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Incarto n. INC.2006.32103 |
19 dicembre 2006 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere presentata il 5 dicembre 2006 dal |
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Procuratore pubblico Marco Villa, Ministero pubblico del Cantone Ticino |
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nei confronti di |
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__________ |
accusato dei reati di cui agli artt. 140, 139 (in parte in relazione con l'art. 21 cpv. 1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LFStup;
viste le osservazioni della difesa (15 dicembre 2006);
visti gli inc. MP __________, nonché __________ e __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato in Ticino (dove è giunto a seguito di estradizione) il 30 giugno 2006; contestualmente gli è stata promossa l'accusa per le ipotesi di reato menzionate nel cappello della presente (cfr. doc. 1, inc. GIAR 321.2006.1).
L'arresto è stato confermato il 1° luglio 2006 da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, necessità istruttorie e pericolo di recidiva (doc. 10, inc. GIAR 321.2006.1).
Al momento della conferma dell'arresto, le generalità indicate (e confermate dall'accusato) erano quelle che figurano sull'ordine d'arresto del 12 aprile 2006 (AI 25), cioè __________.
2.
In sintesi, __________ è accusato di aver preso parte a due rapine e otto furti, commessi nel __________ nel corso del mese di marzo 2003 (doc. 1, inc. GIAR 321.2006.1), con almeno altre tre persone.
Gli altri reati oggetto di promozione dell'accusa sono correlati/connessi alla commissione di quelli appena indicati, con la ovvia eccezione dell'ipotizzata infrazione all'art. 19a LFStup (cfr. estensione dell'accusa del 2 agosto 2006 in sede di verbale davanti al PP: AI 64).
L'identificazione (iniziale) del qui accusato è avvenuta, a quanto par di comprendere, mediante il ritrovamento di impronte digitali a lui riconducibili (doc. 4, inc. GIAR 321.2006.1); quella dei presunti correi mediante analisi genetica, rispettivamente sulla base di sua (dell'accusato) indicazione e successivo riconoscimento fotografico (doc. 4, inc. GIAR 321.2006.1 e AI 3, inc. __________).
3.
__________, è stato arrestato a __________ il 5 maggio 2006 (AI 30) ed estradato in __________ il 30 giugno 2006 (Ai 43). I due presunti correi risultano essere stati anch'essi arrestati all'estero (sempre in __________, il 5 agosto 2006), ma non ancora estradati (AI 5 e 9 inc. MP __________ e AI 7 e 15 inc. MP __________).
4.
L'inchiesta, oltre ad una serie di rilievi ed accertamenti tecnici (AI da 15 a 20, 40), l'audizione delle vittime e l'acquisizione di informazioni di carattere medico circa la loro situazione (AI 23, 32, 75), registra interrogatori dell'accusato da parte della polizia e, il 2 agosto 2006, da parte del Procuratore pubblico (AI 64). In tale ambito, __________ sembra ammettere la partecipazione ai furti ed alle rapine, ancorché fornisca descrizione delle modalità d'esecuzione diversa da quelle indicate dalle vittime, ma contesta (senza precisazioni) i danneggiamenti e le violazioni di domicilio (Verbale, pag. 10 e 11).
5.
Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 321.2006.3), il magistrato inquirente chiede che il carcere preventivo cui è astretto __________ (e che verrebbe a scadere il 30 dicembre 2006 ex art. 102 CPP) venga prorogato di tre mesi (fino al trenta marzo), allo scopo di permettere la raccolta delle versioni dei due presunti correi, di cui è attesa l'estradizione, procedendo poi (se del caso) a prospettazione e confronti.
Sempre secondo l'inquirente, a dipendenza dell'esito di quanto sopra, potrà rivelarsi necessario procedere anche ad un confronto con le vittime; non si è proceduto in quanto, vista l'età delle persone in causa e quanto da loro subito, si è ritenuto opportuno attendere per verificarne l'indispensabilità, rispettivamente effettuarlo/i in un unico atto.
La proroga richiesta, secondo l'inquirente, oltre che fondata sull'esistenza di gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di fuga, è rispettosa del principio di proporzionalità considerata la gravità dei reati ed il rischio di pena presumibile (si prospetta il rinvio a corte criminale), anche in prospettiva delle sanzioni previste dal nuovo CP (cfr. artt. 10 cpv. 2, 139 e 140 nCP).
6.
Con le sue osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 321.2006.3), la difesa sottolinea come dal 2 agosto 2006 l'accusato non sia più stato sentito, sia in attesa dell'arrivo degli altri prevenuti, nei confronti dei quali l'istruttoria non sarebbe neppure stata avviata (assenza di domande di assistenza pendente la procedura di estradizione), e, nel contempo, continui ad essere sottoposto a regime speciale (nessun contatto con i famigliari, nessuna visita libera).
La difesa ritiene lo stallo di oltre quattro mesi dell'istruttoria lesivo del principio di proporzionalità (vista anche l'assenza di garanzie per una estradizione dei presunti complici entro il 31 marzo 2007 - recte: 30 -) e si oppone alla proroga richiesta.
7.
Pacifica la legittimazione del Ministero pubblico a proporre l'istanza. Questa è pure tempestiva in quanto presentata prima della scadenza e con anticipo sufficiente a permettere l'assegnazione di un congruo termine alla difesa per le osservazioni.
8.
I criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)
9.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________. Quanto emerso dai suoi verbali, ultimo dei quali quello davanti al Procuratore pubblico (AI 64), in uno con il ritrovamento delle sue impronte sul luogo di una rapina e su quello di tre furti (cfr. all. 13, 14, 15, 17 dell'AI 23) è più che sufficiente a confermarne l'esistenza.
10.
a)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
b)
__________ (cfr. le sue stesse dichiarazioni in AI 64) è cittadino __________ (peraltro, sedicente tale), residente in __________ dove il padre sarebbe titolare di una piccola impresa edile nella quale lavorano alcuni suoi fratelli. Altri fratelli lavorerebbero in __________, nella zona di __________ e per loro tramite egli sarebbe già venuto in __________ nel 2002 per lavorare, parte in nero e parte in modo regolare. Va evidenziato che, già in quell'occasione, l'accusato risulta essere entrato in __________ per commettere dei furti: il 10 marzo del 2003, con le generalità di __________, è stato condannato dalla Magistratura dei minorenni a 22 giorni di carcerazione. Rientrato in __________, afferma di essere tornato, temporaneamente, __________ nell'estate del 2005 e poi ancora nel febbraio 2006, sempre allo scopo di cercare lavoro ma senza esito positivo.
Il curriculum, da lui stesso dettato, evidenzia una totale assenza di legami (personali, sociali o economici) con la __________, paese che egli ha frequentato unicamente al fine di commettere reati patrimoniali (in più occasioni), avendo comunque e sempre come base l'__________.
Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena detentiva: art. 140 cifra 2 nCP). Quest'elemento, come detto, da solo non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
c)
Tutte le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).
Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, come ha sempre peraltro fatto, sia dopo i reati per i quali è già stato condannato, sia dopo i fatti per i quali è oggi accusato.
11.
Di regola, confermata una delle condizioni alternative a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu i bisogni istruttori, ovvero concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, con i correi e nei confronti delle vittime).
12.
a)
Resta da determinare se una proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse.
Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
b)
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto (sei mesi, cui si aggiungono comunque i poco meno di due mesi in attesa di estradizione) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e prevedono una pena edittale minima di un anno. Quanto alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 41 CP, rispettivamente 42 nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).
c)
Per quanto concerne il secondo aspetto, effettivamente l'inchiesta si trova, già da qualche tempo, in una sorta di stallo dovuto all'attesa dell'estradizione dei due correi. Per la valutazione di questa circostanza, va comunque ricordato che, di principio, chi delinque in correità con altri e/o con modalità transfrontaliere, deve sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, rispettivamente quelle derivanti dalla necessità di esperire atti all'estero, almeno fino a quando ciò sia compatibile con il principio della proporzionalità/celerità (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2): in altre parole, la durata della carcerazione preventiva cui è astretto l'accusato non dipenderà esclusivamente dalle prove ancora da assumere – e per le quali si ammettesse rilevanza per l'inchiesta –, ma anche dai tempi stessi d’inchiesta (cfr. GIAR 19.8.1999 citata). Comunque, non va neppure dimenticato che i tempi usuali di svolgimento di determinati atti ordinati dall'inquirente (lavori peritali, raccolta di prove fuori giurisdizione e anche, se del caso, procedure estradizionali, ecc.) non sono necessariamente da considerare quali "tempi morti" per l'inchiesta (la stessa non si riduce alle sole audizioni dell'accusato o a atti probatori che lo vedono partecipare in prima persona), a meno di un'ingiustificata (e prolungata) inattività nell'espletamento degli stessi (DTF 128 I 149).
Nel caso in esame, ed essendo che evidente che l’acquisizione dei mezzi di prova menzionati dal Procuratore pubblico (in particolare l'audizione dei presunti correi) appare, se non essenziale, perlomeno di sicura importanza per il buon esito dell’inchiesta (precisa qualifica giuridica dei fatti, aspetto partecipativo e soggettivo, commisurazione della pena), non emerge (perlomeno non ancora) una ingiustificata inattività dell'autorità (d'istruzione o/e estera) che abbia dilatato i tempi usuali delle procedure d'estradizione (cfr. BJP 2003, nos. 412 e 413). Anzi, ad essere poco usuale è semmai la velocità con la quale è avvenuta quella del qui accusato; ciò che induce a pensare che i tempi più lunghi per una decisione relativa ai presunti correi/complici sia la conseguenza di un (legittimo) utilizzo della procedura di verifica della domanda estradizionale. Sia come sia, se si considera la gravità dei reati ascritti (per genere e per numero) e l'importanza per il miglior accertamento dei fatti della presenza dei presunti correi, l'attesa di qualche mese per la decisione finale sull'estradizione richiesta (ed eventuale consegna) non è ancora, a giudizio di questo giudice, lesivo del principio di celerità (tantomeno può essere considerata abusiva).
d)
Da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello prospettabile (recte: la proroga richiesta): una proroga di tre mesi appare ancora rispettosa del principio, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora incombenti.
Con particolare riferimento a queste ultime, comunque, il Procuratore pubblico dovrà prestare particolare attenzione alle peculiarità dell’inchiesta, e segnatamente al fatto che essa ora si sviluppa (o svilupperà) con l’audizione di correi o presunti tali, residenti all’estero e oggetto di procedura d'estradizione: sarà allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l’obbligo di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP), bensì privilegiare quei passi istruttori indispensabili per il chiarimento della situazione processuale dell’accusato istante (BJP 2003, n. 413). In altre parole, non si potrà attendere a tempo indeterminato l'estradizione effettiva dei correi se questa non è prospettabile in tempi brevi, a maggior ragione se si può ovviare alle conseguenze della tempistica estradizionale procedendo, o comunque cominciando a procedere, alla raccolta dei necessari atti d'inchiesta nella forma dell'assistenza giudiziaria.
13.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti del sedicente __________ (qui accusato) sono dati concreti indizi di reato e concreti elementi di pericolo di fuga. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da soffrire in base alla proroga richiesta (dettata da effettive e importanti necessità istruttorie) non violano il principio di proporzionalità. Al momento attuale neppure l'obbligo di celerità appare violato.
Per chiarezza e completezza, va pure detto che, in assenza di decisioni e/o reclami specifici, non ci si può esprimere, in questa sede, sulla legittimità del regime cui è sottoposto l'accusato.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. artt. 140, 139 (in parte in relazione con l'art. 21 cpv. 1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è accolta; di conseguenza:
§. il carcere preventivo cui è __________, è prorogato di tre mesi e verrà a scadere il 30 marzo 2007 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli