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Incarto n. INC.2005.59703 |
3 gennaio 2006 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 21 dicembre 2005 da |
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__________ |
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 23/27 dicembre 2005 dal
Procuratore pubblico Luca Maghetti, Lugano |
visto lo scritto della difesa dell’accusata 28 novembre 2005;
visto l’incarto MP 9599.2005;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stata arrestata il 17 novembre 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del Procuratore pubblico Luca Maghetti per titolo di infrazione aggravata sub. semplice alla LStup. La Polizia cantonale aveva rassegnato al PP un rapporto 17 novembre 2005 dal quale risultava che l’accusata era sospettata di avere messo in atto un traffico di eroina e con il quale si chiedeva un ordine di perquisizione per l’appartamento della __________ e la sua traduzione forzata al fine di procedere al suo interrogatorio. A seguito della perquisizione dell’appartamento della __________, avvenuta sempre il 17 novembre scorso, sono stati sequestrati 10.89 grammi lordi di eroina, una busta dose contenente eroina e 3.12 grammi lordi di cocaina. Sentita a verbale dalla Polizia, __________ ha dichiarato di avere messo in atto, dal 2004, un traffico di eroina nel Bellinzonese, ammettendo di avere ripetutamente venduto a tossicomani locali buste dosi di eroina da lei acquistata a Zurigo da un certo __________, a suo dire cittadino d’origine albanese. La __________ ha dichiarato di avere acquistato da questo __________ circa 2 kg di eroina di cui almeno 300 grammi rivenduti al dettaglio e la rimanenza utilizzata per uso personale.
Con la richiesta di conferma dell’arresto 18 novembre 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LStup, (Inc. GIAR 597.2005.1, doc. 1), e questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusata considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione e meglio per la ricostruzione dell’attività di spaccio dell’accusata e la conseguente verifica presso i suoi acquirenti (Inc. GIAR 597.2005.1, doc. 5).
A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha ammesso di avere venduto, ed in parte regalato, giornalmente circa due o tre buste dosi (da 0,2 grammi circa l’una) di eroina a suoi conoscenti, sostanza stupefacenti di cui si riforniva a Zurigo e che avrebbe venduto per finanziarie il proprio consumo ed in parte anche per vivere, non riuscendo a coprire le spese con la sola assicurazione disoccupazione di CHF 4'300.- al mese (Inc. GIAR 597.2005.1, doc. 4, p. 2 e 3).
Nel frattempo l’accusata è stata nuovamente interrogata dalla Polizia, ammettendo di avere trattato quantitativi di eroina ben maggiore di quelli menzionati nel primo verbale di Polizia e indicando alcuni suoi acquirenti.
B.
Il 21 dicembre 2005 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere in dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori. A mente dell’istante, avendo ella collaborato pienamente con gli inquirenti aiutandoli a “chiarire i ruoli delle persone coinvolte e i quantitativi di stupefacenti in questione”, non sussisterebbe neppure il pericolo di collusione. Il pericolo di fuga sarebbe escluso avendo l’accusata il centro dei suoi interessi in Ticino e non sussisterebbe neppure il pericolo di recidiva non avendo precedenti penali ed essendosi praticamente disintossicata dall’eroina (avrebbe smesso anche con la somministrazione di Ketalgine).
L’inchiesta, tra cui l’analisi dei tabulati retroattivi della sua utenza telefonica, potrà essere conclusa con l’accusata in libertà provvisoria, ritenendo la difesa sufficiente un verbale di scarcerazione con l’ordine di tenersi a disposizione delle Autorità ed eventualmente di non avere contatto alcuno con le altre persone implicate nella vicenda. Per finire la protrazione della carcerazione preventiva violerebbe il principio di proporzionalità poiché altre misure sarebbero possibili per soddisfare gli eventuali residui bisogni dell’inchiesta. In via subordinata l’istante chiede le venga concessa la libertà provvisoria successivamente al suo prossimo verbale stabilito per il 9 gennaio 2006 (Inc. GIAR 597.2005.3, doc. 1).
