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Incarto n. INC.2005.34001
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11 luglio 2005 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 20/21 giugno 2005 da |
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__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
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contro |
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l'omissione del Procuratore pubblico Nicola Respini nel procedimento che lo vede quale indagato per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti; |
viste le osservazioni del magistrato inquirente (4 luglio 2005) e constatato che la parte civile non ha presentato osservazioni nel termine assegnato (cfr. doc. 4, inc. GIAR 340.2005.1);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- con scritto datato 22 febbraio 1999, __________ ha presentato denuncia penale (assortita da richiesta di sequestri urgenti) per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti contro, tra gli altri, __________ (AI 1);
- con il reclamo oggetto della presente, __________ lamenta che dall'ottobre 2001 il procedimento è in una fase di stallo (non risulterebbero atti istruttori posteriori a tale data) e che i suoi scritti del 18 dicembre 2003 e 4 novembre 2004 indirizzati al Procuratore pubblico di emanare le decisioni che gli competono per il seguito (rispettivamente la conclusione) del procedimento sono rimaste lettera mora (doc. 1, inc. GIAR 340.2005.1);
- il reclamante chiede, in sostanza, che si constati l'omissione del magistrato inquirente (consistente nel non aver preso alcuna decisione a seguito dell'istanza del 18 dicembre 2004) con ordine di emanare una decisione entro 30 giorni;
- con le osservazioni del 4 luglio 2005, il magistrato inquirente riconosce che le lamentele del reclamante sono giustificate e s'impegna ad emanare una decisione in merito entro la fine del "prossimo mese di agosto" (doc. 5, inc. GIAR 340.2005.1);
- il reclamo è ricevibile in ordine in quanto presentato da persona indagata (AI A.4) e nel perdurare della pretesa omissione;
- in diritto si ha ritardata giustizia quando, in violazione dell'art. 29 CF e 6 cifra 1 CEDU, l'autorità cui compete una decisione non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (GIAR 15.6.93, DTF 107 Ib 160 consid. 3d; TF 14.3.95 in re RRP): il ritardo nell'evasione della pratica costituisce violazione della Costituzione per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti alle esigenze, segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi alla autorità adita (REP 1982 pag. 319, GIAR 31.05.95, 408.93.4 in re M., sull'argomento inoltre si vedano: DTF 16.11.1994 in re AP, DTF 117 Ia 197 c.1c; GIAR 31.1.1995, 455.94.2 in re M., GIAR 27 maggio 1999, 322.99.1 in re T., si rinvia inoltre alla dottrina dominante, in particolare Arthur Haefliger, Die europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1993, pag. 160 e segg.; Mark E. Villiger, Handbuch der europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], Zürich 1993, § 22 pag. 264 e segg.; Peter Saladin, Das Verfassungsprinzip der Fairness, in: Erhaltung und Entfaltung des Rechts in der Rechtsprechnung des Schweizerischen Bundesgerichts, Festgabe zum 100-jährigen Bestehen des Bundesgerichts, Basel 1975, pag. 43, L. Meyer, Das Rechtverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Bern 1982, pag. 34 e segg.);
- la ritardata giustizia può anche concretizzarsi mediante l'ingiustificata protrazione delle indagini preliminari, visto l'obbligo di principio per l'autorità inquirente di limitarle anche nel tempo (cfr., per analogia, Rep. 1995 n. 92);
- nel caso in esame, già il magistrato inquirente (correttamente) riconosce che le lamentele del reclamante sono giustificate; in effetti l'ultimo verbale risale all'agosto 2000 (AI A.10) e dopo un ordine di perquisizione del 20 marzo 2001 (AI 75) non sembrano esservi stati atti istruttori di particolare pregnanza (l'elenco atti indica corrispondenze con il legale e vari uffici statali ma, prima facie, per comunicazioni di vario genere); nel contempo, il qui reclamante ha già sollecitato in due occasioni che le informazioni preliminari si concludessero con la decisione di competenza del magistrato inquirente, pertanto il presente reclamo non lede in alcun modo il principio della buona fede processuale (cf. sentenza GIAR 23 agosto 2000 in re B.);
- il reclamante chiede che al magistrato inquirente venga fatto ordine di emanare "una" decisione sulla sua richiesta del 18 dicembre 2003 (correttamente non si chiede che venga ordinata l'emanazione di una decisione di non luogo, piuttosto che di promozione dell'accusa, vista l'incompetenza di questo giudice per imporre specifica decisione al magistrato inquirente - CRP 16 settembre 1998 in re S.) e ciò entro 30 giorni; ora, constatata la ritardata giustizia, questo giudice può solo invitare il magistrato inquirente a procedere in tempi ragionevoli (o indilatamente) a quanto di sua competenza;
- di regola la "riattivazione" della procedura può avvenire mediante l'emanazione di un non luogo a procedere, di una promozione dell'accusa, ma anche in atti concreti a completazione delle informazioni preliminari (se ciò dovesse apparire oggettivamente giustificato); la scelta dell'atto da compiere deve essere lasciata al magistrato inquirente; non appare opportuno, in particolare nel caso in esame, assegnare un termine visto che lo stesso magistrato inquirente ne indica uno (fine agosto) non irragionevole visto il volume dell'incarto e comunque non lontano da quello proposto dal reclamante (che, in concreto, è variabile a dipendenza dei tempi di emanazione della presente decisione);
- in conclusione, il reclamo è sostanzialmente accolto e la ritardata giustizia constatata; nel contempo, il magistrato inquirente è invitato a voler procedere agli incombenti di sua competenza, indilatamente ma comunque entro il termine da lui stesso indicato, cioè fine agosto 2005;
- visto l'esito del reclamo, tasse e spese restano a carico dello Stato che rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 251 CP, 178 ss., 188, 280, 284 e contrario CPP, 29 CF, 6 CEDU,
decide
1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
§. Il magistrato inquirente è invitato a procedere per quanto di sua competenza,
indilatamente ma comunque entro la fine di agosto 2005.
2. La tassa di giustizia di FRS 300.- e le spese di FRS 50.-, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà al reclamante FRS 300.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
giudice Edy Meli