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Incarto n. INC.2005.37904 |
25 gennaio 2006 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sul sedente per statuire sull'istanza/decisione del 17 gennaio 2006 della |
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Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
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relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto |
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visti gli inc. GIAR 379.2005.3/4 e quello della SPI;
ritenuto e considerato
in fatto
1.
__________ è stato incarcerato il 28 ottobre 2005, a seguito di decisione 27 ottobre 2005 della SPI, intimata il 28 ottobre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 379.2005.3). __________ è stato sentito lo stesso giorno da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni:
"
- le condizioni di cui all'art. 13 b lett. b e c LDDS sono date, vista l'assenza di collaborazione e considerato che lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli nel 2004 (cfr. UFR 25.03.04 e CRA 21.05.04), rimanendo in Svizzera ed interessando le autorità penali anche per LStup (DA 3373/2005) con conseguente pericolo per l'ordine pubblico (DTF 125 II 369).
Ricordato che eventuali assicurazioni di voler lasciare spontaneamente la Svizzera non possono giustificare la scarcerazione in assenza dei documenti di viaggio (DTF 2A.309/2004). Nel contempo l'autorità preposta all'allontanamento é invitata ad attivarsi per quanto di sua competenza".
(inc. GIAR 379.2005.3, doc. 2)
2.
Con decisione/istanza del 17 gennaio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 28 gennaio 2006 ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi (cioè sino al 28 aprile 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 379.2005.4; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Nel corso dell'udienza 24 gennaio 2006 l'interessato ha ribadito di non voler (poter) collaborare con le autorità per l'ottenimento dei documenti di legittimazione e di essere cittadino del Sudan.
4.
La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente il territorio svizzero verso un altro paese non può giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre 1997, n. 4).
5.
I motivi che in data 28 ottobre 2005 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.
Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In particolare, __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino del Sudan (cfr. verb. GIAR 28.10.2005 e 24.01.2006, nonché verb. pol. 13.01.2006 e 7.09.2005), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a Berna il 23 novembre 2005, da parte della delegazione nigeriana ha indicato cittadinanza nigeriana (cfr. fax 24.11.2005 della Divisione rimpatrio), a conferma di un precedente test LINGUA. Ancora davanti a questo giudice, il 24 gennaio 2006, __________ ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti di legittimazione, di essere cittadino del Sudan, Paese nel quale non ha alcuna intenzione di rientrare in quanto là rischierebbe la vita, nonchè di volere lasciare la Svizzera con mezzi propri.
Va infine ricordato che __________ ha interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LStup (DA _________ del 9.09.2005), quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato commesso anche dopo il 2004, anno in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la Svizzera (decisione UFR 25.03.2004 di non entrata nel merito sulla domanda d'asilo; decisioni CRA 21.05.2004 che ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo e CRA 15.06.2004 che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa).
In siffatte circostanze e alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento di __________ è del 28 ottobre 2005, dette autorità hanno infatti organizzato l'audizione di __________ da parte della delegazione nigeriana, audizione che ha avuto luogo il 23 novembre 2005 e nel corso della quale l'interessato è stato riconosciuto come di origine nigeriana (cfr. fax 27.10.2005 e 24.11.2005 della Divisione rimpatri e 28.10.2005 della SPI).
Successivamente la SPI, con riferimento al fax 24 novembre 2005 - attestante l'avvenuto riconoscimento (seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione nigeriana del 23 novembre 2005 e la conseguente possibilità del rilascio di un documento di viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da __________ -, ha sollecitato, sia per iscritto (15 dicembre 2005) che telefonicamente (29 dicembre 2005) l'UFM affinché comunicasse entro quanto tempo l'Ambasciata della Nigeria avrebbe potuto rilasciare un documento di viaggio per __________ al fine di poter organizzare il volo di rimpatrio. L'UFM, con scritto 3 gennaio 2006, ha informato la SPI di essere tuttora in attesa di ricevere dalle autorità nigeriane la conferma definitiva dell'avvenuto riconoscimento e che ciò dovrebbe avvenire nel corso di febbraio o marzo 2006, precisando nel contempo che dette autorità dalla citata conferma necessiteranno ancora di almeno una settimana per l'allestimento del documento di viaggio.
Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento di documenti validi.
6.
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà) ed un certo ritardo da parte delle autorità nigeriane nel fornire indicazioni sulla conferma del riconoscimento (comunque prevista per febbraio o marzo 2006), la protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito, impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso sollecitando nuovamente le autorità nigeriane. Da ultimo giova ricordare che l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. GIAR 24.01.2006) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid. 2.2).
Per questi motivi,
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La decisione/istanza 17 gennaio 2006 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto ____________________, __________, è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto ____________________, __________, è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 28 aprile 2006, compreso.
2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice Ursula Züblin