Incarto n.
INC.2006.45006

Lugano

17 giugno 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza presentata il 15/18 maggio 2009 da

 

__________, __________

patr. dall’avv. __________, __________

 

 

 

 

 

il dissequestro dell’autofurgone __________, matricola n. __________;

 

 

potendosi prescindere, visto l’esito, dall’intimazione, così come dall’acquisire l’incarto;

 

ritenuto e considerato,

 

 

in fatto ed in diritto che

 

-          il 20 maggio 2008 il Procuratore pubblico ha emanato l’____________________ con il quale ha messo in stato di accusa dinanzi alla Corte delle Assise correzionali __________ per titolo di truffa, falsità in documenti, lesioni semplici, minaccia e contravvenzione alla LAVS, nonché di bancarotta fraudolenta, in danno della società __________, società di cui era socio gerente, dichiarata fallita il 2 marzo 2005, per avere diminuito fittiziamente l’attivo della società, distraendo dalla massa fallimentare - tra l’altro - un autofurgone __________, matricola n. __________;

 

-          come emerge dal suddetto atto di accusa è stato - tra l’altro - disposto il sequestro del suddetto autofurgone (cfr. ad. 2.16);

 

-          con istanza 25/27 giugno 2008 __________ ha chiesto il dissequestro del furgone __________, in quanto, a suo dire, lo stesso non sarebbe mai stato di proprietà di __________, ma di __________, cugina dell’accusato, che avrebbe provveduto all’acquisto dell’autoveicolo nel maggio 1997 nonchè al pagamento dell’assicurazione per il 1997 e dell’imposta di circolazione 1998, come da documentazione allegata; il furgone sarebbe soltanto stato lasciato in prestito all’accusato, con l’accordo di restituirlo a richiesta;

 

-          l’istanza è stata respinta da questo giudice con decisione 8 agosto 2008, in quanto “dagli atti risulta che il furgone in questione, peraltro rinvenuto nel parcheggio degli uffici della fallita __________, è stato inventariato dall’Ufficio fallimenti quale bene di proprietà della suddetta società sulla base delle dichiarazioni dello stesso accusato che lo ha indicato quale bene di proprietà della società (cfr. verb. interrogatorio 4.03.2005) e che la licenza di circolazione 14 gennaio 2003 era intestata a tale società; (…) a __________ viene rimproverato di avere distratto attivi alla società, fra cui l’autofurgone __________, matricola n. __________; l’autofurgone in questione è stato quindi sequestrato quale provento di reato ed è pertanto passibile di confisca” (inc. GIAR 450.2006.5);

 

-          in data 13 maggio 2009 ha avuto luogo il pubblico dibattimento a carico di __________: il giudice ha emesso sentenza di condanna, tra l’altro, per i reati di falsità in documenti e bancarotta fraudolenta;

 

-          con l’istanza qui in oggetto __________, dopo aver evidenziato che la sentenza di condanna nei confronti di __________ - “per avere distratto beni della fallita società __________, fra i quali si trovava il veicolo in parola” - non è ancora cresciuta in giudicato, chiede il dissequestro del furgone, in quanto di sua proprietà, precisando nel contempo che tale richiesta è stata formulata anche in sede dibattimentale dalla difesa e da __________, ma respinta dal giudice di merito “non essendo mai stata presentata dalla legittima proprietaria del veicolo”;

 

-          la competenza di questo ufficio è data fino all’apertura del dibattimento - in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR; non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro; di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2) -, rispettivamente nell’ipotesi dell’accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio ad altra Corte, quindi con ritorno alla situazione post-atto d’accusa e pre-dibattimento, come precisato nella decisione 23 maggio 2005 in re A.A., GIAR 420.2004.3 (confermata dalla CRP con decisione 8 giugno 2008, inc. 60.2005.160);

 

-          questo giudice non è dunque competente ad esaminare l’istanza 15/18 maggio 2009, trattandosi di una richiesta di dissequestro formulata a conclusione del pubblico dibattimento, poco importa che la sentenza di condanna non sia cresciuta in giudicato;

 

-          l’istanza 15/18 maggio 2009 deve quindi essere dichiarata irricevibile;

 

-          tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 280ss, 284 e contrario CPP,

 

 

 

 

 

decide

 

 

1.      L’istanza è irricevibile.

 

 

2.      La tassa di giudizio di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico di __________.

 

 

3.      Intimazione:

Copia per conoscenza a:

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Ursula Züblin