Incarto n.

INC.2004.4903

Lugano

30 agosto 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 20/21 luglio 2004 da

 

 

 

__________, __________

(__________);

 

 

contro

 

 

la decisione 16 luglio 2004 del Procuratore pubblico Moreno Capella che nomina un perito e ordina una "ricostruzione dinamica tridimensionale su supporto informatico della scena del crimine", nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

 

 

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (2 agosto 2004);

 

 

preso atto che le parti civili al procedimento hanno dichiarato di non avere osservazioni da formulare (__________, __________, __________: cfr. scritto 22/23 luglio 2004 avv. __________), rispettivamente non ne hanno presentate entro il termine assegnato (__________e __________);

 

 

visto l'inc. MP __________;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto

 

 

A.

 

__________ è stato fermato/arrestato tra la sera del 31 gennaio 2004 e la mattina del 1. febbraio 2004, in quanto presentatosi al posto di polizia di Lugano a dichiarare di aver tolto la vita ad entrambi i suoi genitori (doc. 2, inc. GIAR 49.2004.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice, in data 1. febbraio 2004, per la presenza di gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (doc. 3. inc. GIAR 49.2004.1).

 

 

B.

 

In data 27 luglio 2004, questo giudice accoglieva parzialmente una istanza di proroga del carcere preventivo cui __________ è astretto.

La detenzione preventiva è stata prorogata di 4 (quattro) mesi fino al 30 novembre 2004, tempo ritenuto sufficiente per l'espletamento degli atti d'inchiesta ancora necessari (riconosciuti tali sia dall'accusa che dalla difesa, con l'eccezione di quello oggetto della decisione qui impugnata) e constatata l'esistenza del pericolo di recidiva.

In merito alla "ricostruzione", ordinata poco prima dell'istanza di proroga e che secondo il magistrato giustificava una proroga di 6 (sei) mesi, così ci si esprimeva:

 

 

-  in questa sede, non appare necessario né opportuno concedere una proroga più lunga (dei già menzionati quattro mesi),          per i motivi indicati nei considerandi che seguono;

 

-  da un lato, per andare oltre il periodo in questione, si dovrebbe valutare, sulla base dell'istanza, se il motivo che ha fatto si         che l'atto d'indagine (che giustificherebbe una proroga di sei mesi) sia stato ordinato solo il 16 luglio 2004, possa essere              considerato non lesivo del principio di celerità (ciò che, di primo acchito e senza pregiudizio per eventuale futura decisione,      non è certo - cfr. GIAR 21 febbraio 2001 in re L.) e se i tempi indicati per l'effettuazione del lavoro in questione sono                 "normali" o dipendano (e in che parte) da altri impegni del perito (questione non chiarita nell'istanza, né nello scritto                prodotto successivamente - doc. 3 inc. GIAR 49.2004.2);

 

-  d'altro canto, e altrettanto importante, occorrerebbe valutare anche la reale "utilità" (connessione e rilevanza) per       l'inchiesta predibattimentale dell'atto in questione (tutt'altro che evidente se lo stesso magistrato inquirente afferma che la           ricostruzione "permetterà di meglio considerare, valutare e qualificare l'azione (perversità)" dopo aver affermato che "da un                punto di vista oggettivo - cioè quello oggetto della ricostruzione, n.d.r.-, ritenute le modalità con le quali egli ha agito, il         reato di cui all'art. 112 CP appare assodato" - cfr. Istanza, pag. 3 primo paragrafo, rispettivamente pag. 2 secondo   paragrafo del merito;

 

-  l'accusato ha presentato reclamo in data 20 luglio 2004 contro l'ordinanza di "ricostruzione dinamica tridimensionale",                 contestandone ammissibilità/legittimità; questo giudice dovrà, quindi, pronunciarsi separatamente (e ricevute le relative            osservazioni dalle parti) sulla questione (che inevitabilmente toccherà pure la problematica della connessione e rilevanza              predibattimentale), con la conseguenza che se il reclamo dovesse venire accolto, verrebbe a cadere l'argomento che ha           giustificato la richiesta di una proroga di sei mesi; in caso contrario, il magistrato inquirente potrà, se lo ritiene (e se riterrà            presenti le condizioni cui si è fatto cenno sopra) chiedere una ulteriore proroga del carcere preventivo;

 

-  in base a tutto quanto esposto nei considerandi che precedono, ed in conclusione, è più corretto e prudente concedere            oggi una proroga di quattro mesi della carcerazione preventiva cui è astretto __________.

           (sentenza 27 luglio 2004, GIAR 49.2004.2)

 

 

C.

 

Con la decisione qui impugnata il Procuratore pubblico ha nominato il sig. __________ perito giudiziario con l'incarico di procedere alla "ricostruzione dinamica tridimensionale su supporto informatico della scena del crimine". L'ordine chiede al perito di effettuare 6 (sei) operazioni, e meglio: ricostruzione virtuale tridimensionale della scena del crimine, ricostruzione di sequenze animate relative alla dinamica dei fatti sulla base delle dichiarazioni e deposizioni agli atti, ambientazione delle animazioni all'interno della scena del crimine, montaggio video delle sequenze animate, integrazione delle sequenze con fotografie relative all'esame autoptico ed al sopralluogo, riversamento del filmato su supporto analogico o digitale (cfr. doc. 2 inc. GIAR 49.2004.3). Il termine assegnato al perito per la consegna del suo lavoro scade l'1 dicembre 2004.

Dagli atti si evince che, poco prima della formalizzazione del mandato, vi è stato un incontro dell'autorità inquirente con il perito, alla presenza della polizia e del medico legale cantonale (AI 190 e 194); il contenuto dell'incontro (né in dettaglio né sommariamente) non risulta da documenti agli atti, pertanto non é noto a questo giudice.

La decisione è stata notificata alle parti lo stesso 16 luglio 2004.

 

 

D.

 

Mediante il reclamo, la difesa di __________ contesta, sostanzialmente, necessità ed utilità della ricostruzione ordinata dal magistrato inquirente (doc.1, inc. GIAR 49.2004.3).

A suo dire i fatti sono chiari. __________ si è presentato spontaneamente in polizia ed ha confessato quanto commesso. Mezzi utilizzati e dinamica dei fatti non sono mai stati messi in discussione e neppure è mai stato contestato all'accusato che le risultanze dell'inchiesta siano incompatibili con le sue dichiarazioni. Da qui, sempre secondo la difesa, l'inutilità di operazione di ricostruzione dispendiosa (con riferimento all'art. 142 CPP ed alla dottrina).

Inoltre, sempre secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti compete alla Corte che deve poterlo fare senza subire le possibili influenze derivanti dalla presentazione di una "specie di video game".

Da ultimo afferma che il fatto che __________ non se la sia sentita di partecipare di persona ad una ricostruzione mimata della scena del crimine, non è motivo sufficiente per procedere a tale ricostruzione in via peritale.

 

 

E.

 

Il Procuratore pubblico, con osservazioni del 2 agosto 2004 (doc. 5, inc. GIAR 49.2004.3), dopo aver rivendicato la propria competenza ad ordinare prove peritali e ricordato i fatti essenziali oggetto dell'inchiesta, precisa (con elencazione dei verbali effettuati) che __________ è reo confesso e che una perizia medico psichiatrica ha stabilito una scemata responsabilità del 75% (Osservazioni, pag. 2).

In merito alla ricostruzione segnala come l'accusato abbia manifestato intenzione di non parteciparvi (Verbali 1 marzo e 18 marzo 2004) ed afferma che le versioni da lui rese "non sono prive di imprecisioni ed incompletezze" e non trovano "costante e corretto riscontro nei rilevamenti oggettivi" (Osservazioni, pag. 2). Tali imprecisioni ed incompletezze sono desumibili, secondo il magistrato, dal raffronto tra il referto autoptico e le dichiarazioni dell'accusato (Osservazioni, pag. 2 e 3) e concernono la tempistica del secondo colpo inferto al padre con il bastone (immediatamente dopo il primo secondo la lettura che fa il magistrato del referto/in un secondo momento secondo __________), i colpi di bastone inferti alla madre (quattro ferite lacerocontuse/uno più 2/3 supplementari - sic!), i colpi di coltello inferti al padre (quattro ferite da punta e taglio/ 2 o tre ricercando zone vitali) e quello inferto alla madre (una ferita da punta e taglio sul torace/dopo un "forse sì", non ricorda).

Per il magistrato inquirente, non essendo stato possibile chiarire i dettagli dell'azione con __________, la ricostruzione risulterebbe indispensabile per chiarire la dinamica dei fatti e verificare la bontà o meno delle dichiarazioni dell'accusato anche in merito al "percorso da lui effettuato", se necessario individuando gli elementi mancanti. La ricostruzione verrà poi sottoposta all'accusato che potrà "proporre le necessarie correzioni alfine di rendere lo stesso il più aderente possibile alla realtà di come si sono svolti i fatti" (Osservazioni, pag. 4).

Il Procuratore pubblico afferma, inoltre, che un documento visivo è particolarmente idoneo a contribuire al convincimento suo e del giudice del merito quo alla "particolare mancanza di scrupoli" che qualifica il reato di cui all'art. 112 CP e, da ultimo, che è suo compito accertare la verità con tutti i mezzi idonei, salvo irrilevanza o inconcludenza degli stessi (Osservazioni, pag. 4).

 

 

F.

 

Come detto nel cappello della presente, le parti civili hanno, espressamente o di fatto, manifestato disinteresse alla questione oggetto del reclamo.

 

 

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

 

 

in diritto

 

 

1.

 

Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato (nonché destinatario della decisione), è ricevibile in ordine.

 

Non è contestato che l'ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia in riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo e ciò pur nell'ampia facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20 gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1)

Il reclamo è, quindi, ricevibile anche per le questioni di merito.

 

 

2.

 

Si può preliminarmente ricordare che tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia, ossia il ricorso all’esperto ogni qualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 ss. CPP). Al magistrato competente è riservata, di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza (vedi anche REP 1998 n. 116) in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. Inoltre, ed in aggiunta, per giustificare il ricorso al perito occorre congiuntamente, per riprendere con altre parole il testo di legge, che determinati fatti non siano ancora chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale necessario chiarimento (sic, verbatim, in decisione 6 luglio 1999 in re S.D., inc. GIAR 861.98.1 consid. 1; cfr. decisione 24 luglio 1998 in re M.H.G., inc. GIAR 649.96.2, p. 3, con rinvio a decisione 9 settembre 1993 in re A.A., GIAR 209.93.3).

In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109).

Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).

 

 

3.

 

3.1.

Come detto nei considerandi precedenti, il reclamante contesta necessità/utilità della ricostruzione oggetto dell'ordinanza impugnata, non essendo controversa la dinamica dei fatti. Inoltre, sollevando il problema dei costi e (in sede di osservazioni all'istanza di proroga) dei tempi dell'operazione, pone anche la questione della proporzionalità.

Per il magistrato inquirente, invece, imprecisioni ed incompletezze (per rapporto in particolare a quanto evidenziato dall'esame autoptico) delle versioni rese dall'accusato la giustificherebbero e la renderebbero indispensabile per chiarire (appunto) la dinamica dei fatti e verificare la bontà delle dichiarazioni dell'accusato.

Occorre pertanto verificare se le imprecisioni ed incompletezze indicate dal magistrato inquirente sono effettivamente tali, se si tratta di elementi il cui chiarimento è utile e pertinente per la determinazione dei fatti e la loro qualifica giuridica e se quanto ordinato il 16 luglio 2004 è idoneo a tale scopo.

 

3.1.1.

Nel verbale reso alla polizia la notte tra il 31 gennaio ed il primo febbraio (cfr. AI 1), l'accusato ha raccontato la sequenza dei fatti avvenuti la sera del 30 gennaio nell'abitazione di __________. Ha affermato di aver, rientrato in casa (dopo una breve uscita con il cane) ed avvicinandosi ai genitori (intenti a guardare la televisione) da sinistra, colpito violentemente il padre al capo con un bastone e subito dopo la madre, poi nuovamente e ripetutamente colpito l'uno e l'altro sempre con il bastone; successivamente, armatosi di coltello, ripetutamente colpito il padre sulla schiena mirando al cuore e di aver forse inferto un colpo di coltello anche alla madre (Verbale Polizia 1.02.2004, pag. 3 e 4), aggiungendo altri particolari sul suo agire. Lo svolgersi dei fatti, così come esposto dall'accusato, è stato sostanzialmente ribadito in un successivo verbale davanti al magistrato (AI 43), mentre verbali successivi si concentrano su circostanze precedenti o successive, rispettivamente sui motivi dell'atto (AI 97, 123, 142, 172).

A fronte di simile (invero agghiacciante) racconto (qui solo riassunto), questo giudice fatica ad individuare negli elementi indicati dal magistrato inquirente con le sue osservazioni, imprecisioni e incompletezze significative. Il referto autoptico indicherebbe quattro ferite d'arma da taglio sul corpo del padre ed una sul corpo della madre, l'accusato parla di due o tre coltellate al padre (ma ne dettaglia tre: Verbale polizia 1.02.2004 pag. 3) e che "gli pare" di aver dato una coltellata pure alla madre (verbale citato pag. 4), circostanza che in seguito dirà di non ricordare senza negarla (AI 43 pag. 7). I colpi di bastone sarebbero stati, sembra in base a quanto riferisce il Procuratore circa le risultanze del referto autoptico, tre nei confronti del padre e quattro nei confronti della madre (Osservazioni, pag. 2 e 3). L'accusato parla di un colpo iniziale più due o tre successivi al padre (verbale citato pag. 3; AI 43 pag. 6; ciò che lo stesso magistrato inquirente ritiene concordante con quanto emerge dagli accertamenti: Osservazioni pag. 3 primo capoverso) e, per quanto concerne la madre, di averle inferto un primo colpo e poi averla colpita nuovamente, in tutto due o tre volte (Verbale polizia 1.02.2004 pag. 3, rispettivamente 6; si veda anche AI 43 pag. 6).

Da ultimo, e per quanto concerne l'ipotesi (del magistrato inquirente) che il padre dopo il primo colpo di bastone abbia cercato di difendersi o proteggersi e che il secondo colpo sia intervenuto "immediatamente e non solamente in un secondo tempo", va detto da un lato che l'accusato non esclude di aver colpito il padre con due colpi "immediati" prima di inseguire la madre (AI 43 pag. 6) né nega una reazione di questi dopo il primo colpo ("mi sembra di ricordare che dopo il primo colpo mio padre si è alzato dicendomi se sono scemo o cosa": ibidem), e neppure che il padre abbia cercato di riparasi con le mani (AI 43 pag. 7), semplicemente non ricorda con precisione (il che non appare illogico alla luce del racconto effettuato e della - invero squallida - "contabilità" esposta).

 

3.1.2.

Constatato che le pretese discrepanze non appaiono tali e che le imprecisioni non sembrano particolarmente importanti, neppure si comprende il motivo per il quale il loro definitivo chiarimento (qualora non sia già avvenuto, come sembrerebbe per il numero di colpi inferti con bastone e coltello, in base al referto autoptico) sia rilevante per la determinazione dei fatti e la loro qualifica giuridica, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. Limitandosi ad affermare genericamente che queste discordanze vanno "chiarite o almeno evidenziate" e ciò "per una corretta definizione e connotazione dell'atto" (Osservazioni pag. 3), il magistrato non lo dice né nell'ordine impugnato, né nelle osservazioni (con conseguente carenza di motivazione; cfr. art. 6 CPP).

Riportare su supporto visivo la dinamica dei fatti per "restituire in modo oggettivo e dinamico la scena del crimine" al fine di permettere valutazione della (eventuale) mancanza di scrupoli che qualifica il reato di assassinio (a prescindere dal fatto che lo stesso magistrato inquirente ha definito tale reato come assodato in sede d'istanza di proroga del carcere preventivo - cfr. inc. GIAR 271.2004.2, doc. 1, pag. 2), è operazione che può solo essere successiva al chiarimento e, quindi, non serve a spiegarne la necessità.

 

3.1.3.

L'ordinanza impugnata chiede al perito designato di ricostruire virtualmente la scena del crimine, realizzare delle sequenze animate sulla base delle deposizioni agli atti ed ambientarle all'interno della scena del crimine, per effettuare poi un montaggio integrandovi le fotografie agli atti e riversare tutto su di un unico supporto. Non viene chiesto un esame, una constatazione o una interpretazione dei fatti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, n. 2222) o, altrimenti detto, di appurare fatti o circostanze la cui interpretazione esige cognizioni speciali. Non viene chiesto al perito, per esempio, di determinare il numero di colpi inferti dall'accusato ai genitori, la loro successione e la tempistica, neppure gli viene chiesto di dire se il racconto dell'accusato è compatibile con gli elementi oggettivi a disposizione, semplicemente gli viene chiesto di riprodurre quanto risulta dagli atti, per una visione d'insieme. Ciò dovrebbe permettere di individuare gli elementi mancanti e necessari a completare il quadro della fattispecie e all'accusato di proporre le necessarie correzioni al fine di rendere il tutto più aderente alla realtà (Osservazioni pag. 4).

L'ordine in oggetto (che di fatto non contiene specifici quesiti) è volto, quindi, a riprodurre ed assemblare in un unico elemento (se si preferisce, supporto) tutti quelli già agli atti, e ciò per un successivo chiarimento: più che un accertamento si tratta di un modo di presentare quelli già presenti. Pertanto, così come richiesta nell'ordine impugnato, la ricostruzione non risulta idonea a direttamente "chiarire" le asserite "imprecisioni e incompletezze" della versione dell'accusato.

 

A scanso di equivoci s'intende qui precisare che non si vuole negare utilità assoluta per l'inchiesta (questa od altre analoghe), rispettivamente per l'eventuale suo seguito, di una ricostruzione così impostata; semplicemente si constata, nel caso specifico, la sua altamente verosimile inidoneità a direttamente chiarire/accertare quanto il magistrato si prefigge, il suo confondersi con un metodo di prospettazione degli elementi raccolti e delle loro risultanze, per esempio in alternativa o aggiunta alla semplice prospettazione a verbale del referto autoptico (che, sia detto di transenna, per il numero dei colpi inferti con il coltello - perlomeno quelli andati a segno - sembrerebbe più che sufficiente). Questo, come si dirà di seguito, mette anche in discussione il carattere di "prova peritale" della ricostruzione ordinata il 16 luglio 2004.

 

 

3.2.

 

Il nostro codice di rito (e non solo il nostro) opera una distinzione tra la perizia (capitolo V CPP) e la ricostruzione del reato (capitolo IV CPP). Quest'ultima deve avvenire, di principio, nella forma e con la modalità dell'ispezione:

 

             "…la "ricostruzione" è una forma di ispezione regolata dagli artt. 140 e 141 CPP che prevedono la tenuta di un verbale chiaro e circostanziato delle operazioni svolte, a cui vanno unite, occorrendo (art. 141 CPP), rilievi, piani, fotografie, disegni e altri mezzi idonei (in casu la ripresa filmata);"

(sentenza 18 settembre 2003 in re E., GIAR 237.2003.4)

 

Così come impostato, ed alla luce di quanto detto ai considerandi che precedono, l'ordine impugnato rileva più dalla ricostruzione (rispettivamente dal "mezzo idoneo" da unirvi) ex artt. 140 e 141 che dalla perizia ex art. 142 CPP. Lo confermano le premesse contenute nell'ordine stesso e che fungono da motivazione ("considerato che l'accusato non ha voluto partecipare a tale ricostruzione … ", "ritenuta la necessità di procedere ad una ricostruzione della scena del crimine alfine di rappresentare la dinamica dei fatti…": cfr. doc. 2 inc. GIAR 49.2004.3). E allora, se di ricostruzione si tratta, ve da chiedersi se sia ammissibile procedervi facendo capo alle norme per l'amministrazione della prova peritale o si debba, invece, procedere in applicazione delle specifiche norme previste per la ricostruzione (si veda sul tema: G. Piquerez, op. cit., nos. 1895 e 1965 ss.). Il fatto che l'accusato non abbia voluto partecipare (personalmente) ad una ricostruzione

non è impedimento insormontabile alla stessa (non sarebbe la prima volta che si procede con dei figuranti per determinati ruoli).

 

 

4.

 

4.1.

 

Il reclamante solleva, ancorché tra le righe, anche il problema della proporzionalità (ricostruzione costosa ed inutile). In un regime in cui vige il principio della libertà della prova, laddove l'assunzione della prova stessa non tocca (o viola) diritti costituzionalmente garantiti, il problema della proporzionalità si confonde quasi integralmente con quello dell'utilità (rilevanza e pertinenza), anche se il problema dei costi, che in caso di condanna vengono di principio caricati all'accusato (art. 9 CPP), non può essere totalmente misconosciuto così come non si può totalmente prescindere dal considerare la situazione dell'accusato dal profilo della libertà personale (in particolare quando è detenuto, magari con prospettiva di rimanervi fors'anche fino al processo, per pericolo di fuga o, come nel caso di __________, per pericolo di recidiva).

Nel caso che qui ci occupa, i costi economici della ricostruzione ordinata dal Procuratore pubblico non sono noti: dall'incarto trasmesso a questo ufficio non risultano risposte alla richiesta di quantificazione dei costi formulata dal magistrato inquirente il 13 luglio 2004 (AI 196). Si può solo presumere che i costi non siano indifferenti se il tempo necessario per effettuare la ricostruzione richiesta "sarà di circa 4 mesi lavorativi ed impegnerà due o tre operatori" (AI 194), pur se non è detto se il tempo richiesto sarà integralmente o solo parzialmente dedicato alla ricostruzione di cui all'ordine impugnato. Per il resto si rinvia a quanto detto al considerando 3.2 per ciò che concerne utilità/idoneità della ricostruzione.

 

 

5.

 

Sulla base di quanto esposto ai considerandi che precedono, occorre concludere che le condizioni per ordinare una perizia (cfr. considerandi 2 e 3.2 della presente) non sono date nel caso in esame.

Anche lasciando aperta la questione a sapere se vi è una violazione delle norme legali sull'assunzione di una determinata prova (ciò potrebbe condurre anche a constatazione di nullità dell'ordine - cfr. G. Piquerez, op. cit. nos. 1895 e 1965 ss.), questione che meriterebbe ulteriore approfondimento, si deve constatare che oltre a non richiedere accertamenti di fatto come vuole l'art. 142 CPP, non è stata dimostrata, né emerge dall'incarto, una reale e concreta utilità per l'inchiesta dell'ordine in questione. Come detto (cfr. considerandi 3.1.1. e 3.1.2. in particolare) le pretese discrepanze non sono tali e le imprecisioni indicate a sostegno dell'ordine (laddove esistono) appaiono tutto sommato minime e non paiono pregiudizievoli per un corretto accertamento dei fatti e la loro successiva qualifica giuridica. Inoltre, l'ordine in questione, così come formulato e spiegato dal magistrato inquirente, non è neppure idoneo a produrre un risultato che (da solo e direttamente - cfr. considerando 3.1.3) permetta di eliminare le menzionate imprecisioni e giungere ad accertamenti definitivi che non siano già possibili con gli elementi agli atti.

In simili condizioni una "ricostruzione" che necessita quattro mesi (senza alcuna indicazione sui motivi di tale necessità temporale) non per la sua completazione, bensì per la "consegna della prima versione" (doc. 2 inc. GIAR pag. 2), ordinata dopo quasi sei mesi d'inchiesta (perché si voleva attendere, per questo solo atto par di capire, l'esito della perizia psichiatrica - Osservazioni, pag. 5) è anche sproporzionata.

L'ordine del 16 luglio 2004 deve, pertanto, essere annullato con la presente decisione, definitiva a livello cantonale.

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 11, 111, 112 CP, 6, 9, 102, 113, 142 ss.,140 e 141, 189, 193, 280 ss., 284 e contrario CPP,

 

 

decide

 

 

1.      Il reclamo è accolto.

 

          §.  Di conseguenza, l'ordine 16 luglio 2004 con il quale il dott. __________ è                        nominato perito giudiziario con l'incarico di procedere ad una ricostruzione                         dinamica tridimensionale su supporto informatico della scena del crimine                                                       nell'ambito del procedimento contro __________ (inc. MP __________)

              è integralmente annullata.

 

 

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-, e le spese di FRS 100.-, sono a carico    dello Stato che rifonderà al reclamante la somma di FRS 300.- a titolo di ripetibili.

 

 

3.      La presente decisione è definitiva a livello cantonale.

 

 

4.      Intimazione:

 

 

 

 

                                                                                 giudice Edy Meli