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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/26 ottobre 2005 da |
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contro |
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la decisione 19/20 ottobre 2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni con la quale ha negato alla qui reclamante l’accesso agli atti dell’incarto che la riguarda (inc. MP __________) – ad eccezione del verbale reso da __________ in Polizia in data 17 dicembre 1998 – nonché di quello contro __________; |
viste le osservazioni 28 ottobre 2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto
1.
__________ è indiziata di essersi prestata, nella sua qualità di infermiera presso la __________, ad allestire delle false annotazioni su cardex (cartelli cliniche) al fine di permettere le truffe in danno delle casse malati per cui è stato inchiestato e condannato il __________. __________ è stata interrogata una prima volta dalla Polizia cantonale, in qualità di indiziata, il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 ha poi ricevuto, a firma del magistrato precedentemente titolare dell’inchiesta, notifica di procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti.
Il 28 settembre 2005 il magistrato inquirente, con citazione di stessa data che annullava e sostituiva altra citazione del 13 settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________, nell'ambito del procedimento menzionato nel cappello della presente, a comparire in data 5 dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico di Bellinzona per essere interrogata quale indiziata, avvertendola nel contempo del suo diritto di farsi assistere da un difensore e che “in caso di mancata comparsa al citato interrogatorio, lo scrivente Ufficio si riserva di adottare le misure che più riterrà opportune al fine di procedere nei propri incombenti (doc. C allegato al reclamo 11 ottobre 2005, inc. GIAR 516.2005.2, doc. 1).
__________ ha già inoltrato a questo giudice reclamo 11 ottobre 2005 (GIAR 2005.516.2) contro la citazione 28 settembre 2005 chiedendo che venga dichiarata nulla, come pure che vengano dichiarati nulli il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 e la notifica di promozione dell’accusa 24 febbraio 2004 sottoscritta ed inviatale dall’allora titolare dell’inchiesta. La richiesta di effetto sospensivo al reclamo 11 ottobre 2005 è stata respinta da questo giudice con ordinanza 13 ottobre 2005 (GIAR 2005.516.2, doc. 5).
Con lettera 17 ottobre 2005 la difesa di __________ ha formulato per la prima volta al PP istanza di esame di tutti gli atti formanti l’incarto __________ (nell’ambito del quale era stata spiccata la citazione 28 settembre 2005) nonché di tutti gli atti formanti l’incarto contro __________.
Con decisione 19 ottobre 2005 il Procuratore pubblico ha comunicato al difensore di __________ che avrebbe trasmesso appena in suo possesso copia del verbale di Polizia di __________ mentre che nega l’accesso agli atti. A mente del PP contro il libero accesso agli atti vi sarebbero preminenti motivi d’inchiesta e pericolo di collusione in considerazione del fatto che a __________ non sarebbero ancora state effettuate delle precise contestazioni per quanto riguarda le sue responsabilità penali ed inoltre non sarebbe formalmente accusata, e di conseguenza non avrebbe nessun diritto di accesso agli atti.
In data 28 novembre 2005 il PP ha provveduto ad inviare al difensore di __________ fotocopia del verbale di Polizia 17 dicembre 1998.
2.
Con il reclamo oggetto della presente, __________ insorge contro la decisione 19 ottobre 2005 del PP (GIAR 2005.516.3, doc. 1 allegato al reclamo 25 ottobre 2005) ritenendo infondate le motivazioni apportate dal PP per il diniego di accesso agli atti.
Sebbene __________ non sia formalmente accusata, alla stessa è stata inviata, in data 24 febbraio 2004, notifica di procedimento penale. Il magistrato inquirente non avrebbe sufficientemente motivato l’esistenza del pericolo di collusione e di inquinamento delle prove paventati nella decisione impugnata.
L’accesso agli atti del procedimento penale contro __________ serve alla difesa per dimostrare l’innocenza di __________.
3.
Con osservazioni 28 ottobre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.3, doc. 4), il magistrato inquirente, dopo avere fatto riferimento al procedimento penale contro __________, afferma che sarà trasmesso alla reclamante, non appena possibile (al ritorno dell’incarto da parte di questo ufficio) copia del suo verbale di Polizia 01.12.1998 (tale atto istruttorio è stato spedito dal PP alla difesa della reclamante in data 28 novembre 2005). Il magistrato inquirente ha poi negato l’accesso agli atti dell’incarto __________ per esigenze d’inchiesta (pericolo di inquinamento delle prove e collusione) dal momento che dopo la celebrazione del processo a carico di __________ l’inchiesta a carico dei coindagati, che era rimasta sospesa sino a quel momento, è stata riattivata. Qualora la reclamante dovesse prendere conoscenza degli atti d’inchiesta emergenti da inchieste parallele a carico dei coindagati (e non tanto dalle emergenze della sentenza __________ e/o dal verbale dibattimentale __________ e/o da altri documenti) potrebbe preparare risposte “preconfezionate” che non contribuirebbero certo all’accertamento della verità.
A mente del PP “sarà solo con il suo interrogatorio che la medesima potrà fornire la sua versione dei fatti e le sue spiegazioni anche in rapporto alle precise contestazione che le saranno poste” (osservazioni p. 2).
e
in diritto:
A.
__________ è indiziata nel procedimento penale e destinataria della decisione in discussione. Ella ha inoltrato reclamo nei termini di legge (art. 281 cpv. 1 CPP) e di conseguenza il reclamo è ricevibile.
B.
La richiesta di effetto sospensivo con rinvio dell’udienza è stata evasa, negativamente, con ordinanza del 26 ottobre 2005 (inc. GIAR 2005.516.3, doc. 3). Non è noto a questo giudice se l’audizione sia nel frattempo intervenuta e se sia stato nel frattempo dato accesso agli atti, oltre al verbale di Polizia 17 dicembre 1998 inviato in fotocopia alla difesa di __________.
“Se così fosse, il reclamo non sarebbe comunque privo d'oggetto, già per il solo fatto che il reclamo stesso non ha alcun effetto di "sospensione" su altri atti procedurali di competenza del magistrato inquirente (cfr. ordinanza citata sopra, la comunicazione di messa a disposizione dell'incarto, gli artt. 57 cpv. 2, 281 cpv. 2 in relazione con 58 e 60 CPP). Nel caso di decisioni incidentali che non toccano il resto del procedimento, occorre prudenza nel negare "attualità" dell'interesse: il rispetto del sistema procedurale (quindi le scelte del legislatore) che vuole che le contestazioni di singoli atti non comportino "blocco" temporaneo dell'inchiesta, impone di considerare attentamente il rischio che le contestazioni non possano essere sottoposte a vaglio (anche se tempestivamente sollevate) perché altri atti d'inchiesta nel frattempo effettuati ne avrebbero diminuito (o eliminato) l'interesse attuale e concreto (per analogia DTF 104 I 488).
Non da ultimo, anche se sempre in termini generali, la violazione di determinate norme di procedura che conferiscono specifici diritti alle parti, possono condurre anche alla constatazione di nullità (o all'annullamento) di atti effettuati in loro violazione (e la richiesta in tal senso può essere inoltrata successivamente all'atto senza tema di respingimento per mala fede processuale se la contestazione è stata presentata prima e dichiarata, a quel momento, priva d'oggetto - DTF 12 luglio 2005, 1P.351/2005).” (cfr sentenza GIAR 2 dicembre 2005 in re B.F. p. 3, punto 8, inc. 2005.570.1).
Va ricordato, a scanso di equivoci, che in via giurisprudenziale viene considerata “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi rappresentare o assistere da un difensore viene riconosciuto, in via anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari, non essendo sempre possibile determinare con chiarezza quando si debba passare dalla fase delle informazioni preliminari a quella dell’istruttoria formale (per tutta una serie di ragioni che la giurisprudenza ha già evidenziato), (REP 1999 n. 126).
C.
Per l'ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa penale, vige notoriamente il principio che gli stessi sono liberamente accessibili all'accusato, salvo comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale "esigenza d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa già conosce" (L. Marazzi, Il GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che il problema si pone in termini analoghi per l'accusato ed il suo patrocinatore, in particolare nei casi in cui il patrocinatore ha colloqui liberi con l'accusato (cfr. Rep. 1994, n. 114, p. 114-115).
Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico o di elementi di approfondimento di quanto prospettato. Pertanto la necessità di garantire l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo eccessivo nella loro contestazione.
