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Incarto n. |
31 gennaio 2006 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 28/30 novembre 2005 da |
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__________, __________ (patr. dagli avv. dr. iur. __________ e avv. __________, __________)
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contro |
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gli ordini di perquisizione e sequestro del 15 novembre 2005 della Sostituta PP Chiara Borelli, nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di contraffazioni di merci (art. 155 CP); |
viste le osservazioni 8/9 dicembre 2005 del magistrato inquirente,
letti ed esaminati gli atti (Inc. MP __________);
considerato,
in fatto
A.
Preliminarmente conviene ricordare che in data 15 novembre 2005 la Polizia cantonale si trovava presso i locali della __________ di __________, a mano di un ordine di perquisizione e sequestro sottoscritto dalla Sostituta PP Borelli, per procedere ad una perquisizione richiesta in via rogatoriale dalla Procura della Repubblica di Roma che ha aperto un procedimento penale contro terze persone – che apparentemente nulla hanno a che vedere con il qui reclamante – per diversi titoli di reato connessi con la contraffazione di opere d’arte.
Durante la perquisizione gli agenti di Polizia hanno preso visione, casualmente, di alcuni quadri d’autore depositati dal reclamante presso i locali della __________ e ne hanno informato il magistrato inquirente il quale ha aperto immediatamente un procedimento penale contro __________ per titolo di contraffazione di merci e ha contestualmente disposto il sequestro delle tele con l’ordine 15 novembre 2005 (Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 3) qui impugnato, a seguito del quale sono stati sequestrati i quadri elencati nel verbale di sequestro 15.11.2005 allegato al rapporto di esecuzione 22 novembre 2005 della Polizia cantonale (AI 5).
Con ordine di stessa data la Sostituta PP ha ordinato la perquisizione dell’abitazione del reclamante a __________ (Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 4) – perquisizione avvenuta il giorno successivo alla presenza dell’Autorità comunale vista l’assenza del reclamante – che ha portato al sequestro di ulteriori tele e documentazione varia come si evince dal verbale di sequestro 16.11.2005 allegato al rapporto di esecuzione 22 novembre 2005 della Polizia cantonale (AI 5).
Il 24 novembre 2005 __________ è stato interrogato in qualità di indiziato dalla Polizia cantonale (AI 6) sulla provenienza, valore, proprietà attuale e autenticità o meno delle tele sequestrate.
Su richiesta del magistrato inquirente la Polizia cantonale ha provveduto ad inviare le fotografie digitali di 5 opere sequestrate al reclamante (un Picasso, un Tintoretto, un Goya, un Cornadia e un El Greco) alla società __________ di __________. Con lettera 6 dicembre 2005 la direttrice __________ rispondeva che le opere “sembrano corrispondere a delle copie e comunque i nostri specialisti non pensano che si tratti di opere originali di questi autori” (lettera 6 dicembre 2005 allegata al rapporto d’esecuzione 7.12.2005, AI 8).
B.
Avverso gli ordini di perquisizione e sequestro summenzionati è insorto __________ postulandone l'annullamento (Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 1). Dopo avere rievocato le circostanze dei sequestri la difesa sostiene che il magistrato inquirente ha agito nei confronti del reclamante in maniera del tutto indiscriminata ed in assenza di sospetti di reato. __________ detiene i dipinti legittimamente, essendo un collezionista e restauratore, e nessuno dei quadri sequestrati è stato segnalato come rubato o come falsificato anzi, la documentazione sequestrata proverebbe l’origine lecita delle tele che, in parte, sarebbero state depositate da anni a __________ e presso il domicilio del reclamante. Per quanto riguarda le procedure penali aperte a suo tempo ed in Italia contro __________, la difesa sostiene che dal 1996 egli non è più oggetto di alcuna segnalazione.
Le perquisizioni ed i sequestri qui impugnati sarebbero frutto di una ricerca indiscriminata di prove ed il solo fatto che una persona è stata oggetto in passato di procedimenti penali all’estero, non “costituisce di per sé un indizio sufficiente per motivare provvedimenti coercitivi così incisivi come quelli in esame”.
La difesa censura poi le modalità d’esecuzione della perquisizione avvenuta presso il domicilio del reclamante e solleva dubbi sulla competenza del Sostituta PP nel procedere nell’ambito di reati di una certa gravità.
C.
Con osservazioni 8/9 dicembre 2005 (Inc. GIAR 623.2005.1, doc. 6) il magistrato inquirente, riassunti sommariamente i fatti, evidenzia che nell’ambito di una perquisizione ordinata presso la __________ di __________ per un procedimento contro terze persone “si rinveniva un dipinto a firma Picasso. Tale dipinto era stato dato in deposito dal qui denunciato __________ alla __________ in data 9.09.2005. .... In considerazione del ritrovamento di un’opera di Picasso, ricordato come dagli atti di cui al procedimento penale estero (contro terze persone, n.d.r.) si evincono possibili alterazioni di opere di detto autore, si procedeva a richiedere una nota informativa alle autorità giudiziarie italiane sulla persona di __________. Questi risultava conosciuto per alterazione/contraffazione/riproduzione di opere d’arte. ...
Ritenuto come è possibile ordinare la misura coercitiva del sequestro già in presenza del solo sospetto di un agire delittuoso (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ed, Basilea 2002, §69 n. 1) non si può non ritenere, nell’ottica del prospettato reati di contraffazione merci ex art. 155 CP, giustificato procedere ad un sequestro di tutte le opere onde effettuare i necessari accertamenti” (osservazioni, p. 1 e 2). A mente del magistrato inquirente la documentazione sequestrata non permetterebbe di ritenere i quadri sequestrati autentici che anzi, sembrerebbero delle copie anche per gli esperti di __________.
E ritenuto
in diritto
1.
__________, indiziato nel procedimento penale nell'ambito del quale sono state emanate le decisioni impugnate, nonché detentore della merce sequestrata, è legittimato all'inoltro del reclamo. Il gravame, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In materia di sequestro (e dissequestro) si ricorda, in diritto, che l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).
Come ogni misura d'inchiesta, il sequestro (così come il suo mantenimento) deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
3.
a)
Nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell’ordine contestato, e
non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato e, dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. La verifica della fondatezza dei presupposti (tutti e non solo quello relativo all’esistenza dei gravi indizi di reato) deve, inoltre, essere costante, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (CRP 5 agosto 1991 in re I.). Altrimenti detto, nella fase iniziale del procedimento le esigenze probatorie sono diverse (e minori) per rapporto alle fasi successive.
Quanto sopra, ovviamente, vale nei due sensi. Cioè, se da un lato questo giudice non deve spingere l'analisi dei gravi indizi di reato indicati fino ad emettere veri e propri giudizi di merito, dall'altro neppure deve sostituirsi a chi ha competenza per avviare il procedimento nell'individuazione e determinazione degli stessi (GIAR 6 agosto 2001 in re C.; CRP 23 maggio 2001 in re R.; Rep. 1994 p. 463).
E' bene ricordare, anche se superfluamente, che il procedimento si trova allo stadio delle indagini preliminari, intese ad accertare il sospetto di reato, con valenza di verosimiglianza ed evidentemente non di giudizio di merito, il sequestro essendo strumento - come ricordato sopra - conservativo e non definitivo, come sarebbe la confisca che deve poggiare su elementi di prova certi e verificati in contraddittorio. Non va inoltre dimenticato che non è stato ancora dato accesso agli atti ad eccezione del verbale d’interrogatorio di __________ (AI 6).
b)
Il reclamante chiede l'annullamento degli ordini e dissequestro di tutti gli oggetti posti sotto sequestro penale, contestando in particolare l'esistenza a suo carico di gravi e concreti indizi di colpevolezza, rispettivamente l’incompetenza della Sostituta PP nonché il fatto che ci si trovi confrontati con una ricerca indiscriminata di prove.
In concreto, le decisioni impugnate, praticamente identiche, fanno riferimento al procedimento a carico di __________ per titolo di contraffazione di merci e, oltre a non menzionare i fatti per i quali si procede, neppure è indicata almeno la tipologia degli oggetti da sequestrare.
In sede di osservazioni, il magistrato inquirente si limita ad una breve e sommaria descrizione della fattispecie e ad indicare che è possibile ordinare la misura coercitiva del sequestro già in presenza del solo sospetto di un agire delittuoso (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ed, Basilea 2002, §69 n. 1) non si può non ritenere, nell’ottica del prospettato reato di contraffazione merci ex art. 155 CP, giustificato procedere a un sequestro di tutte opere onde effettuare i necessari accertamenti” (osservazioni, p. 1 e 2), e che __________ “risultava conosciuto per alterazione/contraffazione/riproduzione di opere d’arte” e che specialisti di __________ hanno affermato che le tele sequestrate sembrerebbero delle copie, senza tuttavia indicare né i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ né tantomeno da quali circostanze risulterebbe che lo stesso ha agito a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari o ha fabbricato o tenuto in deposito al fine di commercializzarle, merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente per avere contraffatto o falsificato merci.
In particolare, allo stadio attuale dell'inchiesta, non vi sono indizi che fanno pensare che __________ detenesse i quadri ora sotto sequestro allo scopo di metterli in commercio. Non è neppure possibile sostenere che le tele poste sotto sequestro penale siano state fabbricate e/o tenute in deposito da __________ allo scopo di venire immesse nel commercio come autentiche, non bastando al proposito il parere di non meglio precisati esperti di una casa d’asta – parere che tra l’altro sarebbe stato espresso soltanto analizzando delle fotografie – a proposito dell’autenticità delle stesse. Per di più, al di là di informazioni a proposito sull’autenticità dei dipinti, non è stato effettuato alcun accertamento presso la __________ volto ad accertare da quando le tele erano depositate presso i magazzini della ditta, eventuali spostamenti delle tele, l’eventualità che le stesse fossero mostrate a terzi scopo vendita. Del resto, solo il reclamante è stato sentito, dalla Polizia, unicamente a proposito dell’autenticità o meno delle tele, della loro provenienza, del proprietario attuale e del valore d’acquisto o presunto.
Visto quanto precede, il fatto che siano stati rinvenuti nell’appartamento di __________ oggetti e sostanze in uso a restauratori – che teoricamente potrebbero anche essere utilizzati per falsificare dei dipinti – non appare sufficiente a dimostrare un comportamento penalmente rilevante da parte di __________ che tra l’altro di professione è restauratore.
Il magistrato inquirente non ha quindi motivato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, né nella decisione impugnata, né in sede di osservazioni.
c)
Da tutto quanto sopra, e richiamato il principio per cui a questo giudice (quale autorità di reclamo) compete unicamente la verifica della conformità delle decisioni alla legge e non quella di sostituirsi al magistrato inquirente nell'emanazione delle decisioni o nella determinazione /individuazione degli indizi di reato (GIAR 6 agosto 2001 in re C.), si deve concludere che nel caso in esame la motivazione dell'ordine di perquisizione e sequestro in merito all'indicazione degli indizi di colpevolezza a carico di __________ è, quantomeno carente e non permette verifica concreta di legalità (anche per il fatto che tali elementi non emergono dagli atti indicati dal magistrato inquirente in sede di osservazioni).
4.
In merito a necessità ed importanza di motivazione, questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:
"
nell’ambito delle informazioni preliminari (e dell’istruttoria formale) le decisioni di dissequestro (e prima ancora quelle di sequestro), sono di competenza del magistrato inquirente così come le relative motivazioni;…omissis…; alle parti è data solo la facoltà di formulare istanze in tal senso, rispettivamente di richiedere (al GIAR in prima, quando non unica, istanza) il controllo della legalità delle decisioni adottate dal titolare dell’azione penale (GIAR 30 dicembre 1997 in re T., 241.96.4); le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;
l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K .L.; GIAR 15.03.1995 in re L. B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP); secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);
l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);
…omissis…
Va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;"
(sentenza 6.08.2001, inc. GIAR 528.2000.3)
Pur considerando facoltà (e a volte necessità) di motivare sommariamente una decisione incidentale, nel caso in esame si deve concludere che la decisione in questione non si esprime in modo sufficiente (neppure in sede di osservazioni) sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (cfr. considerando 3). In conclusione, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato deve essere annullato per carenza di motivazione quo ai gravi indizi di reato.
5.
L'annullamento della decisione impugnata non può avere, né ha, quale conseguenza l'emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell'incarto al Procuratore pubblico che, se lo riterrà, potrà emanare una ulteriore decisione con motivazione adeguata (per analogia : REP 1994 p. 436).
L'esito del gravame comporta che tasse e spese rimangono a carico dello Stato, con assegnazione di ripetibili a favore del reclamante.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 59, 155 CP, 161 ss, 280, 284 CPP, 29 CF,
decide
§ Di conseguenza gli ordini di perquisizione e sequestro del 15 novembre 2005, emanati nell'incarto MP 2005.9561, sono annullati.
giudice Claudia Solcà