Incarto n.

INC.2006.34603

Lugano

6 novembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 30 ottobre 2006 da

 

 

 

__________

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo dell’2 novembre 2006 dal

 

Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano

 

 

viste le osservazioni al preavviso negativo della difesa dell’accusato del 2 novembre 2006;

 

visto l’incarto MP __________;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

A.

 

 

__________ è stato arrestato il 20 luglio 2006 su ordine d’arresto del Procuratore pubblico Rosa Item (AI 21) per titolo di infrazione aggravata alla LStup. Con istanza del 21 luglio 2006 (AI 24) il PP ha promosso l’accusa per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione – per la determinazione dell’esatto quantitativo di sostanza stupefacente acquistato, rispettivamente venduto, offerto o tenuto in deposito, nonché della data d’inizio della sua attività e per l’identificazione dei suoi clienti e fornitori – e pericolo di recidiva considerato il precedente specifico e la sua situazione economica. Con decisione 21 luglio 2006 il GIAR, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, ne ha confermato l’arresto per i bisogni dell’istruzione – per procedere con i confronti e la verifica dei destinatari della sostanza stupefacente (anche attraverso controlli telefonici) – e per pericolo di recidiva, visto il precedente penale, il consumo di sostanze stupefacenti da parte dell’accusato e l’assenza di mezzi finanziari (AI 25).

 

B.

 

Il 30 ottobre 2006 __________, con l’istanza in discussione (Inc. GIAR 346.2006.3, doc. 1), per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire, sebbene non intenda mettere in dubbio la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, non sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga – considerati i forti legami famigliari in __________ –, i bisogni istruttori – una volta esperiti i confronti con __________, __________ e __________ non si potrebbe più parlare di pericolo di collusione – mentre che per quanto riguarda il pericolo di recidiva “malgrado due precedenti specifici, non vi sono circostanze concrete che permettono di ritenere che l’accusato sia concretamente suscettibile di recidivare prima del processo” non essendo per di più tossicodipendente e dal profilo finanziario a carico della pubblica assistenza e perciò “in grado di sostentarsi senza svolgere un’attività di spaccio” (istanza, p. 2) ed inoltre, in occasione del precedente procedimento, __________ è giunto al dibattimento dopo un periodo di circa 10 mesi di libertà provvisoria senza recidivare, dimostrando di avere il necessario timore della sanzione (istanza, p. 3).

 

 

C.

 

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 2 novembre 2006 (Inc. GIAR 346.2006.3, doc. 2), ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza come dalle ammissioni dell’accusato stesso, rilevabili sia dal rapporto di Polizia che dai verbali d’interrogatorio dell’accusato, e concreto pericolo di recidiva. Visti i precedenti a suo carico – egli non è nuovo all’attività di spaccio di cocaina (__________è già stato condannato nel 2002 ad una pena di 6 mesi di detenzione da espiare per infrazione alla LStup considerata una condanna precedente ad una lunga pena da espiare per importazione di cocaina in __________ (cfr. verb. PP 04.08.2006, p. 4) – nonché la sua precaria situazione finanziaria, essendo a beneficio della pubblica assistenza, “__________non dà garanzia alcuna che si asterrà dal commettere nuovamente lo stesso reato visto anche la mancanza di prospettive alternative”. Egli ha altresì dimostrato che le condanne precedenti non sono state di monito alcuno essendo ricaduto in breve tempo nella commissione del medesimo tipo di reato (preavviso negativo, p. 2 e 3).

 

 

D.

 

L’istante, con osservazioni 2 novembre 2006 (inc. GIAR 346.2006.3, doc. 4), ribadisce quanto esposto nell’istanza di libertà provvisoria, concentrandosi a contestare l’esistenza del pericolo di recidiva con motivazioni di cui, se del caso, si dirà nel seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

 

1.

 

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 30 ottobre 2006, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio preavviso negativo il 2 novembre 2006, nel termine quindi di 3 giorni.

Il termine di cui all’art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale completo, il 2 novembre 2006, cade domenica 5 novembre 2006 e, essendo giorno festivo, viene riportato a lunedì 6 novembre 2006.

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

 

 

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

 

 

3.

 

Sebbene non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Per quanto qui di interesse basti ricordare che l’istante, nel suo verbale d’interrogatorio del 31 agosto 2006, ha confermato di avere acquistato, tra luglio 2003 e luglio 2006 un quantitativo complessivo di 712/783 grammi di cocaina dei quali 198 grammi consumati personalmente ed altrettanti procurati ed offerti alla compagna __________, 91/109 grammi venduti a clienti indicati con il nominativo e 252/295 grammi venduti a clienti occasionali che lo chiamavano dalle cabine telefoniche. __________ ha poi dichiarato di avere acquistato 400/450 grammi da __________ __________ tra novembre 2005 e il 20 luglio 2006, mentre che la rimanenza se la sarebbe procurata in precedenza da spacciatori di colore della __________.

4.

 

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, l’accusato sostiene che non vi sarebbe motivo per ritenere che egli non si presenterà a eventuali futuri interrogatori se richiesto, mentre che il pericolo di collusione non sarà più d’attualità una volta esperiti i confronti con __________ e __________. Dello stesso parere appare il PP che, nel preavviso negativo, ha affermato che l’inchiesta volge ormai al termine e che “occorrerà procedere ad un verbale conclusivo dell’accusato per poi procedere al deposito degli atti e, fatta salva la richiesta di complementi istruttori, alla chiusura dell’istruttoria ed all’emissione dell’AA” (preavviso negativo, p. 2).

 

 

5.

 

Il pericolo di recidiva è l’unico motivo di interesse pubblico evocato dal magistrato inquirente, con riferimento all’intensità dell’attività delittuosa, alla ricaduta di __________, dopo due condanne a pene ferme per reati analoghi, e alla sua difficile situazione finanziaria.

 

A mente dell’istante non sarebbe dato in quanto non sufficientemente concreto e non fondato su una prognosi molto sfavorevole per il periodo che intercorre tra la liberazione provvisoria e la celebrazione del processo. Per la difesa l’accusato sarebbe persona ragionevole e non dipendente da droghe e, sapendosi sotto la lente della Polizia, non si prenderebbe il rischio di ricominciare con un’attività di spaccio: di ciò ne sarebbe testimonianza il periodo di libertà provvisoria intercorso prima del processo del 2002. __________ sarebbe poi a beneficio della pubblica assistenza e perciò in grado di sostentarsi senza dover ricorrere ad attività illecite. La messa in libertà potrebbe anche facilitare la reintegrazione dell’accusato, e magari anche il reperimento di un lavoro.

 

Dagli atti risulta che il periodo di commissione dei reati è esteso. Benché __________ faccia risalire a novembre 2005 l’inizio di una regolare attività di spaccio di una certa importanza (con riferimento alla cocaina acquistata da __________) non si può non ricordare come, per sua stessa ammissione, abbia non solo venduto cocaina a tale __________ nel 2003 e nel 2004, ma abbia regolarmente rifornito l’amica __________ di cocaina, da luglio 2003 al giorno dell’arresto, con un quantitativo complessivo di oltre 189 grammi di tale sostanza.

Ciò per dire che, al contrario di quanto affermato dalla difesa, la condanna a sei mesi di detenzione da espiare, inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di __________, che l’aveva riconosciuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LStup il 2 ottobre 2002 – per avere acquistato per conto di un terzo, da spacciatori africani almeno 60/70 grammi di cocaina tra aprile e settembre 2001 –, non è servita da monito alcuno nei confronti dell’accusato che anzi, pochi mesi dopo la sua pronuncia – considerato che ha scontato il residuo della pena (dedotto il carcere preventivo sofferto) tra il 16 febbraio ed il 18 aprile 2003 – ha ricominciato a vendere cocaina almeno a __________ (ad agosto 2003 e in un’occasione nel corso del 2004) ed a procurarne regolarmente all’amica __________ (da luglio 2003 al giorno dell’arresto).

 

La difesa evoca a favore del proprio patrocinato un asserita tranquillità finanziaria, essendo quest’ultimo a beneficio della pubblica assistenza, tranquillità finanziaria che concorrerebbe a scongiurare il pericolo di recidiva.

A torto.

È infatti __________ stesso ad affermare che “preciso che fino alla fine di ottobre 2005 lavoravo ed avevo un’entrata finanziaria maggiore dell’attuale. I soldi per acquistare la cocaina per me e per la mia compagna, li prendevo dallo stipendio che percepivo e dalle entrate della mia compagna” (verb. PP 31 ottobre 2006, p. 2). Appare chiaro che, con le entrate della sola pubblica assistenza, l’accusato non riesce a far fronte ai propri consumi ed, anzi, parrebbe essere stato proprio il cambiamento del reddito di novembre 2005 a far sì che egli aumentasse la propria attività di spaccio.

 

Si tratta quindi, di un’attività criminale intensa, effettuata in modo ripetuto, riferita a cocaina con un grado di purezza per lo più indeterminato e, almeno da novembre 2005 (per stare alle sole dichiarazioni dell’accusato), al fine di assicurare il proprio consumo e il consumo della propria compagna, consumo che è comunque perdurato dal 2003 fino all’arresto, o quanto meno poco prima di esso, con un’intensità di circa 3/4 grammi alla settimana (cfr. verb. 5 settembre 2006, confronto tra __________ e __________, p. 4).

Non vi è agli atti nessun elemento, e neppure la difesa ne menziona l’esistenza, che faccia pensare ad un miglioramento della situazione finanziaria dell’accusato, miglioramento che permetterebbe, con una certa verosimiglianza, di far fronte al pericolo che __________, se rimesso in libertà, ritorni a spacciare o a intermediare traffici di stupefacenti per permettere il proprio consumo e quello della propria compagna (consumo che da tre anni a questa parte è stato di una certa importanza ma soprattutto regolarità). Che __________ sia un consumatore regolare di cocaina lo si evince infatti dagli atti (dalle sue ammissioni e da quelle della compagna) e nulla muta a questo proposito il fatto che non sarebbe attualmente, in carcere, sottoposto a terapie sostitutive.

Nulla muta anche il fatto che pure il suo ultimo fornitore sia stato tratto in arresto, avendo l’accusato, in un passato non troppo lontano, dimostrato di sapersi rifornire anche da altri fornitori della __________.

 

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), non ovviabile con le misure sostitutive proposte dalla difesa, di poco praticabile attuazione ed il cui esito, in caso i test fossero postivi, starebbe soltanto ad indicare una ricaduta nel consumo e non servirebbe di certo come mezzo di prova per avvalorare una ricaduta nello spaccio; potendo per di più ________ tentare di giustificare eventuali risultati positivi alle analisi delle urine con assunzioni occasionali di sostanza stupefacente offertagli da conoscenti o amici o reperita grazie a prestiti di terzi.

È poi indubbio che si è di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF 105 Ia 26).

 

Una carcerazione preventiva di una certa durata e in determinate condizioni può concorrere a relativizzare il pericolo di recidiva, poiché considerata quale monito per il futuro, ma ciò non appare il caso nella fattispecie in questione.

 

Il carcere già sofferto sia in __________ che in __________, per reati connessi con il traffico e lo spaccio di cocaina, avrebbe infatti già dovuto servire da monito ed invece __________ ha continuato, praticamente senza soluzione di continuità (almeno dalla condanna del 2002) con la stessa tipologia di reato per cui già era stato arrestato in dicembre 2001 (con un periodo di carcerazione preventiva protrattosi dal 3 dicembre 2001 al 30 gennaio 2002) e per il quale ha scontato il residuo della pena tra il 16 febbraio ed il 18 aprile 2003, e cioè a intermediare, a procurare a terzi e a spacciare cocaina, oltre che a consumarne.

 

 

6.

 

In conclusione, il mantenimento della carcerazione preventiva cui è astretto __________ è giustificato dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti, in particolare per l’infrazione aggravata alla LStup, e dal perdurare di un concreto pericolo di recidiva, così come indicato nei considerandi che precedono.

La durata della carcerazione (in corso da poco più di tre mesi) – considerato che il magistrato inquirente ha assicurato di intendere procedere con un verbale conclusivo per continuare con il deposito degli atti e, in caso di assenza di complementi istruttori, la cui richiesta per il momento non è avanzata dalla difesa, con il rinvio a giudizio, così da arrivare celermente al processo, è rispettoso del principio di proporzionalità e ciò alla luce della gravità dei reati ascritti – senza dimenticare gli importanti quantitativi di cocaina in gioco che mettono in pericolo la salute pubblica, del periodo di commissione degli stessi e ritenuto che se le accuse dovessero essere confermate il rischio di pena può certamente essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibilmente da soffrire sino alla celebrazione del processo, e ciò indipendentemente dall’entrata in vigore delle nuove norme generali del CP sulla sospensione condizionale parziale della pena.

 

 

7.

 

In conclusione, sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________, atti a giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

 

 

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

 

 

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

 

4.                Intimazione (anticipata via fax):

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Claudia Solcà