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Incarto n. |
19 giugno 2006 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sulle due istanze di libertà provvisoria pervenute il 12 giugno 2006 e presentate da |
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__________, attualmente c/o __________ (patr. d'ufficio dall'avv. __________)
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e qui trasmesse con preavviso negativo giugno 13/16 giugno 2006 dal |
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Sostituto Procuratore pubblico Marisa Alfier, Lugano |
preso atto dello scritto 16 giugno 2006 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
I fatti che preludono alla presente decisione sono già stati analizzati in precedente decisione della CRP (3 maggio 2006, inc. CRP 60.2006.137) cui si può far riferimento:
"
a. A seguito dell’intervenuta separazione dalla moglie dal 1°.2.2005, il qui ricorrente ha tenuto spesso dei comportamenti penalmente rilevanti.
b. Egli è già stato oggetto di un primo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, del 23.5.2005 (DA __________) per titolo di minaccia, ingiuria e vie di fatto (AI 62 inc. MP __________).
c. Egli è stato oggetto di un secondo procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 14.7.2005 (DA __________) cresciuto in giudicato, per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ripetute, danneggiamento ripetuto, ingiuria, minaccia ripetuta e disobbedienza alle decisioni dell’autorità ripetuta (AI 88 inc. MP __________).
d. In data 20.7.2005 il ricorrente è stato nuovamente sentito nel contesto del nuovo procedimento (inc. MP __________) aperto nei suoi confronti per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento, minaccia e furto di poca entità (AI 3 inc. __________).
e. Nell’ambito del medesimo procedimento il ricorrente è stato arrestato in data 24.11.2005 su ordine del sostituto procuratore pubblico, arresto non confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto il giorno successivo, con la contestuale imposizione di regole di comportamento (AI 13 inc. MP __________).
f. Sentito dal sostituto procuratore pubblico in data 6.2.2006 (AI 17 inc. MP __________), è stato nuovamente arrestato in data 23.2.2006, arresto confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto il giorno seguente (AI 28 inc. MP __________).
g. Il sostituto procuratore pubblico ha ordinato l’allestimento di una perizia in data 3.3.2006 (AI 39 inc. MP __________). Ha sentito il ricorrente in data 10.3.2006, la moglie in data 15.3.2006, e nuovamente il ricorrente in data 27.4.2006 (AI 40, 44 e 97 inc. MP __________). Il referto peritale è pervenuto al Ministero pubblico in data 24.4.2006 (AI 83 inc. MP __________).
h. Con istanza di libertà provvisoria del 4.4.2006 il ricorrente ha chiesto di essere messo in libertà (AI 60 inc. MP __________). Preavvisata negativamente da parte del sostituto procuratore pubblico in data 7.4.2006 (AI 66 inc. MP __________), l’istanza è stata respinta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto in data 13.4.2006 (AI 69 inc. MP __________).
i. Nella sua decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Ha escluso l’esistenza di bisogni dell’inchiesta (nelle fasi finali), di un pericolo di collusione e di inquinamento di prove. Ha ammesso l’esistenza di un pericolo di recidiva basandosi sul comportamento dell’arrestato e sulle osservazioni provvisorie del perito (AI 64 dell’inc. MP __________). Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ritenuto rispettato il principio della proporzionalità in relazione alla durata della detenzione preventiva ed in relazione al principio della celerità. Ha quindi respinto l’istanza di libertà provvisoria."
Con la suddetta sentenza la CRP ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione 13 aprile 2006 di questo ufficio, evidenziando l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di recidiva (risultante sia dal comportamento dell'accusato sia dal referto peritale pervenuto al Ministero pubblico il 25 aprile 2006), nonché rispetto del principio di proporzionalità.
Il 18 maggio 2006, il 19 maggio 2006 e 17/22 maggio 2006 __________ ha (personalmente) presentato ulteriori istanze di libertà provvisoria; istanze accolte dal sostituto Procuratore pubblico che al termine del verbale 22 maggio 2006 lo ha scarcerato con contestuale comunicazione delle misure sostitutive dell'arresto e delle norme di condotta da osservare durante il periodo di libertà provvisoria in attesa del processo:
"
1. mi dovrò recare dal signor __________ del Patronato Penale, Locarno, mercoledì 24 maggio 2006 al fine di stabilire un piano per la ricerca di un lavoro, di un appartamento (nel caso in cui non potessi rientrare in quello già locato in precedenza), di un sostegno terapeutico che seguirò senza opposizione alcuna;
2. non dovrò avvicinarmi né a mia moglie né ai miei suoceri per nessun motivo;
3. dovrò rispettare, quali che siano, le decisioni del Pretore __________ della Pretura di Locarno-Campagna"
nonché che, in caso di trasgressione anche ad una sola delle suddette misure/norme sarebbe stato nuovamente ordinato il suo arresto.
B.
__________ è stato nuovamente arrestato il 2 giugno dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 1 giugno 2006 del Sostituto Procuratore pubblico. Con la richiesta di conferma dell’arresto 3 giugno 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di lesioni semplici, qualificate siccome commesse nei confronti del coniuge, minaccia, ingiuria per fatti accaduti il 29 maggio 2006 ad __________ ed in altre località e coazione, disubbidienza a decisioni dell'autorità in relazione alla decisione pretorile 24 maggio 2005 con cui gli era stato fatto ordine di non avvicinarsi a meno di 20 metri alla moglie, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – sostanzialmente per sentire tutte le parti coinvolte nei fatti successivi alla scarcerazione dell'accusato (22 maggio 2006) -, pericolo di collusione con i testi e pericolo di recidiva – ritenuto che __________ ha reiterato nei suoi comportamenti, che le norme di condotta impostegli dal magistrato inquirente il 22 maggio 2006 e che il perito ha evidenziato tale rischio per comportamenti rivendicativi così elevato da costituire una certezza (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per il pericolo di recidiva (Inc. GIAR 618.2005.9, doc. 3).
Come in occasione dei precedenti arresti, già a verbale di conferma dell’arresto 3 giugno 2006, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________, ha ammesso i fatti di cui viene accusato ribadendo che tutti i suoi problemi derivano dal non potere esercitare il diritto di visita della propria figlia nei termini che ritiene opportuni.
C.
Il 12 giugno 2006 sono pervenute al magistrato inquirente due istanze di libertà provvisoria presentate personalmente da__________. L'istante, che non contesta né l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza né quella di altri motivi di interesse pubblico, evidenzia sostanzialmente di non voler rimanere in carcere e di voler tornare a casa al più presto e vedere sua figlia, ritenuto che egli non ha problemi di sorta con quest'ultima e non ritiene di dover essere carcerato perché ha avuto dei problemi con la moglie.
D.
Con preavviso negativo 13/16 giugno 2006 il Sostituto Procuratore pubblico, riassunti i fatti ed evidenziato che i reati per cui si procede “hanno raggiunto un’intensità tale da poter essere qualificati di coazione commessa mediante stalking secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 IV 262)”, ha sottolineato l'esistenza di pericolo di recidiva "oserei dire concreto oltre misura", rischio di recidiva peraltro ritenuto già dal perito.
Per quanto concerne l'istruttoria, il magistrato ha rilevato che la stessa è in fase conclusiva, dovendosi (al momento del preavviso) ancora procedere a due interrogatori (__________e __________) - già fissati per il 14, rispettivamente il 16 giugno 2006 - e quindi al relativo deposito degli atti.
Il 14 giugno 2006 il magistrato inquirente ha proceduto all'audizione di __________ ed il 16 giugno 2006 a quella di __________.
La difesa, preso atto delle istanze di libertà provvisoria inoltrate personalmente da __________ e del preavviso negativo del sostituto Procuratore pubblico, ha comunicato di non avere alcuna osservazione particolare da formulare, ritenuto che "a tutt'oggi" l'accusato non ha accettato di incontrarlo.
E considerato
in diritto:
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu" la mattina del 16 giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP essendo il 15 giugno giorno festivo).
Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 19 giugno 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, in relazione ai fatti che hanno condotto all'arresto del 2 giugno 2006, peraltro ammessi dall’istante, basti rinviare a quanto da lui dichiarato nel verbale di polizia 2 giugno 2006 sia in sede di conferma dell'arresto davanti a questo giudice, nonché nello scritto 1. giugno 2006 al Pretore di Locarno Campagna ("ho purtroppo nuovamente avuto problemi con mia moglie __________. A causa del suo atteggiamento ho perso per un momento il controllo su me stesso e l'ho malmenata").
Gravi indizi di colpevolezza risultano inoltre dagli atti istruttori esperiti (cfr. verb. SPP 9.06.2006 di __________, verb. SPP 14.06.2006 di __________, verb. SPP 16.06.2006 Giorgio Gilardi, nonché rapporto 2.06.2006 dell'Ufficio di patronato). Sebbene sia il Pretore che il magistrato inquirente gli avessero imposto di non avvicinarsi alla moglie, già la sera del 22 maggio 2006, giorno in cui è stato rilasciato, __________ ha comunicato telefonicamente alla moglie che sarebbe andato a prendere a scuola la figlia il giorno successivo (ciò che non gli è permesso dai provvedimenti assunti dal Pretore di Locarno Campagna). Se è vero che, dopo averne discusso con la moglie, ha poi atteso il 24 maggio 2006 per vedere la bambina, è altrettanto vero che nei giorni seguenti la situazione è ulteriormente peggiorata: il 28 maggio 2006 il qui istante si è recato a casa della moglie suonandole il campanello, il giorno seguente l'ha seguita e minacciata, nonché ha tirato pugni al finestrino dell'auto di quest'ultima, si è poi recato a prendere la figlia a scuola, dove vi è stato un violento litigio con la moglie (alla presenza del direttore della scuola __________) ed il signor __________ del Patronato penale di Locarno, infine il 30 maggio 2006 __________ ha picchiato ed ingiuriato la moglie alla presenza della figlia e di __________
4.
L'istruttoria è ormai conclusa: il magistrato inquirente ha proceduto agli interrogatori di __________ e __________ (il 14 ed il 16 giugno 2006), dopodiché vi sarà il deposito degli atti.
5.
In concreto è senz'altro dato concreto pericolo di recidiva.
Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente, riassunti i precedenti di __________ __________ - due decreti d’accusa nel 2005 poiché riconosciuto colpevole dei reati di minaccia, ingiuria, lesioni semplici, vie di fatto commessi in danno della moglie, arresto il 24 novembre 2005 in quanto accusato dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e minaccia, sempre nei confronti della moglie, arresto non confermato con la fissazione di misure sostitutive quali non avvicinarsi in futuro alla moglie ed ai di lei genitori, arresto del 23 febbraio 2006 avendo __________ continuato a delinquere violando le norme di condotta impostegli dal GIAR - evidenzia che egli è nuovamente ricaduto e con estrema facilità in comportamenti delittuosi, già il giorno stesso della scarcerazione (22 maggio 2006). Neppure il periodo di carcerazione subito ha avuto un effetto benefico.
A questo proposito, per sostanziare il pericolo di recidiva, basterebbe da sola la constatazione che __________ __________ ha bellamente e più volte infranto le norme di condotta impostigli dal magistrato inquirente al momento della scarcerazione e precedentemente dal Pretore. __________, infischiandosi di quanto impostogli e perfino dei precedenti penali, si è invece recato a casa della moglie, l'ha contattata telefonicamente, minacciata e picchiata (cfr. sub. consid. 2).
L'esistenza di un concreto pericolo di recidiva emerge poi in modo palese dal referto peritale 24/25 aprile 2006 (AI 83 inc. MP __________).
In proposito valgono le considerazioni espresse dal CRP nella sentenza 3 maggio 2006:
"Nelle risposte ai quesiti posti, il perito ha formulato una diagnosi di disturbo della personalità misto con tratti paranoici ed antisociali, sostenendo che il periziando è affetto da due disturbi della personalità, quello paranoide e quello antisociale. Dopo essersi espresso sulla responsabilità penale del periziando, il perito si esprime sulla sua pericolosità, concludendo per una pericolosità attuale e seri indizi di pericolosità potenziale. Infine, sul rischio di recidiva, il perito conclude che “Il rischio di recidiva per comportamenti rivendicativi di un diritto di visita alla figlia incompatibile con le decisioni delle Autorità è così elevato da costituire più una certezza che una possibilità. Anche altri comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento sono probabili, ed il peritando non ha fatto mistero delle sue intenzioni.” (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________).
(…)
Nel presente caso, è chiaramente dato un pericolo di recidiva, sulla base del comportamento del ricorrente, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, ed in base al referto peritale. Quanto indicato in fatto (punti a-g) sulla base degli atti dimostra già di per sé un pericolo di recidiva. Lo stesso però è ammesso dal perito, in particolare alla risposta al quarto quesito (perizia p. 40, AI 83 inc. MP __________). In presenza di simili conclusioni, che questa Camera deve inevitabilmente considerare nel proprio giudizio, anche se il referto è stato ultimato e consegnato dopo la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto impugnata, non risultano elementi concreti fattuali o d’altro genere che permettano di discostarsi dalla chiara ed univoca conclusione del perito. Si deve pertanto ammettere l’esistenza di un pericolo di recidiva."
6.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, la più importante quella di coazione che si configura in uno “stalking” perlomeno nei confronti della moglie, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto pericolo di recidiva, con inchiesta praticamente conclusa, è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua accezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati
all’accusato, i precedenti penali e la reiterazione a delinquere malgrado gli avvertimenti delle Autorità sia civili che penali. Il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino all'imminente chiusura dell'istruttoria, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
L’accusato è stato arrestato il 2 giugno 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da circa 2 settimane. In questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa, nel pieno rispetto del principio di celerità.
7.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. Le due istanze di libertà provvisoria presentate da __________ sono respinte.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata) a:
giudice Ursula Züblin