Incarto n.
INC.2006.33504

Lugano

25 settembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 luglio 2006 da

 

 

__________

(rappr. dallo studio legale __________)

 

 

contro

 

 

la decisione 3 luglio 2006 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali ha ordinato la perquisizione ed il sequestro presso ogni istituto bancario del cantone e altri fuori cantone, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

 

 

 

viste le osservazioni del magistrato inquirente (27 luglio 2006) e preso atto che le PC __________ e __________ non ne hanno presentate nel termine assegnato, così come gli accusati;

 

 

visto l'inc. MP __________;

 

 

ritenuto e considerato,

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.

 

Il 30 giugno 2006, il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei confronti di __________ e __________, per i reati di cui alla cifra 1 degli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, per i fatti così descritti:

 

 

"a Lugano ed in altre località,

perlomeno a partire dal 1996 e sino al 16 marzo 2006,

 

nella loro qualità di organi tabulari e fattuali della società __________, dichiarata fallita con decreto 16 marzo 2006 della Pretura di __________, in danno dei creditori della società __________, diminuito fittiziamente gli attivi della società, percependo ricavi da committenti non contabilizzati, distraendo ed occultando fondi di spettanza della società,

 

per aver ceduto nel settembre 2003 alla loro società __________ gli uffici di proprietà di __________ (PPP __________, PPP da __________ a __________, __________ RFD di __________) ad un prezzo manifestamente inferiore al valore commerciale,

 

per avere, a causa di cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate e grave negligenza nell'esercizio delle sue funzioni e nell'amministrazione delle risorse societarie, cagionato indi aggravato l'eccessivo indebitamento della __________, segnatamente, malgrado il manifesto stato di insolvenza, perlomeno a partire dal 1999, omesso di mettere in atto misure di risanamento, ritenuto che a partire dal 2000 la società ha operato senza linee di credito, omettendo intenzionalmente di depositare i bilanci, aggravando il proprio eccessivo indebitamento conoscendone l'insolvenza, cosicché la società ha lasciato al momento del fallimento creditori insoddisfatti per oltre CHF 12'000'000.-,

 

per avere intenzionalmente omesso di riversare i contributi AVS, le quote LPP ed i contributi infortuni professionali trattenuti ai dipendenti, destinandoli ad altri scopi, accumulando un debito nei confronti della Cassa di compensazione di ca. CHF 602'000.-, di ca. CHF 1'320'000.- nei confronti della previdenza professionale, di CHF 550'193.20 nei confronti della SUVA,

 

conoscendo la propria insolvenza, a partire perlomeno dal 1999, intenzionalmente omesso di corrispondere l'IVA, se non nella misura indispensabile per procrastinare la procedura di fallimento, accumulando arretrati per oltre CHF 4'800'000.-, favorendo intenzionalmente gli altri creditori,

 

allestito i bilanci della società con dati inveritieri (ammortamenti insufficienti, sopravvalutazioni di attivi in specie di lavori in corso, valutazione del credere insufficiente, ricavi non contabilizzati, ecc.) allo scopo di evitare il deposito dei bilanci, danneggiando così i creditori,

 

per avere omesso di pagare all'AFC, per i periodi fiscali dal 1° trimestre 1998 al 4° trimestre 2002, CHF 164'386.- di IVA,

 

sottoscrivendo la convenzione 3 marzo 2006 per la cessione del magazzino e del materiale del cantiere alla __________, utilizzando la stima dell'Ing. __________ pur sapendo che la stessa era manifestamente inferiore al valore effettivo,"

(AI 68, inc. MP __________)

 

 

2.

 

Il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del Cantone Ticino (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton Zurigo, è stato notificato un ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati ed alla __________ per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71). L'ordine prevede pure il sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle relazioni.

Gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti, rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70).

 

 

3.

 

Contro gli ordini menzionati, rispettivamente contro l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo toccate dagli stessi.

Sebbene le premesse da verificare per determinarsi sulla fondatezza legale degli ordini siano analoghe, se non identiche, per tutti i reclami, non così (o non necessariamente) le problematiche relative alla legittimazione, alla connessione con quanto perquisito/sequestrato, rispettivamente alla proporzionalità delle misure cautelari poste in essere. Per questo motivo non si è ritenuto opportuno evadere tutti i ricorsi con un'unica decisione: meglio riprendere, se del caso, in ogni singola decisione le considerazioni che valgono indistintamente per tutti i reclami e risolvere le problematiche specifiche poste da ogni singolo reclamo.

 

 

4.

 

__________, __________ e __________, con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.4), dopo aver ricordato l'oggetto del procedimento e le condizioni legali minime per un sequestro, contestano proporzionalità dell'ordine impugnato (assenza di conoscenza di quanto viene sequestrato). Inoltre, segnalando le rispettive attività professionali, ritengono che il sequestro sia avvenuto unicamente per il fatto che l'accusato __________ ha procura sul conto dei famigliari (e confidano nella non intenzione del Procuratore pubblico di effettivamente sequestrare tali conti).

Per il dettaglio delle contestazioni, rinviano alle argomentazioni del padre formulate nel di lui reclamo.

 

 

5.

 

Il magistrato inquirente rinvia anch'egli alle osservazioni formulate nell'ambito del reclamo presentato da __________ (doc. 4, inc. GIAR 335.2006.4), precisando che lo scopo della perquisizione è anche quello di verificare se "ricavi da committenti non contabilizzati" possano essere affluiti su conti non formalmente intestati agli accusati stessi ma a loro in qualche modo riconducibili. Per il magistrato inquirente, inoltre, è verosimile che nell'eventualità dell'incasso di ricavi non contabilizzati, gli accusati prediligano relazioni bancarie non formalmente a loro intestate ma delle quali hanno un controllo diretto o indiretto.

Da ultimo, segnala che ad ulteriore giustificazione della perquisizione vi è pure il fatto che l'accusato ha trasferito beni immobiliari ai figli e che la signora __________, allorquando era ancora studente, ha acquisito quattro appartamenti in __________ con conseguente necessità di verifica della provenienza dei fondi utilizzati.

 

 

 

6.

 

Le argomentazioni di __________ e quelle del Procuratore pubblico, di cui ai rinvii menzionati nel precedente considerando, possono essere riprese così come riassunte nella sentenza relativa all'inc. 335.2006.1 (del 25 settembre 2006), e meglio:

 

"E.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.1), __________ chiede l'annullamento dell'ordine di perquisizione e sequestro (indirizzato a tutte le banche del cantone e ad alcune fuori cantone: doc. 1 e 2a inc. GIAR 335.2006.1), nonché del blocco a RF nella misura in cui concerne immobili di cui egli è proprietario o comproprietario.

Il reclamante, dopo l'esposizione di alcuni fatti inerenti l'inchiesta, contesta che gli ordini impugnati rispettino il principio di proporzionalità; a suo dire, anche in considerazione del fatto che intervengono a circa quattro mesi dall'avvio dell'inchiesta, gli ordini relativi ad un periodo di dieci anni costituiscono una ricerca indiscriminata di prove (fishing expedition), non indicano la connessione (con i reati ipotizzati e con la __________) e concretizzano un danno sia nei confronti dell'accusato stesso che nei confronti di terzi eventualmente toccati dalle misure in questione.

Parallelamente, il reclamante ritiene che gli ordini in questione non si fondino su seri indizi di colpevolezza perché la promozione dell'accusa elenca "la lista quasi completa di tutti i reati fallimentari contemplati dal codice penale" e le ipotesi indicate (come costitutive di reato) non sono suffragate dai necessari (e concreti) indizi. Ciò vale, in particolare e sempre secondo il reclamante, per la diminuzione fittizia degli attivi mediante percezione di ricavi societari (Reclamo, punto 8.1), per la cessione (pretesa sottocosto) alla __________ degli uffici di proprietà della __________ (Reclamo, 8.2), per la cattiva gestione (che non può essere concretizzata dal solo fallimento della società: Reclamo, 8.3), per il favore ad altri creditori preteso realizzato mediante l'omissione dei pagamenti IVA (in quanto avvenuta con l'accordo della competente autorità: Reclamo, 8.5), per il falso in bilancio (ritenuto che i revisori hanno sempre proposto all'assemblea l'approvazione: Reclamo 8.6) e per la cessione alla __________ di magazzino e materiale __________ (in quanto trattasi di semplice nolo con cessione solo con l'accordo degli organi del fallimento: Reclamo, 8.7). Inoltre, il reclamante ritiene semplicemente inapplicabile ai contributi sociali l'art. 159 CP (Reclamo, 8.4).

 

__________ afferma pure che il sequestro sui suoi beni personali non è giustificato in quanto non vi è (non è fornita) alcuna indicazione di arricchimento indebito, ergo: non vi é nulla da confiscare, dato che un sequestro penale ai fini di assicurare pretese di natura civile (in casu ex art. 754 CO) è inammissibile (Reclamo, 9).

 

Da ultimo, il reclamante segnala come il sequestro abbia toccato averi di terzi in virtù del fatto che egli ha beneficiato di numerose procure nel corso degli anni e che gli immobili bloccati concernono in particolare (__________RFD __________) una importante operazione immobiliare attualmente in corso e nella quale egli avrebbe investito fondi propri unicamente nella misura di FRS 150'000.- (Reclamo, 10).

 

F.

Con osservazioni del 27 luglio 2006 (doc. 13, inc. GIAR 335.2006.1), il magistrato inquirente chiede reiezione del reclamo.

Dapprima indica la data del fallimento __________ (16 marzo 2006), l'entità provvisoria del passivo del fallimento (ca. 12 mio FRS), il valore dell'inventario e altri attivi (ca FRS 600'000.- + FRS 5'000.-), rammenta i principi in materia di perquisizione e sequestro e afferma che l'assenza di impugnativa contro la promozione dell'accusa vale riconoscimento degli indizi di reato per atti concludenti (Osservazioni, punto 1 e 2 sul merito). Successivamente, ricostruisce sommariamente l'attività della __________ (dal 1970) sottolineando come, già verso la metà degli anni novanta, la società (diretta sostanzialmente dai due accusati) abbia dovuto affrontare problemi di liquidità che gli amministratori/gestori hanno cercato di risolvere mediante il differimento del pagamento di oneri sociali e IVA (Osservazioni, 3.1 e 3.2); inoltre, essi avrebbero omesso di ricapitalizzare la società, nonostante la forte perdita d'esercizio nel 1993 e l'utile da loro ricavato dalla vendita parziale del pacchetto azionario, così come di depositare i bilanci, nonostante la grave insolvenza (in particolare per sopravvalutazione di attivi) evidente sin dal 1995, limitandosi ad intestare/trapassare beni personali ad altri famigliari (Osservazioni, 3.3 e 3.4).

 

Nel seguito delle osservazioni, il magistrato inquirente indica singoli fatti ritenuti configurare gravi indizi di reato (Osservazioni, punto 3.5).

 

In particolare, per le ipotesi di cui agli artt. 163/1 e 164/1 CP:

 

Ø   ultimo bilancio chiuso e revisionato sarebbe quello dell'esercizio 1998 (teste __________);

Ø   sopravvalutazione lavori in corso e debitori nel bilancio dell'esercizio 1993 (convenzione 20.08.1993 con __________);

Ø   annotazioni di movimentazione di contante (ca. 1,4 mio FRS) registrato come destinato in gran parte a __________ e                __________, rispettivamente a conto bancario di loro pertinenza, e solo per il rimanente alla società (quaderno     "correntisti", sequestro uffici); libro cassa correntisti per gli anni dal 1998 al 2000 con entrate definite "non           contabilizzate" (nei conti societari?) per ca. 3,6 mio FRS e riepilogo versamenti correntisti (la cui concretizzazione       sarebbe da verificare) 1995/2004 con saldo attivo (per i correntisti) di ca. 3,1 mio FRS, nonché documentazione che    indicherebbe l'esistenza di casse private degli accusati (sequestro uffici, all. B al verbale 10.5.1996 __________);

Ø   vendita uffici alla __________ (all. 6 verbale 6 aprile 2006 __________);

 

Tutti elementi che, secondo l'inquirente, indiziano gravemente la percezione personale da parte degli accusati di ricavi di pertinenza della società, con conseguente indebito profitto (Osservazioni, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4).

Le altre ipotesi di reato sarebbero gravemente indiziate dal mancato deposito dei bilanci sin dal 1999 (art. 165 CP; Osservazioni, 3.5.3), dalle "trattenute" IVA con conseguente "favore" agli altri creditori (art. 167 CP) e dall'operazione di cessione dell'inventario __________ a __________ "sotto banco" nonché dai dubbi (non meglio precisati ma indicati come oggetto di verifica) della correttezza della liquidazione dei lavori in corso per i cantieri ceduti a __________ (senza indicazione di specifico titolo di reato, ma verosimilmente 163/164/165 CP; Osservazioni, 3.5.6).

 

Lo scopo degli ordini di perquisizione e sequestro, sempre secondo il Procuratore pubblico, va individuato nella necessità di accertare tutte le possibili relazioni degli accusati (o a loro riconducibili) sulle quali possono essere confluiti "ricavi da committenti non contabilizzati", rispettivamente "fondi societari distratti ed occultati" a proprio (degli accusati) indebito profitto (già nel 1995 vi sarebbero versamenti correntisti per FRS 1,6 mio di origine sospetta: verbale 10 maggio 2006 __________, all. B), con conseguente sequestro ai fini di confisca o di "garanzia di risarcimento alle parti civili e lese".

L'estensione dell'ordine (per numero di istituti bancari ed estensione temporale dello stesso) si giustifica per le "regolari e costanti manovre distrattive", nonché "dello stato del passivo rilevato al momento del fallimento" (Osservazioni, 4). La perquisizione di conti formalmente intestati a terzi, e sui quali gli accusati fruiscono (o fruivano) di procura, ha quale scopo quello di verificare presenza di averi eventualmente riconducibili agli accusati (Osservazioni, 4, pag. 10).

(…)."

 

 

 

7.

 

Le uniche due entità indicate a questo ufficio come parti civili (__________e __________), non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato.

 

La richiesta di effetto sospensivo al reclamo, formulata contestualmente al reclamo stesso, è stata evasa negativamente per quanto concerne il sequestro, nella forma dell'art. 164 CPP per quanto concerne la perquisizione delle relazioni bancarie (cfr. ordinanza del 14 luglio 2006, doc. 3, inc. GIAR 335.2006.4).

 

 

Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti, si dirà, se necessario, nei considerandi di merito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

1.

 

Il reclamo, tempestivamente introdotto da persone che si dichiarano direttamente toccate dalla misura, é ricevibile in ordine.

 

 

2.

 

Anche sulle questioni di diritto, si riprende in toto quanto detto nella sentenza di cui all'inc. GIAR 335.2006.1:

 

"2.

I principi generali in materia di perquisizione e sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al magistrato inquirente vengono qui di seguito riassunti con riferimento a precedenti sentenze.

 

In generale, in materia di sequestro:

 

"In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP)."

(GIAR 13 dicembre 2004, 520.2004.1)

 

Per quanto concerne, più specificamente il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 CP:

 

"2.

Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

 

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b).

 

Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

 

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.

 

Indipendentemente dalla natura della confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca, dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine; così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998).

 

Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti di un terzo.

Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a giustificazione del suo perdurare.

(GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7)

 

E, ancora, in materia di perquisizione e sequestro bancario:

 

"7.

...

b)

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

c)

Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione e quello del sequestro.

Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date."

(GIAR 10 dicembre 2002, 627.2001.1)

 

Nel caso qui in esame, ci si trova confrontati con un ordine di perquisizione bancario, assortito da sequestro sia di documenti sia degli attivi delle relazioni, e con un ordine di sequestro di beni immobili sotto forma di blocco a RF.

Di principio, tutte e tre le misure debbono poggiare sull'esistenza di gravi indizi di reato ed una relazione di connessione (probatoria o confiscatoria) tra questo (o questi) e gli oggetti del sequestro. Comunque, come detto nell'ultima sentenza appena citata, non va dimenticato che il sequestro bancario (sia dei documenti che degli averi) segue la perquisizione e, nella misura in cui è stato ordinato cautelativamente (prima di avere conoscenza, appunto, del contenuto della eventuale documentazione), deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima, di competenza del magistrato inquirente (GIAR 27 aprile 2006, 116.2006.1).

Ciò giustifica, perlomeno per quanto concerne l'ordine di perquisizione e sequestro bancario, che ci si occupi in primo luogo del fondamento della perquisizione e solo successivamente, ed eventualmente, del sequestro.

 

3.

a)

Per quanto concerne la verifica dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al reclamante, si ricorda innanzitutto che nel relativo esame questo giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Inconferente, a questo proposito, l'assenza di impugnativa nei confronti della promozione dell'accusa (istituto a garanzia dell'accusato e impugnabile unicamente per motivi formali).

b)

Premesso che il ruolo degli accusati quali gestori (di diritto e di fatto), oltre che azionisti, della __________ non è contestato (comunque confermato dagli atti: AI 2, AI 9, Verbali A1, A2 A3, A5), gli elementi raccolti (e indicati) dal magistrato inquirente permettono di indiziare, al momento attuale, gran parte dei reati ascritti.

Il mancato pagamento dell'IVA, nonché degli oneri sociali, così come di altre trattenute sui salari, sebbene non necessariamente sufficiente da solo a configurare il reato (cfr. ad esempio DTF 117 IV 78, DTF 122 IV 270), sono da ritenere, in particolare se il fatto si ripete nel tempo (cfr. AI 9, 15, 39, 44, verbali A3 e A4) ed è frutto di una decisione "strategica" anche ai fini della limitazione della responsabilità personale (Verbale A4, pag. 3), indizi sufficienti dei reati di cui agli artt. 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS, 76 cpv. 3 LPP e, per le trattenute non relative alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio AI 15), dell'art. 159 CP.

c)

Il magistrato inquirente segnala che nell'ambito della perquisizione degli uffici é stata reperita documentazione che registra entrate a favore dei "correntisti"  che in parte risulterebbero "girate" alla __________ e per altra parte destinata agli accusati per contante o su di un loro conto denominato "__________" (cfr. intestazione del documento e sigla __________ a fianco di numerose registrazioni), così come altra documentazione relativa a "casse private" riconducibili agli accusati (cfr. documentazione "Ufficio __________ " in contenitore n. 10; in particolare: quaderno correntisti, cassa correntisti, cassa privata __________, ecc.).

A dire del magistrato la documentazione in questione indizierebbe l'incasso personale di ricavi (attivi della società) e, quindi, la loro distrazione, rispettivamente la dissimulazione di attivi (art. 163 CP).

__________ da un lato ha dichiarato che "può darsi che nel corso degli anni vi siano stati degli incassi in nero" (pur se con indicazione che si sarebbe trattato di poche migliaia di franchi ed escludendo connessione con la contabilizzazione in questione: Verbale A4, pag. 8), dall'altro non ha saputo fornire alcuna indicazione in merito alla causale di una delle registrazioni più cospicue del quaderno "correntisti" (225'000.- FRS, di cui solo 25'000.- registrati come girati a __________) limitandosi a dire che __________ non "c'entra niente" e che non sa chi siano i correntisti (Verbale A6, pag. 2). A ciò si aggiungono le dichiarazioni della teste __________ in merito a quanto da lei riscontrato (nel caos amministrativo che regnava in società: Verbale V3, pag. 2), più in particolare sulle comunicazioni informali circa la liquidazione/archiviazione dell'importante scoperto della voce debitori (idem, pag. 3, 4) e quelle del teste __________ sulla presenza di commesse non redditizie per la società (Verbale V4 pag. 2), indicazioni che denotano un rapporto non necessariamente trasparente con i debitori stessi (ancorché al momento non vi sia relazione diretta con quanto emerge dal quaderno sopra menzionato e lo scoperto debitori é stato imputato, dall'accusato __________, alla contrazione dei prezzi e alla crisi che ha toccato anche i committenti: Verbale A3, pag. 2).

 

Gli elementi (di fatto e circostanziali) appena indicati, allo stadio attuale del procedimento, sono indizi sufficienti di una non registrazione di tutti i ricavi e loro distrazione, quindi del reato ascritto (se non, a dipendenza della situazione e delle circostanze specifiche, anche di una infrazione contro il patrimonio).

Non modifica questa conclusione l'affermazione del reclamante secondo cui gli accusati avrebbero, negli anni, immesso nella società importanti capitali come "dimostrato dai bilanci della __________ "; da un lato risulta che perlomeno parte delle immissioni sono state effettuate mediante gli importi registrati nel quaderno "correntisti" di cui si è parlato sopra (con la conseguenza che potrebbe non trattarsi di fondi "propri" degli azionisti, bensì di fondi già di pertinenza della società, immessi con contestuale registrazione di debito a carico di quest'ultima: cfr. Verbale A6, pag. 2), dall'altra __________ afferma, in sede di verbale (A4, pag. 4), che i versamenti alla società erano effettuati anche da terzi "correntisti" di cui non conosce l'identità (con conseguente difficoltà attuale nella determinazione degli importi effettivamente versati dagli accusati con fondi propri), mentre che il qui ricorrente nulla sembra sapere in merito ai "terzi" (A5, pag. 4; mentre che sulle registrazioni "quaderno correntisti" ecc. non è ancora stato sentito nel dettaglio).

Rispettivamente, e qualora la non registrazione/distrazione di cui sopra non dovesse trovare conferma nel seguito dell'istruttoria, parte degli stessi elementi indicati, aggiunti agli ammortamenti ed alle valutazioni dei lavori in corso che i revisori (e non solo: cfr. all. e al verbale A1) hanno ripetutamente segnalato come insufficienti i primi e eccessive le seconde (cfr. contestazioni in verbale A4, pag. 5 e ss.), l'esposizione dell'inventario a bilancio 2004 (verbale A4, pag. 8) per FRS 2'000'000.- a fronte di una valutazione peritale di FRS 440'000.- (pur considerando la differenza tra valori a continuazione e valori di liquidazione), sono elementi sufficienti ad indiziare (lo si ripete: allo stato attuale dell'inchiesta) anche i reati di cui agli artt. 164 CP, sussidiariamente ("… in un modo non previsto dall'art. 164, …") 165 CP.

d)

Tutti quelli indicati costituiscono, a giudizio di questo giudice, elementi concreti indizianti fatti che possono costituire reato (non semplici sospetti dunque: DTF 31 ottobre 2002, 1P.309.2002) e che, quindi, meritano approfondimento. Poco importa, a questo stadio, che il magistrato inquirente abbia indicato "… la lista quasi completa di tutti i reati fallimentari", rispettivamente nessun elemento concreto di "arricchimento indebito" dell'accusato (rispettivamente degli accusati); in presenza di elementi indizianti la diminuzione degli attivi, non è necessario che sia già chiaro all'inizio dell'inchiesta se si tratti di una diminuzione fittizia o effettiva, rispettivamente di atti che debbano/possano essere sussunti all'ipotesi sussidiaria dell'art. 165 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 1/7 ad art. 163; DTF 28 febbraio 2006, 6S.438/2005; DTF 4 luglio 2003, 6S.142/2003).

Quanto all'"arricchimento indebito", non si tratta di elemento costitutivo dei reati in questione che, peraltro sono reati di messa in pericolo astratta e non necessitano neppure, per la realizzazione, che "la diminution du patrimoine ait eu pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers" (DTF 28 febbraio 2006, citato sopra). Comunque, fintanto che l'ipotesi di distrazione regge, la modalità concreta della distrazione/dissimulazione, rispettivamente della collocazione (passata ed attuale) di quanto distratto/dissimulato, è atto d'indagine che può fondarsi sui soli indizi, appunto di distrazione.

e)

In virtù di quanto sopra non appare necessario approfondire la questione della valutazione dell'inventario fatta dall'UF per rapporto al prezzo di cessione alla __________ e che il reclamante indica come nolo con impegno a pagare solo con l'accordo dell'amministrazione del fallimento (Osservazioni, punto 3.5.6; Reclamo, punto 8.7), né se l'omissione di pagamento IVA, che permette alla società di disporre di maggiore liquidità, sia sussumibile alla fattispecie prevista dall'art. 167 CP.

 

4.

Stabilita l'esistenza di sufficienti indizi di reato, non sono necessarie particolari disquisizioni per ritenere la probabile connessione tra i fatti oggetto d'inchiesta e l'oggetto (se si preferisce, gli oggetti) degli ordini di perquisizione impugnati. Trattasi di relazioni che gli accusati (quindi anche il qui ricorrente) avrebbero potuto utilizzare in relazione ai reati ascritti, in quanto a loro riconducibili (per titolarità, proprietà economica) o da loro movimentabili (per procura). Il relativo contenuto può permettere approfondimento/verifica degli indizi di reato (anche, nell'eventualità di assenza di riscontri, nell'interesse della difesa) per il chiarimento delle ipotesi di reato prima ancora che per assicurare al procedimento eventuali beni ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP.

L'emanazione di un ordine di perquisizione (e sequestro) a tutte le banche del Cantone Ticino e alcune in altro cantone, per relazioni bancarie relative al periodo 1996-2006, non è automaticamente lesivo del principio di proporzionalità, né costituisce (in sé) una ricerca indiscriminata di prove.

L'entità e la tipologia dei fatti oggetto di accertamento, in uno con le date in cui gli elementi indizianti si collocano (cfr. quaderno "correntisti", "cassa privata", periodo relativo ai problemi di liquidità - se non già insolvenza - e di mancato pagamento dell'IVA, rispettivamente mancato versamento degli oneri sociali e/o trattenute salariali) giustificano, a giudizio di questo giudice, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato (cfr. per analogia DTF 1P.239/2002) che non necessita, per essere considerato proporzionale, della preventiva individuazione delle relazioni da perquisire (cfr. quanto detto sopra e, sempre per analogia cfr. CRP 27 luglio 2006, 60.2006.160, pag. 11).

 

 

 

 

5.

Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono la perquisizione, che forzatamente precede il sequestro sia della documentazione che degli eventuali averi in conto, è legittima ed il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.

 

6.

a)

Stabilita la legittimità della perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della procedura di messa sotto suggello adottata quale forma d'effetto sospensivo.

La seconda questione é attinente alla perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino ed il diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357).

Di principio, lo scopo di questa procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro, è quella di permettere al detentore (o all'avente diritto) delle carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale, rispettivamente al magistrato inquirente di indicare perché tale documentazione è importante per l'inchiesta (per analogia DTF 130 II 193). Poco importa (perlomeno in questa sede) chi debba provocare la decisione del GIAR ex art. 164 CPP, ciò che importa è che la levata dei sigilli avvenga (in assenza di chiaro accordo) per decisione giudiziaria. Spetta, anche in questo caso, alle parti motivare le rispettive richieste, ritenuto che dall'inquirente non si potrà certo pretendere motivazione che vada oltre quella inerente la connessione, in termini generali, con l'oggetto delle indagini (DTF 130 II 193, cons. 4.3). Se tale motivazione è sufficiente, spetterà semmai all'opponente motivare in merito all'estraneità, con riferimento alla specifica documentazione, fornendo prova praticamente liquida, affinché questo giudice, che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin qui acquisita), possa esprimersi in merito.

b)

Nel caso in esame, se le motivazioni e argomentazioni del magistrato inquirente (sia in sede di decisione che in sede di osservazioni) sono sufficienti per levare i sigilli sotto i quali la documentazione bancaria è stata prodotta, va detto che nessuna indicazione specifica di estraneità è stata fornita dal reclamante e/o dall'istituto di credito. In sostanza non si è andati oltre la contestazione (come detto sopra, generica) dei gravi indizi di reato contenuta nell'atto di reclamo. Nessuna indicazione (tantomeno prova liquida) di estraneità, ex art. 164 CPP, è stata fornita. Questa constatazione è, comunque, nella logica delle cose dato che la procedura di messa suggello è stata adottata unicamente ai fini dell'effetto sospensivo, quindi in attesa della determinazione sulla legittimità della perquisizione, non tanto per proteggere specifiche "carte".

Questa circostanza basterebbe, da sola (a giudizio dello scrivente), ad ammettere perquisizione delle carte, da parte dell'autorità inquirente (una volta stabilita legittimità della perquisizione, come è qui il caso), senza necessità che questo giudice proceda all'apertura della busta ed all'analisi prima facie del contenuto.

Tuttavia, si procede in tale incombente per seguire l'indicazione di prassi data dalla CRP che sembra richiedere, in ogni caso, l'apertura ai fini di garantire l'eventuale doppio grado di giurisdizione (CRP 5.2.2004 in re C., inc. 60.2002.393).

 

 

7.

Quanto al sequestro (per chiarezza si precisa che ci si riferisce sia ai documenti che agli averi sui conti), come detto sopra lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al processo (con particolare attenzione anche alla problematica del possibile accesso agli atti da parte di terzi), rispettivamente conferma del sequestro per quelle ritenute pertinenti.

 

Analogamente si dovrà procedere in relazione agli averi, confermando il sequestro di quelli (o di quella parte) ai quali è possibile applicare l'art. 59 CP (norma invocata nell'ordine impugnato) e dissequestrando gli altri.

 
8.
In merito al sequestro è opportuno ricordare che oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cifra 1 può essere solo il provento di reato, cioè quei valori che :
 
"… doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a)." 
(DTF 9 agosto 2002, 1P 239/2002)
 
(Si vedano anche: GIAR 8 agosto 2002, 51.2002.2 e citazioni; AJP/PJA 12 2001 pag. 1387 ss., pag. 1392).

 

Mentre che, oggetto del sequestro conservatorio ex art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP possono essere i valori necessari a garantire l'eventuale risarcimento compensatorio ai sensi dell'art. 59 cifra 2 CP, ritenuto che:

 

"Se i valori soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina - ai sensi dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP, in favore dello Stato un risarcimento equivalente (BSK StGB I-F. Baumann, op. cit., n. 53 ss. ad art. 59 CP; N. Schmid, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 59 CP) "Se i valori patrimoniali soggiacenti a confisca non sono più reperibili (siccome ciò al fine di impedire … che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati" (FF 1993 III 221)"

(CRP 21 ottobre 2005, 60.2005.200)

 

Quanto ai terzi, è stato recentemente precisato che l'applicabilità nei loro confronti dell'art. 59 cifra 2 cpv. 2 CP, presuppone che il provento di reato (o surrogato) sia loro pervenuto (CRP 23 febbraio 2005, 60.2004.425 cons. 3.1); altrimenti detto, non basta che l'autore del reato abbia trasmesso al terzo beni (di lecita provenienza) che se rimasti nel suo possesso avrebbero potuto essere sequestrati in applicazione dell'art. 59 cifra 2 cpv. 1 CP.

 

La determinazione/indicazione degli elementi (se si preferisce, la verifica della fondatezza dei presupposti del sequestro ex art. 161, "… a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori": GIAR 22 ottobre 2002, 39.2002.7) a sostegno di un (possibile) provento del reato, della sua (probabile) entità, della connessione con il sequestro, così come di tutti gli elementi che lo possono giustificare ai fini dell'applicazione dell'art. 59, è di competenza, in prima sede, del magistrato inquirente (per analogia: CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). A maggior ragione laddove sono indiziati reati la cui commissione non comporta sempre e necessariamente un "provento diretto" ai sensi delle decisioni sopra indicate (si vedano, inoltre: DTF 119 IV 17 e 145; Assise correzionali Mendrisio 31 ottobre 2003 in re R. e F., cons. 37), come è invece il caso per determinati reati patrimoniali, rispettivamente laddove il (sempre eventuale) "provento" non è necessariamente ed automaticamente assimilabile allo scoperto/passivo del fallimento (che non è elemento costitutivo del reato, bensì condizione di punibilità ma può fornire, nella fase iniziale delle indagini, un ordine di grandezza a giustificazione del sequestro). Inoltre, se si può (in linea generale) concordare con il reclamante (Reclamo, punto 9) che neppure pretese di carattere eminentemente civile, e/o delle eventuali parti civili, possono automaticamente fondare il sequestro ai fini della garanzia del risarcimento compensatorio (visto il carattere sussidiario del credito compensatorio per rapporto alla confisca: F. Baumann, in BsK, n. 53 ad art. 59; si vedano anche SJ 1999 p. 417; DTF 119 IV 17; DTF 122 IV 365; di norma, il credito derivante dalle conseguenze di un danneggiamento ex art. 144 CP non è oggetto di sequestro ai fini dell'applicazione dell'art. 59), vale anche la considerazione inversa, nel senso che non è necessario che vi siano delle fondate pretese di natura civile a fondamento del sequestro rispettivamente del risarcimento compensatorio (in relazione alle problematiche esposte, si veda quanto desumibile anche da DTF 126 I 97, DTF 9 agosto 2002, DTF 22 novembre 2002, 6s.398.2002; 1P.239/2002; DTF17 novembre 2004, 6P.125/2004; DTF 28 febbraio 2006, 6S.438/2006; Assise correzionali Lugano 24 febbraio 2006 in re B. e C., cons. 33).

 

Da tutto quanto sopra, deriva l'esigenza di dar seguito alla perquisizione per verificare/approfondire i sospetti di reato e di indebito profitto ed eventuale conferma del sequestro ordinato (DTF 9 agosto 2002, 1P.239/2002, già citato)."

 

 

3.

 

Quanto sopra riportato, e qui confermato, si applica senz'altro anche alla perquisizione di relazioni sulle quali gli accusati fruiscono di procura e sono intestate a famigliari, viste le particolarità dei reati indiziati, l'estensione temporale degli stessi e la fase iniziale delle indagini (GIAR 14 maggio 2001, 378.2000.4, cons. 4), senza che ciò sia lesivo del principio di proporzionalità e indipendentemente dal fatto che i qui reclamanti non abbiano nulla a che vedere con i fatti di cui è imputato il padre, rispettivamente marito.

 

Nel contempo, i reclamanti non fanno valere particolari motivi di inconferenza della documentazione oggetto di perquisizione, limitandosi ad indicare l'attuale attività professionale e, implicitamente più che esplicitamente, assenza di ogni e qualsiasi connessione tra gli averi sulla loro relazioni e quelli oggetto dell'indagine nei confronti del padre. Limitandosi a tale circostanza generica non forniscono prova liquida di inconferenza (per analogia: DTF 20 marzo 2006, 1P.779/2005) della documentazione oggetto della perquisizione, tantomeno permettono a questo giudice di determinarla, a meno che i conti registrino entrate (mensili) regolari da un'unica fonte individuabile come datore di lavoro.

Ciò è il caso per un'unica relazione aperta nel dicembre 2005, che registra entrate mensili regolari dalla stessa "fonte" (di tutta evidenza totalmente estranea ai fatti oggetto d'inchiesta: datore di lavoro), con un saldo al 12 luglio 2006 inferiore a FRS 10'000.--. La perquisizione della relazione in questione (__________) e delle relative carte può essere negata in questa sede. Nel contempo, può pure essere annullato il sequestro degli averi in conto per la già qui evidente assenza di diretta connessione (Osservazioni PP, pag. 3) con la fattispecie oggetto d'inchiesta.

 

 

4.

 

In conclusione, il reclamo è accolto limitatamente alla relazione __________, per tutto il resto è respinto nel senso che la perquisizione è ammessa e a seguito della stessa il magistrato inquirente provvederà a confermare (o levare) il sequestro di carte ed averi.

 

P.Q.M.

 

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP,

 

decide

 

 

1.        Il reclamo 14 luglio 2006 presentato da __________, __________, __________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro del 3 luglio 2006, nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP __________ è respinto, con la sola eccezione della perquisizione e sequestro della relazione __________.

 

 

2.        La documentazione bancaria prodotta sotto suggello, con l'eccezione di quella relativa alla relazione __________, sarà consegnata al Procuratore pubblico, per i suoi incombenti come ai considerandi, a crescita in giudicato della presente .

 

3.        La perquisizione ed il sequestro della relazione __________ è annullata. La documentazione bancaria relativa, prodotta sotto suggello, sarà restituita alla banca ad opera di questo giudice con comunicazione di dissequestro, a crescita in giudicato della presente.

 

 

4.        La tassa di giustizia fissata in FRS 500.--, e le spese di FRS 300.--, già ridotte per il parziale accoglimento, sono a carico dei reclamanti, in solido.

 

 

5.        Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

 

 

6.        Intimazione (con copia delle osservazioni):

 

 

                                                                               giudice Edy Meli