Incarto n.

INC.2006.4203

Lugano

27 luglio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 6 luglio 2006 dal

 

 

Procuratore pubblico Rosa Item, MP Lugano

 

 

nei confronti di

 

 

__________

 

 

accusato di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup,

 

 

viste le osservazioni 18 luglio 2006 presentate dalla difesa;

 

 

visto l'incarto MP __________ (__________) e l’incarto MP __________ (__________);

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

che:

 

 

-        __________ è stato arrestato il 1° febbraio 2006 dalla Polizia cantonale per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup su ordine d’arresto di stessa data del PP “per avere, senza essere autorizzato, a partire dal 2005, in correità con varie persone, negoziato, commerciato, acquistato, trasportato rispettivamente messo in commercio, sia in __________, __________, __________ e __________, un ingente quantitativo di cocaina rispettivamente marijuana” tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti, realizzando così per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. Al momento dell’arresto a __________ sono stati sequestrati __________ grammi lordi di cocaina. Il 2 febbraio 2006 il PP Rosa Item ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ per i bisogni dell’istruzione, per pericolo di collusione e per pericolo di recidiva (doc. 1 inc. GIAR 42.2006.1);

 

-        il 2 febbraio 2006 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione con le altre persone coinvolte nell’inchiesta (doc. 3 inc. GIAR 42.2006.1);

 

-        approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 4 (quattro) mesi (istanza 6 luglio 2006), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori, quali l’acquisizione in via rogatoriale degli atti, dei tracciati e delle registrazioni delle intercettazioni effettuate dagli inquirenti __________ tramite apparecchio GPS sulle automobili di __________ e del correo __________, per chiarire le rispettive singole responsabilità a fronte di dichiarazioni discordanti dei due e delle dichiarazioni di __________, altro correo dei due attualmente in espiazione pena in __________, a proposito dei trasporti di cocaina (atti richiesti in via rogatoriale l’11 maggio 2006 e sollecitati nuovamente in data 23 giugno 2006), analizzare e contestare tale materiale a __________ ed al correo __________, procedere con eventuali confronti tra i due, procedere con il deposito degli atti e dare seguito agli eventuali complementi istruttori proposti dalla difesa non prima di analizzare il coinvolgimento dell’accusato con le truffe perpetrate da __________ __________ e per il tramite della __________ per cui si dovrà (sic!) estendergli l’accusa per ricettazione (Istanza, pag. 3);

 

-        a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità – considerata l’oggettiva gravità dei reati ipotizzati e l’ampiezza della fattispecie, nonché la presumibile pena detentiva di lunga durata da espiare ritenuto il diferimento dell’accusato dinanzi ad una __________ – e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di recidiva “considerata la particolare assenza di scrupoli che si denota nell’attuazione di un importante traffico di stupefacenti per fine di lucro” (Istanza, p. 3);

 

-        con lettera 18 luglio 2006 (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 3) questo giudice ha richiesto al PP precisazioni a proposito del regime carcerario vigente attualmente per __________ e __________ (più in particolare se i due detenuti possono avere contatti tra loro o meno) e, con riferimento alla rogatoria 11 maggio 2006, se le intercettazioni ambientali e sorveglianze tramite GPS richieste alle __________ si sono svolte anche su territorio __________ e, in caso affermativo, se tali atti d’indagine siano stati autorizzati dalle competenti Autorità __________, segnalando al PP che nel caso non lo fossero state potrebbe porsi la problematica relativa all’utilizzabilità di tali mezzi di prova, nonché di un’eventuale violazione dell’art. 271 CP;

 

-        con lettera 18 luglio 2006 (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 4) il PP ha trasmesso copia delle disposizioni per il carcere preventivo concernenti __________ (da cui si evince che lo stesso non deve avere alcun contatto con __________); per quanto riguarda i rilevamenti GPS il magistrato inquirente “presuppone...che abbiano interessato anche il suolo __________, ciò potrà essere accertato solo con l’evasione della domanda rogatoriale” mentre che, per quanto riguarda la legalità dell’assunzione di tale mezzo di prova, la PP segnala che sulla ricevuta 14 marzo 2006, attestante l’avvenuta restituzione delle apparecchiature ritrovate sui veicoli di __________ alle Autorità __________, si attesterebbe che tale sorveglianza è stata autorizzata dalla Magistratura __________; abbondanzialmente il PP comunica che provvederà, entro la chiusura dell’inchiesta formale, ad assumere agli atti le decisioni dell’Autorità __________ relative all’autorizzazione alla posa delle apparecchiature di sorveglianza in questione;

 

-        la difesa, con osservazioni 18/19 luglio 2006, si rimette al prudente giudizio di questo giudice pur non ravvisando, alla luce degli atti istruttori preventivati dall’accusa, né pericolo di collusione né pericolo di recidiva;

 

-        con lettera 21 luglio 2006 questo giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 6) ha chiesto ulteriori precisazioni alla PP in merito al ritrovamento ed alla restituzione alle Autorità __________ degli apparecchi d’intercettazione applicati sul veicolo __________ di __________ (in effetti, mentre che nell’istanza di proroga il PP sostiene che, “dopo il fermo di _____ e di __________ si è proceduto ad una minuziosa perquisizione delle vetture in loro possesso rinvenendo numerosi rilevatori GPS che sono stati regolarmente consegnati per le vie di servizio” – lasciando quindi intendere che gli inquirenti avrebbero arrestato __________ mentre era alla guida del veicolo __________ sotto intercettazione, rinvenendo dopo perquisizione gli apparecchi utilizzati a tale scopo dagli inquirenti __________ – , né nell’incarto, né nella documentazione inviata con lettera 18 luglio 2006, si trovano riferimenti al ritrovamento ed alla riconsegna delle apparecchiature apposte sul veicolo __________), se sia stata perquisita anche la vettura __________ utilizzata per il trasporto di cocaina del 29 gennaio 2006 nonché “chi abbia genericamente attestato”, nel rapporto di riconsegna ambientali del 14 marzo 2006, che la posa di tali apparecchiature era stata autorizzata dalla Magistratura __________;

 

-        con lettera 21/24 luglio 2006 (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 7) il PP ha comunicato che l’automobile __________ in uso a __________ non è mai stata oggetto di perquisizione da parte degli inquirenti __________ – dal momento che __________, al momento dell’arresto, era a bordo di un altro veicolo – e che sono stati chiesti i dati delle intercettazioni anche di detta vettura, visto che gli inquirenti __________ erano a conoscenza (con riferimento al rapporto di segnalazione per __________ del 3 ottobre 2005, p. 3, __________) del fatto che gli inquirenti __________ avevano messo in atto tali misure sul veicolo in uso a __________; che la __________ __________ utilizzata per il trasporto del 29 gennaio 2006 è stata perquisita dagli inquirenti con esito negativo; il PP ha poi comunicato che l’attestazione formulata nella ricevuta 14 marzo 2006 – secondo cui la posa di tali apparecchiature di intercettazione era stata autorizzata dalla Magistratura __________ – è stata apposta dal SAD (Sezione Anti Droga della Polizia giudiziaria ticinese) sulla base della richiesta di restituzione dell’apparecchiatura di intercettazione avanzata dalla __________;

 

-        l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

 

-        i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

 

-        l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;

 

-        nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto riportato nel verbale d’arresto del 1° febbraio 2006 o quello di conferma dell’arresto davanti a questo giudice ed in presenza del suo legale (AI 5, rapporto d’arresto di __________ del 1° febbraio 2006; Inc. GIAR 42.2006.1, doc. 3, verbale di conferma dell’arresto del 2 febbraio 2006) nel quale l’accusato ha ammesso di avere trafficato ingenti quantitativi di cocaina, tra cui gli oltre 23 chilogrammi rinvenuti sulla sua automobile e posti sotto sequestro dalla Polizia, in correità con altre persone;

 

-        in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

 

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

 

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder    die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

 

Nello stesso senso, la CRP:

 

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

 

-        a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo provveduto, con rogatoria internazionale 11 maggio 2006, a chiedere alle competenti Autorità __________ la trasmissione degli atti dei tracciati e delle registrazioni delle intercettazioni effettuate sulle autovetture di __________ e del correo __________ (pure lui in detenzione preventiva in __________) nei giorni del 26 (per l’__________ di __________ tra le 08.00 e le 20.00), 28 (per la __________ di __________ tra le 12.00 e le 24.00), 29 (per l’__________ di __________, la __________ e l’__________ di __________ tra le 08.00 e le 24.00), 30 (per la __________ di __________ tra le 08.00 e le 24.00) e 31 gennaio 2006 (per la __________ e l’__________ di __________ tra 07.00 e le 15.00, rispettivamente tra le 12.00 e le 24.00) e 1° febbraio 2006 (per la __________ di __________ tra le 08.00 e le 24.00). Tali atti istruttori italiani dovranno essere esaminati e contestati all’accusato e al correo __________, se del caso con verbali a confronto tra i due, per procedere poi con il deposito degli atti; per quanto riguarda i bisogni istruttori preventivati dall’accusa la difesa osserva di non ritenere ravvisabile pericolo di collusione;

 

-        per il PP l’acquisizione di quanto richiesto con la rogatoria 11 maggio 2006 è “necessario per chiarire esattamente le responsabilità di __________ e __________ in merito al trasporto di cocaina effettuato il 29.01.2006” (Istanza, p. 3 in alto);

-        effettivamente __________ ha dichiarato di avere effettuato, unitamente a __________, un altro trasporto di cocaina la domenica 29 gennaio 2006, recandosi a __________ con una __________ a prelevare lo stupefacente da un giovane __________, identificato in __________, per poi portarlo sino in __________; mentre __________ afferma di avere lasciato la __________ con la cocaina a __________, con le chiavi sotto il tappetino, e nega di avere trasportato lo stupefacente sino in __________, __________ afferma che dopo avere fatto insieme il viaggio sino a __________ e ritorno sarebbe stato __________, alla guida della __________, ad esportare lo stupefacente in __________; __________ ha poi negato di essere il mandante del trasporto di cocaina effettuato da __________ il 31 gennaio 2006 e che ha portato al sequestro di circa 23 chilogrammi di cocaina;

 

-        non solo dagli atti non emerge autorizzazione alcuna (che peraltro il magistrato inquirente non si è premurato di richiedere con la rogatoria 11 maggio 2006, con la quale chiede la trasmissione dei dati relativi alle apparecchiature GPS e le intercettazioni ambientali) da parte delle competenti Autorità __________ per la posa degli apparecchi di radiolocalizzazione ed ascolto sui veicoli in uso a __________ (__________ con targhe __________ e __________ con targhe __________) e a __________ (__________ con targhe __________ __________) – non potendo bastare l’attestazione dei responsabili del SAD apposta sul verbale di consegna degli apparecchi d’intercettazione del 14 marzo 2006 –, ma anche vi fosse una tale autorizzazione la stessa non potrebbe sostituirsi a quella delle competenti Autorità __________ in caso di utilizzo degli apparecchi di radiolocalizzazione ed ascolto su suolo __________: utilizzo in territorio __________ che doveva apparire più che probabile a chi ha ordinato le intercettazioni avendo installato le apparecchiature GPS e d’ascolto anche su veicoli immatricolati in __________ ed in uso ad un cittadino __________ residente in __________;

 

-        a precisa domanda di questo giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 3) in merito alla possibilità che le intercettazioni ambientali e sorveglianze tramite GPS messe in atto dalle Autorità __________, e richieste dal magistrato inquirente con rogatoria 11 maggio 2006, si siano svolte anche su territorio __________, il PP ha risposto, nella sua lettera 18 luglio 2006, che “la scrivente presuppone che i suddetti rilevamenti GPS abbiano interessato anche il suolo __________” (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 4, p. 1) senza prendere posizione sulle intercettazioni ambientali, benché con la rogatoria 11 maggio 2006 abbia richiesto anche queste ultime;

 

-        a precisa domanda di questo giudice (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 3) volta a sapere se in caso di utilizzo di tali apparecchiature su suolo __________ le stesse siano state autorizzate dalle competenti Autorità __________ e, in caso non lo siano state, di voler prendere posizione sull’utilizzabilità di tali mezzi di prova, il PP ha risposto che la posa di tali apparecchiature è stata autorizzata dalla Magistratura __________, ritenendo tale autorizzazione, peraltro non agli atti, “ampiamente sufficiente a sostegno della liceità delle prove in corso di acquisizione” (Inc. GIAR 42.2006.3, doc. 4, p. 2);

 

-        chiaramente le intercettazioni ed i tracciati richiesti dal PP, riferendosi perlopiù a giorni e a spazi temporali in cui __________ ed il correo __________ si trovavano in __________, diretti o di ritorno da __________, sono volte a conoscere gli spostamenti dei veicoli di __________ e __________ avvenuti in __________ ed il contenuto dei colloqui intercorsi tra gli occupanti i veicoli durante le trasferte avvenute in __________ per procurarsi e trasportare lo stupefacente;

-        in base al principio della territorialità giurisdizionale le leggi di procedura hanno un carattere strettamente territoriale e, di principio, le Autorità repressive non possono agire al di fuori del loro territorio senza il consenso delle Autorità competenti dello Stato interessato; inoltre gli atti di procedura devono essere compiuti conformemente al diritto in vigore nel luogo dove vengono effettuati; le norme che stabiliscono le autorità incaricate di amministrare la giustizia, che delimitano le loro competenze e che regolamentano la ricerca, il perseguimento, l’istruzione e il giudizio delle infrazioni svolgono i loro effetti solo all’interno delle frontiere dello Stato: per compiere degli atti di procedura al di fuori delle frontiere è necessario il concorso delle autorità competenti per quel territorio attraverso l’assistenza giudiziaria, (G. Piquérez, Procédure penale Suisse, n. 1599 e 1600);

 

-        evidentemente, stante la parola del magistrato inquirente, tali radiolocalizzazioni tramite GPS ed intercettazioni ambientali, se e in quanto avvenuti in __________, non risultano essere stati autorizzati da Autorità __________;

 

-        talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso dell’art. 119 CPP, relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, e che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità: per la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario la norma violata rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso scolastico, l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo propone invece di esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi dell’accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti: “Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”;

 

-        la legislazione federale (art. 179 octies cpv. 1 CP) permette alla confederazione ed ai cantoni di mettere in atto, a titolo preventivo o repressivo, una sorveglianza ufficiale per mezzo di apparecchi tecnici di sorveglianza (ascolto e presa d’immagini), purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente; la messa in opera di apparecchi tecnici di sorveglianza sottostà alle stesse condizioni di forma della sorveglianza postale e delle telecomunicazioni (G. Piquérez, Procédure penale Suisse, n. 2655-2661) tant’è che il codice di procedura civile ticinese, agli art. 166 e ss, prevede la procedura da adottare in caso di utilizzo da parte degli inquirenti di apparecchi tecnici di sorveglianza, procedura sostanzialmente identica a quella prevista dalla LSCPT;

 

-        il CPP è silente a proposito della nullità di atti d’inchiesta compiuti attraverso l’uso di apparecchi tecnici di sorveglianza senza che ne sia stata richiesta approvazione a questo giudice; stante il parallelismo della procedura con quella della LSCPT, per la sorveglianza postale e del traffico delle telecomunicazioni, si potrebbe applicare, per analogia, quanto previsto all’art. 7 cpv. 4 di tale legge, secondo cui le informazioni ottenute mediante una sorveglianza per cui l’approvazione è stata negata o non è stata richiesta non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori e l’autorità che ha ordinato la sorveglianza deve immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e i supporti di dati e distruggerli; è ben vero che nei lavori preparatori della LSCPT i commissari hanno preso in considerazione (definendo i termini del cpv. 2 e 3 d’ordine e non perentori) la possibilità che una domanda d’approvazione leggermente tardiva possa essere comunque presa in considerazione per evitare che importati mezzi di prova vengano persi, ma la dottrina è comunque dell’avviso che il senso esplicito del cpv. 4 impedisca un’approvazione successiva di tali controlli da parte dell’Autorità competente (T. Hansjakob, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Ueberwachung des Post- und Fernmeldeverkerhrs, St. Gallo 2002, p. 185 ad n° 36), richiesta d’approvazione che comunque, nel caso in esame, presupponendo intercettazioni ambientali anche su suolo elvetico, non è stata avanzata né dal magistrato inquirente direttamente né tramite esecuzione di rogatoria internazionale;

 

-        sia come sia la questione è, ora, quale conseguenza pratica abbia tale constatazione: la problematica, per quanto di competenza di questo giudice, non è tanto di sapere se tali atti istruttori, una volta acquisiti, debbano o meno essere considerati nulli, oppure se le irrite modalità della loro effettuazione ne impediscano la successiva utilizzazione (“verwertbarkeit”), bensì se sia giustificato e rispettoso dei principi di proporzionalità e buona fede concedere proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________ per permettere l’acquisizione di mezzi di prova assunti in spregio della legge ed in violazione del principio di territorialità;

 

-        approvare una proroga del carcere preventivo cui è astretto l’accusato per permettere l’acquisizione agli atti delle sorveglianze esperite illegalmente dalle Autorità inquirenti __________ su suolo __________ (poiché di infima importanza per l’inchiesta sembrano essere quelle effettuate su suolo __________, tanto da non essere state chieste dal PP con la rogatoria), equivarrebbe ad approvare ed assecondare non soltanto l’intervento non autorizzato, su territorio __________, delle Autorità __________, ma anche un tale modo di procedere da parte del magistrato inquirente, che sembrerebbe avere quantomeno sospettato, da ottobre 2005, dell’esistenza di intercettazioni ambientali non autorizzate su suolo nazionale per opera degli inquirenti __________ e che malgrado ciò non è intervenuto in alcun modo, se non per acquisire il risultato di tali intercettazioni ambientali assunte in violazione delle norme di diritto internazionale ed interno summenzionate; tale comportamento contrasta crassamente con il rispetto del principio della legalità e della buona fede processuale, principio che il Tribunale federale ha stabilito debba essere rispettato dalle Autorità anche nell’ambito della procedura penale, con la conseguenza che il principio della buona fede rende criticabile ogni procedere dell’Autorità che viola la legge ai fini di farla rispettare (J. Bénédict, Le sort des preuves illégales dans lo procès pénal, Lausanne, 1994);

 

-        comunque, oltre a quanto detto sopra, v’è da dire che indipendentemente dalla nullità o dall’utilizzabilità o meno delle intercettazioni richieste, in un simile contesto giuridico è evidente che il fatto che l’inchiesta contro __________ è ormai nelle fasi finali (l’ultimo verbale PP è del 21 giugno 2006, e l’ultimo atto istruttorio di una certa rilevanza è il sollecito 23 giugno 2006, inviato alle Autorità __________, per evasione della rogatoria 11 maggio 2006), con l’accusato reo confesso che ammette due viaggi a __________ per procurarsi cocaina e con contraddizioni con il correo relative all’esportazione in __________ del carico di cocaina trasportato il 29 gennaio 2006 (__________ nega di avere esportato il carico di cocaina del 29 gennaio in __________ dopo averlo trasportato con __________ da __________ a __________) ed al coinvolgimento di _____ nel trasporto del 31 gennaio 2006 (__________ ha dichiarato di avere trasportato tale carico di cocaina su richiesta di __________ il quale nega ogni coinvolgimento in questo trasporto), non permette, da solo, conclusione alcuna in merito all’esistenza di pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove che deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell’accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte dell’accusato, ecc.), tenuto conto che:

 

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.);

 

-        nel caso in esame il preavviso non invoca e non sostanzia minimamente concretezza del pericolo di collusione con riferimento a quello che sembra l’unico atto istruttorio ancora da compiere, e cioè alla necessità di acquisire quanto richiesto con rogatoria 11 maggio 2006 per chiarire esattamente le responsabilità di __________ e __________ in merito al trasporto di cocaina effettuato il 29 gennaio 2006: a parte l’utilizzabilità di tale mezzo di prova, ci si chiede come potrebbe __________ (che già ha ribadito la propria versione dei fatti relativi a questo trasporto più volte e persino in un verbale a confronto con __________), se messo in libertà provvisoria, porre in atto misure collusive a questo proposito;

 

-        inoltre, per i fatti ancora da chiarire, sostanzialmente (e a dire del magistrato inquirente) quelli relativi al trasporto del 29 gennaio 2006, a poco servirebbero le intercettazioni ambientali richieste con rogatoria dal PP, essendosi __________ e __________ spostati quel giorno con la __________ immatricolata a nome della __________, che sembrerebbe non essere stata dotata di apparecchi d’intercettazione;

 

-        per quanto riguarda poi l’ulteriore audizione dell’accusato in merito al rapporto di Polizia rassegnato dal REF il 14 giugno 2006 (peraltro neppure agli atti), con l’esecuzione di eventuali confronti, non entra neppure in linea di conto quale necessità istruttoria che potrebbe giustificare una proroga del carcere preventivo visto che a __________ non è stata promossa l’accusa per truffa, ricettazione o altri reati finanziari (lo stesso magistrato inquirente afferma che “occorrerà estendergli l’accusa alla ricettazione”, cfr. istanza 6 luglio 2006, p. 3) – di conseguenza __________ non è detenuto in relazione a questi reati (cfr. art. 184 cpv. 3 CPP, secondo cui l’arresto equivale a promozione dell’accusa, e 174 CPP, per cui l’istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella promozione dell’accusa) – e anche fosse non vi sarebbe pericolo di collusione (né sostenuto dal PP, che fa semplicemente riferimento all’”esecuzione di eventuali confronti”, né evincibile dagli atti), mentre che, utilizzare ora fattispecie note da tempo agli inquirenti (almeno dall’arresto di __________) per prorogare la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato equivarrebbe ad una patente violazione del principio di celerità;

 

-        pure poco sostanziata dal magistrato inquirente, e negata dalla difesa dell’accusato con altrettante scarne motivazioni, è la presenza del pericolo di recidiva;

 

-        notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

 

-        il magistrato inquirente sostiene l’esistenza del pericolo di recidiva considerata la “particolare assenza di scrupoli che si denota nell’attuazione di un importante traffico di stupefacenti per fine di lucro”;

 

-        non emergono dagli atti elementi, e neppure il PP ne adduce di concreti, che facciano pensare ad un ritorno di __________, una volta messo in libertà provvisoria, ad un’attività di trasporto di cocaina come quella che ha portato al suo arresto. Dal casellario giudiziale risulta una condanna a 3 anni di reclusione per rapina e complicità in furto del 13 novembre 1979 e null’altro nei 26 anni successivi, condanna che giustamente il PP neppure menziona per sostanziare il pericolo di recidiva. Soltanto verso fine 2005, forse perché si trovava in difficoltà finanziare, __________ ha accettato di prendere parte ad un’attività di trasporto di cocaina. Certo il traffico cui ha partecipato appare piuttosto importante, per non dire eccezionale, per i quantitativi in gioco, ma il carcere preventivo sinora sofferto, nonché la prospettiva di una condanna di una certa importanza (sicuramente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e da espiare) – condanna che potrebbe solo aggravarsi in caso di recidiva – potranno essere considerati dall’istante quale elemento deterrente per una ripresa dell’attività criminale, ridimensionando di molto i timori per la sussistenza del pericolo di recidiva che non appare né concreto né liquido; va poi sottolineato il favorevole atteggiamento processuale sinora tenuto dall’accusato, che fa sperare che egli abbia finalmente compreso che il riavvio, se posto in libertà provvisoria, dell’attività che ha portato al suo arresto, potrebbe avere delle conseguenze processuali molto gravi davanti ad una Corte di merito; all’accusato ed al suo difensore deve essere sin d’ora chiaro che, nel rispetto dell’autonomina della Corte del merito, v’è la probabile prospettiva di dovere espiare altro carcere chiuso, problematico nell’ottica del reinserimento dell’accusato: a loro di valutare se non sia meglio, vista la situazione, chiedere l’anticipata espiazione, ciò che garantirà fra l’altro un processo in tempi brevi;

 

-        come detto la proroga richiesta, in quanto volta ad acquisire ed utilizzare atti istruttori (se realmente effettuati) ottenuti dalle Autorità __________ in violazione della legge e del principio della territorialità, non è rispettosa dei principi di proporzionalità, di legalità e della buona fede processuale, e non può essere accordata, considerata inoltre l’assenza di preminenti interessi pubblici quali il pericolo di collusione e di recidiva che ne giustificherebbero il suo perdurare.

 

 

 

P.Q.M

 

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

 

 

decide

 

 

 

1.  L'istanza è respinta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ non è prorogato e verrà a scadere il agosto 2006 (compreso).

 

 

2.  Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

 

 

4.  Intimazione:

 

 

 

                                                                                giudice Claudia Solcà