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Incarto n. INC.2005.26303 |
24 giugno 2005 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 14 giugno 2005 da |
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__________, attualmente detenuto c/o PCT (patr. dal lic. iur. __________) |
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 16 giugno 2005 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano |
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visto lo scritto della difesa dell’accusato 17 giugno 2005;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
In fatto:
A.
__________ è stato arrestato il 7 maggio 2005 dalla Polizia cantonale, dopo che era stato fermato al valico autostradale di Brogeda in entrata per la Svizzera, su ordine d’arresto 25 gennaio 2005 della Procuratrice pubblica Rosa Item per titolo di ricettazione, infrazione aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LStup poiché indiziato di “avere, ad Ascona, nel giugno 2004, ricevuto da __________, diversi capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa CHF 30'000.-- che sapeva o doveva presumere provento di reati contro il patrimonio, in parziale pagamento del prezzo di vendita di circa 500 grammi di cocaina forniti da __________ a __________ nel periodo settembre/dicembre 2003 tra Locarno e Romont”. Con la richiesta di conferma dell’arresto 8 maggio 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di ricettazione e infrazione alla LStup (Inc. GIAR 263.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per la verifica delle dichiarazioni dei coaccusati (verifiche con __________ e confronti con __________) – e per il pericolo di fuga, essendo cittadino straniero con forti legami all’estero (Inc. GIAR 263.2005.1, doc. 4).
A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha negato ogni addebito dal profilo penale ammettendo unicamente di avere conosciuto __________ e __________ ad una festa organizzata da __________, negando peraltro di avere mai avuto a che fare – a parte un vecchio precedente per importazione di marijuana dall’Olanda – con le sostanze stupefacenti (Inc. GIAR 263.2005.1, doc. 4, p. 3)
B.
Il 14 giugno 2005 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire avrebbe sempre dichiarato la propria estraneità alle accuse mossegli fornendo nell’ambito del suo ultimo verbale di interrogatorio una dettagliata ricostruzione dei fatti e garantendo la massima collaborazione, non vi sarebbe pericolo di fuga essendo nato e cresciuto in Svizzera, dove risiede il figlio avuto dalla ex-moglie, beneficiando del permesso C e dove sarebbe impiegato come socio fondatore nell’attività di gestione del personale di una Sagl, e non vi sarebbero nemmeno più necessità d’inchiesta in considerazione del fatto che la versione dei fatti dell’ultimo verbale, fornirebbe una chiara ricostruzione mentre che da ultimo le condizioni di salute dell’istante non permetterebbero di prolungare oltre il periodo detentivo (Inc. GIAR 263.2005.3, doc. 2).
C.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 16 giugno 2005 (Inc. GIAR 263.2005.3, doc. 1) ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili dalle dichiarazioni di __________ e __________, nonché da riscontri oggettivi di cui si dirà, se del caso, in seguito.
Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione, il Procuratore pubblico, con chiari riferimenti ai verbali dei correi, ne elenca una serie di certo non esaustiva sottindendeno che se posto in libertà provvisoria __________ potrebbe colludere con i testi e le persone informate sui fatti ancora da interrogare.
A mente del magistrato inquirente vi sarebbe un concreto pericolo di fuga non avendo __________ entrate finanziarie da oltre un anno e mezzo e neppure una residenza in Svizzera, egli vive in Italia, presso la madre, unitamente alla sua compagna di nazionalità lituana dalla quale aspetta un figlio e quando viene in Svizzera, soltanto qualche giorno al mese, risiede in albergo. __________ ha debiti per circa CHF 150'000.-- e per quanto riguarda la sua asserita nuova attività si riferisce ad una Sagl, appena costituita, nella quale ha una minima interessenza. Il carcere preventivo sofferto dall’istante sarebbe rispettoso del principio della proporzionalità se considerata l’istruttoria che è stata condotta con celerità e sollecitudine. Tale principio appare poi rispettato, a fronte della gravità dei reati prospettati, anche nell’ottica di una presumibile futura condanna. (Inc. GIAR 263.2005.1, doc. 1);
D.
L’istante, con osservazioni 17 giugno 2005, si è limitato a riconfermarsi nella propria istanza.
In diritto:
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 14 giugno 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo 16 giugno 2005, nel termine quindi di 3 giorni.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
__________, detenuto al PCT per titolo di furto ed infrazione aggravata alla LStup, ha dichiarato e ribadito di avere consegnato tutta la refurtiva oggetto del furto da lui commesso in danno della boutique __________ di __________, per un valore di CHF 30'000.--, a tale __________, identificato poi inequivocabilmente in __________, a pagamento di un debito per forniture di cocaina (circa 500 grammi) di settembre 2003 che __________ aveva nei confronti di __________. __________ ha dichiarato di avere consegnato tutta la refurtiva del furto in danno della boutique __________ ad __________ che l’avrebbe caricata su di un’auto VW Golf caravan di colore Grigio con targhe del canton Vaud.
La chiamata di correo di __________, sostenuta anche in un verbale a confronto con __________, non ha alcuna finalità difensiva non giovando minimamente alla posizione processuale di __________ che semmai, con queste dichiarazioni, si autoaccusa di furto e di infrazione alla LStup. Ma vi è di più, la dichiarazione di __________ è stata confermata, con __________ sempre detenuto, da __________ che ha anche ammesso di avere perpetrato il furto in danno della boutique __________ unitamente a __________. Il verbale di __________, che è circostanziato e non dimostra nessuna finalità difensiva per l’interrogata, combacia nei fatti salienti con le dichiarazioni di __________. Anche l’AI 15 dell’incarto penale conferma quanto dichiarato da __________ a proposito dell’auto sulla quale __________ avrebbe caricato la refurtiva del furto in danno della boutique __________, e cioè che l’accusato ha circolato a bordo di due automobili marca VW nei periodo dal 12.05.2004 all’11.06.2004 (una Bora STW DS grigia) e dall’11.06.2004 al 16.09.2004 (una Golf STW blu) entrambe con targhe del canton Vaud.
Non può infatti essere condivisa la tesi della difesa (cfr. osservazioni al preavviso negativo del 17 giugno 2005, p. 2) secondo cui __________, attraverso le accuse mosse nei confronti di __________, non cerchi forse solo di discolparsi, ma intende coinvolgere l’accusato in questa vicenda poiché non vi sarebbe mistero che tra i due non corresse buon sangue e le accuse di __________ sarebbero da considerare come un tentativo di vendicarsi per questioni personali mentre che le dichiarazioni di __________ sarebbero dettate dal risentimento nato a seguito della brusca interruzione della loro relazione sentimentale per opera di __________. I due (__________e __________) avrebbero sempre agito insieme e le loro dichiarazioni non possono essere considerate disinteressate.
In primo luogo __________ e __________ hanno fornito le loro dichiarazioni alla Polizia senza potersi parlare dal momento che __________ è stato arrestato il 13 novembre 2004 e si trova attualmente detenuto senza potere contattare __________, che non è stata arrestata, almeno da tale data. In secondo luogo né __________ né __________ possono minimamente mutare a proprio favore la loro situazione processuale con le dichiarazioni qui in discussione. Infine non risulta sostenuta da nessun elemento – per non definirla tendenziosa – l’asserzione contenuta nelle osservazioni al preavviso negativo 17 giugno 2005 secondo cui non correrebbe buon sangue tra __________ e __________, rispettivamente __________ e che questi attriti starebbero a monte della chiamata in correità. A parte la mancanza di elementi oggettivi a tale proposito, __________ mai ha affermato nulla del genere ed ha anzi dichiarato al magistrato inquirente, in presenza del suo difensore, di non sapere per quale motivo __________ avrebbe dovuto inventarsi tutto quanto affermando che "non lo so. Io mi sto chiedendo se questa gente è fuori di testa" (AI 11 dell’Inc. MP 2005.3634, p. 3 in basso).
Vi sono poi seri indizi anche a sostegno del coinvolgimento di __________ con il mondo degli stupefacenti. Benché __________ abbia dichiarato sia alla Polizia che a questo giudice in sede di verbale di conferma dell’arresto di non avere nulla a che vedere, a parte un vecchio precedente per importazione di marijuana (come ribadito anche dal suo difensore a p. 4 delle sue osservazioni 17 giugno 2005), con la droga, al momento dell’arresto egli è risultato positivo alla cocaina, alla marijuana e agli antidepressivi triciclici (cfr. AI 14 inc. MP 2005.3634). Ed ancora, sottoposto ad un esame tossicologico il 4 novembre 2004, durante un controllo stradale della Polizia del canton Lucerna (quando era stato fermato per un superamento della velocità e la Polizia aveva proceduto al test tossicologico constatandogli occhi rossi e apparenza letargica), era risultato positivo alla cocaina ed all’interno del veicolo da lui condotto era stata trovata una pipa ad acqua (cfr. AI 19 inc. MP 2005.3634). Anche allora __________ aveva negato ogni possibile legame con le sostanze stupefacenti, rispondendo alla Polizia che gli chiedeva spiegazioni a proposito dell’esito del test tossicologico che “ich habe Keinerlei Drogen Eingenommen. Weder Alkol, noch Medikamente und schon gar kein Kokain. Es kann nicht sein, dass dieser Test richtig ist. Die Wasserpfeife habe ich im Bahnhof Luzern gefunden. Weil sie mir gefiel, nahm ich sie einfach mit. Ich habe sie danach in den Kofferraum gelegt und bin weggefahren“ (cfr AI 19, inc. MP 2005.3634, rapporto della Polizia del canton Lucerna, p. 3 e 4) per poi ammettere, durante il suo verbale di Polizia del 1° giugno 2005 a p. 5 che “l’ultima volta che ho consumato cocaina è stato a Lucerna, nella circostanza in cui avevo trovato una pipa ad acqua presso la stazione di Lucerna”. E sempre per quanto riguarda gli stupefacenti va ricordata la condanna di __________ dell’8 maggio 2002 del Gerichtskreis VII di Konolfingen a 4 mesi di detenzione per infrazione alla LStup (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero agli atti dell’inc. MP __________).
Nel suo ultimo verbale di Polizia __________ ha poi cambiato radicalmente versione adeguandosi ad alcune dichiarazioni di __________ e __________, ammettendo per esempio di avere ricevuto dei capi d’abbigliamento dai due con lo scopo di rivenderli in Svizzera interna, ma contestando comunque recisamente ogni imputazione, asserendo di essersi ritirato dall’affare dopo avere subodorato che “la storia riguardante i capi d’abbigliamento non era del tutto chiara” ed avere rifiutato l’offerta di __________ di vendergli 100 grammi di cocaina. (cfr. verbale di Polizia 1° giugno 2005, p. 4).
4.
L’accusato ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che avrebbe chiarito la propria posizione e non avrebbe più nulla da aggiungere. Secondo il magistrato inquirente sussisterebbero invece ancora motivi istruttori e concreto pericolo di collusione in relazione alla necessità di effettuare nuovi verbali d’interrogatorio con riferimento a __________, sulla versione dei fatti resa dall’istante nel verbale del 1° giugno 2005, a __________, alla moglie di __________ e a __________ in relazione all’affermazione dell’istante di avere depositato presso di lui la pistola Beretta e di non averla mai ripresa da circa due anni a questa parte.
A ragione il magistrato inquirente osserva che alla luce della versione dei fatti resa dall’accusato nel verbale 1° giugno 2005, si dovrà procedere a nuovi atti istruttori che, se da un lato sono sicuramente dovuti, dall’altro rischiano di essere inquinati da una messa in libertà provvisoria dell’accusato. Si dovrà sicuramente ancora risentire __________. Come pure dovrà finalmente essere interrogato __________ e __________ in merito alla pistola marca Beretta a lui asseritamente consegnata da __________.
È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti interrogatori e confronti avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza, dal momento che le persone ancora da interrogare o da reinterrogare gravitano tutte nella sfera personale dell’accusato (la ex moglie, un’ex amica, l’ex avvocato, un amico già condannato per infrazione alla Lstup).
5.
Per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino italiano e sebbene abbia vissuto per diversi anni in Svizzera e sia a beneficio del permesso C non sembra avere più molti legami con il nostro Paese. In particolare __________ non ha un lavoro da diverso tempo e, a fronte di debiti per circa CHF 150'000.-, singolare appare anche la sua interessenza in una Sagl di recente costituzione per cui sembra di capire il suo ruolo si limiterebbe alla ricerca di manodopera in Italia. Egli non ha più un domicilio fisso e quando viene in Svizzera soggiorna in un albergo, mentre che da diverso tempo abita ormai presso i genitori in Italia con l’attuale compagna, una cittadina lituana dalla quale attende un figlio.
Egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, ricettazione di un importante refurtiva ricevuta a pagamento di una partita di cocaina fornita da __________ a __________.
Il rischio di fuga appare quindi concreto anche in considerazione del suo comportamento assunto in passato con le Autorità giudiziarie elvetiche di cui fanno stato i 18 tra ordini di arresto e ricerche di soggiorno elencati nel rapporto d’arresto 7 maggio 2005 della Polizia cantonale e non può essere evitato neppure con misure meno incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più l’accusato ormai alcuna residenza effettiva in Svizzera e neppure il denaro per procurarsela (Inc. GIAR 263.2005.2, istanza di gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile, come d’altronde ha già fatto anche in passato, è avvalorato dal fatto che visto il sommarsi di procedimenti penali nei suoi confronti corre il rischio di una compromissione della prognosi ai fini di un’eventuale sospensione condizionale della pena nel caso in cui, se processato, dovesse venire condannato.
D’altronde, anche il figlio di primo letto, che sembra ormai essere l’ultimo legame con la Svizzera, si trova in collegio e, in caso di fuga di __________, potrebbe benissimo incontrare il padre in Italia presso i nonni.
6.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati sotto inchiesta e diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma hanno proceduto con confronti e la ricerca di riscontri oggettivi per le dichiarazioni dei terzi e delle altre persone coinvolte nell’inchiesta.
Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.
L’accusato è stato arrestato il 7 maggio 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da circa 40 giorni. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con celerità soprattutto per quanto riguarda l’indagine di Polizia che non ha subito alcun ritardo se non per quello imputabile al comportamento dell’accusato che ha mantenuto la stessa versione dei fatti sino al 1° giugno 2005 quando si è deciso a fornirne una nuova che dovrà essere attentamente vagliata dagli inquirenti.
I reati imputati ad __________ sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini non si può dimenticare anche gli importanti quantitativi di cocaina considerata nell’inchiesta e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta ed a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
7.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà