Incarto n.

INC.2006.22203

Lugano

31 ottobre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcerazione preventiva presentata il 20 ottobre 2006 dal

 

 

Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, Lugano

 

 

nei confronti di

 

 

__________, __________, attualmente c/o Carcere giudiziario Farera

(rappr. dall’__________)

 

viste le osservazioni della difesa (26/27 ottobre 2006);

 

visti gli inc. MP __________, __________, __________,

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

che:

 

-   __________ è stato tratto in arresto il 9 maggio 2006 in quanto, nei suoi confronti, era pendente un ODA (19 aprile 2006) per le ipotesi di reato di truffa e falsità in documenti per fatti avvenuti nel corso del 2004, in __________ ed all'__________, commessi in correità con terzi e "sotto il paravento della società __________ " (cfr. ODA);

 

-   l'arresto è stato confermato da questo giudice il 10 maggio 2006, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, nonché pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 222.2006.1);

 

-   con la richiesta di conferma dell'arresto (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.1) l'accusa, per gli stessi titoli di reato, è stata estesa a fatti avvenuti tra il settembre 2005 e l'aprile 2006 e commessi "sotto il paravento" della __________; inoltre, a conclusione di un verbale reso alla polizia (5 luglio 2006), il magistrato inquirente ha esteso l'accusa nei confronti di __________ a ulteriori fatti presunti commessi anche per il tramite della __________ (gennaio 2004/aprile 2006) e all'ipotesi di truffa per mestiere;

-   __________ è, in sostanza, accusato (come detto, in correità con terzi) di aver ingannato astutamente "titolari e/o collaboratori di aziende __________ ed __________, ordinando loro sotto false generalità" merce che veniva poi ritirata e/o spedita all'estero, tramite spedizionieri, lasciando impagate le fatture o consegnando (ai fini del pagamento) assegni privi di copertura (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.1);

 

-   con l'istanza di proroga (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.3) il magistrato segnala che l'inchiesta ha confermato gli indizi di colpevolezza a carico di __________, il quale avrebbe, per finire, ammesso le proprie responsabilità in sede di verbale;

 

-   il magistrato inquirente precisa che le ipotesi di reato concernono importi che globalmente superano i due milioni di EURO e che per la conclusione dell'inchiesta si attende la trasmissione ufficiale dalle autorità __________ dei verbali (già) assunti in ambito rogatoriale ai fini della prospettazione formale all'accusato; da qui, stante il pericolo di fuga ed un residuo (ma non meglio precisato) pericolo di collusione, la richiesta di una proroga di tre mesi del carcere preventivo;

 

-   con osservazioni del 26 ottobre 2006 (doc. 2, inc. GIAR 222.2006.3) __________ non si oppone ad una proroga a condizione che la stessa sia meno estesa di quanto propone il magistrato inquirente (ca. un mese e mezzo e, più precisamente, fino al 22 dicembre 2006);

 

-   a mente dell'accusato, la collaborazione intervenuta a partire da fine luglio 2006 ha permesso all'inchiesta di procedere celermente e tolto ogni concretezza al pericolo di collusione ed inquinamento delle prove; gli atti ancora da espletare per chiudere l'inchiesta non necessitano di una sua prolungata permanenza in carcere e, inoltre, il fatto che altri imputati si trovino all'estero (e a piede libero) non può essere causa di protrazione ulteriore della sua carcerazione sulla base del solo pericolo di fuga, peraltro relativizzabile mediante cauzione;

 

-   l'istanza, presentata conformemente all'art. 108 CPP e con sufficiente anticipo sulla scadenza del termine ex art. 102 CPP, è ricevibile in ordine;

 

-   i principi generali in materia di detenzione cautelare, noti al patrocinatore ed al magistrato inquirente, sono già stati riassunti al considerando n. 3 di precedente decisione emanata nello stesso incarto (GIAR 10 luglio 2006, 222.2006.2), considerando a cui si può tranquillamente rinviare (DTF 123 I 130), senza necessità di riscrittura, in quanto noto a tutte le parti;

 

-   i gravi indizi di colpevolezza, elemento che deve essere analizzato d'ufficio anche se non contestato, sono presenti nel caso in esame; a quanto già detto nella precedente sentenza ("Elementi indizianti una attività truffaldina, così come descritta dal magistrato inquirente nella promozione dell'accusa e nelle osservazioni, messa in opera per il tramite delle società menzionate, emerge dalle denunce (inc. __________, AI 1; __________, AI 7, 15, 19, 25), da parte della documentazione contenuta nei classatori "fatture ricevute" e "parti lese" prodotti con l'incarto, dalla documentazione bancaria delle società (che rivela l'assenza di fondi - nonché di movimentazione, ma contestuale emissione di assegni ; inc. __________, AI 5; inc. __________ AI 7), nonché dai verbali di alcuni fornitori (Polizia 10.05.2006 __________; Polizia 16.05.2006 __________; Polizia 29.05.2006 __________) e da quelli degli amministratori tabulari delle società, rispettivamente dell'amministratore dello stabile in cui una di queste aveva uffici (Polizia 8.5.2006 __________; Polizia 25.5.2006 __________).Il coinvolgimento del qui accusato nell'attività delle società in questione emerge in modo sufficiente (per le necessità del presente giudizio) dai verbali dello spedizioniere __________ (contatti per la spedizione/importazione/esportazione di merce: Verbale PP __________ 31 maggio 2006, pag. 2 e 3), da quelli di __________ e __________ (reperimento, rispettivamente costituzione delle società, pagamento delle relative spese e presenza negli uffici: Verbale PP __________ 14 giugno 2006, pag. 3 in particolare; Verbale PS __________ 9 giugno 2006). Inoltre, tale coinvolgimento risulta anche dalla documentazione trovata in possesso dell'accusato al momento dell'arresto, relativa ai "fornitori" delle società oggetto d'inchiesta (si vedano gli allegati al verbale PP __________ 31 maggio 2005 e relative contestazioni - meglio: le risposte alle contestazioni -, in particolare alle pagine 6 e ss.) e dal possesso di un telefonino di pertinenza della __________ (idem, pag. 8).Da ultimo, l'accusato sembra conoscere praticamente tutte le persone in qualche modo riconducibili alle tre società oggetto d'inchiesta (cfr. Verbali PS __________ 5 luglio 2006, 9 maggio 2006, 11 maggio 2006, 23 maggio 2006; Verbale PP __________ 31 maggio 2006)." GIAR 10 luglio 2006, 222.2006.2), e non smentito dal seguito dell'inchiesta, si aggiungono ora le chiare ammissioni, sui fatti, dell'accusato stesso (cfr. Verbale PP n. 9, pag. 1, 2, 4, nonché Verbale PP n. 10, pag. 2 e 3, 6);

 

-   come detto più sopra, l'accusato non si oppone ad una proroga, bensì a che la stessa abbia la durata richiesta dal magistrato inquirente; di conseguenza, pone unicamente un problema di proporzionalità in relazione alla durata della proroga, contestando l'attualità di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove ma non quella di un pericolo di fuga (così come accertato nella decisione del 10 luglio 2006, considerando 6; cfr. anche CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 7, per caso simile), ancorché residuo viste le successive ammissioni di responsabilità;

 

-   in effetti, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove è solo accennato dal magistrato inquirente (in relazione a due persone, una irreperibile e l'altra che si è avvalsa della facoltà di non rispondere), ma non indicato nel suo oggetto (atti ancora da esperire, oggetto degli stessi e importanza delle risultanze per le decisioni di sua competenza), né nella sua concretezza (per es., alla luce del mutato atteggiamento dell'accusato); pertanto solo possono essere considerate come reali ed attuali le esigenze legate alla ricezione formale degli atti esperiti per rogatoria, alla loro prospettazione all'accusato, nonché all'espletamento delle (successive) formalità di chiusura dell'istruttoria;

 

-   se si considera che il magistrato inquirente risulta aver presenziato alla raccolta di gran parte degli atti (cfr. verbali __________ __________ e altri), col che se fossero emersi elementi rilevanti per ulteriori ed importanti accertamenti, di sua competenza, lo avrebbe già indicato, che gli atti effettuati dalle competenti autorità di __________ sono pervenuti il 24 ottobre 2006 (pendente la presente istanza) e possono essere prospettati a breve (se non già fatto), che quello (perché di uno sembra trattarsi) espletato a __________ dovrebbe pervenire a breve (Istanza, punto 2 penultimo capoverso), che l'esigenza di completare un rapporto di polizia, di principio non giustifica la proroga del carcere preventivo (GIAR 26 agosto 2003, 120.2003.3, cons. 6 e rinvii) e che, sempre di principio (o comunque in assenza di indiscutibili esigenze d'inchiesta: GIAR 20 settembre 2003, 121.2003.5, cons. 4) la perdurante latitanza di coimputati può giustificare la disgiunzione (nel rispetto di celerità) più che la proroga del carcere preventivo (idem), la proroga di ca. un mese e mezzo (dal prossimo 9 novembre) appare più rispettosa del principio di proporzionalità, allo stato attuale dell'istruttoria così come indicata nell'istanza di proroga (che, peraltro, non esclude chiusura in tempi più brevi di quelli richiesti: pag. 3);

 

-   ovviamente, il magistrato inquirente resta libero, all'approssimarsi del termine di carcerazione, di richiedere ulteriore proroga se nuovi fatti e nuove circostanze dovessero giustificarlo; in questo caso, sia detto a futura memoria, visto che il (eventuale) giudizio avverrà sicuramente in applicazione della nuova parte generale del CP, la concretezza del pericolo di fuga e soprattutto la proporzionalità della durata del carcere preventivo non potrà fare astrazione (nella motivazione) delle nuove norme in materia di pena, e sospensione condizionale della stessa, che saranno in vigore a partire dal 1.1.2007 (cfr. in particolare gli artt. 36 ss. e 42 ss. nuovo CP);

 

-   in conclusione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, l'istanza di proroga è accolta limitatamente all'adesione della difesa e cioè per un periodo poco più di sei (6) settimane (evidente il motivo per il quale è stato indicato il 22 dicembre).

 

 

P.Q.M

 

 

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU;

 

 

decide

 

 

1.      L'istanza di proroga della carcerazione preventiva è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

§.  Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è                                      prorogato fino al 22 dicembre 2006, compreso.

 

 

2.   Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.   Contro la presente è dato ricorso alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione:

 

 

4.   Intimazione:

 

 

 

 

                                                                                 giudice Edy Meli