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Incarto n. INC.2005.39804 |
12 gennaio 2006 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sulla richiesta di proroga del carcere preventivo presentata il 29 dicembre 2005 dal |
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Procuratore pubblico Moreno Capella
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nei confronti di |
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__________ |
viste le osservazioni della difesa (7 gennaio 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
__________ è stato arrestato 24 luglio 2005 con l'accusa di avere intenzionalmente ucciso lo stesso giorno a __________ la moglie __________. Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale (doc. 1 e 2, inc. GIAR 398.2005.1).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo stante l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione (doc. 3 inc. GIAR cit.).
Inizialmente __________ ha ammesso di aver colpito la moglie con un martello. Dapprima ha sostenuto di aver agito per legittima difesa in quanto la moglie lo avrebbe aggredito con un coltello da cucina, provocandogli pure delle ferite al costato ed alla gamba sinistra, successivamente ha poi confessato di averla aggredita con il coltello, cogliendola di sorpresa (verb. PP 24.7.2005, 9.8.2005, 16.8.2005 e 31.8.2005).
B.
Con la presente istanza il Procuratore pubblico chiede che la carcerazione cui è astretto __________ venga prorogata di 4 mesi. Il magistrato inquirente, dopo aver evidenziato i gravi indizi di reato (confessione), elenca i motivi che ancora ostano alla chiusura dell'istruzione formale (consegna della perizia psichiatrica e relativa eventuale delucidazione, consegna della perizia tecnica e sua eventuale delucidazione, contestazione dei referti peritali all'accusato, consegna di rapporti di polizia giudiziaria e di polizia e scientifica, completazione del rapporto di inchiesta sulla fuga di __________ a Zurigo nell'aprile 2005, audizione di testimoni, deposito degli atti) e sostiene l'esistenza di un concreto pericolo di fuga. Inoltre, il magistrato inquirente rileva che "l'assenza della perizia psichiatrica non permette di concludere per l'assenza di un pericolo di recidiva, anche se ciò sembra alquanto verosimile" e che non vi alcun pericolo di collusione "eccetto eventualmente per i testi __________ e __________ (per i quali comunque non vi è indizio concreto". Da ultimo il Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nella conduzione dell'inchiesta.
C.
Con osservazioni 7 gennaio 2006 la difesa non si oppone alla concessione della proroga, ritenendola corretta e commisurata alle esigenze istruttorie.
D.
In data 3 gennaio 2006 è pervenuta al Ministero pubblico la perizia psichiatrica 22 dicembre 2005 allestita dal Dott. __________.
e considerato
in diritto
1.
L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (24 gennaio 2006, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza a carico dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione (e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del merito) basta far riferimento alle ripetute ammissioni dell'accusato (cfr. verb. Pol. 24.07.2005; GIAR 25.07.2005; PP 24.7.2005, 9.8.2005, 16.8.2005 e 31.8.2005.) in uno con i riscontri oggettivi (cfr. rapporto d'arresto 25.7. 2005, esito esame autoptico 12.9.2005), per confermare l'esistenza, in capo a __________, di gravi indizi in relazione ai reati ascritti.
4.
Come riconosciuto dalla difesa l'inchiesta è ancora in corso e determinate prove devono ancora essere effettuate e/o completate.
5.
Per giustificare il protrarsi della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69). __________ è cittadino ______ senza una vera dimora, senza lavoro e senza alcun legame con la Svizzera (e neppure con altri Paesi europei). Tenuto conto della gravità dei fatti addebitatigli e della prevedibile pena (il perito ha escluso che l'accusato abbia agito in stato di scemata responsabilità) sussiste il rischio concreto che in tale prospettiva __________ cerchi di rientrare nel proprio Paese d'origine dove risiede la sua famiglia, o comunque si renda irreperibile, potendosi presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292).
6.
Giova rilevare che nel referto peritale 22 dicembre 2005/3 gennaio 2006, il dott. __________ ha ritenuto che al momento dei fatti né la capacità di valutazione né quella di conseguentemente agire di __________ fossero scemate, non ha ritenuto opportuna l'adozione di misure secondo gli art. 42 e 43 cfr. 1 cpv. 1 CP, rispettivamente necessario, in caso di sospensione condizionale della pena, imporre ad __________ controlli medici ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CP, mentre sul quesito "3. Mette il periziando gravemente in pericolo la sicurezza pubblica?" si è espresso concludendo che "Il reato di cui il periziando è accusato è il primo di cui si ha notizia di rilevanza penale. Considerando inoltre che le circostanze contestuali caratterizzanti il reato stesso sono difficilmente riproducibili, ne deriva che non sussiste, all'oggi, un macroscopico rischio di recidiva". Il perito ha quindi escluso l'esistenza di un pericolo concreto di recidiva atto a giustificare la protrazione della carcerazione preventiva.
7.
La durata della proroga è strettamente connessa, ovviamente, con la questione della proporzionalità del carcere preventivo, che deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata con la gravità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro (e ritenuto che la detenzione preventiva non è e non può essere espiazione anticipata, di principio - cfr. anche art. 105 cpv. 1 CP) occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità, tenuto conto della complessità/particolarità della fattispecie (SJ 1981 p. 383 e citazioni; artt. 102 CPP, 31 cpv. 3 CF e 5 cifra 3 CEDU; G. Piquerez, op. cit., n. 2392, 2429 ss.; M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989, pag. 296 nota 53).
In concreto se si tiene conto della gravità del reato imputato (assassinio, sub. omicidio intenzionale) e della pena presumibile (tanto più che il perito ha stabilito che al momento dei fatti né la capacità di valutazione né quella di conseguentemente agire dell'accusato erano scemate) la carcerazione preventiva sin qui subita con l'aggiunta di ulteriori quattro mesi, è certamente ancora proporzionata (si vedano i minimi di pena previsti di 10 anni, rispettivamente 5 anni per i reati ascritti). Per quanto riguarda il principio di celerità, dall'incarto non emergono, ritenuta anche la complessità dell'inchiesta (più versioni dei fatti da parte dell'accusato, difficoltà incontrate nell'assunzione dei testi reticenti e diffidenti verosimilmente per ragioni culturali nei confronti degli inquirenti), elementi evidenti e macroscopici che inducano a non considerare pertinente quanto asserito dal Procuratore pubblico e riconosciuto dalla difesa su questo punto.
In conclusione, la richiesta del magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge per la proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, una proroga di quattro mesi appare adeguata ed ancora rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità, fermo restando l'obbligo del magistrato inquirente di procedere indilatamente nei suoi incombenti ex art. 102 CPP.
8.
Conformemente a quanto sopra espresso, l’istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto l’accusato è prorogato fino al 24 maggio 2006 (compreso), con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111 e 112 CP, 102, 103, 279 e 284 CPP,
decide:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di quattro mesi e verrà a scadere il 24 maggio 2006 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin