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Incarto n. |
10 agosto 2005 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 29 luglio 2005 dal |
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Procuratore pubblico Moreno Capella
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nei confronti di |
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__________, in detenzione al __________ patr. d'ufficio dall'avv. __________ |
viste le osservazioni pervenute il 2 agosto 2005 della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
__________ è stato arrestato, unitamente al correo __________, il 15 febbraio 2005 con le accuse di furto, furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio.
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di fuga e pericolo di recidiva (cfr. inc. GIAR 73.2005.1, doc. 3).
Gli atti istruttori esperiti hanno permesso di stabilire che i due correi hanno commesso/tentato di commettere nel periodo almeno dal 2001 fino all'arresto circa 253 furti in 14 Cantoni. L'intero procedimento è stato assunto dal magistrato inquirente ticinese.
B.
Con l'istanza qui in discussione il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di sei mesi, cioè sino al 15 febbraio 2005 compreso. Il Procuratore pubblico evidenzia l'esistenza di bisogni istruttori (attesa rapporti da tre Cantoni, referto peritale sulle tracce di orecchie in relazione ai furti non ammessi e documentazione da assicurazione parti lese/civili in relazione a quanto sottratto, successiva contestazione delle risultanze all'accusato ed al correo, confronti fra i due correi in relazione alla refurtiva sottratta e alle rispettive chiamate in causa in determinati furti contestate dall'uno o dall'altro, eventuali interrogatori delle parti civili/lese sempre con lo scopo di chiarire l'entità della refurtiva), pericolo di fuga nonché di recidiva.
La proroga della carcerazione richiesta sarebbe infine rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche conto della recente prassi delle Corti penali ticinesi in materia di furti aggravati.
C.
La difesa, con osservazioni pervenute il 2 agosto 2005, chiede che il carcere preventivo venga prorogato per ulteriori 3 mesi al massimo, ritenuto che __________ non ha scontato alcuna pena detentiva negli ultimi cinque anni e che pertanto la pena cui verrà condannato potrà essere "tecnicamente" sospesa condizionalmente.
Considerato
in diritto
1.
L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15 agosto 2005, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) è senz'altro data.
In proposito basti qui rilevare che l'accusato, malgrado alcune iniziali riluttanze, è sostanzialmente reo confesso, come emerge dai verbali PP 24.03.2005, 11.07.2005, 15.07.2005, 21.07.2005, noti alla difesa, cui si rinvia.
4.
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
Se è ben vero che __________, dopo iniziali reticenze, ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, è altrettanto vero che vi sono vari atti istruttori ancora da esperire.
Infatti il magistrato inquirente attende ancora che gli siano trasmessi i rapporti dai Cantoni FR, VD e VS, nonché la consegna, prevista per la metà di settembre, del rapporto peritale sulle tracce di orecchie rilevate in alcuni furti commessi in Ticino. Dette risultanze dovranno poi essere contestate ai due accusati. Dovranno poi essere esperiti confronti fra i due correi sull'entità della refurtiva - in relazione alla quale è pure ancora in corso la raccolta della relativa documentazione assicurativa delle parti lese/civili - e ad alcune delle rispettive chiamate in causa contestate. Fino all'esperimento dei suddetti atti istruttori e alla chiarificazione dei fatti è evidentemente dato un concreto pericolo di collusione fra i correi.
5.
La detenzione di __________ è giustificata anche in considerazione dell'esistenza di un concreto pericolo di fuga
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________ è cittadino italiano, in Italia risiede la sua famiglia, senza alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità svizzere, non essendo possibile escludere, in caso di condanna, una pena da espiare, ritenuta la gravità della reiterazione, il lasso di tempo in cui sono stati commessi i furti, nonché tenuto conto della recente prassi delle Corti ticinesi in materia di furti aggravati (cfr. sentenze 18.01.2005 in re G.F., inc. 72.2004.134; 11.03.2005 in re A.I., I.I. e N.L., inc. 72.2005.4 e 5.08.2004 in re F.R. e T.G., inc. 72.2004.55). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto.
6.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n. 1479/1483).
Nel caso in esame, se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli è altrettanto vero che, a sostegno dell'esistenza di tale pericolo, depongono precedenti specifici, seppure risalenti al 1992, e, soprattutto, va tenuta in considerazione la gravità della reiterazione rapportata al lasso di tempo in cui unitamente al correo ha commesso furti in Svizzera.
7.
Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e di recidiva, nonché bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).
La richiesta di proroga è stata formulata per un periodo di 6 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene "congruo", con particolare riferimento ai bisogni istruttori, "per concretizzare le operazioni di chiusura dell'inchiesta conformemente all'art. 196 CPP".
Preliminarmente, con particolare riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9). In concreto, la consegna del referto peritale sulle tracce delle orecchie è previsto per il 12 settembre p.v., quella dei rapporti di polizia dei Cantoni ancora mancanti dovrebbe essere prossima e la raccolta della documentazione presso le compagnie di assicurazione è già in corso. In siffatte circostanze una proroga del carcere preventivo di quattro mesi (a far tempo dal 15 agosto 2005) appare sufficiente a consentire la chiusura dell'inchiesta; essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti a __________ (furti seriali ripetuti) e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della complessità del caso, dall'ingente numero dei furti (oltre 250) e quindi anche di parti lese/civili, dalle varie zone interessate (ben 14 cantoni) e dal lasso di tempo in cui sono stati commessi/tentati i furti, è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP.
Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, sollecitando, se del caso, le autorità dei Cantoni di FR, VD e VS all'invio dei rispettivi rapporti, essendo __________, così come il correo, in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 139, 144 e 186 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. e 284 CPP,
decide:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di quattro mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2005 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin