eroina (ca. 1'680 grammi, secondo i calcoli dell'accusa) destinati alla messa in circolazione (doc. 2, inc. GIAR 413.2004.1);
- l'arresto è stato confermato da questo giudice il 22 luglio 2004, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato e pericolo di collusione con i correi, identificati e non (doc. 3, inc. GIAR 413.2004.1);
- con decisione 9 agosto 2004, il magistrato inquirente ha negato alla difesa di __________ l'accesso completo agli atti d'inchiesta, richiesta presentata dalla stessa difesa contestualmente all'istanza di libertà provvisoria poi respinta ed attualmente pendente davanti la CRP (doc. 2, inc. GIAR 413.2004.1; nonché inc. GIAR 413.2004.3);
- nella decisione il magistrato inquirente precisa di aver messo a disposizione della difesa i verbali resi dallo stesso __________; per quanto concerne i verbali dei correi afferma che l'accesso è prematuro in quanto dovranno essergli prima contestati; inoltre, e prima ancora, dovranno essere chiarificati con i correi stessi (decisione 9 agosto 2004, pag. 2);
- con il reclamo oggetto della presente, la difesa di __________ ritiene scioccante e lesivo dei diritti della difesa il fatto che ad oltre tre settimane dall'inizio dell'inchiesta non gli siano ancora state contestate le dichiarazioni dei correi che costituiscono, a suo dire per lo stesso magistrato inquirente, gli elementi fondanti gli indizi di colpevolezza in relazione al suo coinvolgimento attivo nel traffico (Reclamo 17 agosto 2004, punti 2 e 3); inoltre, e con riferimento a DTF 115 Ia 293, segnala come il rifiuto di accesso agli atti gli impedisca di esprimersi compiutamente (davanti alla CRP) sul mantenimento della detenzione (Reclamo, punti 3 e 4);
- con le osservazioni del 20 agosto 2004, il magistrato inquirente rinvia alla decisione impugnata ed al preavviso negativo sull'istanza di libertà provvisoria;
- il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine;
- in diritto si ha che l’art. 60 cpv. 2 CPP dispone che il difensore nell’ambito della sua partecipazione all’istruttoria formale “può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta“; quindi, secondo lo spirito informatore della revisione parziale 23 settembre 1992/1. gennaio 1993, di principio partecipazione e conoscenza sono prioritari rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia necessaria preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel rispetto della proporzionalità; peraltro il diritto in discussione è garantito dalla Costituzione federale, in quanto corollario del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2, si veda pure art. 32), ritenuto che solo conoscendo gli indizi su cui si fonda l’accusa è possibile alla difesa di prendere posizione ed eventualmente controbatterli convenientemente: e ciò vale segnatamente in caso di detenzione preventiva dell’accusato, come vogliono gli art. 5 § 2,3 e 4 CEDU (v. sentenza della Camera dei ricorsi penali 21 settembre 1994 in re M. P., CRP 293/94, e riferimenti; sentenza 8 dicembre 1994 consid. 2b della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re M. A., 1P.669/1994 e riferimenti, in particolare DTF 119 Ia 138 consid. 2b, 115 Ia 302 consid. 5a); se infatti la consultazione degli atti del procedimento costituisce l’ovvia premessa del diritto di esprimersi e di esporre le proprie ragioni, in questo contesto l’accusato arrestato acquisisce la conoscenza degli elementi a carico rispettivamente legittimanti la privazione della libertà e di quelli a discarico e favorevoli alla revoca del provvedimento restrittivo, il tutto sempre a garanzia del principio della parità delle armi (sentenza TF citata e riferimenti, tra i quali DTF 116 Ia 300 consid. 4a, 115 Ia 303 consid. 5b);
- nel contempo, come previsto dalla norma in discussione e come riconosciuto dalla citata giurisprudenza, il diritto per l’accusato e per il suo difensore non è assoluto, ma può essere limitato a tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti, ritenuto in ogni modo l’accesso agli atti essenziali; si aggiunge che le “contrarie esigenze di inchiesta“, quale eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre meno fatte valere nel decorso dell’istruttoria e soprattutto con il prolungarsi della carcerazione preventiva;
- occorre, preliminarmente rilevare che l'incarto trasmesso a questo ufficio, sebbene si parli esplicitamente di azioni in correità con terzi (quindi di una situazione di connessione ex art. 36 CPP), concerne il solo __________ (cfr. mappetta rosa MP __________) senza che risulti l'esistenza di una decisione formale di disgiunzione; la circostanza non é priva di rilevanza allorquando si tratta di determinare quali atti d'inchiesta concernono lo specifico procedimento ed il relativo diritto di accedervi, nonché di partecipare all'assunzione delle prove da parte della difesa (art. 60 CPP e/o art. 62 CPP);
- l'incarto trasmesso a questo ufficio, inoltre, è manifestamente incompleto; non vi è traccia (neppure nell'elenco atti cronologico - art. 195 CPP) di alcuni verbali delegati alla polizia: in particolare quello del correo, menzionato dal magistrato inquirente nel preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria (__________ 29.07.2004), nonché quello dello stesso __________ chiarito davanti al Procuratore pubblico nel verbale del 4 agosto 2004 (__________ 27.07.2004); da ciò deriva, quantomeno, impossibilità per questo giudice di esprimersi con completa cognizione di causa, impossibilità che non può andare a scapito dell'accusato;
- di principio, il fatto che determinati verbali (ma anche altri atti d'inchiesta) non siano ancora stati prospettati all'accusato (e prima di ciò, se si tratta di verbali di coaccusati, chiariti - se richiesto come da versione dell'art. 61 cpv. 3 in vigore dall'1.1.1999 - davanti al magistrato inquirente) può costituire contraria esigenza d'inchiesta (salvaguardia dell'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato) che si oppone all'accesso agli atti da parte della difesa (REP 1994 n. 114; REP 1998 n. 100; REP 1999 n.122);
- nel caso in esame, e per quanto risulta dall'incarto (monco) trasmesso, i verbali di__________ che chiamano in causa il qui reclamante risultano essere tre (15 luglio 2004; 20 luglio 2004; 29 luglio 2004 - cfr. AI 1, 4 e 21) e non è dato sapere (vista la separazione materiale degli incarti concernenti correi) se per gli stessi è stato chiesto chiarimento e/o questo sia già avvenuto; comunque, il verbale 20.07.2004 è stato (perlomeno parzialmente) prospettato all'accusato da questo giudice in sede di conferma dell'arresto, mentre per gli altri (noti) non risulta che sia già stata effettuata una prospettazione (davanti al magistrato o in sede di polizia);
- per quanto concerne il verbale ___ 20.07.2004 la sua prospettazione in sede di udienza di conferma dell'arresto, soprattutto il suo utilizzo per la conferma, non pregiudica più immediatezza delle eventuali dichiarazioni del qui reclamante (almeno parziale); comunque, sia per il verbale appena citato che per quelli menzionati più sopra (tutti effettuati prima dell'inizio del corrente mese) il tempo trascorso dall'arresto e, soprattutto, dalla stesura dei verbali (ca. 5, rispettivamente 4 settimane) impone di ritenere che il perdurare del divieto d'accesso agli atti è prossimo alla violazione del principio di proporzionalità (ed a quella dei diritti della difesa) e deve, quindi, essere garantito in tempi brevissimi che (per evitare conseguenze dovute all'indeterminatezza) possono essere stabiliti in ca. tre giorni (cioè il tempo strettamente necessario ad eventuale prospettazione e/o chiarimento,);
- in conclusione, se il magistrato inquirente ritiene che l'accesso agli atti sopra indicati (previa, ovviamente, la loro acquisizione concreta agli atti dell'incarto intestato al qui reclamante) non possa avvenire prima della loro prospettazione, deve provvedervi indilatamente; l'accesso agli atti indicati (ma ciò vale, di principio e salvo decisione contraria debitamente motivata, anche per quelli non indicati e che farebbero parte dell'incarto - incompleto) dovrà comunque essere garantito al più tardi a far tempo da venerdì 3 settembre dalle ore 14.00.
P.Q.M
visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 1 ss., 36, 60, 61, 62, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29, 32 Cost. fed., 5 CEDU;
decide
1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di FRS 300.- e le spese, FRS 70.-, sono a carico dello Stato che rifonderà all'accusato FRS 225.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
giudice Edy Meli