Dagli atti risulta che __________ è stata sentita una prima volta dalla Polizia cantonale, in veste di indiziata, in data 17 dicembre 1998 e che il 24 febbraio 2004 le è stata inviata notifica di procedimento penale, apparentemente con l’intenzione dell’allora titolare dell’inchiesta di procedere con l’emanazione di un decreto d’accusa senza ulteriori formalità (la procedura di cui all’art. 207a CPP prelude infatti, sia per tenore letterale che per deduzione logica all’emanazione di un decreto d’accusa senza formalità ulteriori). Ciò senza che vi sia traccia nell’incarto, prima d’ora, di richieste di essere interrogata dal Procuratore pubblico e soprattutto di potere avere l’accesso agli atti. Nell’incarto figura poi un estratto del verbale del pubblico dibattimento contro __________, la sentenza di condanna della Corte delle Assise criminali del 13 maggio 2005 e una serie di verbali di Polizia e del PP (di quest’anno) di altri dipendenti delle tre cliniche del __________, pure loro indagati per truffa e falsità in documenti.
Il PP attualmente titolare dell’inchiesta procede ora con l’audizione della qui reclamante per contestarle gli elementi probatori in suo possesso, risultanti dagli atti e dai verbali dei coindagati, e permetterle di fornire la sua versione dei fatti.
In siffatte circostanze risposte preconfezionate sulla base di atti già visionati non solo sarebbero inutili per la ricerca della verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la credibilità dell’indiziata reclamante (che, non lo si dimentichi, è validamente patrocinata da un legale e che ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di rispondere). Se è vero che __________ sa di entrare in considerazione per l’allestimento di cardex (cartelle cliniche) falsi – ella infatti ha a disposizione il suo verbale di Polizia 17 dicembre 1998 –, è altrettanto vero che non può sapere che cosa abbiano dichiarato suoi colleghi e tutto quanto (per esempio i cardex da lei compilati) hanno raccolto le Autorità inquirenti. Le suddette considerazioni rafforzano la necessità di vietare all’indiziata e al suo difensore l’accesso agli atti fino al chiarimento dinanzi al magistrato della deposizione resa davanti alla Polizia ed alla contestazione dei mezzi di prova raccolti dagli inquirenti – come sembra d’altronde far capire il magistrato inquirente nella decisione impugnata (“...il tutto in considerazione del fatto che alla sua assistita non sono ancora state effettuate delle precise contestazioni, specie riguardo sue eventuali responsabilità penali.”) – e non per il fatto che non le è stata promossa l’accusa (intendendo verosimilmente peraltro procedere il PP senza tale formalità ai sensi dell’art. 207a CPP).
È ben vero che __________ è stata interrogata la prima e l’ultima volta nel dicembre del 1998, ma giova evidenziare che il PP ha spiccato una citazione per l’indiziata per il 5 dicembre 2005. Questo giudice non sa se tale interrogatorio sia avvenuto ed in particolare se l’indiziata si sia presentata per essere interrogata. Vista la vicinanza temporale tra la citazione, la richiesta di accesso agli atti e la data dell’interrogatorio, ancora si giustificava la non concessione parziale dell’accesso agli atti fino ad espletazione dello stesso per salvaguardare il principio dell’immediatezza (anche a favore dell’indiziata), ritenuto che il periodo intercorrente fra la presente decisione (probabilmente successiva all’interrogatorio di __________) e l’effettivo accesso agli atti, anche in caso di rinvio del verbale previsto per il 5 dicembre 2005, non è tale da ledere il principio di proporzionalità.
Va da sé che al termine dell’interrogatorio, nel quale saranno prospettate all’accusata le risultanze dell’inchiesta in corso, l’accesso agli atti sarà dato e completo anche perché, in ogni caso, il problema dell’accesso agli atti sarà superato dalle prospettazioni che avverranno nel verbale già espletato o di prossimo espletamento.
D.
In conclusione, il reclamo è evaso con la presente decisone definitiva, nel senso che l’accesso integrale agli atti è da ritenersi dato successivamente all’audizione dell’indiziata reclamante, nel caso sia avvenuta in data 5 dicembre 2005, o procrastinato a dopo l’audizione in caso il PP avesse deciso di rinviarla su sollecitazione della difesa. Visto l’esito si prescinde dal carico di tasse e spese e dall’assegnazione di ripetibili.
P.Q.M
visti gli artt. 146 e 251 CP, nonché 60 ss. e 280 ss. CPP;
decide
1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà