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Incarto n. |
18 luglio 2007 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 1° giugno 2007 da |
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__________
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contro |
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la decisione di sequestro 23 maggio 2007 emanata dal Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________; |
preso atto delle osservazioni 15 giugno 2007 del Procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto che:
- con decisione 23 maggio 2007 il Procuratore pubblico ha esteso l’accusa nei confronti di __________ per titolo di falsità in documenti e bancarotta fraudolenta, e meglio, per avere allestito la falsa cessione datata 26 maggio 2004 su carta intestata di __________ falsificando la firma di __________, per avere, in danno dei suoi creditori, diminuito fittiziamente l’attivo della società __________ dichiarata fallita a far tempo dal 2 marzo 2005, cedendo fittiziamente e distraendo i veicoli della società (posizioni 14-16 dell’inventario allestito nell’ambito del fallimento) e i mobili d’ufficio inventariati come alle posizioni da n. 1 a n. 13 dell’inventario allestito nel fallimento, sottoponendo all’Ufficio fallimenti la suddetta falsa cessione 26 maggio 2004”;
- il medesimo giorno il Procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dei mobili di cui alle posizioni da n. 1 a n. 13 dell’inventario a suo tempo allestito nell’ambito del fallimento __________ “nelle mani dell’accusato __________ che non può alienarli”;
- contro il suddetto ordine, in data 1° giugno 2007, __________ ha presentato reclamo a questo ufficio, postulandone l’annullamento: contestata l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza per i reati di cui agli art. 251 e 163 CP, il reclamante evidenzia innanzitutto che alcuni degli oggetti indicati nell’inventario allegato alla decisione impugnata (in particolare quelli di cui ai n. 8, 9, 10, 11 e 12) non si trovavano più nei locali in occasione del sopralluogo avvenuto presso gli uffici di __________ in data 8 maggio 2007 che pertanto “non è possibile sequestrare tali beni in mano al Signor __________ “essendo gli stessi fuori dalla sua portata”; inoltre il sequestro cagionerebbe anche un danno alla società __________: essa infatti non riesce più a far fronte alle spese di locazione dei locali e, appena ricevuta la decisione di dissequestro degli stessi, l’amministrazione avrebbe chiesto a __________ di informarsi presso le autorità circa la possibilità di ritirare personalmente gli armadi murali (costruiti su misura ed irremovibili) e di traslocare al più presto tutti gli altri mobili, al fine di rendere possibile la locazione ad altro conduttore, “nel caso in cui questa soluzione non fosse possibile, la società dovrebbe continuare a pagare il canone mensile fine al termine della procedura penale in corso, aumentando così i propri debiti”;
- in sede di osservazioni il magistrato inquirente si è pronunciato per la reiezione del gravame, ribadendo esistenza di sufficienti indizi di reato a carico di __________ per i reati di cui agli art. 251 e 163 CP e precisando nel contempo che l’ordine, rispettoso del principio di proporzionalità, è finalizzato a garantire la confisca con assegnazione alla massa fallimentare __________, in caso di conferma della promozione dell’accusa per bancarotta fraudolenta;
- con decisione 3 luglio 2007 la CRP ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la decisione di estensione dell’accusa 23 maggio 2007;
- preso atto delle argomentazioni contenute nel gravame quo all’indisponibilità da parte dell’accusato di alcuni dei beni oggetto dell’ordine di sequestro, con scritto 6 luglio 2007 questo giudice ha invitato il Procuratore pubblico a prendere posizione, essendo in proposito le osservazioni silenti;
- con scritto 16 luglio 2007 il magistrato inquirente ha comunicato a questo ufficio che l’ordine impugnato è stato emanato sulla base del solo inventario UF;
- il reclamo, tempestivo e presentato da persona legittimata (l’accusato), è ricevibile in ordine;
- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
- un ordine di perquisizione e sequestro rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio: come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal (concreto) sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.), la misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);
- occorre pertanto ed innanzitutto verificare se le condizioni per il sequestro siano date;
- nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato e, dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. La verifica della fondatezza dei presupposti (tutti e non solo quello relativo all’esistenza dei gravi indizi di reato) deve, inoltre, essere costante, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (CRP 5 agosto 1991 in re I.). Altrimenti detto, nella fase iniziale del procedimento le esigenze probatorie sono diverse (e minori) per rapporto alle fasi successive. Quanto sopra, ovviamente, vale nei due sensi. Cioè, se da un lato questo giudice non deve spingere l'analisi dei gravi indizi di reato indicati fino ad emettere veri e propri giudizi di merito, dall'altro neppure deve sostituirsi a chi ha competenza per avviare il procedimento nell'individuazione e determinazione degli stessi (GIAR 6 agosto 2001 in re C.; CRP 23 maggio 2001 in re R.; REP 1994 p.463);
- ciò premesso e ritenuto che gli indizi di reato a carico di __________ sono dati e sufficienti, in proposito si rinvia alla decisione 3 luglio 2007 della CRP, con la quale è stato respinto il ricorso presentato contro l’estensione dell’accusa, decisione nota alle parti;
- in siffatte circostanze un ordine volto al sequestro degli oggetti provento di reato appare connesso ai fatti oggetto del procedimento e giustificato, quindi rispettoso del principio di proporzionalità;
- se è vero che __________ nel gravame sostiene che alcuni di tali beni, che, a suo dire, già non si trovavano più presso gli uffici di __________ in occasione del sopralluogo effettuato in data 8 maggio 2007, non sarebbero più nella sua disponibilità e pertanto non sarebbe possibile sequestrarli “in mano al signor __________ essendo gli stessi fuori dalla sua portata” - in particolare il n. 8 computer portatile __________ (che sarebbe in possesso di __________), il n. 9 computer portatile __________, __________ e il __________ (probabilmente in possesso di __________, allora socia ____________________ ed il n. 12 macchina per caffè __________ (oggetto di comodato e restituita al proprietario) - e che l’ordine è stato emanato sulla base del solo inventario a suo tempo (circa due anni fa) allestito dall’UF (cfr. precisazioni 16 luglio 2007 del Procuratore pubblico), senza procedere ad alcun accertamento sulla disponibilità di tali beni da parte dell’accusato, è altrettanto vero che il reclamante non ha fornito alcuna prova liquida che effettivamente detti oggetti non sono più nella sua disponibilità;
- in siffatte circostanze, spetterà al Procuratore pubblico esperire gli atti necessari per chiarire la veridicità di quanto sostenuto da __________ (e quindi l’attuabilità dell’ordine di sequestro), rispettivamente a quest’ultimo comprovare le proprie asserzioni;
- non è competenza di questo ufficio esprimersi su questioni riguardanti il ritiro degli armadi murali (costruiti su misura ed irremovibili) ed il trasloco di tutti gli altri mobili ancora presenti negli uffici di __________, così come eventuali spese di custodia;
- in conclusione, il reclamo deve essere respinto, con la presente decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a CPP alla Camera dei ricorsi penali; tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza e l’incarto è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili ed in particolare gli art. 251 e 163 CP, 161ss e 284 CPP;
decide
1. Il reclamo 1° giugno 2007 presentato da __________ è respinto.
Gli atti sono ritornati al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
2. La tassa di giustizia fissata in fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della reclamante.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Ursula Züblin