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Incarto n. INC.2004.62205 |
13 giugno 2005 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 3/6 giugno 2005 da |
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e qui trasmessa con preavviso negativo dell’8 giugno 2005 dal
Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano |
visto il fax della difesa dell’accusato 9 giugno 2005;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
In fatto:
A.
__________
A.
__________ è stato arrestato il 15 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto della Procuratrice pubblica Rosa Item per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup. Il 16 marzo 2005 questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione (Inc. GIAR 622.2004.3, doc. 3).
A verbale di conferma dell’arresto, dopo avere negato ogni addebito, __________ ha sostanzialmente fatto tutta una serie di ammissioni relative a suoi coinvolgimenti in traffici di cocaina, ammissioni che ha poi ribadito sia davanti alla Polizia che in seguito, il 22 marzo 2005, davanti al magistrato inquirente ed in presenza del suo legale.
__________ è accusato di avere commesso i reati di infrazione aggravata alla LStup per fatti avvenuti sia da solo che in correità con terze persone tra cui __________, __________, __________, __________, __________ v, __________ ed altre persone non ancora identificate o in vista di esserlo, tra il luglio 2004 e il marzo 2005.
__________ ha sostanzialmente ammesso (Inc. MP __________, AI 17, verbale d’interrogatorio di __________ del 22 marzo 2005) di avere:
- negoziato in ottobre 2004 l’acquisto di 2 Kg di cocaina tra __________ g e __________, affare che poi non è andato in porto;
- di avere acquistato tra settembre e ottobre 2004 da __________ o 30 grammi di cocaina;
- di avere acquistato tra settembre 2004 e febbraio 2005 da __________ un totale di 20 grammi di cocaina;
- di avere acquistato tra settembre 2004 e febbraio 2005 da __________ v 30 grammi di cocaina per il proprio consumo personale;
- di avere acquistato tra settembre e dicembre 2004 da __________ a 30 grammi di cocaina;
- di avere messo in contatto __________ con __________ poiché quest’ultimo era interessato all’acquisto di cocaina e di avere intermediato tra i due la vendita di 4 grammi di cocaina;
- di avere acquistato tra luglio e ottobre 2004 da __________ complessivamente un quantitativo di 60 grammi di cocaina;
- di avere aiutato __________, in settembre 2004, ad importare in Ticino 500 grammi di cocaina e per avere intermediato la vendita di tale sostanza tra __________ e __________ ricevendone 10 grammi come compenso al prezzo di CHF 300.- che avrebbe a suo dire interamente consumato personalmente;
- di avere accettato di aiutare il nipote di __________ a mettere in commercio al dettaglio 300 grammi di cocaina, affare poi non andato in porto.
__________ ha poi dichiarato al magistrato inquirente di avere praticamente consumato personalmente la cocaina acquistata e di averne venduta, dal suo rilascio di novembre 2004 sino al suo secondo arresto, un quantitativo massimo di circa 20/25 grammi così suddiviso: a tale __________i, ex gerente del bar __________, circa 7/8 grammi, ad acquirenti italiani di cui non conoscerebbe le generalità circa 10 grammi e a __________ o circa 3 grammi.
B.
Il 25 marzo 2005, l’accusato aveva presentato un’istanza di libertà provvisoria che il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente. Questo giudice ha respinto l’istanza con la decisione menzionata al considerando precedente, ritenuta l’esistenza di gravi indizi di reato, di bisogni istruttori con riferimento al pericolo di collusione, e pericolo di recidiva (cfr. decisione 4 aprile 2005, inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6).
C.
Il 3 giugno 2005 __________, con l’istanza in discussione, per il tramite del suo difensore, chiede nuovamente di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere in dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori, con riferimento alla comunicazione del magistrato inquirente di procedere con il deposito degli atti. A mente dell’istante non sussisterebbe neppure il pericolo di collusione in quanto il magistrato inquirente ha concesso i colloqui liberi alla moglie ed al fratello e le sue ammissioni sono state contestate ai compartecipi ai reati imputatigli. Per quanto riguarda poi il pericolo di recidiva lo stesso sarebbe scongiurato dal lungo periodo di carcerazione preventiva sofferta e dalla presunzione che inizierà a lavorare entro breve con un'attività da indipendente (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 1).
D.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 8 giugno 2005 (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2), ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza come dalle ammissioni dell’accusato stesso, rilevabili sia dal rapporto di Polizia che dai verbali d’interrogatorio dell’accusato. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione il Procuratore pubblico afferma di avere proceduto al deposto degli atti in data 6 giugno 2005 (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 3 e inc. MP __________, AI 42) per entrambi gli incarti aperti nei confronti di __________ e che non è dato sapere se la difesa dopo visione degli incarti intenda o meno presentare un’istanza di complemento istruttorio e se sì per quali prove. A mente del magistrato inquirente in queste condizioni sarebbe quindi presente l’eventualità concreta della richiesta di complementi istruttori e conseguentemente di un pericolo di collusione se __________ venisse messo in libertà provvisoria (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 2). Egli evoca poi un pericolo di recidiva, vista la situazione personale dell’accusato e la non concretezza della possibilità di un’attività lavorativa indicata nell’istanza di libertà provvisoria (Inc. GIAR 622.2004.5, doc.2, p. 2). Da ultimo, alla luce dei fatti imputati, il magistrato inquirente ritiene che il perdurare della detenzione cautelare non è lesivo del principio di proporzionalità (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 3).
E.
L’istante, con fax 9 giugno 2005 (inc. GIAR 622.2004.5, doc. 5), contesta l’esistenza di bisogni istruttori e del pericolo di collusione evocati dal magistrato inquirente affermando di non avere nessun complemento istruttorio da chiedere. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva sarebbe scemato dalla carcerazione preventiva di quasi tre mesi sinora sofferta – con un effetto preventivo per rapporto al pericolo di commissione di ulteriori reati –, dal fatto che l’accusato si sarebbe già iscritto alla __________ come indipendente (tecnico di computer) e che il perdurare della carcerazione preventiva non farebbe altro che peggiorare le sue possibilità di reinserimento sociale e dal fatto che la moglie si impegnerà a stare vicino al marito affinché non ricada più nei problemi legati agli stupefacenti. Per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo sofferto, __________ confida che la pena che gli verrà inflitta in occasione del processo non superi i 18 mesi di detenzione e che possa essere messa al beneficio della sospensione condizionale, ravvisando la possibilità di formulazione di una prognosi favorevole.
Considerato
in diritto
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 6 giugno 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio preavviso negativo l’8 giugno 2005, nel termine quindi di 3 giorni.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con chiaro riferimento all’analisi già effettuata nella decisione 4 aprile 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6) può essere qui ribadita la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza neppure contestati dall’accusato il quale ha ammesso, in parte spontaneamente, di avere acquistato, intermediato, consumato e venduto ingenti quantitativi di cocaina.
4.
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
In simile contesto giuridico, è evidente che il fatto che l'inchiesta sia nella fase del deposito atti, e l'accusato non abbia ancora comunicato, se non con le osservazioni 9 giugno 2005 al preavviso negativo, se intende o meno chiedere l'assunzione di ulteriori prove (ed eventualmente quali), non permette, da solo, conclusione alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Solo si può dedurre da tale atto che il magistrato inquirente ritiene di aver raggiunto lo scopo dell'istruttoria.
La sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.):
“E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nel caso in esame, il preavviso non sostanzia concretezza del pericolo di collusione invocato, limitandosi ad affermarne possibilità in relazione alla prossima scadenza del termine per presentare richieste di complemento. In presenza di un accusato in gran parte reo confesso ciò è insufficiente e non permette corretta verifica da parte di questo giudice. Vi è poi da considerare che l’istante ha comunicato a questo giudice, con le sue osservazioni 9 giugno 2005 (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 5, p.1), di escludere la possibilità di proporre complementi d’inchiesta con il che la discussione a questo proposito appare definitivamente esaurita.
5.
Diversa è la questione relativa al pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con riferimento all’intensità dell’attività delittuosa, alla sua ricaduta dopo la scarcerazione di novembre 2004 e all’insufficienza di un’ipotesi lavorativa atta a scongiurarlo (Inc. GIAR 622.2004.5, doc. 2, p. 2).
Malgrado le asserzioni dell’istante questo giudice non può che ribadire quanto già espresso nella decisione 4 aprile 2005.
"
Il periodo di commissione dei reati è esteso: è iniziato nel 2003 e non si è interrotto neppure a seguito della sua precedente incarcerazione tra il 27 ottobre ed il 12 novembre 2004 dovuta ad imputazioni analoghe (Inc. GIAR 622.2004.1, doc. 1, 2 e 3; inc. GIAR 622.2004.3, doc 1 e 2 e inc. GIAR 622.2004.4 doc. 3). Si tratta in un’attività criminale intensa, effettuata in modo ripetuto, riferita a cocaina con un ottimo grado di purezza (Inc. GIAR 622.2004.3, doc. 3 e inc. MP n° __________, AI 17) al fine di assicurare il proprio consumo che è perdurato fino all’arresto o quanto meno poco prima di esso (Inc. GIAR 622.2004.3 doc. 2, e meglio verbale di Polizia 15 marzo 2005, e doc. 3 p. 5 e 6).
A ragione il Procuratore pubblico sostiene poi la poca verosimiglianza della possibilità lavorativa presentata dall’accusato con l’istanza qui in discussione. Effettivamente il progetto (perché di solo progetto si tratta e nulla più, non riuscendo a sostanziare __________ né una disponibilità economica né logistica tali da permettergli di avviare l’attività prospettata) era già stato annunciato al Procuratore pubblico in sede di verbale 12 novembre 2004, ma in tre mesi è mezzo nulla si è realizzato con il concreto pericolo che __________, importante consumatore di cocaina, se posto in libertà provvisoria senza possibilità di entrate finanziarie legali, ritorni a spacciare o ad intermediare traffici di sostanze stupefacenti al fine di permettersi il proprio consumo.
Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).
È poi indubbio che si è di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF 105 Ia 26).
Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)."
(Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6,)
Nulla è cambiato da allora a questo proposito.
Una carcerazione preventiva di una certa durata e in determinate condizioni può concorrere a relativizzare il pericolo di recidiva poiché considerata quale monito per il futuro, ma ciò non appare il caso nella fattispecie in questione.
In primo luogo __________ era già reduce da un periodo di carcerazione preventiva – durato dal 27 ottobre al 12 novembre 2004 – poiché accusato di fatti analoghi. Anche allora aveva dichiarato al magistrato inquirente la sua disponibilità ad iniziare una prossima attività lucrativa indipendente descrivendone il progetto – a suo dire concreto – avviato a questo proposito. Il carcere preventivo sofferto, sebbene inferiore per durata a quello attuale, avrebbe già dovuto essere di monito ed invece __________ ha continuato, praticamente senza soluzione di continuità con la stessa tipologia di reato per cui già era stato arrestato in ottobre 2004 e cioè a intermediare, a procurare a terzi e a spacciare cocaina oltre che a consumarne.
In secondo luogo la dichiarata possibilità di iniziare con un’attività lavorativa in proprio è al di là dall’essere perlomeno verosimile. il fatto di essere iscritto come indipendente presso la __________ nulla ci dice a proposito della sua reale possibilità e volontà di intraprendere un’attività lucrativa. D'altronde l’iscrizione di __________ in qualità di indipendente quale tecnico di computer è in vigore già a partire dal 1° dicembre 2004 ma suo malgrado dagli atti traspare quale è stata la reale fonte di reddito per l’accusato dal 1° dicembre 2004 al giorno del suo secondo arresto. Il fatto poi che __________, per il tramite del suo legale, abbia chiesto in data 29 aprile 2005 alla __________ il prelievo di eventuali averi di cassa pensione a lui spettanti – e che a oltre due mesi dalla richiesta non si conosca l’ammontare di tali averi – è significativo a proposito della possibilità finanziaria dell'accusato di avviare un’attività in proprio. Lo stesso dicasi per la defezione del socio menzionato nella precedente istanza di libertà provvisoria senza dimenticare che a tutt’oggi non risolta esserci nessun contratto per la locazione di locali dove installare la nuova attività e nessun contatto con fornitori o possibili clienti. A ragione il Procuratore pubblico sottolinea poi come non è asserendo una presunzione di inizio di attività che si dimostra la serietà di tale proposito e che il progetto, seppure strampalato, del marzo scorso, appariva di certo più concreto di quello attuale.
A questo punto è impossibile per questo giudice, con il solo periodo di carcerazione preventiva sin qui sofferto, concludere per una diminuzione del pericolo di recidiva così come accertato nella decisione 4 aprile 2005 (Inc. GIAR 622.2004.4, doc. 6) summenzionata.
6.
Il mantenimento della carcerazione preventiva cui è astretto __________ è giustificato dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti, in particolare per l’infrazione aggravata alla LStup, e dal perdurare di un concreto pericolo di recidiva, così come indicato nei considerandi che precedono.
La durata della carcerazione (in corso da quasi tre mesi), considerato che il magistrato inquirente ha già provveduto con il deposito degli atti e che in assenza di complementi – così come sembra non volerne richiedere l’accusato – si potrà procedere in tempi ancora più brevi alla chiusura dell’istruzione formale e all’emanazione di un atto d’accusa – come peraltro assicurato nel preavviso negativo dal Procuratore pubblico – così da arrivare celermente al processo, è rispettosa del principio di proporzionalità e ciò alla luce della gravità dei reati ascritti – senza dimenticare gli importanti quantitativi di cocaina in gioco che mettono in pericolo la salute pubblica e la purezza della sostanza trattata –, del periodo di commissione degli stessi e ritenuto che se le accuse dovessero essere confermate il rischio di pena può certamente essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibilmente da soffrire sino alla celebrazione del processo.
7.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà