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Incarto n. INC.2006.33509
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6 dicembre 2006 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato l’8/9 novembre 2006 da |
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__________
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Contro |
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lo scritto 27 ottobre 2006 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi che comunica impossibilità di determinarsi su istanza di dissequestro nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________; |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (20 novembre 2006);
viste le osservazioni di __________ (13 novembre 2006) e della __________ (16 novembre 2006) che si rimettono a questo giudice, rispettivamente segnalano di non avere osservazioni particolari;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- oggetto del procedimento e degli ordini di perquisizione e sequestro, sono già stati indicati in precedente decisione, su reclamo anche di __________, cui si può tranquillamente rinviare (cfr. sentenza 25 settembre 2006, GIAR 335.2006.3, cons. dea 1 e 2), in quanto nota alle parti (DTF 123 I 130);
- il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del Cantone __________ (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton __________, è stato notificato un identico ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati (__________e __________) ed alla __________ per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71); l'ordine prevede pure il sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle relazioni.
- gli ordini di perquisizione e sequestro bancari sono motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti, rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70), quello di blocco per "assicurare i diritti di risarcimento della massa fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 72);
- contro gli ordini menzionati, rispettivamente l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli accusati, sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo toccate dagli stessi;
- la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo, formulata da alcuni ricorrenti, è stata evasa rinviando alle modalità previste dall'art. 164 CPP (per quanto concerne la perquisizione); di fatto, praticamente tutta la documentazione bancaria è stata prodotta sotto suggello, in attesa delle decisioni delle autorità di reclamo, rispettivamente ricorso;
- questo giudice ha sostanzialmente respinto i vari reclami con decisioni del 25 settembre 2006 (cfr. in particolare, inc. GIAR 332.2006, 335.2006.1, 335.2006.3, 335.2006.4);
- due decisioni (335.2006.1 e 335.2006.4) sono state impugnate davanti alla CRP che ha respinto i ricorsi il 21 novembre 2006 (inc. 60.2006.377 e 60.2006.338) e ha ordinato la trasmissione della documentazione al Procuratore pubblico "a crescita in giudicato della presente decisione";
- con scritto del 25 ottobre 2006, la qui reclamante ha chiesto il dissequestro di alcune relazioni (a lei intestate), producendo della documentazione atta (a suo dire) a provare estraneità con la fattispecie oggetto d'inchiesta (AI 247);
- con lo scritto qui impugnato (AI 249), il magistrato inquirente ha comunicato di non essere in misura di esprimersi prima di aver potuto esaminare (tutta) la documentazione bancaria ancora sotto suggello;
- con ulteriore scritto, del 2 novembre 2006, la reclamante ha comunicato all'inquirente di non condividere la risposta in quanto il MP sarebbe "in possesso di tutti i documenti necessari" per una valutazione (AI 260);
- lamentando l'assenza di risposta (o decisione) allo scritto menzionato, nonché impossibilità di contattare il Procuratore pubblico competente, __________ ha inoltrato il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 27 ottobre 2006 sia perché priva di motivazione sia perché ingiustificata nel merito (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.9);
- con le sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 335.2006.9), il magistrato inquirente, ricorda che gli atti si trovano ancora presso la CRP (che a quel momento ancora non aveva deciso) e afferma impossibilità di esprimersi mancando "… la documentazione bancaria, rispettivamente le risultanze di ulteriori atti istruttori che dovessero rendersi necessari dopo esame della documentazione bancaria"; inoltre, sempre il magistrato inquirente, ritiene irricevibile il reclamo perché lo scritto del 27 ottobre 2006 non è (sarebbe) una decisione e infondata eventuale richiesta di constatazione di un diniego di giustizia, in quanto "… dal 30 giugno 2006 gli atti d'inchiesta sono stati praticamente sempre preso le Autorità superiori";
- il reclamo è ricevibile in ordine (legittimazione e tempestività) sia che si rivolga contro lo scritto del 27 ottobre 2006 ritenendolo decisione, sia che debba essere considerato quale reclamo per diniego (formale) di giustizia in quanto l'intenzione di non emanare decisione a seguito dell'istanza menzionata é (per il momento) evidente (e non smentito in sede di osservazioni);
- la persona (fisica o morale) che subisce la restrizione di un diritto costituzionale (art. 26 CF, in casu) ha diritto a conoscere i motivi di tale restrizione per verificarne e farne verificare la legittimità;
- questo diritto è dato anche quando, trattandosi di misura cautelare già in essere, l'interessato ne chiede la revoca (adducendo fatti nuovi, producendo ulteriori elementi o limitandosi ad invocare determinante influsso del trascorrere del tempo sui motivi alla base della restrizione - cfr. per tutte, CRP 17.3.1992, 38/92, pag. 3/4 e CRP 28.11.2006, 60.2006.415); resta, ovviamente, riservata é la constatazione dell'abuso di diritto;
- quanto appena detto discende dal diritto di essere sentito e conseguente obbligo di motivazione delle decisioni (art. 29 cpv. 2 CF, 6 CPP; CRP 28.11.2006, 60.2006.415, cons. 3.3.; GIAR 6.8.2001, 528.2000.3);
- a fronte di un istanza motivata e con produzione di documentazione (relativa alla relazione di cui si chiede il dissequestro), rinviare semplicemente al momento in cui si avrà accesso all'intera documentazione bancaria oggetto dell'ordine generalizzato, non assolve necessariamente l'obbligo di emanare una decisione motivata; occorre(va) spendere qualche parola sulla sufficienza/insufficienza della documentazione (e motivazioni) prodotte, rispettivamente fornire qualche indicazione sul motivo per il quale la decisione non può fondarsi sulla sola documentazione prodotta (eventualmente indicando concretamente quanto è dichiarato come "evidente" -Osservazioni, pag. 2-, in particolare a fronte di un'istante che non è formalmente parte al procedimento);
- occorre pure constatare (a conferma di quanto sopra) che, nello stesso incarto, sono già stati effettuati dei dissequestri (di relazioni bancarie), senza disporre dell'intera documentazione a cui si fa riferimento nello scritto del 27 ottobre 2006 (cfr. AI 204);
- abbondanzialmente, si rileva che l'argomento aggiuntivo secondo cui dal 30.6.2006 gli atti d'inchiesta sono praticamente stati sempre presso autorità superiori, se sta a voler indicare impossibilità totale di disporre degli atti, appare pretestuoso; a prescindere dalla prassi (perlomeno di questo ufficio) di accettare trasmissione al momento di effettivo utilizzo per la decisione (ad eccezione delle istanze di libertà provvisoria), rispettivamente di restituire temporaneamente l'incarto, e dalla spesso constatata doppiatura degli incarti (da parte del MP), va ricordato che l'incarto trasmesso non è, di regola, inaccessibile; sarebbe, infatti, contrario al principio di celerità che ogni reclamo su questioni incidentali comporti sospensione di fatto dell'istruttoria; nel caso in esame non risultano richieste a questo ufficio (di restituzione o accesso) rifiutate;
- nel contempo, è palese che la reclamante, non accettando di attendere il momento in cui il Procuratore pubblico avrà a disposizione tutta la documentazione, si assume il rischio di una decisione che (pur dovendosi esprimere sulla documentazione prodotta e sulla sua utilità per dirimere la questione della connessione con l'oggetto del procedimento) non potrà fondarsi sullo stesso grado di concretezza di quel (futuro) momento;
- in virtù di quanto sopra, poco importa determinare se lo scritto 27.10.2006 sia una decisione formale (come pretende la reclamante) oppure una comunicazione di impossibilità di emanare una decisione formale prima che si realizzi una determinata condizione (come pretende il magistrato inquirente): la motivazione espressa è insufficiente a fondare la prima, ma anche a giustificare un rinvio (a tempo indeterminato) della decisione;
- la conseguenza di questa constatazione è che gli atti tornano al magistrato inquirente per quanto di sua competenza, meglio per l'emanazione di una decisione (in un senso o nell'altro ed entro un congruo termine) debitamente motivata;
- il reclamo è quindi evaso ai sensi dei considerandi (né formalmente accolto, né formalmente respinto) con tasse e spese che rimangono a carico dello Stato ma senza assegnazione di ripetibili;
P.Q.M
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP, 29 CF,
decide
1. Il reclamo 8/9 novembre 2006 presentato da__________ evaso ai sensi dei considerandi.
§. L'inc. MP ____________________ è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
2. La tassa di giustizia fissata in FRS 300.--, e le spese di FRS 100.--, sono a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice Edy Meli