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Incarto n. |
22 settembre 2005 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull'istanza/decisione del 12 settembre 2005 della |
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Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
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Relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto
__________ (patr. d’ufficio dal lic. iur. __________)
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visti gli inc. GIAR 89.2005.1/2/3/4/5/6;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato incarcerato il 30 marzo 2005, a seguito di decisione del 16 marzo 2005 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 89.2005.3). __________ è stato sentito il 31 marzo 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro l’11 gennaio 2003, termine stabilito dall'__________ con decisione 18 novembre 2002, continuando a commettere reati, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 5 inc. 89.2005.3).
Con decisione 21 giugno 2005 di questo giudice veniva concessa una prima proroga di 3 mesi della carcerazione ai fini di allontanamento a cui è astretto __________ (inc. GIAR 89.2005.5 doc. 4).
2.
Con decisione/istanza del 12 settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza della proroga di tre mesi concessa con decisione 21 giugno 2005 di questo ufficio (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di due mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 89.2004.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS come dalla documentazione allegata alla decisione/istanza, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Preso atto che __________, sentito a verbale da questo giudice in data 20 settembre 2005, in presenza del proprio patrocinatore e dell’interprete, ha ribadito di essere cittadino del __________ malgrado sia stato riconosciuto come cittadino __________, il 29 giugno 2005, da una commissione governativa __________, ha ribadito di non volere essere inviato in __________ come pure di non volere comunque rientrare al suo paese e di non avere fatto nulla per richiedere dei documenti d’identità presso il Consolato del __________ ma anzi di avere espressamente comunicato al Console di quel paese, durante una telefonata effettuata dalla Gendarmeria di Lugano, di non volere rientrare in quello che ha dichiarato essere il suo paese d’origine. Egli ha poi ribadito di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti validi.
4.
La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 5, inc. GIAR 89.2005.3).
5.
La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità ha infatti sottoposto __________ ad una speciale delegazione __________ che lo ha riconosciuto come cittadino di quel Paese così come confermato con fax 30 giugno 2005 dell’__________, ha sollecitato telefonicamente, il 7 settembre 2005, tale ufficio per sapere a che punto si trovava la procedura per il rilascio dei documenti di viaggio e l’__________ ha risposto di non averli ancora ricevuti ma che il “__________” ha confermato che i risultati dell’incontro tra la delegazione e __________ sono stati comunicati al Ministero degli affari esteri __________, con ciò ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, dopo avere richiesto, anche per il tramite del suo legale, di potere tornare in __________, durante il colloquio con il Console di tale paese a __________, avvenuto il 24 maggio 2005, ha dichiarato di essere cittadino del __________, e successivamente, sia davanti alla Polizia in data 14 giugno e 8 settembre 2005 che davanti a questo giudice in data 20 giugno e 20 settembre 2005, ha dichiarato di non volere rientrare in __________, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio (che gli verrebbero forniti unicamente in caso di rientro al paese d’origine) (cfr. doc. A, B, C, D allegato al doc. 1 e doc. 7 inc. 89.2005.6);
Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione di due mesi è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di legge,
decide:
1. La decisione/istanza 12 settembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 29 novembre 2005, compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà