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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 22/25 luglio 2005 da |
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__________ patr. d'ufficio dalla __________
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 26 luglio 2005 dal |
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Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano; |
preso atto delle osservazioni della difesa (26 luglio 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stata arrestata il 23 febbraio 2005 con l'accusa di ripetuto furto, subordinatamente complicità in furto tentato e consumato, e meglio, "per avere, agendo in correità con __________, rispettivamente aiutando quest'ultimo quale complice sia agendo come palo che per l'occultamento della refurtiva, a Gordola, Tenero, Cadenazzo, ed in altre località non meglio precisate, perlomeno nel periodo 11.08.2004/23.02.2005, onde procacciarsi un indebito profitto al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui da appartamenti privati" (doc. 1, inc. GIAR 86.2005.1);
- l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, vista l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione (doc. 3, inc. GIAR cit.);
- __________, dopo aver inizialmente negato ogni addebito (cfr. verbale GIAR 24.02.2005), ha successivamente ammesso la sua partecipazione a numerosi furti consumati e tentati in correità con __________, precisando che suo compito era quello di aiutare __________ andando a suonare i campanelli delle abitazioni per verificare se all'interno vi fosse qualcuno (cfr. verb. PP 16.03.2005); l'inchiesta ha inoltre permesso di stabilire che i furti hanno avuto luogo perlomeno a far tempo dall'estate 2004 e hanno interessato anche altri Cantoni;
- il 6 maggio 2005 il GIAR ha respinto una prima istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusata, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, necessità istruttorie e pericolo di fuga (GIAR 6.5.2005, inc. 86.2005.2);
- in data 12 luglio 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto al deposito degli atti con scadenza al 29 luglio 2005 - termine che avrebbe permesso di esperire eventuali complementi istruttori prima della scadenza (23 agosto 2005) del termine di cui all'art. 103 CPP -; il termine del deposito atti è stato poi prorogato dal Procuratore pubblico sino al 12 agosto 2005 su richiesta della difesa di __________ (AI 108A, 109 e 110) e ha comportato l'inoltro dell'istanza 26 luglio 2005 di proroga del carcere preventivo per il periodo di 1 mese;
- con l'istanza qui in discussione, __________, per il tramite del difensore d'ufficio, chiede di essere immediatamente posta in libertà provvisoria: l'istante - la quale non contesta l'esistenza di seri concreti indizi di colpevolezza a suo carico - sostiene che nella fattispecie non sarebbero più dati bisogni istruttori, rispettivamente pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, e che al pericolo di fuga si potrebbe invece ovviare con la presentazione di una cauzione (quantificata nell'ordine di fr. 15'000.--); infine, si evidenzia l'impegno di __________ a presentarsi ad ogni eventuale citazione e al pubblico dibattimento, rilevando nel contempo che la madre dell'accusata si trova in un precario stato di salute e necessita di assistenza continua, assistenza che non può essergli fornita dal figlio dell'accusata, in quanto lo stesso ha problemi psichici;
- il Procuratore pubblico preavvisa negativamente la richiesta (26 luglio 2005): ribadita l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________, rileva che, se è ben vero che, per l'accusa, a seguito del deposito atti non sono più dati bisogni istruttori e pericolo di collusione, resta nondimeno la possibilità dell'insorgenza di siffatti bisogni e/o rischi a seguito di eventuali richieste di complementi istruttori; sicuramente dato concreto pericolo di fuga e non ovviabile con una cauzione di fr. 15'000.--, importo insufficiente tenuto conto del numero di furti, della loro ripetitività, dei differenti periodi in cui sono stati commessi e del danno occasionato; infine, il carcere preventivo sofferto e ancora da esperire sarebbe rispettoso del principio di proporzionalità;
- con osservazioni 26/27 luglio 2005 la difesa si è sostanzialmente confermata nella primitiva istanza, rilevando nel contempo che l'importo offerto quale cauzione sarebbe proporzionato alle capacità economiche dell'accusata;
- __________, accusata e detenuta, è certamente legittimata all'inoltro della presente istanza; il preavviso negativo, consegnato unitamente all'incarto a questo ufficio il 26 luglio 2005, è tempestivo;
- i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)";
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ sono dati e presenti così come indicati da questo giudice nella decisione 6 maggio 2005:
"3.1
Basti qui rilevare che l'accusata, da ultimo nel corso del verbale PP 16 marzo 2005 ha ammesso di aver partecipato a più furti, commessi in correità con __________. Sono pertanto dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato a lei prospettato.";
- seri e concreti indizi di colpevolezza emergono anche dalle dichiarazioni rese dall'accusata nel corso dei successivi verb. PP 17.5.2005 e 14.6.2005 (AI 59 e 101), noti alla difesa e ai quali pertanto si rimanda;
- per quanto concerne i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione, si rinvia a quanto evidenziato dal Procuratore pubblico nel proprio preavviso e meglio "benché ovviamente non più dati, perlomeno per l'accusa, a seguito del deposito atti (…) resta nondimeno da riservare la possibilità di eventuali richieste di complemento, con quindi l'insorgenza di al momento non noti e nuovi bisogni istruttori, se e qualora prima del 12.08.2005 (…) dai tre difensori e/o dalle parti civili";
- in concreto è pure dato un concreto pericolo di fuga, valgono in proposito le considerazioni già espresse nella decisione 6 maggio 2005:
"3.3
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertarne l'esistenza. L'accusata non ha infatti particolari legami con il territorio svizzero (né familiari, né professionali).
Inoltre, il suo comportamento processuale, come evidenziato al consid. 3.2, indica un atteggiamento che non può certo essere definito trasparente, legittimo in capo ad un accusato, ma che non esenta da valutazione per la verifica del rischio di fuga.
La richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di discussioni (posto che tutti gli elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti - N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187) allorquando l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di altri motivi a fondamento della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di collusione) la cauzione non entra comunque in linea di conto. In ogni caso, il versamento di una cauzione di soli fr. 5'000.--, come proposto dalla difesa, appare comunque, di primo acchito, insufficiente, a garantire la presenza dell'accusata agli atti istruttori, rispettivamente al dibattimento.";
- neppure la cauzione ora proposta di fr. 15'000.--, che peraltro verrebbe "verosimilmente" versata da amici e persone di fiducia (e quindi non è affatto certo che possa essere depositata), appare importo sufficiente a garantire la presenza dell'accusata al pubblico dibattimento, ciò in considerazione del numero di furti, della loro ripetitività, del periodo in cui sono stati commessi e del danno causato, e meglio, 41 furti (quasi tutti ammessi), commessi dal luglio 2004 al febbraio 2005 con refurtiva denunciata pari ad un controvalore di oltre fr. 330'000.--; irrilevanti in tale contesto le condizioni di salute della madre e del figlio dell'accusata, circostanze che peraltro non le hanno impedito di venire più volte in Svizzera (e rimanervi di media due o tre giorni) a commettere furti;
- il perdurare del carcere preventivo non è, a tutt’oggi, lesivo del principio di proporzionalità, ritenuto che nei confronti dell’accusata vengono ipotizzati furti seriali commessi da più persone, ripetuti, in differenti periodi di tempo ed in varie località e che l'accusata verrà deferita ad una Corte delle Assise Correzionali, e che la carcerazione subita ed ancora prospettabile appare comunque inferiore alla pena che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, in un procedimento peraltro condotto con sollecitudine (nonostante le oggettive difficoltà dello stesso; cfr. in proposito sentenza GIAR 6 maggio 2005, consid. 4) e nel rispetto del principio di proporzionalità, ricordato inoltre che l'istanza di proroga della carcerazione preventiva è derivata dalla richiesta della difesa di __________ di proroga del termine del deposito atti e che comunque il Procuratore pubblico ha evidenziato il proprio formale impegno a chiudere l'istruttoria prima del 23 agosto 2005, qualora nessuna delle parti postuli complementi istruttori (cfr. preavviso negativo p. 3);
- in virtù di quanto precede, l'istanza deve essere respinta;
- il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 21, 25 e 139 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1. L'istanza 22/25 luglio 2005 di __________ è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin