Incarto n.

INC.2005.51303

INC.2005.51304

Lugano

4 maggio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sui reclami presentati il 29/30 marzo 2006, rispettivamente il 31 marzo/3 aprile 2006 da

 

 

 

__________

rispettivamente

 

__________

 

 

Contro

 

 

la decisione di dissequestro del 20 marzo 2006, prolata dal Procuratore pubblico Monica Casalinuovo nell'ambito del procedimento penale per le ipotesi di reato di cui agli artt. 138 e 146 CP avviata nei confronti di __________ (inc. MP __________);

 

viste le osservazioni del magistrato inquirente (10 aprile 2006), dell'accusato (5 e 10 aprile 2006) e della parte civile __________ (4 aprile 2006);

 

visto l'incarto MP __________;

 

vista l'opportunità, per economia di giudizio, di trattare i due reclami in una unica decisione;

 

ritenuto e considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.

 

__________ è stato arrestato il 22 settembre 2005 con promozione dell'accusa per appropriazione indebita, subordinatamente truffa, reati supposti commessi nell'ambito dell'attività del __________, trattenendo (a proprio favore e/o a favore della __________) il prezzo di vendita di veicoli affidati (per la vendita, appunto) al __________ in questione (AI 17).

L'istruttoria è ancora in corso e gli atti d'indagine sin qui esperiti risultano dal relativo elenco atti.

 

 

2.

 

Con decisione del 20 marzo 2006 (AI 110), il magistrato inquirente ha ordinato (a favore di __________) il dissequestro della somma di FRS 19'000.-.

La decisione segue relativa istanza del 1° marzo 2006 (AI 106), presentata dalla difesa, che asserisce l'assenza attuale di reddito da parte dell'accusato e la necessità di far fronte al minimo esistenziale. Dai riferimenti in diritto contenuti nella decisione, si evince che per il magistrato inquirente il denaro dissequestrato non è provento di reato.

 

 

3.

 

Contro la menzionata decisione insorgono sia la parte civile __________ che la parte civile __________.

La prima, non assistita da un legale, motiva la sua opposizione con il fatto che le circostanze della vendita della sua vettura per un prezzo irrisorio (verosimilmente da lei neppure incassato) non sarebbero ancora state chiarite, la seconda (che fa valere un danno di ca FRS 100'000.-) contesta che il magistrato inquirente possa sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle condizioni d'applicazione dell'art. 59 privando così i danneggiati della possibilità di ottenere risarcimento. A dire di quest'ultima, inoltre, l'accusato potrebbe far capo alla pubblica assistenza e gli alimenti da lui dovuti possono essere anticipati dall'ufficio competente.

 

 

4.

 

Con osservazioni del 10 aprile 2006, il magistrato inquirente conferma l'ipotesi di reato di cui alla promozione dell'accusa e indica che la somma totale degli importi incassati e trattenuti (indebitamente) dall'accusato, non è ancora stata definita ma, comunque, superiore a FRS 100.000.-. Asserisce, inoltre, che l'importo oggetto della decisione proviene dalla vendita di attrezzature utilizzate dal __________, ma di proprietà dell'accusato ("come a suo tempo confermato dal patrocinatore dell'accusato": cfr. Osservazioni di cui al doc. 7, inc. GIAR 513.2005.03). In seguito ribadisce i principi d'applicazione dell'art. 59 cifra 2 CP e la sua competenza a verificare costantemente le condizioni d'applicazione. Da ultimo, ribadisce che, viste le esecuzioni a carico, l'assenza di reddito ed il carico di debiti per alimenti, anche arretrati (FRS 8'400.-), l'accusato non è in grado di far fronte al proprio sostentamento. Aggiunge che questa situazione non è neppure contestata dai reclamanti che, inoltre, non possono rinviare alle prestazioni assistenziali.

Da ultimo, segnala come la precaria situazione economica dell'istante sia stata riconosciuta anche dal GIAR che lo aveva posto al beneficio del gratuito patrocinio.

 

 

 

 

5.

 

L'accusato con le proprie osservazioni del 5 e 10 aprile 2006, rinvia sostanzialmente all'istanza di dissequestro e relativa documentazione, confermando l'assenza di reddito e l'esistenza di obblighi alimentari.

 

La parte civile __________ si associa semplicemente alle conclusioni dei reclamanti.

 

 

6.

 

Entrambi i reclami, prodotti da parti civili al procedimento e tempestivi, sono ricevibili in ordine.

 

Le motivazioni della reclamante __________, invero carenti, sono comunque accettabili (vista l'assenza di assistenza di un legale e la relativa complessità, per un profano, dell'art. 59 CP) perché comprensibili nella sostanza.

 

 

7.

 

Il magistrato inquirente è legittimato a valutare le condizioni alle quali mettere in atto il sequestro deputato ad assistere l'eventuale risarcimento compensativo ex art. 59 cfr. 2 CPS e a verificare costantemente, in corso di procedura, il perdurare degli elementi che giustificano il mantenimento di tale misura (GIAR 23 gennaio 2003, inc. 402.2000.4).

Di principio, quindi, che l'inquirente (e non solo il giudice di merito) si determini sul fatto che il risarcimento compensativo (foss'anche destinato verosimilmente a risarcire delle parti civili ex art. 60) non debba seriamente impedire/compromettere il reinserimento sociale dell’accusato, appare di per sé giustificato e trova fondamento nell’art. 59 cfr. 2 cpv. 2 CPS (GIAR 20 agosto 2003, inc. 131.2003.2).

Il magistrato inquirente (che di fatto decide su una misura provvisoria, ma con evidente pregiudizio di merito) deve comunque tener conto dei rigorosi criteri che applicherebbe il giudice del merito e procedere ad un’adeguata valutazione dei contrapposti interessi: quello dell’accusato a non vedersi seriamente compromesso il reinserimento sociale e quello delle parti lese ad essere risarcite (GIAR 20 agosto 2003, 131.2003.2). A dire il vero ci si potrebbe chiedere se in fase istruttoria il rigore non debba essere maggiore, già per il solo fatto che (concretamente) si tratta di determinare la destinazione di valori patrimoniali a disposizione, ciò che non è sempre il caso per il giudice del merito allorquando decide un eventuale risarcimento compensatorio (le due questioni sono praticamente trattate separatamente ed i collegamenti non sono espliciti: si veda, per tutte, FF 1993 III n. 223.5 e 223.6).

Comunque, i criteri forniti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per valutare i limiti entro i quali orientare la decisione di riduzione e/o rinuncia al risarcimento compensativo, rispettivamente le prospettive e conseguenti necessità economiche per la non compromissione del reinserimento sociale, sono restrittivi, rispettivamente vincolati alla garanzia del minimo esistenziale secondo le regole del diritto esecutivo previste dalla LEF e presuppongono un esame dettagliato ed approfondito della situazione economico finanziaria dell'accusato (DTF 122 IV 299; DTF 119 IV 17; DTF 106 IV 9; DTF 105 IV 24; BJP 1981 n. 20; GIAR 23 gennaio 2003, 402.2000.4; GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2; GIAR 20 agosto 2003, inc. 131.2003.2; sentenza 19 luglio 1991 del Tribunale di Cassazione del Canton Zurigo, ZR 90 [1991], n. 31 consid. 5 p. 104 s.; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS; Niklaus SCHMID, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, marg. 752 ed in nota 175 ibid.; M. Vouilloz, La Confiscation en droit pénal-art. 58 ss CP, AJP 12/2001, p. 1387 ss., p.1396).

In quest'ottica se va ricordato che gli obblighi alimentari derivanti dal diritto di famiglia, sono generalmente riconosciuti come fattore di rinuncia/riduzione del risarcimento compensatorio (DTF 10 agosto 2004, 6P.55/2004), ma va pure considerato che, in presenza di denaro o crediti (come nel caso specifico), la LEF prevede la non pignorabilità unicamente della cifra corrispondente alle necessità minime per due mesi (cfr. art. 92 cpv. 1 cifra 5 LEF).

 

 

8.

 

Da quanto detto al punto precedente, discende che la decisione deve essere estremamente chiara e motivata in relazione a tutte le questioni che debbono essere affrontate e risolte ed in particolare alla determinazione dei limiti per il reinserimento sociale, non da ultimo secondo i criteri LEF. Ciò per permettere alle altre parti di valutare adeguatamente la situazione e prendere posizione, così come per permettere all'autorità di reclamo o ricorso di decidere con totale cognizione di causa.

 

Nella fattispecie qui in esame, si impongono alcune considerazioni.

Innanzitutto, né dalla decisione né dalle osservazioni è possibile comprendere come si sia accertato che l'importo oggetto di dissequestro non sia frutto della realizzazione del provento di reato (o suo surrogato), questione preliminare all'applicazione della clausola di cui al cpv. 2 della cifra 2 dell'art. 59 CP. Il magistrato inquirente si riferisce unicamente al fatto che ciò sarebbe stato "a suo tempo confermato dal patrocinatore dell'accusato" senza riferimento ad accertamenti circa le date d'acquisto e la provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti (per analogia, CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9, cons. 3.3). In una situazione in cui all'accusato si addebita di aver utilizzato il provento di reato per sé ma anche per la società anonima che (a sua volta) ha fruito, per la sua operatività, di attrezzature di proprietà dell'accusato (e amministratore della società), l'accertamento della provenienza lecita impone, a giudizio di questo giudice, qualche indicazione (o accertamento) ulteriore.

Inoltre, la decisione impugnata non precisa gli elementi di computo utilizzati per determinare il minimo esistenziale dell'accusato (che, di fatto, non è determinato), la sua situazione attuale (comunque qualche entrata sembra essere data - cfr. certificato SUVA 18.01.2006) ed il rapporto con la cifra dissequestrata (che non può essere definita esigua: CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.367), ma si limita ad indicare che il dissequestro è giustificato in quanto “l'accusato è attualmente privo di reddito", con debiti per alimenti per ca. FRS 8'400.- ed il GIAR, nel dicembre 2005 ha concesso il gratuito patrocinio.

Inoltre ancora, dall'incarto (cfr. classatore 4) emergono altre circostanze che, a giudizio di questo giudice, non sono irrilevanti per il computo del minimo vitale e di quanto dissequestrabile in base al minimo determinato; trattasi da un lato dell'istanza del 12 dicembre 2005 che chiedeva il dissequestro (rifiutato dal magistrato inquirente - AI 96) di FRS 5'000.- per il pagamento delle spese di patrocinio (somma quindi non necessaria al sostentamento ex LEF), dall'altro del fatto che l'accusato ha già beneficiato del dissequestro di ca. FRS 3'800.- tra il novembre ed il dicembre dello scorso anno (che verosimilmente dovrebbero essere considerati in un calcolo ai sensi dell'art. 92 LEF).

 

Per quanto concerne la concessione del gratuito patrocinio, va detto che nell'ambito della relativa decisione non possono essere considerati i beni sotto sequestro o sequestrabili (CRP 17 marzo 2005, 60.2004.388) peraltro, all'epoca, neppure segnalati dall'istante. Inoltre, e abbondanzialmente, se fosse determinante per il dissequestro la decisione del GIAR in materia di gratuito patrocinio, non si comprenderebbe perché il magistrato inquirente, cui tale decisione era nota, ha comunque proceduto al sequestro in data 6 gennaio 2006 (AI 96).

 

Da ultimo, non è chiaro se (e come) gli importi eventualmente dissequestrati saranno destinati al pagamento degli alimenti, né in base a quali norme il dissequestro avvenga nelle mani dell'accusato pendente una procedura di fallimento personale (AI 114), oltre che dalla società (AI 92), quindi in verosimile presenza di una massa fallimentare (e ricordato che in caso di risarcimento compensatorio e mantenimento del sequestro a scopo di garanzia l' "incasso" non avviene per confisca, bensì con ricorso alla procedura LEF: cfr. art. 59 cifra 2 cpv. 3; FF 1993 III p. 193 ss., 223.6; M. Vouilloz, op. cit., pag. 1397).

 

 

9.

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione di dissequestro contestata, così come motivata, non permette alle parti civili, né a questo giudice, di verificare se concerna beni che non sono in alcun modo provento di reato (o surrogati) e se sia effettivamente fondata sui criteri rigorosi previsti in materia dalla dottrina e giurisprudenza, così da non compromettere il legittimo interesse delle parti lese (rispettivamente dei creditori nel fallimento) ad essere risarciti; la decisione deve quindi essere annullata per carenza di motivazione.

L’annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione non può avere (anche per i motivi di cognizione di causa esposti nei considerandi precedenti), né ha, quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma, anche nel rispetto del doppio grado di giurisdizione (CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9; CRP 21 ottobre 2005, 60.2005.200; REP 1994 p. 463) unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere all’emanazione di una nuova decisione debitamente motivata, se del caso dopo i necessari accertamenti sia in relazione alla provenienza della somma, sia (se del caso) a più precisa valutazione secondo i parametri della LEF e della tabella della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74 ss.), in ossequio ai principi sopra ricordati.

 

 

P.Q.M.

 

 

richiamati gli articoli di legge citati ed in particolare gli artt. 138, 146, 59 CP, 161 ss., 280 ss., 284 CPP,

decide:

 

 

1.        I reclami sono accolti ai sensi dei considerandi.

 

1.1.           Di conseguenza la decisione 1° marzo 2006 è annullata e gli atti ritornati

                         al Procuratore pubblico per nuova decisione debitamente motivata.

 

 

2.        La tassa di giustizia e le spese restano a carico della Stato, che rifonderà FRS 100.- a titolo di ripetibili alla reclamante __________ (non assistita da un legale) e FRS 300.- alla reclamante __________.

 

 

3.        Contro la presente decisione e dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano entro dieci giorni dall’intimazione.

 

 

4.   Intimazione a (con copia di tutte le osservazioni presentate dalle parti):

 

 

 

 

 

                                                                                giudice Edy Meli