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Incarto n. INC.2006.43802 |
17 dicembre 2007 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 5 novembre 2007 da |
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contro |
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la decisione 24 ottobre 2007 con la quale il Procuratore pubblico Arturo Garzoni ha respinto la domanda di allestimento di una perizia psichiatrica a suo favore (__________); |
preso atto delle osservazioni 12 novembre 2007 del magistrato inquirente e 16 novembre 2007, che postula la reiezione del reclamo;
visto, per quanto necessario, l’inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto,
in fatto
A.
A seguito della denuncia presentata il 21 settembre 2006 da __________ (nel frattempo deceduto) il Procuratore pubblico in data 22 settembre 2006 ha ordinato l’arresto di __________ con contestuale promozione dell’accusa per i reati di ripetuta truffa e appropriazione indebita “per avere, a __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo compreso tra l’inizio del 2005 e l’agosto 2006, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia __________ con il quale aveva instaurato una relazione sentimentale, affermando cose false e dissimulando cose vere, così da indurlo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, in particolare a consegnarle, in diverse occasioni, almeno complessivi circa fr. 385'000.--, sottacendo che – anziché effettuare i prospettati investimenti immobiliari in __________ – aveva utilizzato tale denaro per finanziare suoi acquisti e spese di vario genere, come pure acquisti e spese di vario genere di un suo fidanzato (tale __________), di sua madre, di suo fratello nonché di altre persone non ancora identificate” (doc. 1 inc. GIAR 438.2006.1).
Questo giudice, il giorno successivo, non ha confermato l’arresto - “impregiudicata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, come alla promozione dell’accusa e alle ammissioni dell’accusata. Sussistendo tuttavia non pochi dubbi sull’adempimento del requisito dell’inganno astuto. Vista l’assenza di preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare ritenuto che i fatti si sono svolti oltre 1 anno fa e quindi no pericolo di collusione concreto e manovre collusive avrebbero potuto essere effettuate in qs. lasso di tempo”- e ha disposto la messa in libertà dell’accusata previo deposito dei documenti di legittimazione per ovviare al pericolo di fuga (doc. 3 inc. GIAR cit.).
Nel frattempo l’inchiesta è proseguita con l’acquisizione di varia documentazione, l’audizione delle parti e di testi. In data 19 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti con scadenza all’8 ottobre 2007, termine poi prorogato su istanza della difesa al 23 ottobre 2007.
B.
Il 22 ottobre 2007, la difesa ha formalmente chiesto al Procuratore pubblico l’allestimento di una perizia per valutare la reale capacità di intendere e di volere di __________ al momento dei fatti: in particolare, tale accertamento peritale sarebbe “utile e opportuno”, avendo l’accusata dimostrato “assoluta mancanza di adeguata valutazione delle circostanze e indubbiamente un disagio e/o disturbo (e/o altra causa) che va valutato attentamente con una consulenza tecnica al fine, se fosse il caso, di determinare le sue vere responsabilità penali nell’accaduto”.
Con decisione 24 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta in oggetto, motivando che dagli atti istruttori esperiti non emergono elementi che portino a seriamente dubitare che la capacità di intendere e di volere dell’accusata al momento dei fatti – primavera/estate 2005 – fosse totalmente o parzialmente scemata.
Contro la suddetta decisione del magistrato inquirente, la difesa insorge ora con il reclamo in oggetto: chiede che la decisione impugnata venga annullata e che venga “ordinata una perizia psichiatrica per accertare le effettive responsabilità” di __________. La decisione impugnata costituirebbe un’anticipata valutazione negativa “della concludenza magari positiva, nell’ottica della responsabilità dell’accusata, che limita i diritti della difesa ma anche i diritti dell’accusata che va dunque censurata”: l’inchiesta avrebbe infatti dimostrato che l’agire (p. 5) dell’accusata sarebbe stato inusuale a tal punto da mettere in dubbio la sua piena responsabilità.
C.
In sede di osservazioni sia il Procuratore pubblico che la parte civile si sono pronunciati per la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Considerato,
in diritto
1.
La legittimazione di __________, accusata e destinataria della decisione impugnata, è pacifica; il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
Per quanto concerne i principi generali applicabili in materia di complementi istruttori, come per quelli più specifici in materia di perizia psichiatrica, si può fare riferimento a precedente decisione di questo ufficio:
“- ribaditi i criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:
"ritenuto che in materia non vale il principio "in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schulthess, 2002, pag. 170 n. 535: nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13 nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter, Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);"
(GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3)
e, ancora:
"…va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).
… omissis ….
Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3)."
(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)
- tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);” (GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)
3.
Ribadite, d’entrata, la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che compito di questo giudice in sede di decisione incidentale quo all’esigenza di allestimento di una perizia psichiatrica nella fase predibattimentale (quindi, senza pregiudizio per eventuali decisioni di competenza del merito), è quello di verificare se il magistrato inquirente, che ha ritenuto di non avere serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, non abbia arbitrariamente omesso di considerare qualche elemento che, invece, imponeva tale dubbio (ritenuto il potere d’apprezzamento di cui gode il magistrato inquirente in materia: DTF 24.2.2000, 1P.53/2000, cons. 3.b.).
Ciò non sembra il caso, per più di un motivo.
Come indicato nei considerandi che precedono, con il reclamo in oggetto, la difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata e l’erezione una perizia psichiatrica sulla persona di __________, in quanto dall’inchiesta esperita emergerebbe “almeno un dubbio” circa l’inesistenza della piena responsabilità dell’accusata.
Incontestato che il dubbio non si impone in presenza unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti, in particolare, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali – per es. furti -, residenti e/o di passaggio, senza che risulti necessità di accertamento peritale sull’imputabilità). Ne consegue che le argomentazioni della difesa riferite alla situazione personale dell’accusata con particolare riferimento alle difficoltà economiche ed ai problemi famigliari indicati (cfr. p. 5 del reclamo) non possono essere ritenuti motivi atti a giustificare l’allestimento di una perizia. Lo stesso vale con riferimento allo stile di vita, definito dal Procuratore pubblico “non propriamente monacale”, di __________.
Da un’analisi dei verbali agli atti emerge che nelle dichiarazioni rilasciate da __________ non può essere ravvisato il preteso serio dubbio circa la responsabilità dell’accusata, anzi la stessa appare pienamente consapevole delle sue azioni (“Ho fatto una cosa squallida … quello che ho fatto a __________ è stata una cosa ignobile e ingiusta”). Sin dall’inizio dell’inchiesta, già in occasione del verbale di polizia 22.09.2006 e di quello 23.09.2006 di conferma dell’arresto, __________ ha fornito una versione lineare e chiara dei fatti e dei motivi del proprio agire. In particolare, ha ammesso di essersi approfittata di __________, e meglio, ha dichiarato “__________aveva perso la testa per me e io per i suoi soldi. Sono una ragazza che non ha mai avuto niente e improvvisamente mi vedevo coperta di attenzioni da parte di __________. … Era una situazione che a me in fondo andava bene”, di aver inventato varie “scuse” per farsi consegnare il denaro, di averlo “preso in giro”, sapendo che avrebbe potuto chiedergli qualsiasi cosa e che ogni suo desiderio sarebbe stato esaudito, soprattutto a livello finanziario, precisando “le relazioni che ho avuto le ho avute per mia scelta sentimentale e nel caso di __________ anche per convenienza economica” (cfr. per tutti verb. PP 2.08.2007). Già nel verb pol. 22.09.2007 l’accusata aveva dichiarato di essersi “innamorata” “delle soddisfazioni materiali che i suoi (n.d.r. di __________) soldi mi potevano procurare. Questo anche perché la mia conoscenza con __________ è avvenuta nel momento in cui ho perso il “benessere”, al quale mi ero abituata, derivante dal supporto finanziario del mio ex-amico”.
A ciò si aggiunge che agli atti non vi sono nè attestati medici o altri elementi concreti che testimoniano una patologia psichiatrica di cui avrebbe sofferto __________ in passato, e meglio al momento dei fatti, né tantomeno lo sostiene la difesa. Inoltre, i fatti addebitati all’accusata si sono svolti nel corso del 2005: dalle dichiarazioni da lei stessa rese, risulta che si è recata per la prima volta da uno specialista soltanto nel corso del 2007 (cfr. verb. PP del 2.08.2007), quindi ben 2 anni dopo i fatti incriminati.
Non sussiste pertanto motivo alcuno per dubitare dell’imputabilità dell’accusata.
Del resto, il fatto che la difesa abbia chiesto l’erezione della perizia soltanto ad inchiesta praticamente conclusa, conferma assenza di elementi atti a fondare “serio dubbio” sull’imputabilità della qui reclamante.
4.
Riassumendo, non vi è nel caso esame elemento alcuno atto a fondare serio dubbio sull’imputabilità dell’accusata, cioè sull’incapacità di __________ di valutare la portata dei suoi atti o di determinarsi secondo tale valutazione, né tantomeno per ipotizzare una sua patologia psichiatrica cui ricondurre i fatti addebitatile (per i quali il Procuratore pubblico ipotizza reati di natura prettamente patrimoniale). Nulla muta il fatto che __________ si sia decisa successivamente a rivolgersi ad uno psichiatra (v. sentenza 11 agosto 1998 in re V., GIAR 173.98.2 e sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).
Alla luce dei considerandi di cui sopra, il reclamo va dunque respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT e contrario). Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 19, 20, 138 e 146 CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,
decide
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 500.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico di __________.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin