Incarto n.

INC.2006.45506

Lugano

14 febbraio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/26 gennaio 2007 da

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

la decisione di rifiuto di complementi istruttori emanata il 12 gennaio 2007 dal Procuratore pubblico Antonio Perugini, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

 

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (30 gennaio 2007) e constatato che le parti civili non ne hanno presentate nel termine di 10 giorni a loro assegnato;

 

visto l'inc. MP __________;

 

ritenuto,

 

 

in fatto

 

 

A.

 

__________ é stato arrestato il 10 ottobre 2006, con contestuale promozione dell'accusa per ripetuto incendio intenzionale (doc. 1, inc. GIAR 455.2006.1).

L'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 455.2006.1).

 

 

B.

 

In buona sostanza, __________ é accusato di aver causato due incendi, in altrettanti immobili abitati, ad __________ il 28 ottobre 2005 ed a __________ il 10 ottobre 2006 (doc. 2, inc. GIAR 455.2006.1).

L'accusato ammette di essere all'origine dei due incendi, pur asserendo di non ricordare i dettagli in quanto, in entrambi i casi, avrebbe agito dopo aver abusato di bevande alcoliche e per "reazione istintiva" o in preda a "rabbia del momento" (AI 3.1).

Si è proceduto all'acquisizione di varia documentazione fotografica (e connessi rapporti di constatazione) relativa ai due incendi (AI 2.1, 2.2, 2.4, 2.5), delle dichiarazioni dell'accusato e di alcuni testi (cfr. verbali in AI 2.3, 2.6, 3.1).

 

 

C.

 

Con decisione del 18 ottobre 2006 (AI 3.1) il magistrato inquirente ha ordinato l'allestimento di una perizia psichiatrica avente quale scopo quello di "procedere ad una valutazione delle condizioni psichiche e del grado di responsabilità di __________ ". Il 26 ottobre 2006, l'accusato ha chiesto alcune modifiche e/o integrazioni dei quesiti peritali, nonché la fissazione di un termine per la consegna del referto (AI 6.3). Le richieste, in un primo tempo respinte dal Procuratore pubblico (AI 6.5), sono poi state ammesse da questo giudice con sentenza del 29 novembre 2006 (AI 1.5 e 6.13).

Ricevuto il referto peritale (AI 4.2), il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti ex art. 196 CPP (AI 6.16).

 

 

D.

 

__________ ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine di deposito degli atti (AI 6.21), ottenendola in termini più limitati "vista la condizione di carcerazione" (AI 6.22). Nel termine, ha presentato una richiesta di complementi istruttori consistente nella richiesta di audizione testimoniale di sei persone e in quella di sottoporre al perito giudiziario sei ulteriori quesiti, a valere quali complementi peritali (AI 6.23).

I testi dovrebbero riferire su "circostanze" precedenti o successive i fatti contestati all'accusato, e/o sul suo "stato di alterazione" dettato dall'alcol (testi n. 1, 2, 3, 4 e 5), in momenti prossimi ai fatti, rispettivamente sugli episodi di ubriachezza ed il comportamento in generale (teste n. 6).

Il perito dovrebbe indicare l'utilizzo e l'importanza degli atti consultati per le sue conclusioni, spiegare queste ultime in relazione alla psicopatologia riscontrata dal __________ (assistente il perito: AI 4.1), rispettivamente esprimersi sulla presenza di una intossicazione da alcol etilico (oltre alla dipendenza), sulle soglie alcolemiche da cui discende la determinazione del grado di responsabilità/irresponsabilità e sulla considerazione (o non considerazione) di diagnosi differenziali, nonché chiarire il significato dell'espressione "mostrare di essere sopraffatta" utilizzata in relazione alla coesione dell'Io ed alla conseguente determinazione della capacità di intendere e volere.

 

 

E.

 

Il magistrato inquirente, con decisione del 12 gennaio 2007 (AI 6.24), ha respinto la richiesta.

Per quanto concerne i testi, il Procuratore pubblico afferma da un lato che il fatto (abitudine al bere e condizioni alterate in talune circostanze) è assolutamente incontestato, quindi irrilevanti le prove proposte, dall'altro che i testi sono inidonei ad esprimersi sullo "stato" dell'alterazione, se non con modalità soggettive e aleatorie. Quanto ai quesiti peritali proposti, è segnalata l'assenza di indicazioni circa la loro finalità, vista la riconosciuta (dal perito) scemata responsabilità, e la competenza del giudice in merito alla determinazione del grado di responsabilità/imputabilità, con conseguente (sempre secondo l'inquirente) irrilevanza della prova proposta.

 

F.

 

Mediante il reclamo oggetto della presente, __________ chiede l'annullamento della decisione del magistrato inquirente, in quanto la ritiene lesiva dei diritti della difesa, e l'assunzione delle prove proposte.

A suo dire, la perizia è lacunosa (anamnesi carente, assenza di esame degli atti e di indagine sulla presenza di intossicazione acuta da alcol e/o sostanze psicotrope), e contraddittoria (rispetto ai rilievi emersi dai test effettuati dal __________) e la decisione di reiezione carente nella motivazione in quanto non spetterebbe al Procuratore pubblico "esprimersi in via definitiva" sul grado di imputabilità dell'accusato, tantomeno affermare che la perizia fornisce già "tutti gli elementi sostanziali per una giusta ed equa valutazione", sostituendosi all'esperto. Sempre a dire della difesa, l'art. 148 cpv. 1 CPP conferisce diritto al chiarimento senza porre limiti di modi e tempi, inoltre, l'obbligo fatto all'autorità giudicante di attenersi alle risultanze peritali può sfociare in un arbitrio se quest'ultima dovesse fondarsi su di un referto incompleto e contraddittorio come è (per la difesa) quello agli atti. Inoltre, la perizia agli atti non permetterebbe di comprendere l'iter logico-argomentativo che ha condotto il perito alla determinazione del grado di scemata responsabilità, quindi al giudice di determinarsi con cognizione di causa. Da qui la necessità delle delucidazioni postulate che, a dire della difesa richiedono esame approfondito e non possono essere demandate alla fase dibattimentale.

Anche il rifiuto delle audizioni testimoniali proposte, nell'intento di "accertare il grado di alterazione" dell'accusato al momento dei fatti é, secondo la difesa, carente nella motivazione (quantomeno per l'assenza di indicazioni in relazione ad ogni singolo teste). Le audizioni, sarebbero propedeutiche per il completamento della perizia (comportamento dell'accusato "nella prossimità temporale dei fatti contestatigli e quantitativi di alcol assunti e allucinogeni inalati") e, per questo motivo, da assumere nella fase predibattimentale.

 

 

G.

 

Il magistrato inquirente, in sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR 455.2006.6), si riconferma nella propria decisione, ribadendone argomentazioni e conclusioni, e chiede reiezione del gravame.

 

 

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

 

 

Considerato,

 

 

 

in diritto

 

 

 

1.

 

Il reclamo, presentato dall'accusato entro il termine di legge, è ricevibile in ordine.

 

 

 

 

2.

 

a)

Di principio, in materia di complementi istruttori, valgono le considerazioni di seguito riportate, pur se note al Procuratore pubblico ed alla difesa:

 

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

b)

Nel caso in esame, inoltre, va considerato che tutte le richieste di complemento, anche quelle di audizione testimoniale, concernono (e "servono") la perizia versata agli atti e che, in materia di perizie, il CPP prevede norme specifiche per la posa dei quesiti e, successivamente per la delucidazione, la completazione o anche una nuova perizia (cfr. artt. 146, 148 CPP). Tali norme, ed i relativi principi di applicazione (novità, rilevanza e pertinenza), si sommano (quando non precedono) quelle generali in materia di complementi istruttori quando, come nel caso specifico, la perizia viene acquisita agli atti e resa accessibile alle parti praticamente in contemporanea al deposito degli atti ai sensi dell'art. 196 cpv. 1 CPP.

Occorre allora distinguere tra la facoltà (per l'accusato e le altre parti al procedimento) di partecipare all'amministrazione della prova mediante la proposizione di quesiti peritali (se del caso ulteriori), prevista dall'art. 146 cpv. 1 seconda frase, e quelle di chiedere chiarimenti, complementi o financo un nuovo reperto, come previsto agli artt. 148 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (cfr. N. Salvioni, CPP annotato con estratti dei lavori legislativi preparatori, ad art. 146 e 148; L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, pag. 39 ss., punto 4.4. d.).

La prima facoltà è stata sfruttata (rispettivamente doveva esserlo: GIAR 24 novembre 2000, 377.2000.9; GIAR 6 agosto 1999, 205.1999.4; si vedano anche DTF 120 IV 107 e 125 IV 79) dall'accusato a tempo debito (cfr. sentenza GIAR 29 novembre 2006, 455.2006.3); a questo stadio, quindi, solo si pone la questione della fondatezza delle richieste di chiarimento, rispettivamente di complemento (che, sia detto per chiarezza, non pongono alcun problema di tempestività, vista la contemporaneità di acquisizione della perizia e del deposito atti).

Chiarimenti, complementi e/o nuova perizia costituiscono modalità diverse (se si preferisce, gradi diversi) di porre rimedio ad eventuale contenuto non chiaramente intellegibile, incompleto, insoddisfacente o contraddittorio della perizia, con conseguente inadeguatezza (fino all'incapacità vera e propria) delle risposte per rapporto ai quesiti posti (art. 148 cpv. 1 e 2 CPP; N. Salvioni, op. cit. pag. 259 nota ad art. 148; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 671 e note; REP 1997 n. 97; GIAR 8.novembre 2002, 582.2001.7, cons. 3).

Va infine sottolineato che, non da ultimo "a tutela della libertà di valutazione delle prove da parte della Corte di merito" (GIAR 8 novembre 2002, cons. 3 d.), in questa sede solo si deve determinare se la perizia giudiziaria rassegnata sia carente nell'ottica dei parametri appena esposti e, in caso affermativo, come si possa (o si debba) ovviare a tali carenze "La situazione è, in altre parole, non dissimile da quella che si presenta quando si debba giudicare sulla necessità od opportunità di sentire un nuovo teste, oppure di acquisire nuova documentazione, e così discorrendo." (ibidem). Non è, infatti, compito di questa sede esprimersi nel merito delle opinioni/conclusioni del perito circa lo stato psicobiologico dell'accusato, tantomeno anticipare apprezzamenti giuridici sulla responsabilità penale, di competenza del merito (cfr. CCRP 17 dicembre 1998, 17.98.00032).

 

 

3.

 

a)

Non è agevole comprendere se le questioni poste dalla difesa siano richieste di chiarimento o vere e proprie richieste di complemento di perizia. Comunque la questione può essere affrontata dopo aver risolto quella a sapere se i quesiti posti sono in qualche modo fondati/giustificati e derivano da incompletezza (foss'anche solo espositiva), non soddisfacenza o contraddittorietà del referto. Quanto alle finalità (Decisione impugnata, punto 1) dei complementi pare evidente che l'accusato e la sua difesa non intendono contestare l'esistenza di una "incapacità" ex art. 19 CP, bensì comprendere/chiarire (quando non sostenere) se tale incapacità non fosse totale invece che solo scemata (come conclude il perito).

Con l'Istanza (cfr. pag. 1) la difesa si limita a parlare di interrogativi sollevati dal referto; solo con il reclamo parla di lacune e contraddizioni riscontrabili nell'anamnesi (non corroborata da riscontri con i congiunti), nell'assenza di esame degli atti (per il riscontro "al momento di fatti"), nella mancata indagine circa la presenza di una intossicazione acuta da alcol e/o sostanze psicotrope (al momento dei fatti) e nella (asserita) contraddittorietà del risultato diagnostico per rapporto ai rilievi emersi dal test effettuato dallo psicologo.

 

b)

Ora, a prescindere dal fatto che non è per nulla evidente la contraddizione tra il test (i cui risultati e commenti dello psicologo sono stati riportati letteralmente dal perito a pag. 9 e 10) e la conclusione diagnostica peritale (che, ovviamente, integra i risultati dello specifico test con quelli derivanti dall'analisi clinica), né da cosa si deduca che il perito non abbia indagato (e avrebbe dovuto farlo) sulla eventuale presenza di una intossicazione acuta (cfr. perizia, pag. 6/7, nonché 11 e 12 a quesito 1), rispettivamente per quale motivo (è questione metodologica generale o desumibile dagli accertamenti effettuati nel caso specifico) dovevano entrare in considerazione diagnosi differenziali, ed a prescindere anche dal fatto che, come giustamente precisato dal magistrato inquirente, le soglie alcolemiche dalle quali discendono presunzioni (e non accertamenti) non sono questioni peritali, la questione a sapere se l'anamnesi fondata sulle sole dichiarazioni del peritando sia (metodologicamente) esaustiva e sufficiente, conoscere il motivo per cui non c'è alcuno esplicito riferimento agli atti d'inchiesta, ed alla modalità dei fatti che ne sono oggetto, per la diagnosi posta e le conclusioni al quesito n. 3 (a parte il breve accenno, ma limitato alle convinzioni dell'accusato, a pag. 6 di Perizia), rispettivamente ottenere chiarimento del rapporto tra la sopraffazione della "coesione dell'Io" e la compromissione (parziale) delle capacità di cui ai quesiti 3a e 3b, meritano perlomeno precisazione, foss'anche unicamente nell'ottica dell'esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili per le parti (DTF 128 I 81, cons. 2) e per il giudice (tenuto pure conto dell'obbligo, per quest'ultimo, di attenervisi, di principio: CCRP citata, cons. 5). Sebbene l'art. 148 cpv. 1 CPP (a mente di questo giudice) non sancisca un diritto assoluto al quale non sarebbero opponibili "riserve di sorta" (per richiedere chiarimenti occorre quantomeno che qualcosa da chiarire vi sia), come sembra sostenere il reclamante (punto 2.5), è evidente che lo scopo della norma è quello di permettere alle parti (solitamente profane nella specifica materia) di ottenere quelle spiegazioni necessarie per una corretta e completa comprensione del lavoro peritale e delle relative conclusioni, non sempre evidente alla sola lettura del referto scritto (prova ne sia che nella prassi le delucidazioni risultano abbastanza frequenti).

 

c)

Le precisazioni in questione possono trovare una prima (e forse anche definitiva) risposta nell'ambito di una delucidazione, anche solo orale, della perizia (chiarimenti ex art. 148 cpv. 1 CPP). In tale sede, il perito potrà anche esprimersi sugli altri interrogativi posti (ad esclusione del n. 4 che, come detto, non concerne questione peritale o di comprensione della perizia), al fine di chiarire definitivamente all'accusato (e alla sua difesa) il suo referto ed in particolare l'iter logico-argomentativo che dalla diagnosi ha condotto alle conclusioni sulla responsabilità (invero stringate). Sarà l'esito di tale delucidazione a dire se le constatazioni e le conclusioni sono incomplete e/o contraddittorie al punto da giustificare complemento vero e proprio.

 

d)

Quanto all'affermazione del magistrato inquirente secondo cui le spiegazioni formulate potrebbero essere sbrigate in aula con audizione del perito in quella sede (decisione 12 gennaio 2007, pag. 1) è opportuno ricordare che:

 

"… se da un lato è vero che non va enfatizzato l’obbligo, per il magistrato inquirente, di tener conto anche di eventuali difficoltà di assunzione di una determinata prova in sede dibattimentale (supra, consid. 2a), bastando la possibilità teorica che ciò possa venire recuperato in quella sede, è d’altro canto evidente che respingere sic et simpliciter ogni complemento probatorio con l’argomento che lo stesso può venire riproposto in aula, significa travisare lo spirito della legge e privare di ogni senso l’anticipata assunzione delle prove in sede predibattimentale, voluta dal legislatore. E nel caso specifico di una perizia psichiatrica, va riconosciuto che un’eventuale decisione della Corte di chiedere una nuova perizia giudiziaria sarebbe inevitabilmente connessa con una interruzione o addirittura con un rimando del pubblico dibattimento, con possibile grave nocumento per l’accusato, magari in detenzione preventiva."

(GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7, cons. 5.c.)

 

E che, di conseguenza e per quanto concerne il caso in esame, non è dato sapere (non è possibile anticipare) se i chiarimenti che il perito sarà chiamato a fornire permetteranno di meglio comprendere il lavoro peritale, affermarne completezza (metodologica) e fugare ogni dubbio sulla logicità e non contraddittorietà delle conclusioni; quindi appare opportuno procedere a tale delucidazione in sede predibattimentale.

 

e)

La corretta preoccupazione del magistrato inquirente relativa allo stato detentivo dell'accusato non può essere d'ostacolo alla completa e corretta comprensione del referto peritale. Nel caso in esame, inoltre, rispetto della celerità non pare essere in discussione: da un lato il referto peritale è stato consegnato in tempi sicuramente congrui, dall'altro è la stessa difesa che ha chiesto proroga (peraltro più lunga di quella poi concessa) del termine di deposito degli atti e ne ha atteso la scadenza per formulare l'istanza.

 

 

4.

 

Se un chiarimento del referto peritale, nella forma della delucidazione orale, può essere ammesso a titolo di complemento, non così le richieste di audizioni di testi.

Il reclamante lamenta, innanzitutto, carenza di motivazione della decisione (impugnata) che le respinge. In realtà ad essere carente nella motivazione è l'istanza stessa:

 

"In materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122). La motivazione non può essere "sottointesa", o "ovvia"; in materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi, la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati al considerando 2. [n.d.r. :anche della presente] (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11). A titolo esemplificativo si dirà che non é sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione "dovrebbe essere" a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1)."

(GIAR 22 giugno 2004, 591.1996.2, cons. 4. b.)

 

Infatti, limitandosi, ad indicare che i testi potrebbero riferire, sostanzialmente, sullo stato di alterazione dell'accusato dovuto all'alcol in determinati momenti prossimi ai fatti imputati, o in generale, circostanza non contestata dall'inquirente (Decisione impugnata, punto 2) e ritenuta dal perito (Perizia pag. 11 e risposte ai quesiti 1 e 5) la richiesta non adempie all'obbligo di motivazione sufficiente per una decisine con cognizione di causa. Solo in sede di reclamo è affermata possibile connessione (ed a suo dire rilevanza) per il lavoro peritale ed in particolare per i "completamenti" della perizia (postulati), senza però precisare (nè argomentare sull'utilità/necessità) per rapporto a quale chiarimento/completamento tra quelli postulati.

Inoltre, non si può che concordare con il magistrato inquirente laddove afferma inidoneità dei testi ad esprimersi in modo oggettivo (quindi fornendo un dato utilizzabile in sede peritale, in aggiunta e precisazione a quanto già emerge dagli atti) sullo stato di alterazione dell'accusato, rispettivamente che tale stato fosse imputabile all'alcol.

 

 

Da ultimo, e abbondanzialmente, l'accoglimento della richiesta di chiarimento/completazione della perizia nella forma della delucidazione (orale), rende anche (per così dire) premature le audizioni richieste (se si preferisce la possibilità di determinarne rilevanza e pertinenza), non da ultimo per il loro carattere propedeutico (cfr. Reclamo, punto 4.2).

 

 

5.

 

In conclusione, ed alla luce di tutto quanto detto nei considerandi che precedono, il reclamo è parzialmente accolto. In particolare è accolta la richiesta di chiarimento/completazione della perizia nella forma della delucidazione (art. 148 cpv. 1) che, anche ai fini di un celere svolgimento e sollecita evasione, può avvenire in forma orale (e contraddittoria).

L'incarto torna, quindi, al Procuratore pubblico per il concreto espletamento di quanto ammesso.

 

Ritenuto il parziale accoglimento del reclamo, tasse e spese vengono poste a carico dello Stato e del reclamante nella misura di un mezzo (1/2) ciascuno; non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 221, 19, 20 (vecchi 10, 11, 13) CP, 6, 9, 196, 146 ss., 148, 280 ss. , 284 cpv. 1 lett. a. e contrario CPP,

 

 

 

 

decide

 

 

 

 

1.    Il reclamo è parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi.

       All'accusato è concessa facoltà di domandare chiarimenti al perito giudiziario (art. 148 cpv.           1 CPP).

 

 

 

2.    L'incarto é ritornato al Procuratore pubblico per gli incombenti del caso, in esecuzione di quanto stabilito al punto n. 1 del presente dispositivo.

 

 

 

3.    La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.-, e le spese di FRS 190.-, sono a carico dello Stato         e dell'accusato nella misura di un mezzo (1/2) ciascuno.

 

 

 

4.    La presente decisione è definitiva a livello cantonale.

5.    Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

 

 

 

 

                                                                       giudice Edy Meli