Incarto n.
INC.2004.56103

Lugano

7 dicembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 1° dicembre 2004 da

 

_ACCU1 attualmente c/o carceri pretoriali di Bellinzona

(patrocinato dall'avv.)

 

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo del 3/6 dicembre 2004

 

 

 

dal Procuratore pubblico Marco Villa

 

assegnato alla difesa un termine fino alle ore 10.00 del 7 dicembre 2004 per presentare eventuali osservazioni al preavviso negativo;

 

 

visto l'inc. MP __________;

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto

 

 

A.

 

è stato arrestato il 4 ottobre 2004 per sospetta infrazione aggravata alla LFStup., e contravvenzione alla stessa legge (doc. 2, inc. GIAR 561.2004.1).

Il giorno successivo il magistrato inquirente ha chiesto la conferma dell'arresto, con contestuale promozione dell'accusa per infrazione agli art. 19 cifra 2 LFStup. e 19a LFStup, per l'ipotesi di acquisto, trasporto, detenzione, vendita e messa in commercio di ca. 2'100 gr. di cocaina (in correità con terzi) tra il giugno/luglio 2002 ed il dicembre 2003, rispettivamente il consumo, di ca. 300 gr. di cocaina e ca. 200gr. di eroina, fino alla data dell'arresto (doc. 1, inc. GIAR 561.2004.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché pericolo di collusione con i correi (doc. 9, inc. GIAR 561.2004.1).

B.

 

Fin dal suo primo verbale (PG 4 ottobre 2004, ore 9.40) __________ ha ammesso il suo coinvolgimento in un traffico di cocaina, in correità con terzi, per un periodo di tempo e per un quantitativo importante (oltre 1,5 Kg tra cocaina e eroina: Rapporto PG del 18 novembre 2004). A suo dire, e sempre nelle dichiarazioni iniziali, i traffici sarebbero cessati già nel 2003 ed il consumo nell'estate del 2004 (Verbale GIAR 5.10.2004). Va pure detto che la sua versione iniziale non concordava con quella del correo __________ (ibidem), mentre la fornitrice residente in Svizzera interna non é stata, a quel momento e neppure in seguito, individuata/intercettata.

Nel seguito dell'inchiesta sono emersi ulteriori fatti e nuove versioni da parte di __________ (cfr. Rapporto PG del 18 novembre 2004).

L'effettivo traffico con __________, le modalità dello stesso ed i ruoli rispettivi, sono stati riassunti nel verbale a confronto davanti al Procuratore pubblico del 20 ottobre 2004. Nel contempo _ACCU1 ha ammesso ulteriori traffici (ancorché in gran parte con consegna destinata alla convivente), sia di cocaina che di eroina nel corso del 2004 (Verbale PP 24 novembre 2004).

 

 

C.

 

Il 25 novembre 2004 (AI 48), il Ministero pubblico ha proceduto al deposito degli atti, assegnando alla difesa un termine, per la presentazione di eventuali complementi, fino al 13 dicembre 2004.

Con istanza del primo dicembre 2004, ha chiesto la messa in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 561.2004.1).

Egli sottolinea la sua totale collaborazione con gli inquirenti, nonché l'assunzione di responsabilità per quanto effettivamente compiuto (punto 3) e ritiene che non esista più un pericolo di collusione con terzi come, a suo dire, deducibile anche dal recente deposito degli atti (punto 5). Quanto a pericolo di fuga e di recidiva, dopo aver segnalato che questi elementi a giustificazione della detenzione preventiva non erano stati ritenuti nella decisione di conferma del 5 ottobre 2004, ne nega esistenza e concretezza: il primo per nazionalità e legami con il territorio, il secondo perché già prima dell'arresto si è rivolto ad un medico per una cura di metadone (ciò che proverebbe la sua ferma volontà di cessare l'uso di stupefacenti) e perché vi è una ditta pronta a valutare una sua eventuale assunzione (punti 6 e 7).

 

 

D.

 

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 561.2004.1).

Dopo aver richiamato i fatti oggetto d'inchiesta ed i relativi indizi di reato, il Procuratore pubblico sostiene che vi sono ancora necessità istruttorie in quanto l'accusato ha ancora la possibilità di chiedere complementi e mettere in opera collusioni con persone di cui potrebbe chiedere l'assunzione quali testi (pag. 2). Evoca, inoltre, un pericolo di recidiva, vista la situazione personale dell'accusato e la non concretezza della possibilità d'assunzione indicata dallo stesso (pag. 2).

Da ultimo, alla luce dei fatti imputati, il magistrato inquirente ritiene che il perdurare della detenzione cautelare non é lesivo del principio di proporzionalità.

 

 

E.

 

Nel termine assegnato (e fino alle 10.00 del 7 dicembre 2004), non sono pervenute a questo ufficio osservazioni da parte della difesa.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto

 

 

1.

 

L'istanza, presentata da persona detenuta, è ricevibile. Il preavviso negativo, trasmesso il 3/6 novembre 2004 a questo ufficio, è tempestivo (l'istanza essendo pervenuta al Ministero pubblico il primo dicembre). Il termine per la decisione ex art. 108 cpv. 2 CPP scade il 9 dicembre 2004.

 

 

2.

 

I principi applicabili, sebbene noti al magistrato ed al difensore, sono i seguenti:

 

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

 

 

3.

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a_ACCU1 non è contestata neppure dalla difesa. Questo giudice deve, comunque, verificarne la presenza (e la consistenza) d'ufficio, anche in assenza di contestazione.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che gravi e concreti indizi di reato siano dati, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso  (per tutti verbale davanti al PP, 20 ottobre 2004), rispettivamente di terzi (verbale __________ davanti al PP, 20 ottobre 2004; verbali di polizia di numerosi acquirenti, in allegato D al Rapporto PG del 18 novembre 2004).

 

 

4.

 

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

 

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

 

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

 

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

      (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

 

Nello stesso senso, la CRP:

 

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

 

In simile contesto giuridico, è evidente che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito atti, e l'accusato non abbia ancora comunicato se intende o meno chiedere l'assunzione di ulteriori prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di aver raggiunto lo scopo dell'istruttoria.

La sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.):

 

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

 

 

Nel caso in esame, il preavviso non sostanzia concretezza del pericolo di collusione invocato, limitandosi ad affermarne possibilità in relazione alla prossima scadenza del termine per presentare richieste di complemento. In presenza di un accusato in gran parte reo confesso, ancorché a tappe, ciò è insufficiente e non permette corretta verifica da parte di questo giudice.

 

 

 

 

 

 

5.

 

Diversa è la questione relativa al pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con riferimento all'intensità dell'attività delittuosa ed all'insufficienza di una ipotesi di impiego per scongiurarlo (Preavviso, pag. 2).

Il periodo di commissione dei reati è esteso: dal 2002 al 2004, praticamente fino all'arresto (Preavviso, p. 1 e 2 ed atti istruttori citati; Verbali __________ 28.10.2004 e __________ 19.10.2004). Si tratta di un'attività delittuosa intensa, effettuata in modo ripetuto, in riferimento a più sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina), al fine di assicurare il proprio consumo e (a partire da un certo momento) quello della convivente (Verbale PG 4.10.2004, pag. 4), nonché far fronte ad una situazione finanziaria disastrata (Verbale PG 4.10.2004, pag. 1e 3). L'accusato, inoltre, ha consumato quantomeno sino a poco prima dell'arresto, quando avrebbe iniziato una cura di metadone, e neppure l'impossibilità di assunzione (per via nasale) della cocaina è stato sufficiente (in precedenza) a permettergli di smettere (Verbale PG 4.10.2004, pag. 5). Così come non è durata molto l'asserita interruzione del consumo al momento della conoscenza di __________, che ha poi ricominciato anch'essa a consumare (Verbale PP 15 ottobre 2004, pag. 3 e 5), contribuendo così alla ripresa del traffico. Va anche ricordato che la convivente ha ormai terminato i propri risparmi ed ha già dovuto ricorrere a prestiti (Verbale __________ 19.10.2004, pag. 3).

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n.2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo, e indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26).

 

Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell'arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa.

Da un lato l'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte. Dall'altro, e ancora più importante, come una condizione presente ad un determinato momento dell'inchiesta può attenuarsi o scomparire nel seguito, così una condizione che non emergeva all'inizio può prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa.

Ciò è qui il caso allorquando si è accertato che i traffici non sono cessati nel 2003, bensì continuati fin quasi al momento dell'arresto.

 

Da ultimo, va condiviso il giudizio del magistrato inquirente in merito alla poca consistenza della possibilità di lavoro presentata dall'accusato con l'istanza di libertà provvisori. Ciò per la formula del tutto possibilista e non impegnativa dello scritto che, peraltro, non fornisce indicazioni neppure sullo stipendio concordato.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

è detenuto dal 4 ottobre 2004 e l'inchiesta, celermente condotta, è alle sue battute conclusive. Tenuto conto di questa circostanza e del fatto che l'entità dei reati può condurre ad una pena non necessariamente lieve (trattasi di crimine con pena edittale minima non inferiore ai 12 mesi) la detenzione preventiva sofferta e quella ancora verosimilmente da soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità.

 

 

7.

 

In conclusione, vista la presenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché di un concreto pericolo di recidiva, l'istanza di libertà provvisoria presentata da  è respinta con il presente giudizio, esente da tasse e spese, impugnabile davanti alla CRP.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

richiamati gli articoli 19 cifra 2 e 19a LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

 

 

 

decide

 

 

 

1.     L’istanza è respinta.

 

2.     Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

4.     Intimazione (anticipata via fax vista l'imminente festività, ma con termine di ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):

 

 

 

 

 

 

                                                                       giudice Edy Meli