Incarto n.

INC.2005.32503

Lugano

18 agosto 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'11/12 agosto 2005 da

 

 

 

__________

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo del 16 agosto 2005 da

 

 

Procuratore pubblico Nicola Respini, MP di Lugano

 

 

preso atto che con scritto 16 agosto 2005 la difesa ha comunicato di non avere specifiche osservazioni al preavviso negativo;

 

 

visto l'inc. MP __________;

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto

 

 

 

A.

 

__________ è stato fermato a Bellinzona il 10 giugno 2005 in quanto sospettato di infrazione alla LFStupefacenti, subordinatamente riciclaggio (AI 2).

Il giorno successivo, con la richiesta di conferma dell'arresto, il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per i titoli di infrazione aggravata alla LFStup, sub. semplice, contravvenzione alla LFStup e riciclaggio di denaro (AI 3).

L'arresto è stato confermato da questo giudice, lo stesso 11 giugno, ritenuta l'esistenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruttoria (AI 4).

 

 

B.

 

In sostanza, __________, richiedente d'asilo soggiornante a __________, è stato fermato in possesso di FRS 7'000.-, 470.- nel borsello e 6'530.- nelle mutande. Egli ha asserito che la somma nel borsello è di sua proprietà, mentre quella che si trovava nelle mutande gli è stata consegnata da un "faux blanc", la mattina stessa a __________, affinché la consegnasse ad un altro "faux blanc", a __________ (Verbale PG 10 giugno 2005, pag. 2); la consegna non è stata effettuata perché nessuno (a __________) lo avrebbe contattato (ibidem). Egli ha, inoltre, dichiarato di non conoscere il mittente né il destinatario della somma, di non aver alcun elemento per identificare/contattare l'uno o l'altro (Verbale GIAR 11 giugno 2005, pag. 3) e di essersi prestato al trasporto per un compenso di ca. FRS 50.- (idem, pag. 4).

Da ultimo, egli nulla sa (saprebbe) circa la provenienza del denaro, il motivo della consegna a __________, rispettivamente della modalità scelta dal mittente.

 

 

C.

 

Il seguito dell'inchiesta ha permesso di appurare che tutte le banconote in possesso dell'accusato istante recavano tracce di cocaina e quelle occultate nelle mutande anche di eroina (AI 10). I tabulati telefonici del collegamento di cui __________ era in possesso al momento del fermo (e da lui detenuto sin dal dicembre 2004 - cfr. Verbale PG 22 giugno 2005, pag. 3) hanno rivelato presenze in Ticino maggiori di quelle da lui dichiarate (Verbale PG 15 luglio 2005, pag. 2 e AI 32, pag. 4), senza registrazione di presenze a sud di __________, tra l'altro impossibile (per i tempi) il giorno dell'arresto (Verbale PG 15 luglio 2005, pag. 5, AI 32 pag. 3).

Nel contempo, nei vari interrogatori di polizia e davanti al Procuratore pubblico, __________ ha sostanzialmente ribadito la versione iniziale circa provenienza del denaro, motivo del possesso (del denaro) e viaggio in Ticino.

 

 

D.

 

Con l'istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 325.2005.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

A suo dire, dopo l'interrogatorio del 5 agosto 2005 davanti al Procuratore pubblico, la privazione della libertà non è più giustificata. I bisogni istruttori non sono più presenti visto il tempo trascorso dall'inizio dell'inchiesta ed il principio di celerità imposto agli inquirenti, nonché l'avvenuto trasferimento al __________ (Istanza, punto 3.1). Quanto al pericolo di fuga, egli ha (sempre secondo l'istanza) tutto l'interesse a regolarizzare la sua posizione nel nostro paese e non ha intenzione di rientrare nel suo; una fuga sarebbe anche materialmente impossibile per carenza di mezzi finanziari (Istanza, punto 3.2).

 

 

E.

 

Di diverso avviso il magistrato inquirente che, con il preavviso del 16 agosto 2005 (doc. 1, inc. GIAR 325.2005.3) dopo aver ricordato gli indizi di reato (somma sequestrata, occultamento della stessa, taglio delle banconote, tracce di stupefacente non superficiali, accertata non presenza a __________ il 10 giugno 2005, varie presenze in Ticino negate, viaggi -sempre molto brevi- in altre località della Svizzera) ha sottolineato l'atteggiamento negatorio e per nulla collaborativo dell'accusato (Preavviso, punti 2, 3 e 4).

Il Procuratore pubblico ritiene presente e concreto il pericolo di fuga vista la situazione dell'accusato (asilante con richiesta oggetto di non entrata in materia) e le ripetute dichiarazioni circa l'intenzione di lasciare il paese (Preavviso, punto 5).

Quanto alle necessità istruttorie (intese quali pericolo di collusione ed inquinamento delle prove), un pericolo concreto in tal senso dipende, sempre secondo il magistrato inquirente, dalle prove che l'accusato eventualmente chiederà entro il termine del deposito degli atti previsto per il 29 agosto 2005 (Preavviso, punto 5; AI 33).

Da ultimo, il magistrato inquirente ritiene pienamente rispettato il principio di proporzionalità, vista la gravità degli addebiti mossi e la detenzione preventiva sin qui sofferta (Preavviso, pag. 6).

 

 

 

Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto

 

 

 

1.

 

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

La trasmissione del preavviso, in applicazione dell'art. 20 CPP, è tempestiva (art.108 cpv. 1 CPP).

 

 

2.

 

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

 

 

3.

 

Non è chiaro se l'esistenza di gravi indizi di reato sia formalmente contestata dalla difesa che si limita a richiamare le negazioni dell'accusato (Istanza, punto 2).

Comunque, anche qualora non contestata, l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame (cfr. AI 32 e allegati, segnatamente quelli citati ai considerandi di cui alle lettere B. e C. della presente), il taglio delle banconote (FRS 100.-, 50.-, 20.-), il loro occultamento nelle parti intime, le tracce di stupefacente trovate sulle stesse, le poco credibili e sommarie spiegazioni sul motivo del possesso e sul mittente (che avrebbe consegnato ad uno sconosciuto, bisognoso di denaro, oltre FRS 6'000.- a fronte del semplice impegno verbale di trasportare la somma a __________), gli accertamenti sulle ripetute presenze dell'utenza telefonica (in uso all'accusato) in Ticino, nonché quelli relativi all'improbabile viaggio sino a __________ il giorno dell'arresto, sono indizi gravi e concreti dell'esistenza dei reati ascritti, in particolare del fatto che la somma in questione possa essere provento della vendita di sostanza stupefacente (in quantità non indifferenti visti gli attuali prezzi al grammo: anche inferiori, mediamente ai FRS 100.- per la cocaina e di poco superiori per l'eroina).

Il primo elemento atto a giustificare la misura cautelare è, quindi, presente.

 

 

4.

 

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

__________ è cittadino della __________, in Svizzera quale richiedente l'asilo. Non ha legami con il nostro territorio, salvo quelli connessi con la procedura d'asilo; tale procedura è già stata oggetto di decisioni a lui sfavorevoli (AI 15).

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno - art. 19 cifra 2 CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Egli, non da ultimo, ha ripetutamente dichiarato l'intenzione di lasciare la Svizzera, motivando in tal senso (volontà di raccogliere denaro a tal fine) anche l'accettazione del trasporto di denaro propostogli dal non meglio identificato "arabo" (Verbale GIAR 11 giugno 2005, pag. 3; Verbale PG 29 luglio 2005, pag. 3) ed ha ribadito tale concetto, contrariamente a quanto sembra segnalare nell'istanza di libertà provvisoria, anche davanti al magistrato inquirente nel verbale del 5 agosto 2005 (cfr. pag. 3, quarta risposta).

La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo per delle accuse che lui nega.

Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

 

 

5.

 

Accertata l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, ci si può esimere dal valutare se sussistano anche necessità istruttorie ex art. 95 CPP.

A titolo abbondanziale si rileva comunque che tali esigenze (che possono anche sussistere sino al dibattimento e non vengono certamente a cadere "automaticamente" a seguito di un trasferimento al __________) non sono neppure indicate dal magistrato inquirente, se non con rinvio agli ipotetici complementi istruttori.

 

 

6.

 

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni, ecc.) e con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

__________ è in detenzione preventiva da poco più di due mesi e in questo lasso di tempo l'inchiesta appare condotta celermente, tant'è che il magistrato inquirente ha già proceduto al deposito degli atti (cfr. elenco AI).

I reati imputati a __________ non sono certo di poca gravità (a prescindere dal fatto che tecnicamente può trattarsi di crimine, non si può dimenticare che la LFStup è una normativa a protezione della salute pubblica) ed il rischio di pena, visti gli importi e/o i quantitativi in gioco, è (in caso di condanna) certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta ed a quella presumibilmente da soffrire. La detenzione preventiva è pertanto rispettosa del principio di proporzionalità.

 

 

 

 

 

P.Q.M

 

 

 

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU;

 

 

 

decide

 

 

 

1.     L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

 

 

2.     Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

 

 

4.             Intimazione:

 

 

 

 

 

 

                                                                                giudice Edy Meli