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Incarto n. |
2 agosto 2006 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 16 giugno 2006 da |
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__________
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contro |
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la decisione 2 giugno 2006 emanata dal Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti in materia di prove; |
preso atto delle osservazioni 21 giugno 2006 del coaccusato __________ e 20 giugno 2006 della parte civile __________;
letti ed esaminati gli atti di cui all'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto
A.
In data 25 febbraio 2006 la __________ (in seguito __________) ha segnalato al Ministero pubblico che un documento ufficiale di una ditta partecipante - __________ - ad un concorso di impresa generale assoggettato alla legge cantonale sulle commesse pubbliche è stato modificato dopo l'apertura ufficiale, precisando che il CdA è giunto a tale constatazione su segnalazione dell'__________, responsabile dell'__________, e dopo aver sentito l'__________ e __________, il quale ha confermato che sono avvenute delle irregolarità e che lui stesso, nell'ambito delle sue funzioni, ha sollecitato la ditta concorrente ad apportare dette modifiche.
Il Procuratore pubblico dopo aver proceduto alla perquisizione della sede della __________ con relativo sequestro della documentazione relativa all'offerta per il concorso in questione (ordine di perquisizione e sequestro 27 febbraio 2006), all'acquisizione della documentazione prodotta dalla __________ e alle audizioni, dell'__________ quale denunciato, dell'__________ - dipendente della __________ che ha materialmente provveduto alle modifiche dell'offerta in questione - quale indiziato, di __________ - presidente del CdA della __________ - in qualità di indiziato, dell'__________ quale teste e dell'avv. __________ - direttrice della __________ - quale teste, con decisioni 11 maggio 2006 ha promosso l'accusa nei confronti dei primi tre per titolo di falsità in documenti e soppressione di documenti per avere, a __________ il 22 e 23 febbraio 2006, in correità tra loro "al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e/o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, alterato rispettivamente fatto alterare un documento vero, facendone altresì uso, e meglio per avere nell'ambito del concorso pubblico promosso dalla committente __________ e concernente l'edificazione di un edificio d'appartamenti sul mappale __________, proceduto rispettivamente fatto procedere, dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro delle offerte (mercoledì 22 febbraio 2006 ore 14.30), alla parziale modifica - mediante completazione o sostituzione di alcune pagine - dell'offerta presentata dalla ditta __________, nonché alla soppressione delle pagine sostituite".
B.
In data 1 giugno 2006 l'__________, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al Procuratore pubblico il richiamo di tutte le offerte presentate al concorso ed i risultati del relativo controllo aritmetico - documentazione che sarebbe importante per corroborare quanto dichiarato dall'accusato stesso in merito alle lacune riscontrate nelle altre offerte, rispettivamente per valutare la rilevanza formale di dette lacune -, nonché delle decisioni prese nell'ambito del concorso e di eventuali ricorsi interposti contro tali decisioni - in quanto sarebbe importante disporne -.
Richieste respinte dal magistrato inquirente con decisione 2 giugno 2006, argomentando sostanzialmente che si tratterebbe di prove non rilevanti né pertinenti per l'inchiesta in corso, inoltre la richiesta di acquisire agli atti le decisioni adottate nel concorso e gli eventuali ricorsi presentati contro le stesse non sarebbe neppure motivata.
C.
Avverso la suddetta decisione è tempestivamente insorto l'__________, riconfermandosi nell'istanza 1 giugno 2006, ad eccezione della richiesta di acquisizione della documentazione relativa ai risultati del controllo aritmetico delle offerte. In particolare, il reclamante ribadisce la necessità di acquisire agli atti tutte le altre offerte presentate al concorso in questione, in quanto tale documentazione permetterebbe, da un lato, di suffragare la veridicità di quanto affermato dal reclamante stesso in merito alle lacune constatate in più offerte, ciò che consentirebbe di meglio valutare l'aspetto soggettivo del reato, e, dall'altro, di valutare la rilevanza di tali errori dal profilo amministrativo, ritenuto comunque che l'errore contenuto nell'offerta della __________ non ha avuto ripercussioni sul prezzo globale dell'offerta e non avrebbe comunque avuto quale conseguenza quella di escludere la società dal concorso. Prevedendo che la __________ escluderà probabilmente le ditte le cui offerte presentano lacune, il reclamante ritiene opportuno poter disporre di eventuali ricorsi contro queste decisioni e delle decisioni su questi ricorsi delle autorità amministrative, ciò anche al fine di poter pienamente valutare se vi sarebbe stato un indebito vantaggio o anche solo un indebito miglioramento nella posizione dell'offerente. In conclusione "oltre a dimostrare la veridicità delle affermazioni del mio cliente, questi documenti e la decisione della __________, così come eventuali ricorsi e decisioni del Tribunale amministrativo, sono necessari per poter valutare dal profilo amministrativo la loro reale portata, eventualmente con l'aiuto di un esperto del settore, e pertanto valutare pure la portata dell'errore riscontrato nell'offerta __________ ".
D.
In sede di osservazioni la __________ ed il Procuratore pubblico si sono entrambi pronunciati per la reiezione del gravame, il coaccusato __________ per il suo accoglimento, mentre l'__________ è rimasto silente.
Delle relative allegazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
In diritto
1.
La legittimazione dell'__________, accusato nel procedimento nell'ambito del quale è stata emanata la decisione impugnata nonché destinatario della stessa, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In termini generali per l’assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell’inchiesta valgono i seguenti principi.
a)
Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto
tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
c)
Quanto sopra espresso evidenzia l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza e rilevanza presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da considerarsi "terza "per rapporto all'istruttoria come tale.
3.
Preliminarmente occorre precisare quanto segue.
Nel petitum il reclamante chiede il richiamo delle offerte formulate, di eventuali decisioni della ______ e di eventuali ricorsi interposti contro tali decisioni.
A pag. 2 del reclamo si chiede anche l'acquisizione di eventuali decisioni dell'autorità amministrativa sugli eventuali ricorsi interposti contro le decisioni adottate dalla __________: trattandosi di richiesta formulata per la prima volta dinnanzi a questo giudice - non oggetto dell'istanza 1 giugno 2006 - peraltro neppure indicata nel petitum, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.
La decisione del Procuratore pubblico merita conferma.
Per quanto concerne la richiesta di acquisire agli atti di tutte le offerte formulate nell'ambito del concorso pubblico in questione, si rileva che non vi è alcuna contestazione sul fatto che più di un'offerta presentava qualche lacuna o mancanza. In particolare, l'__________ preso atto delle dichiarazione dell'__________ secondo cui su sette offerte soltanto due erano complete, cioè quelle della __________ e della __________, le ha confermate. Peraltro, anche nel reclamo qui in esame si evidenzia che soltanto due offerte "non riportavano alcun errore formale". In siffatte circostanze non sussiste alcuna necessità di suffragare le affermazioni del reclamante in proposito.
Né tantomeno si giustifica acquisire agli atti tutte le offerte presentate, unitamente alle eventuali decisioni adottate dalla __________ e gli eventuali ricorsi interposti contro le stesse, al fine di valutare dal profilo amministrativo la rilevanza degli/delle errori/lacune in esse contenute. Innanzitutto le offerte presentate da altre ditte non sono oggetto di alcuna ipotesi di reato ed in quanto tali non possono essere ritenute rilevanti per il procedimento in corso, che, giova ribadire, si riferisce alle modifiche apportate all'offerta della __________ dopo l'apertura. In secondo luogo, dagli atti risulta che l'__________ ha dichiarato che la mancata indicazione delle percentuali di sconto per lavori a regia ordinati dal committente (211.8, p. 35/36 del capitolato d'appalto) poteva comportare l'esclusione della ditta e di aver spiegato a __________ che il mancato inserimento delle percentuali avrebbe potuto portare all'annullamento dell'offerta e che senza le modifiche apportate l'offerta __________ rischiava di essere esclusa dall'appalto (verb. PP 28 febbraio 2006) e che anche __________ ha ammesso che la sera del 22 febbraio 2006 è stato preso in considerazione il rischio che se non fosse stata apportata la modifica, l'offerta avrebbe potuto essere scartata, confermando che l'__________ quella sera gli avrebbe comunicato che la mancata indicazione delle percentuali di sconto avrebbe potuto portare all'annullamento dell'offerta (cfr. verb. PP 3 aprile 2006). In siffatte circostanze, poco importa la portata formale di dette lacune dal profilo amministrativo: ciò che conta è che sia il reclamante, sia __________ hanno concordemente dichiarato di avere preso in considerazione, prima della modifica dell'originale dell'offerta, l'ipotesi che le indicazioni mancanti avrebbe potuto comportare l'esclusione della ditta, o quantomeno il rischio di esclusione, dal concorso.
4.
Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG), nonché ripetibili correlate alla soccombenza.
Visti gli art. 60, 280, 281 e 282 CPP,
decide
Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice Ursula Züblin