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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 21/22 giugno 2006 da |
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__________,attualmente detenuto presso il PCT, Lugano (rappr. dall’avv. __________)
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 26/27 giugno 2006 da |
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Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona |
viste le osservazioni della difesa (27 giugno 2006);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 10 maggio 2006 in esecuzione di un ordine d'arresto emanato il 5 maggio 2006 dal Procuratore pubblico a seguito del riscontro di tracce (impronta palmare) sul luogo di un presunto furto con scasso (doc. 2, inc. GIAR 223.2006.1).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e bisogni dell'istruzione (identificazione correo e eventuale recupero della refurtiva: cfr. doc. 5, inc. GIAR 223.2006.1).
2.
In sostanza, __________ è (era) accusato di un furto denunciato come avvenuto a __________ tra il 28 ed il 29 aprile 2006, ai danni di una ditta del luogo, e nell'ambito del quale sarebbero stati sottratti un PC, alcune monete d'oro, una serie di "bottoni" d'argento e banconote per ca. FRS 500.- (doc. 1, inc. GIAR 223.2006.1).
3.
Dall'incarto trasmesso (MP __________), più precisamente dal Rapporto di polizia del 10 giugno 2006 (AI 15), si desume che nel seguito dell'inchiesta sono stati contestati a __________ una quarantina di furti, che egli ha ammesso (quando non indicato spontaneamente) limitandosi a qualche contestazione della refurtiva (cfr. AI 15, pag. da 1 a 16).
In data 21 giugno 2006, interrogato dal segretario giudiziario del MP (con indicazione di ulteriori ipotesi di reato, sia in fatto che in diritto), l'accusato ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni effettuate in polizia ed indicato il nome della persona che, per alcuni furti, avrebbe agito in correità con lui (AI 16).
Il presunto correo era già stato arrestato il 13 giugno 2006 (in primis per un'ipotesi di infrazione alla LFStup) e nega ogni addebito (verbali __________ 13 giugno 2006 e 22 giugno 2006: cfr. inc. GIAR 223.2006.3, doc. 4, inc. GIAR 283.2006.1, doc. 2, inc. MP 5010/2006).
4.
Con istanza del 21 giugno 2006 (doc. 1, inc. GIAR 223.2006.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
A suo dire, le ampie ammissioni, anche per fatti non contestatigli e con indicazione del correo, hanno fatto cadere l'unico motivo di detenzione preventiva individuato dal GIAR al momento dell'arresto e non permettono di ritenere ancora proporzionato il perdurare della misura.
5.
Il Procuratore pubblico ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 223.2006.3).
Dopo aver elencato le precedenti condanne dell'accusato per reati analoghi (__________e __________: cfr. AI 10), il rinvio a giudizio del __________ (ACC __________) e le emergenze dell'attuale inchiesta, il magistrato inquirente sostiene esistenza del pericolo di recidiva avendo agito in situazione di libertà provvisoria e dopo precedenti condanne.
Sempre a dire dell'inquirente, sussiste pure un pericolo di collusione con la persona chiamata in correità, e come detto in detenzione dal 13 giugno 2006, che nega partecipazione ai reati.
6.
Con osservazioni del 27 giugno 2006 (doc. 9, inc. GIAR 223.2006.3) la difesa contesta concretezza del pericolo di recidiva sia per la tipologia dei reati contestati (non violenti e non denotanti perversione), sia per le ammissioni spontanee, così come per il successo della cura disintossicante intrapresa.
Aggiunge impossibilità di inquinamento delle prove (perché il correo, da lui indicato, è - mora - detenuto), controindicate anche dalle sue ammissioni spontanee anche in relazione alla refurtiva.
7.
__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato (così come il suo patrocinatore) a presentare istanza di libertà provvisoria; la trasmissione del preavviso negativo (cfr. data di timbro postale), e degli atti, da parte del Procuratore pubblico, sono rispettosi del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP (in applicazione dell'art. 20 CPP).
8.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
9.
Anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione (che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato) e, dall’altro (ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire), dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, gli indizi di reato risultano in modo evidente dalle dichiarazioni dell'accusato e, in alcuni casi, dall'esito dei rilevamenti di tracce della polizia scientifica (cfr. verbale SG __________ 21 giugno 2006, AI 15 pag. 19 e rinvii).
10.
Per quanto concerne la seconda condizione necessaria per l'eventuale mantenimento della detenzione preventiva (fuga, recidiva, collusione o inquinamento prove), occorre innanzitutto ricordare che:
"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
11.
a)
Nel caso in esame, il magistrato inquirente segnala innanzitutto l'esistenza di un pericolo di recidiva.
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
b)
__________ è stato condannato a 21 mesi di detenzione (inizialmente sospesi ex art. 44 CP: cfr. AI 10 e AI 16 pag. 7) il 26 marzo 2002, in quanto accusato di furto per mestiere e altri reati, in parte connessi alla commissione dei furti. Il 13 maggio 2004 è stato ulteriormente condannato (ancora accusato di furto, nonché abuso d'impianto elaborazione dati) a 10 mesi di detenzione (AI 10) e il 13 aprile 2006 rinviato a giudizio in quanto prevenuto colpevole di 14 furti avvenuti tra il giugno 2005 ed il gennaio 2006.
I reati di cui oggi è accusato (commessi a partire dal febbraio 2006: cfr. AI 15) sarebbero pertanto stati commessi sia in situazione di libertà provvisoria che in situazione di applicazione dell'art. 67 CP.
Già questa situazione permetterebbe di affermare concreto pericolo di recidiva (DTF 29 novembre 1979 in re S., Rep 1980 385, CRP 27 novembre 1981 in re s., tutti citati in M. Luvini "I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese" Rep. 1989 pag. 287 ss., note 46 e 47; SJ 1981 pag. 381).
c)
Comunque, se a quanto sopra si aggiunge il fatto che l'attività delittuosa è praticamente ininterrotta dal giugno 2005, i furti sarebbero commessi ad intervalli più o meno regolari, che l'accusato è privo di attività lucrativa, così come di altre fonti di reddito, che il suo unico reddito risulterebbe provenire dai reati, che subito nel gennaio di quest'anno il Patronato penale gli ha procurato una possibilità di lavoro che egli non ha inteso sfruttare (AI 16 pag. 8) neppure ai fini di una successiva miglior collocazione, è evidente come anche considerando tutto l'insieme delle circostanze il pericolo di recidiva emerge in modo concreto e la prognosi debba essere, a questo stadio e senza pregiudizio per il merito, sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004; CRP 12 maggio 2006, 60.154.2006, cons. 6, 7 e 8).
d)
Non modificano la conclusione di cui sopra né il fatto di aver ammesso i reati contestati (comunque non dall'inizio - peraltro il nome del correo è stato fatto solo recentemente e dopo l'arresto di questi - e probabilmente solo per alcuni senza specifiche contestazioni: cfr. Verbale GIAR 11 maggio 2006 pag. 2/3; AI 15 pag. 19) né la dichiarata prospettiva di un lavoro per i prossimi due mesi (la concretezza di tale possibilità non è documentata, la sua durata -e lo stipendio indicato- non sembra essere tale da assicurare effettivo miglioramento della situazione economica e l'esperienza precedente - fatta in situazione di libertà - non permette di concludere ad effettiva serietà d'intenti: cfr. CRP citata, cons. 8).
Neppure l'esito positivo della disintossicazione (segnalato in sede di osservazioni) può essere considerato elemento concreto a favore della negazione del pericolo di recidiva; infatti, la cura risulta essersi conclusa a fine gennaio 2006 (AI16, pag. 8) ed i reati oggetto dell'attuale procedimento hanno avuto luogo, tutti, successivamente a quella data.
12.
Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza delle altre (DTF 132 I 21, cons. 3.5; GIAR 13.12.2005, 352.2005.3, cons. 11).
Quindi, può restare aperta la questione del pericolo di collusione con la persona da lui chiamata in correità e in detenzione da circa due settimane, ancorché quanto indicato in merito nel preavviso (e ricordato che "é compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), qualora intenda affermane l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti il pericolo eventualmente invocato, non spettando a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso negativo (cfr. sentenze GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2, e 4 aprile 2002, 76.2002.4)") non sembra, perlomeno prima facie, evidenziare gli "elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo (con maggior rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta", "l'eventuale influenza esercitabile", rispettivamente "la convergenza d'interesse" richiesti per determinarne l'effettiva presenza (GIAR 1 marzo 2004, 76.2004.3). inoltre, andrebbe pure considerato (per l'importanza, in relazione al procedimento contro __________, assegnata alla prova indicata come ancora da assumere) che il correo non risulta essere oggetto dello stesso procedimento, bensì di un altro non formalmente congiunto con quello che qui ci occupa.
13.
Da ultimo, e per quanto concerne il principio di proporzionalità, va detto che questo deve essere analizzato da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005 1s.3/2005; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, la detenzione cautelare è in corso da poco meno di due mesi, è stata condotta celermente, e l'inchiesta (effettivamente anche grazie alla collaborazione dell'accusato) sembra avviarsi alla conclusione (gli unici atti istruttori indicati come ancora da esperire sono due confronti con la persona chiamata in correità ed un terzo, persone, come detto al considerando che precede, oggetto di un procedimento non formalmente congiunto con quello che qui ci occupa, ciò che permette di presumere volontà di conduzione conclusione separata ex art. 35 cpv. 2 CPP). Pertanto, la detenzione cautelare sofferta e quella verosimilmente ancora da soffrire appaiono ancora lontani dal rischio di pena in caso di condanna.
14.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti, a questo stadio dell'inchiesta, gravi e concreti indizi di reato e concreti elementi a favore di un pericolo di recidiva che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.
Inoltre, la detenzione non è al momento lesiva del principio di proporzionalità.
P.Q.M
visti gli artt. 139, 144, 186 CP, 19a LFStup, nonché artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
1. L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli