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Incarto n. |
20 febbraio 2006 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull'istanza/decisione del 13 febbraio 2006 della |
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Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
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relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto
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visti gli inc. GIAR 439.2005.1/2/3;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato incarcerato il 22 agosto 2005, a seguito di decisione del 22 agosto 2005 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). Egli è stato sentito il 23 agosto 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito dalla CRA che, con decisione 28 aprile 2005, aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con decisione 23 febbraio 2004, aveva respinto l’istanza non entrando nel merito). L’ordine di lasciare la Svizzera gli era poi stati ribadito in data 14 maggio 2004, 17 giugno 2004 e 4 maggio 2005. Contro __________ è pure stato emesso, il 14 luglio 2004, un divieto d’entrata in Svizzera sino al 13 luglio 2009 siccome ritenuto straniero indesiderabile (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). Nel frattempo lo straniero ha continuato a commettere reati (è stato condannato con quattro decreti d’accusa tra l’altro anche per infrazione alla LStup) e ha omesso di intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 2 inc. GIAR 439.2005.1).
2.
Con sentenza 21 novembre 2005 questo giudice ha accolto la decisione/istanza 7 novembre 2005 con la quale la SPI – rilevando che l’autorità aveva compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l’allontanamento ai sensi dell’art. 13b cpv. 3 LDDS ed evidenziando la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura – aveva disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento fosse prorogata di tre mesi, concedendo la proroga sino al 22 febbraio 2006 compreso.
3.
Con decisione/istanza (soggetta a conferma) del 13 febbraio 2006 (art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza della proroga di tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ sia prorogata di ulteriori tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.3; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione ed il comportamento problematico (doc. G allegato alla decisione/istanza 13 febbraio 2006) della persona oggetto della misura.
4.
Preso atto che __________, sentito a verbale da questo giudice in data 16 febbraio 2006, in presenza dell’interprete, ha ammesso di avere incontrato una delegazione nigeriana a Berna e, preso atto che la stessa lo ha riconosciuto come cittadino nigeriano, ha dichiarato di volere incontrare le Autorità diplomatiche di quel paese a Berna per chiedere dei documenti di viaggio per far ritorno in Nigeria rifiutandosi comunque di sottoscrivere il verbale.
5.
La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 2, inc. GIAR 439.2005.1).
Lo stesso dicasi per la decisione di proroga della carcerazione del 21 novembre 2005 (doc. 6, inc. GIAR 439.2005.2).
6.
La decisione sull’eventuale nuova proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione ed alla proroga del 21 novembre 2005 mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
7.
Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. Il 23 novembre 2005 __________ è stato riconosciuto cittadino della Nigeria dalla delegazione nigeriana a Berna (doc. A allegato alla decisione/istanza di proroga 13 febbraio 2006. L’UFM, in data 9 dicembre 2005, ha informato l’autorità che i prossimi voli di rientro in Nigeria saranno organizzati a partire da metà febbraio 2006. L'autorità, con lo scritto 21 dicembre 2005, ha chiesto all’UFM a partire da quando sarebbe stato possibile ottenere il documento di viaggio per __________, che in data 13 gennaio 2006 ha nuovamente sollecitato l’UFM per il rilascio di un documento di viaggio e che con fax 19 gennaio 2006 la SPI ha ribadito all’UFM la necessità di procedere con il rimpatrio di __________. L’autorità ha quindi invitato la Polizia cantonale, gruppo rimpatri, ad interrogare l’interessato in merito alla volontà di collaborare per l’ottenimento dei documenti di viaggio e che, sentito dalla Polizia il 6 febbraio 2006, ha negato di essere cittadino nigeriano affermando di non avere intrapreso nessuna pratica per l’ottenimento dei suoi documenti di viaggio e di non essere intenzionato a far rientro in Nigeria, rifiutandosi comunque di sottoscrivere il verbale. Il 13 febbraio 2006 l’UFM ha informato la SPI di essere in attesa dei risultati definitivi relativi all’audizione dell’interessato e che la conferma dovrebbe avvenire entro il mese di marzo 2006, mentre il volo di rientro coatto (da utilizzare solo in caso di rifiuto dello straniero ad inbarcarsi su di un volo di linea per la Nigeria) è previsto per il mese di maggio 2006. Visto quanto precede appare chiaro che l’autorità ha fatto quanto in suo potere per permettere l’allontanamento di __________. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere dei documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata di Nigeria e neppure presso quella del Niger (ha infatti dichiarato di non avere neppure tentato di contattare telefonicamente tale autorità diplomatica). Egli davanti alla Polizia cantonale (cfr. verbale 6 febbraio 2006) ha ribadito di essere cittadino del Niger ma si è ancora una volta rifiutato di contattare le Autorità consolari presso l’ambasciata del Niger di Parigi, mentre che davanti a questo giudice (in data 16 febbraio 2006) si è dichiarato disposto a contattare le autorità diplomatiche nigeriane a Berna per ottenere i propri documenti di viaggio, rifiutandosi comunque di sottoscrivere il verbale, conscio del fatto che i rappresentanti nigeriani preposti, concedono appuntamenti a cittadini nigeriani che intendono ottenere documenti di viaggio per rientrare in patria unicamente a seguito di richiesta scritta dell’interessato, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio.
Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
8.
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi dalle Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio e della concreta possibilità di procedere al rimpatrio della persona interessata nei termini previsti nella decisione/istanza di proroga 13 febbraio 2006.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di legge,
decide:
1. La decisione/istanza 13 febbraio 2006 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 22 maggio 2006, compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà