Incarto n.
INC.2005.51602

Lugano

15 dicembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sul reclamo presentato l’11/12 ottobre 2005 da

 

 

 

 

 

contro

 

 

la citazione 28 settembre 2005 a comparire presso il Ministero pubblico di Bellinzona per essere interrogata come indiziata, emanata dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento di cui all’incarto __________;

 

viste le osservazioni 19 ottobre 2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni che si rifà alle proprie osservazioni 6 ottobre 2005 per un reclamo della stessa reclamante contro la citazione a comparire annullata e sostituita da quella qui impugnata (Inc. GIAR 516.2005.1, doc. 5);

 

visto l’inc. MP __________;

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto:

 

1.

 

__________ è indiziata di essersi prestata, nella sua qualità di infermiera presso la __________, ad allestire delle false annotazioni su cardex di pazienti (cartelle cliniche) al fine di permettere le truffe in danno delle casse malati per cui è stato inchiestato e condannato il __________. __________ è stata interrogata una prima volta dalla Polizia cantonale, in qualità di indiziata, il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 le è stata inviata, a firma del magistrato precedentemente titolare dell’inchiesta, notifica di procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti.

 

Il 28 settembre 2005 il magistrato inquirente, con citazione di stessa data che annullava e sostituiva altra citazione del 13 settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________, nell'ambito del procedimento menzionato nel cappello della presente, a comparire in data 5 dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico di Bellinzona per essere interrogata quale indiziata, avvertendola nel contempo del suo diritto di farsi assistere da un difensore e che “in caso di mancata comparsa al citato interrogatorio, lo scrivente Ufficio si riserva di adottare le misure che più riterrà opportune al fine di procedere nei propri incombenti (doc. C allegato al reclamo 11 ottobre 2005, inc. GIAR 516.2005.2, doc. 1).

 

 

2.

 

Con il reclamo oggetto della presente, __________ afferma che la citazione potrebbe riferirsi al procedimento penale contro il __________ nel quale l’allora PP titolare dell’inchiesta aveva inviato, con raccomandata 24 febbraio 2004 alla qui reclamante, la notifica dell’apertura di un procedimento penale per complicità in truffa e falsità in documenti per fatti avvenuti tra ottobre 1995 e dicembre 1998, specificando nella lettera accompagnatoria che tutto era nato nell’ambito del procedimento penale contro __________ nel quale __________ era stata sentita come indiziata.

__________ ricorda di essere stata interrogata dalla Polizia cantonale nell’ambito del procedimento penale aperto contro __________ senza che le fosse precisato il suo diritto di non rispondere ai sensi dell’art. 126 CPP (recte art. 118 cpv. 2 CPP essendo stata sentita in qualità di indiziata e non di teste) e ritiene di conseguenza tale verbale nullo.

La citazione 28 settembre 2005 non indica i fatti e i reati di cui la reclamante sarebbe indiziata mentre che precisa che in caso di mancata comparsa all’interrogatorio il PP si riserva di adottare le misure che più riterrà opportune senza specificare quali. A mente della reclamante l’invio di citazioni senza specificare i fatti ed i reati imputati e con ammonimento dell’adozione di misure in caso di mancata comparizione sarebbe contrario alla CEDU, nonché al CPP, alla dottrina ed alla giurisprudenza.

Anche le informazioni preliminari aperte contro la qui reclamante sarebbero state troppo dilatate nel tempo ledendone i diritti.

Per finire __________ chiede che questo giudice riconosca la nullità del verbale di Polizia 17 dicembre 2004 per inosservanza delle formalità dell’art. 118 CPP, della comunicazione 24 febbraio 2004 dell’allora PP Stauffer poiché carente della menzione del diritto al reclamo a questo giudice ai sensi dell’art. 280 CPP, nonché annulli la citazione impugnata, oltre che per quanto detto sopra, anche per mancanza di accesso agli atti.

In conclusione la reclamante chiede che venga annullato il procedimento penale, rispettivamente le informazioni preliminari indicate nella citazione impugnata essendo state violate le norme procedurali indicate in precedenza.

La difesa chiede anche di potere visionare tutti gli atti del procedimento contro la qui reclamante e contro __________ prima di permettere l’interrogatorio della reclamante.

 

 

3.

 

Con osservazioni 19 ottobre 2005 (inc. GIAR 516.2005.2, doc. 6), che riprendono sostanzialmente le osservazioni 6 ottobre 2005 (inc. GIAR 516.2005.1, doc. 5) il magistrato inquirente, osserva che la citazione 28 settembre 2005 qui impugnata è corretta e rispettosa, per quanto riguarda le modalità di intimazione, dell’art. XII dell’Accordo fra la Svizzera e l’Italia del 10.09.1998. Sottolinea come non vi sia l’obbligo di preventivamente informare la persona indagata riguardo ai fatti e ipotesi di reato per i quale deve essere sentita, informazioni che saranno però fornite all’inizio dell’interrogatorio. Per quanto riguarda la notifica di procedimento penale inviata dall’allora titolare dell’inchiesta direttamente al domicilio italiano della qui reclamante, la procedura seguita sarebbe rispettosa dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 10.09.1998.

Per quanto riguarda il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 (nel frattempo inviato dal PP alla difesa di __________) il PP osserva che agli interrogatori di Polizia non possono partecipare i difensori (art. 61 cpv. 3 CPP) e che la possibilità di essere assistita da un legale è già stata comunicata alla qui reclamante con la citazione 28 settembre 2005.

 

e

 

in diritto

 

A.

 

__________ è indiziata nel procedimento e destinataria dell’atto in discussione che è una citazione, per cui ci si potrebbe chiedere se si tratta di un provvedimento genericamente impugnabile a norma dell’art. 280 CPP, con dovere quindi dell’indicazione dei rimedi di diritto: comunque __________ ha rispettato i termini di legge, senza pregiudizio per l’esposizione delle sue ragioni, ed allora il reclamo è, sotto questo punto di vista, ricevibile.

 

La richiesta di effetto sospensivo con rinvio dell’udienza è stata evasa, negativamente, con ordinanza del 13 ottobre 2005 (inc. GIAR 2005.516.2, doc. 5). Non è noto a questo giudice se l’audizione sia nel frattempo intervenuta.

“Se così fosse, il reclamo non sarebbe comunque privo d'oggetto, già per il solo fatto che il reclamo stesso non ha alcun effetto di "sospensione" su altri atti procedurali di competenza del magistrato inquirente (cfr. ordinanza citata sopra, gli artt. 57 cpv. 2, 281 cpv. 2 in relazione con 58 e 60 CPP). Nel caso di decisioni incidentali che non toccano il resto del procedimento, occorre prudenza nel negare "attualità" dell'interesse: il rispetto del sistema procedurale (quindi le scelte del legislatore) che vuole che le contestazioni di singoli atti non comportino "blocco" temporaneo dell'inchiesta, impone di considerare attentamente il rischio che le contestazioni non possano essere sottoposte a vaglio (anche se tempestivamente sollevate) perché altri atti d'inchiesta nel frattempo effettuati ne avrebbero diminuito (o eliminato) l'interesse attuale e concreto (per analogia DTF 104 I 488).

Non da ultimo, anche se sempre in termini generali, la violazione di determinate norme di procedura che conferiscono specifici diritti alle parti, possono condurre anche alla constatazione di nullità (o all'annullamento) di atti effettuati in loro violazione (e la richiesta in tal senso può essere inoltrata successivamente all'atto senza tema di respingimento per mala fede processuale se la contestazione è stata presentata prima e dichiarata, a quel momento, priva d'oggetto - DTF 12 luglio 2005, 1P.351/2005).” (cfr sentenza GIAR 2 dicembre 2005 in re B.F. p. 3, punto 8, inc. 2005.570.1).

 

 

B.

 

Per quanto concerne il merito del reclamo va subito detto che la citazione impugnata è stata inviata in data 28 settembre 2005, direttamente all’indirizzo di __________ della qui reclamante, con l’invito a comparire presso il Ministero pubblico di Bellinzona, per il 5 dicembre 2005, per essere interrogata come indiziata nell’ambito di un procedimento penale, rispettivamente nell’assunzione di informazioni preliminari, con l’avvertenza del suo diritto di farsi assistere da un difensore e che in caso di mancata comparsa lo scrivente Ufficio (recte il Procuratore pubblico) si sarebbe riservato di adottare le misure ritenute più opportune al fine di procedere nei propri incombenti.

 

a)

Per quanto riguarda le modalità di intimazione della citazione, l’art. XII dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la CEAG e ne agevola l’applicazione del 10 settembre 1998 (entrato in vigore il 1° giugno 2003) prevede che qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato e che le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al più tardi trenta giorni prima della data fissata per la comparizione.

Ora, nel caso in esame la citazione impugnata è stata spedita dal Ministero pubblico di Bellinzona, per raccomandata postale, in data 28 settembre 2005 ed è stata ritirata in posta a __________ in data 1° ottobre 2005 (cfr. doc.- B allegato al reclamo 11 ottobre 2005), oltre due mesi prima della data stabilita per l’interrogatorio. Ne discende che le modalità con cui la citazione è stata recapitata a __________ sono rispettose dell’Accordo 10 settembre 1998 summenzionato.

 

b)

Per quanto riguarda contenuto delle citazioni questo ufficio ha già avuto modo di esprimersi al proposito nella decisione 16 giugno 2005 in re E.G. (inc. GIAR 2005.31402) con le argomentazioni qui di seguito riproposte:

 

“-   il CPP non regola nel dettaglio il contenuto della citazione scritta indirizzata all'indiziato o accusato (art. 117 cpv. 1 CPP), contrariamente a quella relativa al testimone (art. 122 cpv. 1 CPP); si può comunque ritenere che la citazione scritta dell'indagato o accusato è valida allorquando contiene le generalità complete della persona citata, il suo domicilio, il ruolo nel procedimento, nonché luogo, data e ora della comparizione (cfr. per analogia art. 112 cpv. 1 CPP; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 1489); cioè tutto quanto serve a permettere al destinatario di verificare la corrispondenza della sua identità con quella della persona citata e a dar seguito alla citazione;

 

-    quanto ai motivi della citazione (intesi come indicazione dei fatti e delle ipotesi di reato alla base del procedimento, così come delle generalità del denunciante/querelante) va rilevato che per il teste la menzione del motivo é lasciata alla valutazione del magistrato ("se opportuno", art. 122 cpv. 1 CPP), mentre che per l'indagato, o accusato, il codice di rito impone di fornire tale indicazione all'inizio dell'interrogatorio (art. 118 cpv. 3 CPP); occorre pertanto concludere che non vi è obbligo formale di menzionare sulla citazione (o a completazione della stessa) i motivi della stessa (intesi come sopra espressi); a questa conclusione si giunge non solo in base alla lettura delle norme applicabili, ma anche per deduzione logica, se si pensa ai casi in cui l'immediatezza delle (eventuali) dichiarazioni può dipendere dalla non conoscenza anticipata delle domande o dell'oggetto dell'interrogatorio (ancorché, in alcuni codici cantonali, tale modo di procedere sembra essere trattato quale eccezione: si veda anche G. Piquerez, n. 1490);

 

-    quanto alla garanzia di cui all'art. 6 cifra 3 lett. a) CEDU (che, a giudizio di questo giudice non concerne solo la persona formalmente accusata, ma anche quella formalmente indiziata - REP 1999 n. 126) è sufficiente che la stessa sia rispettata prima che la persona inquisita possa compiere qualche atto (procedurale) che sia di pregiudizio alla sua difesa (oltre a quanto citato dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni, si veda anche D. Poncet, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, cap. VII, § 2; ora, la semplice citazione non è, in sé, suscettibile di compromettere il diritto alla difesa, diritto che potrà esplicitarsi compiutamente al momento dell'interrogatorio, previa le indicazioni previste dall'art. 118 cpv. 3 CPP che, sostanzialmente, concorrono all'applicazione concreta ed al rispetto della menzionata (e invocata dal reclamante) norma della CEDU:

 

     "in questo senso egli deve dare seguito alle citazioni "sotto comminatoria di comparizione forzata in caso di disobbedienza", come all'art. 117 cpv. 1 CPP, il quale, guarda caso si rivolge anche all'"indiziato" (figura introdotta con il Messaggio dell'11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP, non altrimenti ripresa nelle successive modifiche del codice di rito);

     sarà dinnanzi al magistrato competente che egli, a conoscenza degli addebiti e dei propri diritti, potrà in particolare far valere quello di non rispondere, secondo l'art. 118 cpv. 2 CPP;"

     (GIAR 23 ottobre 2000 in re S.; 638.2000.1)”

 

 

Se è vero che la legge non vieta di fornire le indicazioni in questione con la citazione, o comunque prima dell'interrogatorio (ciò che a volte avviene), è altrettanto vero che tali indicazioni non sono condizione di validità della citazione (sono e rimangono nella discrezionalità dell'inquirente).

Nel caso concreto appare pacifico che l’atto impugnato rispetti le norme del CPP e la giurisprudenza in materia.

Pure l’avvertenza secondo la quale in caso di mancata comparsa all’interrogatorio il Procuratore pubblico si riserva di adottare le misure che più riterrà opportune al fine di procedere ai propri incombenti non appare come una comminatoria coercitiva (non menzionando sanzioni particolari o misure coercitive particolari) e non incorre in nessuna violazione dei diritti della reclamante, intendendo chiaramente il magistrato inquirente far riferimento, in caso di mancato ossequio della citazione da parte della destinataria qui reclamante, all’eventualità di procedere per le vie rogatoriali (“...al fine di procedere ai propri incombenti...”) inoltrando una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle Autorità italiane competenti.

 

 

C.

 

La reclamante invoca poi l’annullamento da parte di questo giudice del procedimento penale e delle informazioni preliminari aperti contro __________ per asserita violazione delle norme della Procedura penale ticinese, ciò dopo avere sostenuto la nullità del verbale di Polizia 17.12.1998 di __________ – per mancata indicazione della facoltà di rifiutarsi di rispondere e di essere assistita da un legale – nonché nullità della comunicazione 24.02.2004 (notifica di procedimento penale) perché prive dell’indicazione dei rimedi di diritto.

 

In procedura penale, la nullità di un atto di procedura (e non quella del procedimento penale) è ammessa solo restrittivamente, in presenza di violazioni gravi di regole essenziali di procedura, quali l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la violazione del diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei diritti di difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736 ss.).

L'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale (decisione GIAR 07.01.2004, inc. 237.2003.9);

 

a)

A giudizio di questo giudice, la notifica di procedimento penale (formalità neppure prevista dal CPP) in quanto tale, non rientra nella categoria degli atti o omissioni impugnabili ex art. 280 CPP (cfr. anche inc. GIAR 531.1997.1, decisione 09.09.1997). Si tratta infatti di una semplice comunicazione mediante la quale il magistrato inquirente informa la persona indiziata di avere aperto un procedimento penale nei suoi confronti per determinati titoli di reato avvertendola, nel rispetto del diritto di essere sentito, della sua facoltà di chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico e che lo stesso, nel caso lo riterrà opportuno, potrà procedere all’emanazione di un decreto d’accusa senza procedere con la promozione dell’accusa, il deposito degli atti e la notifica della chiusura dell’istruzione formale. Questa comunicazione non sembra avere le caratteristiche di un atto giurisdizionale e non tocca i diritti dell’indiziato (anzi gli ricorda il suo diritto di essere sentito) che potrà, se lo riterrà opportuno, chiedere di essere interrogato dal magistrato inquirente. L’attività giurisdizionale procederà poi o con la decisione formale del Procuratore pubblico su una richiesta di essere interrogato presentata dalla persona interessata o dalla decisione di merito (con richiamo al fatto che “l’obbligatoria informazione dell’accusato sui suoi diritti non ha inoltre valenza a sé stante, ma deve comportare l’effettiva possibilità del loro esercizio”, inc. CRP 60.2003.407, decisione del 10.02.2004 in re M.).

Nel caso in esame __________ è stata semplicemente informata – per posta, nel rispetto dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la CEAG e ne agevola l’applicazione del 10 settembre 1998 (entrato in vigore il 1° giugno 2003) – dall’allora titolare dell’inchiesta, che dopo essere stata interrogata in dicembre 1998, in qualità di indagata, dalla Polizia, nel procedimento penale aperto contro __________ – poiché risultava dagli atti che aveva contribuito, seppur marginalmente, alla commissione dei reati imputati a __________ – poteva chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico e poteva essere emesso nei suoi confronti un decreto d’accusa senza ulteriori formalità. Ne consegue che tale comunicazione non ha minimamente mutato la situazione processuale di __________.

 

b)

Per quanto riguarda il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 (di cui una copia è stata consegnata dal PP al difensore della reclamante) lo stesso non appare, già ad un prima lettura, irrito, non emergendo dal suo contenuto irregolarità o violazioni del CPP, le censure della reclamante sono quindi sollevate a torto nel merito ed anche tardivamente rispetto alle norme della buona fede.

 

La difesa ritiene nullo il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 di __________ con riferimento al mancato ossequio dell’art. 118 CPP ed al fatto che si sia svolto senza un patrocinatore.

Simili censure erano già state avanzate dai difensori di __________ alla Corte delle Assise criminali di __________ durante la celebrazione del processo apertosi il __________, quando avevano chiesto di accertare la nullità, con conseguente estromissione dall’incarto, dei verbali di Polizia o del PP nei quali le persone sentite come indiziati non erano state avvertite della facoltà di potersi avvalere di un avvocato.

 

“Giusta l’art. 118 cpv. 2 CPP l’indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere assistito da un difensore, con nota a verbale.

Se, in concreto, è incontestato che alle persone interrogate dalla polizia come indiziati o accusati è stato ricordato il diritto di tacere, è altrettanto incontestato che non è stato loro ricordato il diritto di essere assistiti da un difensore.

Per l’art. 49 CPP l’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore.

La prassi dell’Ufficio dei GIAR ha esteso il diritto del patrocinatore dell’accusato di partecipare ai suoi interrogatori (art. 61 cpv. 1 CPP) anche alle informazioni preliminari (GIAR 3 novembre 1993, 862.93.1L in re G.G.) evidenziando così l’essenzialità del diritto di difesa.

Tuttavia questo diritto esiste con la riserva esplicita del cpv. 3 dell’art. 61 CPP per cui non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori davanti ad agenti di polizia.

 

Per la Difesa, il diritto ad essere assistito da un avvocato non si esaurisce nel diritto alla presenza dell’avvocato all’atto istruttorio ma si estende al diritto di consultare l’avvocato prima di essere sottoposto a qualsiasi atto istruttorio, anche prima di quegli atti istruttori per cui non è ammessa la presenza del legale.

La Corte non condivide quest’opinione e ritiene che, allo stadio attuale delle cose, il diritto di cui all’art. 118 cpv. 2 CPP deve essere inteso come diritto all’assistenza dell’avvocato nel corso dell’atto istruttorio in questione.

Perciò, ritenuta la lex specialis dell’art. 61 cpv. 3 CPP, la mancata informazione del diritto dell’indiziato di essere assistito da un difensore è per la Corte in contrasto unicamente con la lettera dell’art. 118 cpv. 2 CPP ma non con la ratio legis di tale norma. Come e in che misura quei verbali – che non sono nulli e che pertanto rimangono agli atti – potranno essere utilizzati dalla Corte per l’accertamento delle responsabilità del __________ è questione diversa cui potrà essere risposto soltanto dopo che l’accusato avrà avuto la facoltà di esercitare il diritto al contraddittorio.

È certo, invece, che quei verbali possono essere utilizzati nell’ambito di una valutazione anticipata delle prove.”

(Corte delle Assise criminali di __________ in re R.R., p. 32)

 

Abbondanzialmente, per quanto riguarda la presenza del difensore all’interrogatorio (effettuato dal Procuratore pubblico e non dalla Polizia, cfr. art. 61 cpv. 3 CPP), va poi ricordato che ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 CPP, l’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione dell’accusato o del suo difensore. Di conseguenza, anche qualora il verbale dell’indiziato o accusato si svolga davanti al Procuratore pubblico, il diritto di avvalersi di un avvocato, sebbene debba essere ricordato all’inizio del verbale, non comporta automaticamente la sospensione ed il rinvio dell’assunzione del mezzo di prova in caso la persona interrogata decida di farsi assistere in quel momento da un legale, ed il verbale così redatto in assenza del difensore non potrebbe essere considerato irrito. In altre parole, il fatto che l’indiziato o accusato che viene sentito dal Procuratore pubblico, dopo essere stato avvertito del suo diritto di rifiutarsi di rispondere e di essere assistito da un difensore decide di avvalersene, non pregiudica automaticamente e di per sé stesso la continuazione del verbale in assenza di un legale, ad eccezione dei casi di presenza obbligatoria del difensore previsti dalla legge. Certo, la persona verbalizzata a quel punto ha la facoltà di rifiutarsi di rispondere e ciò in quanto valutazione personale dell’esercizio di un diritto in quanto tale o semplicemente sintantoché non avrà trovato un difensore, e ciò naturalmente avrà un senso unicamente in caso di corretta indicazione alla persona verbalizzata del suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

 

Sulla base degli atti questo giudice ha potuto constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia correttamente chiarendo il ruolo della persona interrogata e nelle grandi linee i fatti per cui si procede e cioè che la verbalizzata qui reclamante è sentita in qualità di indiziata “in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di cura __________; per reati di truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione delle case di cura”, come le viene subito ricordato il suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

L’interrogatorio è iniziato alle ore 14.35 e si è concluso alle 16.20, ed è quindi durato poco meno di due ore; chiaramente si tratta di un primo interrogatorio, volto ad inquadrare la persona e la sua attività presso la __________ e volto a sondare le sue conoscenze sulle attività truffaldine che si sospettava avvenissero all’interno delle case di cura del __________ e la sua eventuale partecipazione a tali attività e se sì con che grado di conoscenza e partecipazione. La persona interrogata, dopo avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere, ha risposto a tutte le domande che le sono state poste, a volte raccontando quanto a sua conoscenza e a volte dichiarando di non sapere fornire una risposta all’interrogante (non di non volere rispondere). Nel verbale non sono annotate contestazioni specifiche, neppure la persona sentita ha comunicato eventuali contestazioni al Procuratore pubblico, e ciò non solo a ridosso, dal profilo temporale, del verbale 17 dicembre 1998, ma neppure in occasione della ricezione della notifica di procedimento penale del 24 febbraio 2004 inviatale dall’allora titolare dell’inchiesta.

L’atto istruttorio in quanto tale non è stato impugnato con reclamo ai sensi dell’art. 280 CPP nei dieci giorni. Se è vero che una censura di nullità può essere sollevata in ogni momento, la stessa deve comunque rispettare i principi della buona fede.

 

 

D.

 

La difesa, dopo essersi dilungata in un’arringa difensiva della reclamante entrando nel merito del procedimento penale aperto nei suoi confronti, osserva in modo del tutto generico che le informazioni preliminari contro __________ si sono troppo dilatate nel tempo ledendone i diritti.

 

Ritenuto che la giurisprudenza di questo ufficio si è più volte espressa a questo proposito,

 

“Questo giudice non ha competenza per imporre al titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha però competenza di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del magistrato inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al procedimento” (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op. cit., pag. 271, nota 25).

 

Questo ufficio è sì competente per esprimersi in merito a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa la violazione del principio di celerità), ma nell’ambito di reclamo contro specifici atti o omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera “sorveglianza” sull’attività del Ministero pubblico. Altre conseguenza della violazione di tale principio (quali l’attenuazione della pena o, eccezionalmente, l’improcedibilità, DTF 117 IV 124) competono al giudice di merito. (cfr. GIAR 14 novembre 2005 in re M.G.).

Nel caso in esame va rilevato come la doglianza del lungo tempo trascorso tra il primo interrogatorio della reclamante, la notifica di procedimento penale e la citazione per essere sentita è sollevata per la prima volta in questa sede. Di conseguenza il reclamo, nell’ipotesi negata di sua ricevibilità in merito a questo punto, sarebbe contrario alla buona fede processuale.

 

 

E.

 

Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti (neppure menzionata nel petitum) non può essere esaminata da questo giudice essendo stata formulata per la prima volta in sede di reclamo.

 

 

F.

 

In conclusione il reclamo, in parte irricevibile, deve essere respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 lett. a) e contrario), con carico di tasse e spese alla reclamante integralmente soccombente.

 

 

 

 

 

 

 

P.Q.M

 

 

visti gli artt. 146 e 251 CP, 280 ss. CPP, nonché 47 ss, 117 ss e 280 ss CPP, 6 CEDU e 32 CF, 39 lett. f) LTG, XII dell’’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la CEAG del 10 settembre 1998, 2 CCS;

 

 

decide

 

 

1.      Il reclamo, in parte irricevibile, è respinto.

 

 

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.--, e le spese di FRS 100.--, sono a carico della reclamante.

 

 

3.      La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

 

 

4.      Intimazione:

 

 

 

 

                                                                                 giudice Claudia Solcà