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Incarto n. |
30 agosto 2005 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 9/10 agosto 2005 da |
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__________, __________ patr. di fiducia dall’avv. __________
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contro |
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l'ordine di perquisizione e sequestro emanato il 2 agosto 2005 dal Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti; |
preso atto delle osservazioni 17 agosto 2005 della parte civile __________ e 22 agosto 2005 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
visto l'inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto
A.
Nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ - in carcerazione preventiva dal 26 luglio 2005 al 2 agosto 2005 - per titolo di acquisizione illecita di dati, danneggiamento di dati, truffa ed abuso di un impianto per elaborazione di dati, in relazione a prelievi indebiti di fondi a danno del __________, previo caricamento di carte a debito cashless da parte di un dipendente della citata casa da giochi, con decisione 2 agosto 2005 il Procuratore pubblico ha ordinato alla __________ la trasmissione della documentazione (documenti di apertura, estratti conto a far tempo dal 1.1.2005 ed estratto patrimoniale aggiornato) di eventuali relazioni facenti capo ad __________ (titolare, contitolare, e/o beneficiario economico), nonché il sequestro di ogni avere posto in essere su dette relazioni.
Dalla ricerca bancaria è risultato che __________ è titolare unitamente alla moglie del conto n. __________.
B.
Avverso tale decisione, è tempestivamente insorto __________, postulandone, in via principale, l'annullamento nella misura in cui viene ordinato il sequestro degli averi sul conto n. __________ presso l'__________ nella titolarità dei coniugi __________ (dispositivo n. 3). A suo dire, i fondi depositati sul conto, peraltro intestato anche alla moglie dell'accusato, sarebbero di provenienza lecita (AVS della moglie dell'accusato, stipendio dell'accusato e pigioni degli immobili in comproprietà dei coniugi), di conseguenza non sarebbe data connessione con i fatti inchiestati ed inoltre il sequestro, oltre che illecito, sarebbe contrario al principio di proporzionalità. In via subordinata, il reclamante chiede che in luogo e vece del sequestro degli averi depositati sul conto presso l'__________ venga ordinato il blocco a registro fondiario sulla sua quota di comproprietà dei fondi di cui ai mappali n. __________ e __________ di __________.
C.
In sede di osservazioni il Procuratore pubblico e la parte civile si sono entrambi pronunciati per la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni nei considerandi in diritto.
E ritenuto,
In diritto
1.
La legittimazione di __________, accusato nel procedimento penale nell'ambito del quale è stata emanata la decisione impugnata, nonché contitolare del conto oggetto della stessa, è data. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In materia di perquisizione e sequestro valgono i seguenti principi:
In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP).
Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).
Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).
Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).
Anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato.
3.
Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo ad __________, si premette che nell'esame di tale presupposto, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'opportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Ciò premesso, l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico di __________, peraltro neppure formalmente contestata, è data. L'accusato già nel corso del verbale 26 luglio 2005 dinanzi a questo giudice e da ultimo nel corso dell'interrogatorio 2 agosto 2005 dinanzi al PP ha ammesso di avere prelevato illecitamente, mediante l'utilizzo di carte cashless previamente caricate in modo abusivo dal correo __________, dipendente del __________, un importo complessivo di fr. 59'500.--. Nel frattempo detto importo è salito a fr. 64'500.--, essendo venuto alla luce un ulteriore prelievo di fr. 5'000.--, fatto risultante pure dall'agenda dell'accusato e già contestato a quest'ultimo nel corso del verbale di polizia 9 agosto 2005.
4.
L'accusato si oppone al sequestro dei fondi depositati sul conto presso l'__________ in quanto si tratterebbe di fondi di provenienza lecita (AVS moglie, locazione, salario accusato), ritenuto che quanto prelevato illecitamente sarebbe stato da lui giocato e perso al __________, ed inoltre detto conto sarebbe cointestato alla moglie. Il sequestro sarebbe quindi illecito in quanto non vi sarebbe connessione con i fatti incriminati, nonché in violazione del principio di proporzionalità.
Dalla documentazione prodotta dall'___ il 10 agosto 2005 risulta che la situazione non è affatto chiara. In particolare, non è chiaro quali siano gli importi di spettanza della moglie e quali dell'accusato. Il conto contiene infatti due rubriche, quella "ristorante" e quella "conto di risparmio": sulla prima, dalla documentazione acquisita dalla banca, sembrerebbe siano confluiti importi in larga parte di spettanza dell'accusato (forse quello di fr. 917.-- potrebbe riferirsi all'AVS della moglie), mentre sulla seconda le pigioni. In sostanza, a prima vista, così come evidenziato dal magistrato inquirente, sembrerebbe che gli importi di spettanza dell'accusato siano di gran lunga superiori a quelli della moglie. Va comunque evidenziato che, una volta stabilito quali siano gli averi di spettanza della moglie, tutt'al più potrebbe entrare in considerazione un dissequestro parziale.
A ciò si aggiunge che non è affatto possibile escludere che sul conto siano confluiti importi provento di reato, vi sono infatti alcune entrate per contanti la cui provenienza deve ancora essere chiarita (ad esempio il versamento di fr. 4'000.-- del 1.2.2005 sulla rubrica "ristorante", avvenuto il giorno successivo ad un prelievo con carta cashless di fr. 4'000.---).
Non va poi dimenticato che il sequestro, come indicato nella decisione impugnata, ha pure fini risarcitori/compensatori: in tale ambito, come detto sopra, è irrilevante la provenienza dei fondi, quello che conta è l'appartenenza del bene alla sfera economica dell'accusato. Ciò che in concreto è pacifico, trattandosi di conto di cui l'accusato è cointestatario, così come è pacifico che il sequestro si riferisce ad una cifra inferiore agli importi illecitamente prelevati con le carte cashless ed è quindi rispettoso del principio di proporzionalità. Del resto, nel reclamo si afferma che "la solvibilità di __________ è manifesta".
Del tutto irrilevanti le circostanze che __________ non abbia né debiti, né precedenti penali, così come l'asserzione, peraltro tuttora da comprovare, secondo cui egli avrebbe perso al gioco gli importi provento dei reati addebitatigli.
Neppure può essere accolta la richiesta formulata in via subordinata di sostituire il sequestro del conto con il blocco di due particelle, e meglio della quota di comproprietà, di cui __________ è comproprietario con la moglie. Innanzitutto, come peraltro rilevato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni, i due sequestri non si equivalgono, in quanto quello contestato concerne averi liquidi, mentre quello proposto si riferisce ad averi di difficile monetizzazione. Inoltre, per stessa ammissione del reclamante gli oneri ipotecari sarebbero inferiori al valore commerciale, ciò che gli permetterebbe, se del caso, di far capo ad un ulteriore prestito ipotecario per far fronte alle proprie necessità.
5.
In virtù di quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
La presente decisione in materia di sequestro è impugnabile nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cifra 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli art. 59, 143, 144bis, 146 e 147 CP, 157 ss., 161, 280 ss e 284 CPP,
decide
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese, fr. 50.--, sono a carico della reclamante, che rifonderà al __________ fr. 220.-- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin