Incarto n.

INC.2006.22204

Lugano

20 dicembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 14/15 dicembre 2006 da

 

 

 

__________

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo del 18/19 dicembre 2006 da

 

 

Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, MP di Lugano

 

 

 

viste le osservazioni della difesa (19 dicembre 2006);

 

 

visti gli inc. __________, __________, __________;

 

 

ritenuto e considerato,

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.

 

Per quanto concerne i fatti essenziali relativi al procedimento, si può far esplicito riferimento a precedente decisione, peraltro nota alle parti (DTF 123 I 131):

 

-               __________ è stato tratto in arresto il 9 maggio 2006 in quanto, nei suoi confronti, era pendente un ODA (19 aprile 2006) per le ipotesi di reato di truffa e falsità in documenti per fatti avvenuti nel corso del 2004, in __________ ed all'estero, commessi in correità con terzi e "sotto il paravento della società __________ " (cfr. ODA);

-               l'arresto è stato confermato da questo giudice il 10 maggio 2006, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, nonché pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 222.2006.1);

-               con la richiesta di conferma dell'arresto (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.1) l'accusa, per gli stessi titoli di reato, è stata estesa a fatti avvenuti tra il settembre 2005 e l'aprile 2006 e commessi "sotto il paravento" della __________; inoltre, a conclusione di un verbale reso alla polizia (5 luglio 2006), il magistrato inquirente ha esteso l'accusa nei confronti di __________ a ulteriori fatti presunti commessi anche per il tramite della __________ (gennaio 2004/aprile 2006) e all'ipotesi di truffa per mestiere;

-               LAVEZZO è, in sostanza, accusato (come detto, in correità con terzi) di aver ingannato astutamente "titolari e/o collaboratori di aziende __________ ed __________, ordinando loro sotto false generalità" merce che veniva poi ritirata e/o spedita all'estero, tramite spedizionieri, lasciando impagate le fatture o consegnando (ai fini del pagamento) assegni privi di copertura (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.1);

-               con l'istanza di proroga (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.3) il magistrato segnala che l'inchiesta ha confermato gli indizi di colpevolezza a carico di __________, il quale avrebbe, per finire, ammesso le proprie responsabilità in sede di verbale;

-               il magistrato inquirente precisa che le ipotesi di reato concernono importi che globalmente superano i due milioni di __________ e che per la conclusione dell'inchiesta si attende la trasmissione ufficiale dalle autorità __________ dei verbali (già) assunti in ambito rogatoriale ai fini della prospettazione formale all'accusato; da qui, stante il pericolo di fuga ed un residuo (ma non meglio precisato) pericolo di collusione, la richiesta di una proroga di tre mesi del carcere preventivo;

            (GIAR 31.10.2006, 222.2006.3)

 

 

2.

 

La legalità della restrizione della libertà personale cui è astretto __________ é già stata analizzata da questo ufficio a due riprese: il 10 luglio 2006 (inc. 222.2006.2), nell'ambito di procedura conseguente ad istanza di libertà provvisoria, ed il 31 ottobre 2006 (inc. 222.2006.3), nell'ambito della richiesta di proroga della carcerazione preventiva.

In quest'ultima decisione, dopo aver constatato la presenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché la circostanza che:

 

-               …. l'accusato non si oppone ad una proroga, bensì a che la stessa abbia la durata richiesta dal magistrato inquirente; di conseguenza, pone unicamente un problema di proporzionalità in relazione alla durata della proroga, contestando l'attualità di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove ma non quella di un pericolo di fuga (così come accertato nella decisione del 10 luglio 2006, considerando 6; cfr. anche CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 7, per caso simile), ancorché residuo viste le successive ammissioni di responsabilità;

 

questo giudice aveva concluso che:

 

-               …, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, l'istanza di proroga è accolta limitatamente all'adesione della difesa e cioè per un periodo poco più di sei (6) settimane (evidente il motivo per il quale è stato indicato il 22 dicembre).

 

3.

 

Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.4), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

L'istante non contesta l'esistenza di gravi indizi indizi di colpevolezza (come accertati nelle precedenti decisioni che lo concernono) ma segnala che l'inchiesta sarebbe ormai conclusa (già effettuato e scaduto il termine di deposito degli atti), sebbene un ultimo verbale dell'accusato sarebbe previsto per il 20 dicembre 2006.

A suo dire, la questione si riduce all'esistenza (da lui ora contestata) del pericolo di fuga, ritenuto che la carcerazione preventiva dura da oltre sette mesi e mezzo, vi è la prospettiva di una pena al beneficio della condizionale parziale (art. 43 nCP) e risieda effettivamente all'estero, ma in una zona di confine con "tali rapporti con la __________, che non è plausibile che voglia rinunciare a presentarsi al processo". Inoltre, e sempre a suo dire, la concretezza del pericolo di fuga è diminuita dalle ammissioni effettuate a partire dal mese di luglio.

La proroga della carcerazione oltre il 22 dicembre 2006, per effetto dell'eventuale chiusura dell'istruttoria entro quella data e l'inizio della decorrenza dei termini ope legis, che dovrebbe comunque rispettare i dettami dell'art. 95 CPP, non è, a dire dell'accusato, né giustificata, né proporzionale.

L'istante comunica pure di essere disponibile al versamento di una cauzione (senza quantificarla).

 

 

4.

 

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 222.2006.4) in quanto, richiamati i gravi indizi di colpevolezza come dalle procedure precedenti in materia di libertà provvisoria e proroga, sarebbe ancora presente e concreto il pericolo di fuga, vista l'assenza di legami particolari dell'accusato con la __________, territorio da lui utilizzato unicamente per gli atti oggetto d'inchiesta.

Inoltre, data l'entità dei reati imputati (truffe consumate per ca. 3,5 milioni di FRS, reiterazione), non è scontato che l'istante possa beneficiare della condizionale parziale, né che la pena possa essere contenuta nei limiti per eventualmente beneficiarne.

Il magistrato inquirente indica anche l'attualità di necessità istruttorie visto che l'accusato si è rifiutato di fornire indicazioni sul destinatario di una parte della merce oggetto dei reati imputati, impedendo di fatto il recupero della stessa o il sequestro del relativo credito.

 

 

5.

 

Con osservazioni del 19 dicembre 2006, la difesa ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza, limitandosi ad aggiungere che gli altri correi/complici non hanno subito neppure un giorno di carcere, visto che l'__________ non ha assunto il procedimento (doc. 5, inc. GIAR 222.2006.4).

 

 

6.

 

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine; ricevuta dal Ministero pubblico il 15 dicembre 2006 è stata trasmessa a questo ufficio il 18 dicembre 2006 (e ricevuta il 19), nel rispetto dei termini di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP.

 

7.

 

Sebbene noti al patrocinatore ed al magistrato inquirente, nonché indicati nella decisione 10 luglio 2006, i principi generali in materia di detenzione cautelare vengono qui di seguito riassunti:

 

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

 

 

8.

 

Anche per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza, si può rinviare a quanto accertato nella decisione di proroga, nulla essendo mutato in proposito (come peraltro neppure sostenuto dall'accusato):

 

"-             i gravi indizi di colpevolezza, elemento che deve essere analizzato d'ufficio anche se non contestato, sono presenti nel caso in esame; a quanto già detto nella precedente sentenza ("Elementi indizianti una attività truffaldina, così come descritta dal magistrato inquirente nella promozione dell'accusa e nelle osservazioni, messa in opera per il tramite delle società menzionate, emerge dalle denunce (inc. __________, AI 1; __________, AI 7, 15, 19, 25), da parte della documentazione contenuta nei classatori "fatture ricevute" e "parti lese" prodotti con l'incarto, dalla documentazione bancaria delle società (che rivela l'assenza di fondi - nonché di movimentazione, ma contestuale emissione di assegni ; inc. __________, AI 5; inc. __________ AI 7), nonché dai verbali di alcuni fornitori (Polizia 10.05.2006 __________; Polizia 16.05.2006 __________; Polizia 29.05.2006 __________) e da quelli degli amministratori tabulari delle società, rispettivamente dell'amministratore dello stabile in cui una di queste aveva uffici (Polizia 8.5.2006 __________; Polizia 25.5.2006 __________).Il coinvolgimento del qui accusato nell'attività delle società in questione emerge in modo sufficiente (per le necessità del presente giudizio) dai verbali dello spedizioniere __________ (contatti per la spedizione/importazione/esportazione di merce: Verbale PP __________ 31 maggio 2006, pag. 2 e 3), da quelli di __________ e __________ (reperimento, rispettivamente costituzione delle società, pagamento delle relative spese e presenza negli uffici: Verbale PP __________ 14 giugno 2006, pag. 3 in particolare; Verbale PS __________ 9 giugno 2006). Inoltre, tale coinvolgimento risulta anche dalla documentazione trovata in possesso dell'accusato al momento dell'arresto, relativa ai "fornitori" delle società oggetto d'inchiesta (si vedano gli allegati al verbale PP __________ 31 maggio 2005 e relative contestazioni - meglio: le risposte alle contestazioni -, in particolare alle pagine 6 e ss.) e dal possesso di un telefonino di pertinenza della __________ (idem, pag. 8).Da ultimo, l'accusato sembra conoscere praticamente tutte le persone in qualche modo riconducibili alle tre società oggetto d'inchiesta (cfr. Verbali PS __________ 5 luglio 2006, 9 maggio 2006, 11 maggio 2006, 23 maggio 2006; Verbale PP __________ 31 maggio 2006)." GIAR 10 luglio 2006, 222.2006.2), e non smentito dal seguito dell'inchiesta, si aggiungono ora le chiare ammissioni, sui fatti, dell'accusato stesso (cfr. Verbale PP n. 9, pag. 1, 2, 4, nonché Verbale PP n. 10, pag. 2 e 3, 6);"

(GIAR 31.10.2006, 222.2006.3)

 

 

9.

 

a)

In merito al pericolo di fuga, gli elementi di concretezza dello stesso sono stati individuati nella decisione del 10 luglio 2006 ("b) Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69). Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso. __________ è cittadino __________, residente in __________, e non ha legami particolari con il nostro territorio se non il permesso G, da alcuni mesi "inutilizzato" (verbale PS 9 maggio 2006, pag. 1) che gli sarebbe però servito (sostanzialmente e se le accuse dovessero essere confermate) a commettere gli atti di cui è accusato. Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi. Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585)."), e non contestati nelle osservazioni alla proroga decisa con sentenza 31 ottobre 2001.

 

b)

Gli elementi indicati, in quanto tali, sono tutt'ora presenti, resta da verificare se siano ancora concreti come lo erano a fine ottobre.

 

L'istanza non fornisce indicazioni circa l'emergenza di nuovi elementi non noti e presenti al momento della precedente decisione. Le dichiarazioni d'intenti hanno poco o punto valore in questa valutazione e le prospettive di pena non sono mutate (pur con la dovuta prudenza nella comparazione di casi in materia penale, si rileva che le Assise correzionali di __________, con sentenza 13 aprile 2006, per una truffa messa in opera con modalità analoghe a quelle imputate al qui istante, sull'arco di un anno e per un importo complessivo di FRS 3,7 mio, hanno condannato la persona accusata - in detenzione preventiva da oltre dieci mesi - alla pena di 25 mesi di detenzione, ritenuto uno stato di scemata responsabilità: inc. TPC 72.2006.15).

Quanto alla prospettiva del beneficio di una sospensione condizionale, occorre ricordare che la possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere sospesa condizionalmente dipende dalla prognosi (ex art. 42 nCP, rispettivamente 43 nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso, già per il solo fatto che il rifiuto di indicare destinazione di parte della merce, impedendone il recupero o il sequestro del credito - cfr. verbale 20.11.2006, pag. 12 -, potrebbe condurre ad applicazione dell'art. 42 cpv. 2 nCP) di regola non po’ essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).

Inoltre, proprio il rifiuto di indicare il destino di parte della merce oggetto d'inchiesta, mantenendo così disponibilità della stessa o del relativo credito è ulteriore (e importante) elemento concreto che milita a favore del pericolo di fuga (cfr. GIAR 7.12.1999, 88.1999.10; GIAR 12 gennaio 2000, 43.1999.9; CRP 20 agosto 1999 in re P.; tutte inerenti cittadini __________, con legami famigliari in __________, imputati di reati patrimoniali di una certa gravità e con sospetto di disponibilità all'estero); non v'è, infatti, ragione plausibile di ritenere che all'attuale silenzio farà riscontro indicazione in sede dibattimentale per aumentare le possibilità di ottenere la sospensione condizionale della - sempre eventuale - pena; questo silenzio contrasta, quindi, e in modo stridente, con le dichiarazioni che lo vogliono intenzionato a presenziare al seguito del procedimento.

 

 

10.

 

Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative a fondamento della misura restrittiva della libertà, non è necessario verificare se siano eventualmente date anche le altre invocate dal magistrato inquirente.

Nel caso in esame, comunque ed a titolo abbondanziale, si segnala che il mancato accertamento, per l'atteggiamento dell'accusato, del destino di parte della merce oggetto delle truffe imputate con relativa impossibilità di procedere al recupero/sequestro del provento dell'eventuale reato, lascia sussistere un concreto pericolo di inquinamento delle prove fino all'eventuale dibattimento (CRP 10 luglio 2006, 60.2006.221).

 

 

11.

 

__________, come già fatto nella procedura che ha dato origine alla decisione del 10 luglio 2006 (GIAR 222.2006.2), menziona "disponibilità a versare una cauzione" senza però minimamente quantificarla né fornire elementi economici a determinarne l'adeguatezza non solo in base alla gravità del reato ascritto:

 

"Quanto alla possibilità di stabilire una cauzione a limitazione del pericolo di fuga, va preliminarmente detto che la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione sono praticamente inesistenti. Dagli atti d'inchiesta non è possibile dedurre alcunché di utile (cfr. verbali PS 9 maggio 2006, pag. 1 e 23 maggio 2006, pag. 1), se non che l'accusato non ha chiesto il gratuito patrocinio (cfr. verbale GIAR 10 maggio 2004). L'istanza di libertà provvisoria è totalmente silente in merito alla situazione economica.

Ne consegue impossibilità di determinare un importo cauzionale che non sia unicamente in relazione con l'entità/gravità dei reati imputati. Comunque, nel caso in esame vista la sussistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, nonché il fatto che la refurtiva non è ancora stata recuperata, è esclusa la messa in libertà previo versamento cauzionale (in un recente caso, per fattispecie analoga, è stato ritenuto inadeguato un importo, offerto, di FRS 70'000.- ; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357)."

(GIAR 10 luglio 2006, GIAR 222.2006.2)

 

Nulla è cambiato. Il silenzio sul destino di parte della merce (che costituisce un residuo pericolo di inquinamento delle prove) non solo osta alla messa in libertà su cauzione, ma imporrebbe anche di accertare che l'importo da versare non sia costituito dal provento di reato.

 

 

12.

 

Quanto alla proporzionalità, va detto che la proroga concessa il 31 ottobre 2006 lo è stata fino al 22 dicembre 2006 su richiesta della stessa difesa che, ovviamente, l'aveva ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità. Questo giudice, limitando la richiesta del magistrato inquirente al periodo indicato dalla difesa, aveva (altrettanto ovviamente) accertato che una proroga sino a quella data era certamente proporzionale.

Il termine in questione non è ancora giunto a scadenza, quindi il principio di proporzionalità è ancora rispettato.

 

A scanso di equivoci, e sebbene possa risultare accertamento privo di utilità (non essendo qui questione di proroga ex art. 103 CPP e constatato sia l’avvenuto deposito atti – nei tre incarti: AI 53, 59, rispettivamente 152 -, sia i successivi interrogatori per l'inc. __________ -cfr. scritti del 18.12.2006-), si precisa che qualora la chiusura dell'istruttoria avvenga (regolarmente) entro il 22 dicembre 2006, la protrazione della carcerazione (ope legis) in applicazione dei termini cui rinvia l'art. 102 cpv. 3 CPP sarebbe ancora proporzionale; infatti, si giungerebbe ad un periodo di detenzione cautelare di circa dieci mesi, entità ancora lontana sia dal rischio di pena prevedibile (cfr. cons. 9 b. della presente), anche nell'ambito di una valutazione estremamente prudenziale (DTF 107 Ia 256; DTF 31.1.2005, 1P.18/2005). D'altronde, l'esistenza (e l'applicabilità) di questi termini era nota alla difesa allorquando, in applicazione del principio di proporzionalità, ha chiesto di limitare la proroga (per "la conclusione dell'inchiesta": cfr. Osservazioni 26 ottobre 2006, punto 12, doc. 6 inc. GIAR 222.2006.3), così come le era noto che la richiesta del Procuratore pubblico era volta a completare l'istruttoria e non semplicemente a permettere l'applicazione dei termini ope legis.

 

 

13.

 

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti ed è presente e concreto il pericolo di fuga, così come un residuo pericolo di inquinamento delle prove (in relazione alla localizzazione e recupero di parte del provento di reato). Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

L'istanza va quindi respinta.

 

 

 

P.Q.M

 

 

 

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU,

 

 

 

decide

 

 

 

1.   L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

 

 

2.   Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

 

 

4.      Intimazione (anticipata via fax, ritenuto che il termine di ricorso decorre

      dall’intimazione dell’originale):

 

 

                                                                                giudice Edy Meli