Incarto n.

INC.2005.30607

Lugano

29 novembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sulla richiesta di proroga del carcere preventivo presentata il 15 novembre 2005 da

 

 

 

Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi

 

 

nei confronti di

 

 

__________

 

accusato dei reati di cui agli artt. 146 cpv. 2 CP, 138 cifra 1 CP, 158 cifra 1 CP e 251 cifra 1 CP, eventualmente in relazione con 172 CP, 23 LDDS;

 

viste le osservazioni 24/25 novembre 2005 della difesa;

 

visto l'inc. MP __________;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

 

A.

 

Per quanto concerne i fatti essenziali alla base del procedimento, si può senz'altro far riferimento a precedente sentenza (11 agosto 2005, GIAR 306.2005.4):

 

"A.

__________ è stato arrestato a Lugano l'1 giugno 2005 in esecuzione di un ordine d'arresto emanato dal Ministero pubblico in data 24 novembre 2004 (AI 82). La promozione dell'accusa menziona i reati di truffa per mestiere, appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, con riferimento anche all'art. 172 CP (AI 82, doc. 1 inc. GIAR 306.2005.2).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 2 giugno 2005, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di collusione nonché inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 306.2005.2).

B.

In sintesi (e come risulta dalla promozione dell'accusa), __________ è accusato di avere, in correità con __________ e altre persone residenti all'estero, effettuato ordinazioni di merce a credito, rispettivamente acquisita (formalmente nel possesso) tramite contratti leasing e/o noleggio, che subito dopo la fornitura (o consegna) veniva trasportata all'estero lasciando impagati i fornitori, rispettivamente i proprietari dell'oggetto dei contratti leasing e di noleggio.

I fatti imputati sarebbero avvenuti tra il 2003 ed il 2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale organo di fatto della __________ (in seguito __________), con sede a __________.

Il danno causato mediante gli atti sopra descritti sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5 mio di FRS.

 

C.

L'inchiesta ha preso il via nel novembre del 2004 a seguito di una querela/denuncia da parte della __________ (AI 1). Numerose denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono aggiunte in seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome della __________ (cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).

Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________, amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10). Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti, spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale PS __________, 4 novembre 2004).

All'arresto hanno fatto seguito perquisizioni, e sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________ e presso istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42), l'acquisizione di documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due classificatori, AI 37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________ (con rilascio il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni testi oltre che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).

Nel contempo sono stati emessi ordini d'arresto nei confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354, 204, 355), rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli con generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti autorità italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino (eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e correi identificati (AI 86, 87, 316, 317)."

 

 

B.

 

Successivamente, l'istruttoria è proseguita mediante l'acquisizione degli atti di esecuzione delle rogatorie presentate alle autorità italiane (AI 493 e 514), l'acquisizione di un rapporto dell'Èquipe finanziaria (AI 522), la richiesta (alla polizia scientifica, AI 506) di un rapporto calligrafico, relativo alle firme del correo __________, alcune audizioni, nonché l'emanazione di ordini di perquisizione e sequestro di documenti nei confronti delle case da gioco della regione (AI 535, 536, 537) e di un'ordinanza di perizia medico-psichiatrica sull'accusato (AI 426). Va detto che questi ultimi ordini sono stati emanati a seguito di una esplicita richiesta della difesa __________ (cfr. Verbale PP __________, 14 ottobre 2005, pag. 6).

 

 

C.

 

Con istanza del 15 novembre 2005 (doc. 1, inc. GIAR 306.2005.7), il magistrato inquirente chiede che il carcere preventivo cui è astretto __________ venga prorogato sino al 20 marzo 2006.

Dopo aver richiamato la sentenza 13 ottobre 2005 di questo giudice, che respingeva l'istanza di libertà provvisoria (la seconda in ordine di tempo) presentata dall'accusato in quanto presenti gravi indizi di reato, pericolo di recidiva e pericolo di fuga (non limitabile con la cauzione proposta), il Procuratore pubblico segnala di aver incaricato un funzionario della polizia scientifica di allestire un rapporto sulle firme contestate (come proprie) dall'amministratore della __________, di aver ordinato (su richiesta dell'accusato) l'erezione di una perizia psichiatrica onde accertare l'esistenza di una patologia in relazione al gioco d'azzardo e di aver fissato ulteriori audizioni (resesi necessarie viste le dichiarazioni dell'accusato) per gli inizi di dicembre.

Viste le necessità temporali derivanti da quanto sopra, il magistrato inquirente chiede la proroga fino al 20 marzo 2006 della carcerazione, non senza precisare di aver assegnato al perito psichiatrico un termine di 45 giorni per la consegna del referto e indicando che il rapporto calligrafico della polizia scientifica dovrebbe essere pronto per la metà del mese di dicembre.

 

 

 

D.

 

Con osservazioni del 24 novembre 2005 (doc. 3, inc. GIAR 306.2005.7), la difesa si oppone alla proroga richiesta.

Dopo aver brevemente ripercorso i fatti e le decisioni incidentali in materia di libertà personale, la difesa sostiene che una proroga della carcerazione (oltre i sei mesi previsti dall'art. 102 CPP) sarebbe lesiva del principio di proporzionalità, con particolare riferimento all'errata valutazione degli elementi relativi al pericolo di recidiva (Osservazioni, punto 4). A dire dell'osservante, i precedenti penali dell'accusato considerati nell'ambito della valutazione della recidiva sono tutti relativi a fatti risalenti al periodo 1991/1996 (oltre che oggi amnistiati), quindi troppo lontani nel tempo per aver qualche influsso, oggi, nella valutazione del rischio di recidiva. Inoltre, i circa otto mesi trascorsi (senza ulteriori illeciti) tra i fatti oggetto del procedimento e l'arresto, rendono il vizio del gioco menzionato dalla CRP (sempre nell'ambito della valutazione del pericolo di recidiva) privo della necessaria concretezza. Da ultimo, i sei mesi di carcere preventivo sofferto sono, sempre a dire della difesa, monito dissuasivo sufficiente.

Successivamente (Osservazioni, punti 5 e 6), la difesa sottolinea come non vi siano necessità istruttorie, a giustificazione del carcere preventivo, in relazione agli atti d'inchiesta ancora da esperire e conclude ribadendo che la concessione di una proroga violerebbe il principio di proporzionalità.

Nella ipotesi (denegata) in cui la richiesta del Procuratore pubblico non dovesse essere respinta, ne chiede limitazione al 15 gennaio 2006 (Osservazioni, punto 7).

 

 

 

E.

 

Va detto, per completezza, che la decisione del 13 ottobre 2005 che ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è stata confermata dalla CRP con sentenza del 17 novembre 2005. A queste due decisioni si farà ampio riferimento (DTF 123 I 130) nei considerandi di diritto, perlomeno laddove elementi di fatto (nuovi) o il tempo trascorso non impongano approfondimenti ulteriori e/o diverse conclusioni.

Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

1.

 

L'istanza, presentata dal magistrato inquirente entro il termine di cui all'art. 102 cpv. 2 e con anticipo sufficiente a permettere l'assegnazione di un congruo termine alla difesa per le proprie osservazioni, è ricevibile in ordine.

 

 

2.

 

In merito all'esistenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e di recidiva, si può far riferimento, innanzitutto, a quanto determinato nella precedente decisione:

 

 

"3.

 

In questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti; indizi del resto da lui, di principio, neppure contestati (Istanza, punto 3) e già riassunti nella precedente decisione:

 

"Le dichiarazioni del coaccusato __________ (Verbali 4.11.2004 e 5.11.2004), quelle di alcuni testi (Verbali __________ 11.11.2004, pag. 3, __________ 17 novembre 2004, pag. 1, __________ 23.11.2004, pag. 1, __________ 4.08.2005, pag. 3 ss.), che fanno riferimento a tale __________ (nome utilizzato da __________, come da egli stesso ammesso dopo iniziali dinieghi: cfr. Verbale __________ 14 giugno 2005, pag. 6), nonché quelle dello stesso istante che ad un certo punto ha "capito che si trattava di operazione poco trasparente" iniziando ad utilizzare il falso nome di __________ ed ad operare a nome della __________ trovandosi, a suo dire, in un "punto di non ritorno" per rapporto alle altre persone coinvolte nella vicenda (__________14 giugno 2005, pag. 6 e ss.), sono indizi concreti e sufficienti in relazione ai reati ascritti."

(sentenza 11 agosto 2005, GIAR 306.2005.4)

 

Dagli atti esperiti successivamente alla decisione indicata, non emergono (invero, nessuno lo sostiene) elementi atti a modificare, in un senso o nell'altro, quanto sopra riportato (si veda il verbale di polizia del 19 agosto 2005 - AI 409 -, dato che quello del 25 agosto 2005, di cui parla la difesa, è relativo a testi sentiti in presenza dell'accusato).

Pertanto, la prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

 

 

4.

 

Si constata che con il preavviso negativo, il magistrato inquirente non argomenta più in merito al pericolo di collusione o inquinamento delle prove, limitandosi a segnalare che gli atti istruttori ancora da effettuare (sostanzialmente interrogatorio di un correo e dello stesso __________) sono previsti nei prossimi giorni, nel rispetto del principio di proporzionalità (Preavviso, punto 3).

 

 

5.

 

a)

Per quanto concerne il pericolo di fuga, si è già ricordato nella precedente decisione che:

 

"Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."

 

E, in relazione al caso concreto, che:

"__________ è cittadino italiano, residente in Italia, e non ha legami con il nostro territorio che gli è servito sostanzialmente a commettere gli atti di cui è accusato.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi da lui indicati come vere menti delle operazioni __________.

Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585)."

 

Questi aspetti non hanno subito modifiche sostanziali dopo la precedente decisione, né sono emersi altri elementi che impongano di modificarne le conclusioni. Al contrario, quanto emerso ulteriormente evidenzia l'infondatezza dell'affermazione di incensuratezza (questione rilevante anche per la valutazione del rischio di pena e della prognosi ai fini della sospensione) contenuta nell'istanza di libertà provvisoria (Istanza, punto 7, pag. 10). Infatti, il casellario giudiziale italiano (AI 409) evidenzia condanne sin dal 1988, prevalentemente per emissione di assegni a vuoto (con pene anche di alcuni mesi di reclusione) e, da ultimo, per ricettazione.

 

b)

Anche sulla misura sostitutiva della cauzione ci si è già espressi nella precedente sentenza, asserendo quanto segue:

"Quanto alla cauzione, va preliminarmente detto che la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia (banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2, PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv. 3 CPP).

Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione, nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato recuperato."

 

Ancora una volta, le conclusioni sopra riportate non vengono stravolte dal seguito dell'inchiesta, rispettivamente dal contenuto dell'attuale istanza.

L'importo cauzionale proposto è stato portato da FRS 50'000.- a FRS 70'000, ciò che non modifica sostanzialmente la valutazione d'inadeguatezza data nella precedente sentenza, per rapporto alla gravità dei reati ed al non recupero del relativo provento.

Inoltre, sono stati indicati (e documentati) i redditi lordi imponibili dei famigliari che presterebbero cauzione, ma mancano indicazioni concrete sulla sostanza immobiliare o mobiliare (cfr. allegati all'istanza n. 2 pag. 3 e 4 pag. 1 per la prima), tantomeno è dato sapere da dove verrebbe attinta la somma proposta. Queste circostanze non possono essere sottovalutate allorquando si tratta di persone residenti all'estero (quindi con dati non verificabili d'ufficio) ed in casi in cui il destino della refurtiva non ha potuto essere chiarito.

Inoltre, è assente ogni e qualsiasi elemento documentale circa i redditi (se si preferisce i non redditi) conseguiti dall'istante, che, tra le altre cose, risulterebbe aver dato al fratello, nell'ambito di un colloquio, istruzioni per la vendita di ulteriori beni, tra i quali un esercizio pubblico (cfr. AI 426; si veda anche GIAR 19.12.2004 in re. C., 436.2002.4, cons. 6b).

 

c)

Abbondanzialmente, va pure detto che nel caso in esame è di poca utilità che questo giudice, utilizzando i criteri indicati e gli elementi a disposizione, determini il quantum di un importo cauzionale (che potrebbe essere) adeguato, visto quanto si dirà al considerando che segue.

 

6.

 

Alla luce di quanto emerge dal casellario giudiziale italiano di __________ (acquisito agli atti il 19 agosto 2005), si deve anche ritenere concreto il pericolo di recidiva.

Infatti, le innumerevoli condanne per emissione di assegni a vuoto non solo non hanno trattenuto l'accusato dal ripete atti analoghi (neppure quando le condanne prevedevano la detenzione o la reclusione), ma sembrano averlo portato, con il tempo e di fatto, a commettere atti più "qualificati" (sempre in materia patrimoniale) come la ricettazione continuata e come quelli oggetto delle attuali imputazioni.

Se a ciò si aggiungono le modalità mediante le quali __________ ha soggettivamente operato nell'ambito dei fatti oggetto della presente inchiesta (utilizzo di falso nome e falsi documenti d'identità) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (non è fuori luogo parlare di "razzia"), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48)."

(sentenza GIAR 13 ottobre 2005, 306.2005.6)

 

 

3.

 

Investita di un ricorso dell'accusato contro la decisione riportata al considerando che precede, la CRP ha confermato la presenza in capo a __________ di gravi indizi di colpevolezza (in quanto tali non contestati neppure dalla difesa), di un concreto pericolo di fuga (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 7) e di un concreto pericolo di recidiva (sentenza citata, cons. 8 e 9), così come determinati da questo giudice nella decisione del 13 ottobre 2005 e con l'aggiunta, per l'ultimo elemento, del dichiarato (da __________) vizio del gioco.

 

Inoltre, l'autorità superiore ha confermato proporzionalità del carcere preventivo (sentenza citata, cons. 10 e 11) e l'esclusione di una messa in libertà a fronte di un deposito cauzionale, vuoi per il fatto che la cauzione può essere misura sostitutiva del solo pericolo di fuga, vuoi per l'inadeguatezza dell’importo offerto in ragione dei valori oggetto dei reati imputati, del non recupero della refurtiva e della difficoltà di una corretta valutazione della situazione economica dell'accusato (sentenza citata, cons. 13).

 

 

4.

 

Gli elementi indicati nei due considerandi che precedono non sono stati minimamente intaccatti dal seguito dell'istruttoria. Anzi, l'emergenza di un vizio del gioco, asserito ma comunque oggetto di accertamento (per determinazione dell’eventuale influsso sulla responsabilità dell'accusato), ha indotto la CRP a non dimenticare tale circostanza nella determinazione del pericolo di recidiva.

In merito a ciò, questo giudice ritiene (contrariamente a quanto asserito, in sede di osservazioni, da parte della difesa) che il preteso vizio del gioco è circostanza che deve essere considerata quale elemento concreto di rischio e non inficiata dal fatto che negli otto mesi circa intercorsi tra l'avvio del procedimento e l'arresto l'accusato non avrebbe commesso illeciti (non fosse che per il fatto che in tale periodo l'accusato ha/avrebbe potuto usufruire del provento di reato non recuperato). Anche il tempo trascorso dai fatti oggetto delle precedenti condanne non è, sempre a giudizio di questo giudice, determinante come pretende la difesa. Da un lato, se è vero che i fatti risalgono a diversi anni fa, non così le condanne (che, quindi, non sono servite da "monito" sufficiente" – cfr. AI 409), dall'altro l’elemento (comunque ripetuto e aumentato d'intensità nel corso di altrettanti diversi anni) non è stato utilizzato da solo per fondare la recidiva, bensì in relazione a quanto emerge dai fatti oggetto d'inchiesta, in particolare dalle modalità di commissione (intensità, ripetizione, importanza dei valori in gioco nonché l'utilizzo di falsa identità), come già indicato nella precedente decisione.

Quanto al pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, va rilevato che la richiesta di proroga non si fonda su questo elemento, così come le osservazioni sono silenti sul pericolo di fuga.

Quindi, in capo a __________ sussistono, ad oggi, gravi indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di recidiva così come determinati nella decisione del 13 ottobre 2005 (come detto confermata il 17 novembre 2005 dalla CRP).

 

 

5.

 

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o la proroga della detenzione preventiva - gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e pericolo di recidiva - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordando che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

Il magistrato inquirente motiva la richiesta di proroga (fino al 20 marzo 2006) con i tempi necessari all'allestimento della perizia psichiatrica ed al successivo deposito degli atti, da notificarsi anche agli accusati residenti in Italia (Istanza di proroga, pag. 2).

L'inchiesta è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto del fatto che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo tempo e del fatto che gli atti ancora da compiere sono stati richiesti dallo stesso accusato (o dalla sua difesa). Alla luce della gravità dei reati ascritti, delle modalità e dei tempi di (sempre presunta) commissione, del danno (eventualmente) procurato e del conseguente rischio di pena (non certo lieve e non necessariamente nei termini che permettano di discutere la sospensione condizionale), una protrazione della carcerazione, anche di qualche mese, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità (che, non va dimenticato, al 17 novembre 2005 la CRP ha confermato come "pacificamente" rispettato - CRP, sentenza citata, cons. 11).

Tuttavia, al momento attuale, una proroga sino al 20 marzo (poco meno di quattro mesi) del carcere preventivo appare eccessiva. Considerato il motivo della richiesta di protrazione, il termine assegnato al perito (45 gg a partire dal 14/15 novembre), il termine usuale per il deposito degli atti, le facoltà per la notifica all'estero di cui all'Accordo CH/I del 10 settembre 1998 (e subordinatamente la possibilità di disgiunzione), appare prudente (e maggiormente rispettoso del principio di proporzionalità) concedere oggi (e senza pregiudizio per eventuali richieste future motivate) una proroga sino al 15 febbraio 2006 compreso.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

richiamate le norme applicabili, ed in particolare gli artt. 146 cpv. 2 CP, 138 cpv. 2 CP e 158 cifra 1 CP, eventualmente in relazione con 172 CP, 95 ss, 102, 103, 284 CPP;

 

 

 

decide

 

 

 

1.  L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e mezzo e verrà a scadere il 15 febbraio 2006 (compreso).

 

 

2.  Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

 

 

4.  Intimazione:

 

 

 

 

                                                                                 giudice Edy Meli