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Incarto n. |
8 agosto 2008 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sull’istanza di dissequestro presentata il 25/27 giugno 2008 (e qui trasmessa per competenza dal Procuratore pubblico con scritto 30 giugno/1° luglio 2008) da |
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intesa ad ottenere – nel procedimento a suo carico di cui all’__________ 8 – il dissequestro dell’autofurgone __________, matricola n. __________; |
viste le osservazioni dell’__________ (2 luglio 2008), dalla __________ (14 luglio 2008) e del Procuratore pubblico (14 luglio 2008);
preso atto che le PC __________ e __________ non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ____________________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- il 20 maggio 2008 il Procuratore pubblico ha emanato l’__________ 8 con il quale ha messo in stato di accusa dinanzi alla Corte delle Assise correzionali __________ per titolo di truffa, falsità in documenti, lesioni semplici, minaccia e contravvenzione alla LAVS, nonché di bancarotta fraudolenta, in danno della società __________, società di cui era socio gerente, dichiarata fallita il 2 marzo 2005, per avere diminuito fittiziamente l’attivo della società, distraendo dalla massa fallimentare - tra l’altro - un autofurgone __________, matricola n. __________;
- come emerge dal suddetto atto di accusa è stato – tra l’altro – disposto il sequestro del suddetto autofurgone (cfr. ad. 2.16);
- con istanza 25/27 giugno 2008 __________ ha chiesto il dissequestro del furgone __________, in quanto, a suo dire, lo stesso non sarebbe mai stato di proprietà di ____, ma di __________, cugina dell’accusato, che avrebbe provveduto all’acquisto dell’autoveicolo nel maggio 1997 nonchè al pagamento dell’assicurazione per il 1997 e dell’imposta di circolazione 1998, come da documentazione allegata; il furgone sarebbe soltanto stato lasciato in prestito all’accusato, con l’accordo di restituirlo a richiesta;
- in sede di osservazioni l’__________ ha comunicato che la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivi e che il valore del bene non giustifica una riattivazione della procedura di fallimento, la __________ si è rimessa al giudizio di questo giudice, mentre il Procuratore pubblico, evidenziata l’irricevibilità in ordine per carenza di legittimazione attiva dell’istante, nel merito si è comunque pronunciato per la reiezione dell’istanza;
- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
- in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
- questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 25 giugno 2008, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;
- l’istanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, è presentata da persona legittimata, l’accusato (il sequestro in questione è infatti stato ordinato nell’ambito del procedimento aperto nei suoi confronti), ed è dunque ricevibile;
- nell’istanza la difesa afferma, sulla base di documentazione peraltro risalente al 1997 e al 1998, che l’autofurgone __________ sarebbe di proprietà di __________ e soltanto dato in prestito all’accusato, con l’accordo di restituirlo a richiesta;
- per contro, dagli atti risulta che il furgone in questione, peraltro rinvenuto nel parcheggio degli uffici della fallita __________, è stato inventariato dall’__________ quale bene di proprietà della suddetta società sulla base delle dichiarazioni dello stesso accusato che lo ha indicato quale bene di proprietà della società (cfr. verb. interrogatorio 4.03.2005) e che la licenza di circolazione 14 gennaio 2003 era intestata a tale società;
- come detto, a __________ viene rimproverato di avere distratto attivi alla società, fra cui l’autofurgone __________, matricola n. __________;
- l’autofurgone in questione è stato quindi sequestrato quale provento di reato ed è pertanto passibile di confisca;
- in tali circostanze, non vi è dunque alcun valido motivo perché questo giudice proceda al dissequestro dell’autofurgone __________, matricola n. __________, dovendo peraltro essere salvaguardate le facoltà e le competenze del magistrato requirente rispettivamente del giudice del merito;
- in virtù di quanto precede l'istanza, deve essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP, tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 70, 71, 163, 251 CP, 161 ss, 280 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 100.-- rimangono a carico di __________.
3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti che le hanno presentate):
giudice Ursula Züblin