C.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 23 dicembre 2005 (Inc. GIAR 597.2005.3, doc. 1) ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusata come dalle sue dichiarazioni e dalle dichiarazioni di parte dei suoi acquirenti.
Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione, il Procuratore pubblico, con esplicito riferimento all’analisi dei tabulati telefonici, dichiara che appare irrinunciabile, alla luce della gravità dei fatti imputati a __________, risalire ai contatti da lei intrattenuti per accertare l’identità di tutti i suoi acquirenti, il numero di viaggi effettuati a Zurigo per l’acquisto della sostanza stupefacente e identificare, per quanto possibile, i suoi fornitori; ciò senza la possibilità di collusione con queste persone (sia i fornitori che gli acquirenti). A mente del magistrato inquirente la dimostrazione che l’inchiesta non è ancora conclusa si evince dalla stessa accusata che, dopo essere stata interrogata dal PP in presenza del suo legale, ha ammesso, in un verbale di polizia successivo, dopo precisa contestazione, di avere offerto buste dose di eroina a tale __________.
A mente del PP sussisterebbe poi pericolo di recidiva giustificato dalla grave situazione finanziaria dell’accusata, “in assenza di entrate sufficienti oltre alla rendita vedovile per fr. 1'900.- ca, (verb. 23 dic. 2005, AI 45) non ravvisabili perlomeno a breve termine, ella potrebbe facilmente ricadere nella vendita di stupefacenti, pur sempre protrattasi dall’autunno 2003 per oltre due anni sino a poco prima dell’arresto avvenuto il 17 novembre 2005, quindi per un periodo lungo e con un’intensa attività. La facilità con cui l’accusata è riuscita a staccarsi dal consumo di eroina (da circa una settimana non assume più ketalgine), rafforza peraltro il movente economico, peraltro di per sé grave e preoccupante, della sua attività di spaccio. ...Del resto lei stessa ammette (verb. PP 29 novembre 2005, p. 2, AI 20), e lo ribadisce la difesa nella sua istanza (p. 3, pto. 5), che l’attività di spaccio veniva effettuata anche per sopperire a difficoltà economiche, va detto, tutt’ora esistenti.” (preavviso negativo 23 dicembre 2005, p. 3). Non vi sarebbe poi prospettiva di lavoro né sembrerebbe l’accusata disporre di risorse personali sufficienti.
Per il PP la detenzione preventiva sin qui sofferta, poco più di un mese, è poi del tutto rispettosa del principio della proporzionalità ciò a fronte della gravità dei fatti imputatile, con riferimento ad un importante attività di spaccio su di un lungo periodo, ed alla possibile pena che potrebbe venirle inflitta in caso di condanna, verosimilmente da espiare.
D.
L’istante, con osservazioni 28 dicembre 2005 (Inc. GIAR 597.2005.3, doc. 5) si è sostanzialmente riconfermata nella propria istanza.
Sostiene che l’autorità inquirente può utilizzare nei suoi confronti gli atti istruttori agli atti solo se l’autorità gliene ha comunicato verbalmente o per iscritto il contenuto sostanziale, ciò che non sarebbe avvenuto con conseguente inutilizzabilità in questa sede dei verbali esperiti successivamente al 29 novembre 2005.
Per quanto riguarda ai bisogni istruttori e al pericolo di collusione osserva che i tabulati retroattivi dell’utenza telefonica mobile di __________ non potranno essere oggetto di modifica da parte dell’accusata in libertà e che il controllo approfondito dei tabulati può quindi avvenire con l’accusata in libertà provvisoria. L’ipotesi relativa all’identificazione dei fornitori non è di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento del carcere preventivo. Per di più la maggior parte degli acquirenti dell’accusata sarebbe già stata identificata per cui i bisogni istruttori non sarebbero tali da permettere la protrazione del carcere preventivo di __________, mentre che il residuo pericolo di collusione potrebbe essere fugato da un verbale di scarcerazione con l’impegno di __________ a non avere contatto alcuno con le altre persone coinvolte nell’inchiesta.
Non sarebbe dato il pericolo di recidiva dal momento che sebbene la situazione economica dell’istante presenti delle difficoltà non vi è un’assenza totale di entrate. Anche la diminuzione del consumo personale di eroina nonché quella del numero di ketalgine assunte in carcere, dimostra l’intenzione di __________ di allontanarsi dal mondo degli stupefacenti.
In diritto:
1.
L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 22 novembre 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo, con l’istanza di libertà provvisoria e l’elenco atti, il 23 dicembre 2005 per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni.
Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale completo, il 27 dicembre 2005, scade venerdì 30 dicembre 2005 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con chiaro riferimento al riassunto contenuto nel verbale 29 novembre 2005 davanti al magistrato inquirente (AI 20) può essere qui ribadita la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza neppure contestati dall’accusata la quale ha ammesso, di avere acquistato tra l’autunno 2003 e novembre 2005 circa 2'890 grammi di eroina a CHF 30.- al grammo di cui circa 2'000 grammi venduti al dettaglio nel Bellinzonese a tossicomani della regione sottoforma di buste dose da circa 0.3 grammi a CHF 50.- l’una, circa 300 grammi consegnati a tossicodipendenti in cambio di prestazioni in natura (lavori di giardiniere, di meccanico, di aiuto per il trasloco), mentre che i restanti 590 grammi sarebbero stati destinati al consumo personale.
4.
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.
L’istante ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che avrebbe chiarito la propria posizione e i residui atti istruttori potranno essere compiuti con l’accusata in libertà provvisoria.
A ragione il magistrato inquirente sostiene invece che sussistono ancora bisogni istruttori e concreto pericolo di collusione in relazione alla necessità di identificare, attraverso l’analisi dei tabulati del telefono cellulare dell’accusata, il maggior numero di acquirenti nonché gli spostamenti dell’accusata al fine di acquistare sostanza stupefacente e l’identità dei suoi fornitori, ciò con lo scopo di ricostruire il più possibile il traffico di stupefacenti dell’accusata, il suo raggio d’azione e le persone implicate. Naturalmente non basterà identificare queste persone – tanto più che l’accusata stessa ha dichiarato che la maggior parte dei numeri telefonici di spacciatori e acquirenti non si troverebbero memorizzati nella rubrica telefonica del suo cellulare tenendo a mente le rispettive utenze (AI 14, verbale di Polizia 22.11.2005, p. 8) – ma si dovrà anche procedere al loro interrogatorio e questi atti istruttori potrebbero venire vanificati dalla messa in libertà provvisoria della qui istante.
Se è vero che __________ ha, per così dire, ammesso parte delle proprie responsabilità, è anche vero che la stessa non ha fornito una pronta confessione ma si è invece reso necessario che gli inquirenti le contestassero le risultanze loro note affinché ella confermasse o meno le varie imputazioni, e ciò sin dall’inizio dell’inchiesta quando ha cercato di limitare a circa 300 grammi o poco più la quantità di eroina complessivamente spacciata. Ne è un esempio la dichiarazione dell’accusata fatta alla Polizia, secondo cui non avrebbe mai avuto niente a che fare per quanto riguarda l’eroina con __________ (AI 12, verbale di Polizia del 22 novembre 2005, p. 7), dichiarazione non smentita o modificata durante il verbale di delucidazione davanti al magistrato inquirente ed in presenza del suo legale di data 29 novembre 2005 (AI 20, p. 3 e 4), ma che ha poi dovuto modificare quando gli inquirenti le hanno contestato le dichiarazioni di quest’ultimo nel verbale d’interrogatorio 1° dicembre 2005 (AI 24) ammettendo in sostanza di avere fornito eroina anche a questa persona.
Per inciso si osserva che la difesa si è opposta all’utilizzo in questa sede dei verbali di Polizia effettuati dopo il 29 novembre 2005 poiché non le sarebbero stati inviati in copia, asserendo che l’atto o il verbale d’interrogatorio, il cui esame è stato rifiutato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto se l’autorità gliene ha comunicato verbalmente o per iscritto il contenuto essenziale, cosa che non sarebbe avvenuta nella fattispecie (DTF 115 Ia 293, consid. 5c), a torto. La difesa ha infatti avuto accesso a tutti i verbali di Polizia stilati sino al 29 novembre 2005, data del verbale di delucidazione del magistrato inquirente, mentre che non ha ricevuto copia di quelli effettuati successivamente, che le saranno consegnati solo dopo contestazione davanti al PP (AI 42). Per quanto di interesse per la trattazione della presente istanza il PP ha però indicato nelle grandi linee il contenuto essenziale del verbale di Polizia 1° dicembre 2005 di __________ e cioè che sono emersi altri acquirenti, oltre a quelli già ammessi sino al verbale di delucidazione del 29 novembre 2005, con chiaro riferimento al nome di __________. Va poi aggiunto che il tenore di questi verbali cui fa riferimento la difesa è noto all’istante, si tratta infatti di deposizioni recenti, dell’accusata stessa, che la prevenuta (che beneficia di colloqui liberi con il proprio difensore) invero conosce e che dovrebbe ricordare almeno nelle grandi linee (DTF 115 Ia 305, consid. 6b, a contrario).
È poi la difesa stessa che asserisce che erano i fornitori medesimi a chiamarla per invogliarla all’acquisto e che __________ ha regalato dello stupefacente chiedendo esplicitamente ai propri acquirenti di non divulgare il fatto che lei vendeva stupefacenti, asseritamente per proteggere la figlia (istanza, p. 3).
Ciò che fa presumere non solo che se messa in libertà provvisoria potrà essere contattata dai suoi fornitori, con le conseguenze che possiamo ben immaginare, ma anche che la stessa non ha quella disposizione d’animo per cui voglia far chiarezza autonomamente su quanto successo. Appare sin troppo evidente che l’accusata, se posta in libertà provvisoria, potrebbe contattare o venir contattata da fornitori ed acquirenti con i quali concordare versioni o decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti.
Va pure rilevato che dagli atti emergono concreti indizi per ritenere che __________, per quanto riguarda i suoi fornitori a Zurigo, si sia trovata confrontata con un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, con persone in Svizzera, e forse anche in Albania. Mentre che per quanto riguarda i suoi acquirenti, per quanto abbiamo visto più sopra, non è ancora possibile ritenere che li abbia indicati nella loro totalità.
Ciò posto – e ritenuto per quanto riguarda i suoi fornitori che il rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP) – la scarcerazione di __________ appare senz'altro prematura.
È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusata stessa, che i previsti accertamenti e interrogatori futuri avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.
Proprio per quanto detto sopra non può entrare in considerazione l'applicazione di misure sostitutive, come pure la fissazione di una data per la messa in libertà provvisoria dell’accusata come richiesto dalla difesa.
5.
È pure presente il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con riferimento all'intensità dell'attività delittuosa, alle difficoltà finanziarie dell’istante ed all'insufficienza di una ipotesi di impiego per scongiurarlo (Preavviso, pag. 2).
Il periodo di commissione dei reati è esteso: da fine 2003 a novembre 2005, praticamente fino all'arresto (Preavviso, p. 1 e 2 ed atti istruttori citati; verbale PP del 29.11.2005, AI 20). Si tratta di un'attività delittuosa intensa, effettuata in modo ripetuto e costante, con una regolarità dei viaggi nella regione di Zurigo volti ad approvvigionarsi di sensibili quantitativi di eroina, al fine di vendere tale sostanza a diversi tossicodipendenti della regione, per migliorare la propria situazione finanziaria e sopperire a difficoltà economiche (AI 20, verbale PP del 29 novembre 2005, p. 2) e per assicurarsi il proprio consumo. L'accusata, inoltre, ha consumato giornalmente eroina, e a volte cocaina, sino al giorno dell’arresto (AI 12, verbale di Polizia del 22.11.2005, p. 1), avendo iniziato una cura di metadone soltanto in carcere, dopo il suo arresto (AI 5, verbale di Polizia 17.11.2004, p. 4), e neppure l’asserita diminuzione volontaria del proprio consumo (AI 20, verbale PP 29 novembre 2005, p. 2) e l’affetto per la figlia erano stati sufficienti (in precedenza) per permetterle di smettere (Rapporto d’arresto 17.11.2005, verbale di sequestro di stessa data dal quale si evince il sequestro presso l’abitazione di __________ di circa 10 grammi di eroina e circa 3 grammi di cocaina). Va anche ricordato che la situazione finanziaria di __________, indipendentemente dai motivi che l’hanno cagionata (il marito, come vorrebbe far intendere la difesa a p. 5 delle proprie osservazioni 28 dicembre 2005, o altre cause), è piuttosto precaria – senza dimenticare i numerosi debiti ella può fare affidamento per il momento soltanto sulla rendita di vedovanza di circa CHF 1'900.- (AI 20, verbale PP 29.11.2005, p. 3) – per non dire che è addirittura peggiorata da prima dell’arresto – quando peraltro spacciava non solo per far fronte al proprio consumo ma anche per sopperire a difficoltà economiche – avendo ormai terminato il periodo quadro nel quale percepiva l’indennità di disoccupazione ammontante a circa CHF 4'300.-.
Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n.2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo, e indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26).
Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell'arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa.
Da un lato l'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte. Dall'altro, e ancora più importante, come una condizione presente ad un determinato momento dell'inchiesta può attenuarsi o scomparire nel seguito, così una condizione che non emergeva all'inizio può prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa. (GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.).
Ciò è qui il caso allorquando si è accertata la reale ampiezza dei traffici messi in atto dall’istante che sono peraltro continuati praticamente fino al momento dell'arresto, nonché la sua situazione finanziaria e personale precaria.
Da ultimo, va condiviso il giudizio del magistrato inquirente in merito alla poca verosimiglianza della possibilità di lavoro per l’accusata se posta in libertà provvisoria, peraltro neppure avanzata dalla difesa né in sede di istanza di libertà provvisoria e neppure di osservazioni 28 dicembre 2005. Come pure peraltro nessuno avanza ipotesi a proposito di una terapia di sostegno a favore dell’istante che avrà pure terminato l’assunzione di Ketalgine in questi giorni (AI 54, verbale di Polizia 23 dicembre 2005, p. 1), ma ciò è avvenuto nell’ambiente protetto del carcere. Non va infatti dimenticato che __________ ha comunque alle spalle una tossicodipendenza pluriennale cui è riuscita a far fronte, a livello fisico almeno, soltanto con l’arresto e che in caso di sua messa in libertà provvisoria si ritroverebbe senza sostegno psicologico alcuno – non potendo caricare sulle spalle della figlia ventenne simile responsabilità – , senza lavoro e con una situazione finanziaria precaria.
6.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più persone coinvolte, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusata ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi (la richiesta di tabulati retroattivi, l’interrogatorio dei possibili acquirenti, la verifica delle documentazione del CCP di __________) al fine verificare le dichiarazioni dell’accusata, di accertare l’ampiezza del traffico di stupefacenti da lei messo in atto e di identificare le altre persone coinvolte.
L’accusata è stato arrestato il 17 novembre 2005 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco meno di un mese e mezzo. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con celerità soprattutto per quanto riguarda l’indagine di Polizia che non ha subito alcun ritardo se non per la mancata ricezione dei tabulati telefonici, il cui invio il magistrato inquirente ha comunque provveduto a sollecitare alla DATEC il 21 dicembre 2005 (AI 43).
Tenuto conto che l’entità dei reti imputati all’istante è di sicura gravità e ciò può condurre ad una pena non necessariamente lieve (trattasi di crimine con pena edittale minima non inferiore ai 12 mesi) con l’eventualità non remota che sia inflitta una pena da espiare, la detenzione preventiva sin qui sofferta e quella ancora verosimilmente da soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità.
7.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà