Incarto n.
INC.2005.38002

Lugano

3 dicembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 29/30 ottobre 2007 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

nell’ambito dei procedimento sfociati nell’ACC __________;

 

preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico (7 novembre 2007) e della PC __________ (12 novembre 2007);

 

visto l’inc. ACC __________;

 

ritenuto e considerato,

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

-          Nei confronti di __________ sono stati aperti vari procedimenti penali per vari titoli di reato (inc. MP __________).

 

-          In data 12 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha depositato gli atti con scadenza al 1. ottobre 2007.

 

-          Entro tale termine l’accusato non ha formulato istanza di complementi istruttori (cfr. lettera 26 settembre 2007), mentre __________, parte civile nel procedimento di cui all’inc. MP __________, con scritto 1 ottobre 2007, per il tramite del proprio legale, considerato che nel rapporto di polizia giudiziaria si fa riferimento ad un rapporto della polizia scientifica riguardante i vestiti della vittima ed alcune foto, documenti non rinvenuti nell’incarto visionato, ne ha chiesto l’acquisizione agli atti, nonché ha prodotto un ultimo certificato medico (datato 12 gennaio 2007) che la concerne, di cui pure ha chiesto l’acquisizione agli atti.

 

-          Il 10 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato la chiusura dell’istruzione formale.

 

-          Il 17 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha trasmesso al Tribunale penale cantonale l’atto d’accusa con il quale ha deferito __________ dinanzi alle __________ (ACC __________).

 

-          Con scritto di pari data il Procuratore pubblico ha comunicato alle parti del procedimento di cui all’inc. MP __________, con riferimento alla richiesta di complementi istruttori presentata dalla parte civile __________, l’acquisizione agli atti della documentazione fotografica della __________ e che “la stessa è visionabile presso lo scrivente magistrato”, informandole nel contempo di aver provveduto “in data odierna” ad inoltrare l’atto d’accusa al Tribunale penale cantonale.

 

-          Con lettera 24 ottobre 2007 il difensore di __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di indicargli che cosa era stato acquisito agli atti, rispettivamente se ciò fosse avvenuto in evasione di una richiesta di complemento della parte civile oppure d’ufficio, rilevato che l’istruzione era già stata chiusa il 10 ottobre 2007.

 

-          Ha fatto seguito lo scritto 25 ottobre 2007 con il quale il Procuratore pubblico, dopo aver innanzitutto espresso il proprio disappunto “per non aver sentito più niente da lei malgrado la mia telefonata a seguito della richiesta di rito abbreviato nella quale le consigliavo di prendere contatto con l’avvocato di parte civile onde sondare preventivamente la sua disponibilità ad una procedura abbreviata”, ha comunicato al difensore dell’accusato che la documentazione fotografica era quella già menzionata nel rapporto d’inchiesta 26 agosto 2005, per un disguido, non pervenuta precedentemente, e che l’acquisizione di tale documentazione era stata ricordata dalla patrocinatrice di parte civile nell’ambito di una richiesta di complemento istruttorio, rilevando pure “veda lei se intende impugnare questo atto, avuto riguardo della rilevanza dello stesso, ritenuto che il suo assistito è reo confesso”.

 

-          Con reclamo 29 ottobre 2007 __________ chiede che la chiusura dell’istruzione formale e ogni atto successivo all’acquisizione agli atti della documentazione fotografica vengano annullati, che al Procuratore pubblico venga fatto ordine di ri-depositare gli atti e che sia nel contempo accertata la nullità dell’atto d’accusa. Il reclamante evidenzia che il Procuratore pubblico, in violazione delle norme del CPP, ha acquisito prove dopo la chiusura dell’istruzione: il magistrato avrebbe invece dovuto accogliere formalmente il complemento istruttorio richiesto dalla parte civile, con comunicazione alle parti, e successivamente procedere ad un nuovo deposito degli atti ex art. 196 cpv. 4 CPP, del tutto irrilevante la circostanza che l’accusato sia reo confesso.

 

-          In sede di osservazioni il Procuratore pubblico, ribadito il proprio stupore per l’atteggiamento del patrocinatore dell’accusato sulla questione del rito abbreviato e dopo aver premesso che il gravame è sprovvisto di interesse legittimo da parte dell’accusato ex art. 280 CPP, visto che l’esistenza delle foto risultava già dal rapporto di polizia 26 agosto 2005, ma per un disguido non erano state precedentemente acquisite agli atti, contesta che si possa parlare di un vero e proprio complemento istruttorio, analogamente all’ultimo certificato medico prodotto dalla parte civile. Pur ammettendo che “per rigoroso rispetto della procedura” si sarebbe dovuto procedere ad un deposito di tali atti istruttori, il Procuratore pubblico evidenzia che la non rilevanza di tali atti per la posizione di __________, reo confesso, ha fatto ritenere di procedere diversamente: in conclusione, pur ammettendo una violazione formale della procedura, il Procuratore pubblico, rilevato il formalismo eccessivo della difesa e precisato che in caso di annullamento dell’atto di accusa, non potrebbe che ripresentarne uno identico, chiede la reiezione del gravame, siccome sprovvisto di ogni interesse legittimo del difensore del reclamante, interesse peraltro neppure sostanziato nel gravame, accogliere il reclamo costituirebbe un mero esercizio formale a carattere defatigatorio.

 

-          __________, con osservazioni 12 novembre 2007, pur rilevando una violazione da parte del Procuratore pubblico degli art. 196 e 197 del CPP, ha precisato di aver rinunciato all’assunzione delle prove richieste con complemento 1 ottobre 2007 e di aver chiesto al Tribunale penale cantonale, con scritto di pari data, di assumere agli atti le fotografie e che, pertanto, la chiusura dell’istruzione formale (e l’atto d’accusa) sarebbero validi: il reclamo di __________ dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile o comunque privo di oggetto.

 

-          In ordine giova rilevare quanto segue. Il reclamo, presentato da persona legittimata - l’ accusato -, è tempestivo (avendo il reclamante avuto conoscenza dell’omissione censurata a seguito dello scritto 17 ottobre 2007, pervenutogli, al più presto, il giorno successivo). Considerato che __________ eccepisce sostanzialmente l’irregolarità della chiusura dell’istruzione formale predibattimentale, di cui la nullità dell’atto d’accusa ne sarebbe soltanto l’inevitabile conseguenza, è data la competenza di questo ufficio, in quanto di fatto viene impugnata un’omissione realizzatasi in sede di istruttoria predibattimentale, rilevato inoltre che la circostanza che le carenze della chiusura si manifestino soltanto in uno stadio successivo è insito nella natura stessa della decisione di chiusura, ultimo atto dell’istruttoria predibattimentale (cfr. GIAR 1 marzo 2002, inc. 286.97.3). Il reclamo è quindi ricevibile in ordine.

 

-          Questo ufficio nella decisione 1 marzo 2002 (inc. GIAR 286.97.3) ha già avuto modo di precisare che:

 

“a)        La decisione di chiusura dell'istruttoria non è, di principio, soggetta ad impugnativa, trattandosi di semplice constatazione del Procuratore Pubblico di completamento della fase di acquisizione delle prove (decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 3 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione 17 ottobre 1994 in re J.K., inc. Giar 32.94.3 pag. 4).

            b)         D’altro canto, rammentato come l'art. 196 cpv. 1 CPP consenta alle parti di formulare istanza di complemento di inchiesta, è doveroso attirare l’attenzione sul fatto che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a giudizio rispettivamente per l’emanazione del decreto di abbandono, l’avvenuta corretta “chiusura dell’istruzione formale” (art. 198 cpv. 1 CPP), e cioé “aver esaurito l’assunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza delle parti (art. 196 CPP), con conseguente notifica della chiusura dell’istruzione formale” (v. decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar 136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 4 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318). Se la chiusura dell’istruzione formale non soddisfa questi canoni, può essere eccezionalmente impugnata, per permettere il rinvio dell’incarto al magistrato inquirente affinché perfezioni la fase di assunzione delle prove.

            c)         La decisione di rinvio a giudizio rispettivamente di abbandono del procedimento penale, presa in assenza di decisione su richieste di complemento istruttorio o emanata in assenza di completa evasione dei complementi richiesti ed ammessi (o senza il nuovo deposito degli atti dopo nuova acquisizione di prove conseguente ad accoglimento di una richiesta di complemento istruttorio), è formalmente nulla (così la massima della citata decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione Giar 19 dicembre 1996,.), ciò che questo giudice si limita a constatare. Detto altrimenti, l’eventuale accoglimento del reclamo comporta l’annullamento della decisione di chiusura dell’istruzione formale, “con conseguente declaratoria di formale nullità dell’atto d’accusa nel frattempo emanato siccome intempestivo rispetto alla chiusura dell’istruttoria” (decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., cit., consid. 5 in fine, p. 5)”.

 

-          In altre parole, nei suddetti casi, la decisione di chiusura formale dell’istruttoria deve essere annullata, con la conseguenza che il successivo atto d’accusa perde ogni e qualsiasi efficacia, in quanto viziato a monte da un’omissione del Procuratore pubblico di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito venga considerato come inesistente.

 

-          Nel caso in esame il Procuratore pubblico, in accoglimento dell’istanza di complementi istruttori formulata il 1 ottobre 2007 (quindi nel termine del deposito degli atti) dalla parte civile __________ ha acquisito agli atti il certificato medico annesso all’istanza (senza neppure comunicarlo alle altre parti) e, dopo aver decretato la chiusura dell’istruttoria (10 ottobre 2007), sempre in accoglimento dell’istanza 1 ottobre 2007, ha proceduto ad acquisire agli atti la documentazione fotografica allestita dalla polizia scientifica, quindi nuove prove. Egli, conformemente a quanto previsto dall’art. 196 cpv. 4 CPP, avrebbe dovuto procedere mediante nuovo deposito degli atti limitatamente ai suddetti complementi istruttori concedendo alle parti un termine per formulare eventuali richieste di complemento (salvo rinuncia), e soltanto alla scadenza inutilizzata del termine e/o rinuncia, notificare la chiusura dell’istruzione formale. Ciò non è avvenuto e l’omissione del Procuratore pubblico va sanzionata con la presente decisione che trae seco la nullità dell’ACC __________ emanato il 17 ottobre 2007 dal Procuratore pubblico.

 

-          Giova precisare che se effettivamente si fosse trattato unicamente della semplice acquisizione agli atti di documentazione, che per un disguido non era stata formalmente annessa all’incarto precedentemente, “è vero che la prassi consente di procedere in altro modo, ma ciò può avvenire soltanto con l’accordo delle parti: prescindere da questo significa concretamente violare il diritto di essere sentito” (cfr. GIAR 8 agosto 2003, inc. 2002.39503, ad. 2, nonché Rep. 1989 p. 256), e che in tale ipotesi l’esito del gravame avrebbe forse potuto essere differente. Nel caso in esame emerge invece, da un lato, che l’acquisizione delle fotografie e del certificato medico è avvenuta a seguito dell’accoglimento del complemento istruttorio 1 ottobre 2007 della parte civile, e, dall’altro, che l’istanza di complemento della parte civile concerneva, non soltanto le fotografie, ma anche il certificato medico 12 gennaio 2007, documentazione pure acquisita all’incarto dal Procuratore pubblico, senza comunicarlo alla difesa (negli scritti 17 e 25 ottobre 2007 il magistrato ha infatti fatto riferimento unicamente alle foto, soltanto nelle osservazioni al presente gravame ha precisato l’avvenuta acquisizione agli atti anche del certificato medico 12 gennaio 2007).

 

-          Così stando le cose, le censure sollevate dal reclamante appaiono fondate (e la difesa non può essere rimproverata di “formalismo eccessivo”): il reclamo va quindi accolto e la decisione di chiusura emanata nell’ambito del procedimento penale a carico dell’accusato va annullata con conseguente declaratoria di formale nullità dell’atto di accusa 17 ottobre 2007 (ACC __________).

 

-          Constatata l’omissione procedurale (peraltro ammessa dal magistrato d’accusa), del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione la circostanza che il Procuratore pubblico nelle osservazioni abbia precisato che in caso di annullamento/nullità dell’atto d’accusa 17 ottobre 2007 ne ripresenterebbe uno identico, rispettivamente quanto sostenuto da __________ in sede di osservazioni, rilevato inoltre che, per quanto riguarda il procedimento abbreviato, spetta al Procuratore pubblico, qualora ritenga di dare seguito all’istanza di procedura abbreviata formulata dall’accusato, informare le parti civili e le eventuali parti lese, fissando un termine di 10 giorni per presentare le loro domande di risarcimento, con l’avvertenza che in caso di silenzio, verranno demandate al giudice civile (cfr. art. 316b CPP), non alla difesa prendere contatto con le parti civili e/o lese.

 

-          Il reclamo deve quindi essere accolto, con la presente decisione definitiva, tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 196, 197 CPP e 280 ss. CPP, nonché ogni altra norma applicabile,

 

 

 

decide

 

 

 

  1. Il reclamo 29 ottobre 2007 presentato da __________ è accolto ai sensi dei considerandi.

 

 

  1. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 150.-- sono poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 250.-- a titolo di ripetibili.

 

 

  1. La presente decisione è definitiva.

 

 

  1. Intimazione (con copia di tutte le osservazioni presentate dalle parti):

 

 

  1. Comunicazione a:

 

 

 

giudice Ursula Züblin