Incarto n.

INC.2006.47203

Lugano

17 novembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'8/9 novembre 2006 da

 

 

 

__________

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo del 13/14 novembre 2006 dal

 

 

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Ministero pubblico

 

 

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (15.11.2006);

 

visto l'inc. MP __________;

 

ritenuto e considerato,

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

che:

 

-   __________ è stato arrestato il 20 ottobre 2006 e nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per le ipotesi di reato di ripetuto furto, violazione di domicilio e infrazione alla LDDS (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 472.2006.1);

 

-   l'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 472.2006.1);

 

-   dall'ordine di arresto del 20 ottobre 2006 (AI1.1.) e dai Rapporti di polizia del 20 ottobre e del 2 novembre 2006 (AI 2.2 e 2.3.) si evince che le accuse contro __________ riguardano cinque episodi avvenuti in __________ a partire dalla metà del mese di settembre 2006, nonché l'entrata in __________ e la permanenza per oltre un mese nonostante l'esistenza di un divieto d'entrata;

 

-   sostanzialmente __________ è reo confesso, ancorché con parziali contestazioni della refurtiva, in relazione a tutti i reati ascrittigli;

 

-   con istanza del 8 novembre 2006 (doc. 1, inc. GIAR 472.2006.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire, la prossima entrata in vigore del nuovo CP, parte generale, non giustificherebbe una detenzione preventiva prolungata; inoltre, non vi è intenzione di recidiva (la commissione di nuovi reati potrebbe compromettere il progetto/invenzione che sta cercando di realizzare/commercializzare), né pericolo di fuga vista la disponibilità dei genitori (residenti in __________) ad ospitarlo;

 

-   di transenna, con l'istanza, l'accusato lamenta mancato accesso all'incarto;

 

-   con il preavviso negativo (doc. 3, inc. GIAR 472.2006.3) il magistrato inquirente sostiene esistenza e concretezza del pericolo di recidiva alla luce dei precedenti penali dal 1991 al 2006, del numero di reati di cui __________ è ora accusato (commessi in breve lasso di tempo ed in periodo di prova);

 

-   per il magistrato inquirente, inoltre, è concreto anche il pericolo di fuga trattandosi di cittadino __________, senza particolari legami con il territorio (con divieto d'entrata), in situazione di concreto rischio di una pena da espiare;

 

-   in sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR 472.2006.3) la difesa contesta che il pericolo di recidiva possa essere desunto unicamente dalla protratta attività delittuosa, rispettivamente applicato all'infrazione LDDS; a suo dire i furti non sono oggettivamente così gravi da giustificare un arresto per quattro settimane;

 

-   inoltre, il pericolo di fuga non sarebbe dato, da un lato perché non contestato al momento dell'arresto, dall'altro perché è nel pieno interesse dell'accusato (che l'avrebbe dimostrato sia perché tale era la finalità dei reati, sia perché è entrato in __________ nonostante l'espulsione) rimanere in __________ dove vivono i genitori;

 

-     sempre la difesa, lamenta violazione del principio di celerità per il fatto che l'accusato

    non é ancora stato sentito dal Procuratore pubblico;

 

-     in data odierna, la difesa ha trasmesso il verbale 16 novembre 2006, effettuato

presso il Ministero pubblico (SG e PP), dal quale emergerebbe "come non vi sia più" pericolo di recidiva (doc. 6, inc. GIAR 472.2006.3); in calce al verbale, l'accusa è stata estesa ai reati di cui agli artt. 144 CP e 19a LFStup;

 

-   l'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile nella misura in cui concerne     la libertà provvisoria; in merito all'accesso agli atti, la lamentela non è assortita da    indicazioni circa l'esistenza di un diniego formale e non può quindi essere oggetto         della presente decisione (DTF 14.1.2005, 1s.15/2004); comunque, ai fini delle        osservazioni al preavviso negativo, la difesa ha avuto accesso all'incarto trasmesso al       GIAR senza richiesta di limitazioni;

 

-   il preavviso, consegnato alla posta il 13 novembre 2006 e ricevuto da questo ufficio il

    14, è tempestivo (cfr. artt. 108 e 20 CPP); il termine per l'emanazione della relativa

    decisione da parte di questo giudice scade il 17 novembre 2006;

 

 

 

-   in diritto:

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7.11.2005, 472.2006.3)

 

-       non occorrono grandi disquisizioni per ritenere presenti, in capo a __________, gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati ascritti: basta rinviare ai suoi verbali e relative ammissioni (PG 20.10.2006, 31.10.2006 e, da ultimo MP 16.11.2006);

 

-       se è vero che la protratta attività delittuosa (da sola), così come la gravità del reato (da sola), non bastano a fondare il pericolo di recidiva, nel caso in esame occorre pure considerare che l'accusato ha precedenti specifici (ultimo quello del 16.08.2005), ha delinquito in periodo di prova (circostanza che depone a favore di un concreto rischio di recidiva: CRP 17.11.2005, 60.2005.357, e 16.5.2006, 60.2006.154) e con motivazioni che se in parte lasciano perplessi ("volevo fare qui tre/quattro mesi e oltre, alla __________ per lavorare ed uscire con qualche franchetto" e "ho usato i guanti perché altrimenti…mi avrebbero preso subito e la pena sarebbe stata forse troppo bassa", Verbale GIAR 21.10.2006), per altra parte evidenziano una situazione economica a dir poco precaria, che l'avrebbe indotto a ricorrere al reato per costituire (ancorché, a suo dire, indirettamente e a seguito dell'attesa incarcerazione: cfr. Verbale GIAR 21.10.2006) "un piccolo budget" di cui necessiterebbe per "ricominciare da capo" (ibidem) ed una necessità di farvi fronte (sia per mantenersi che per far progredire il suo progetto), che non si è ovviamente ancora risolta (cfr. vari scritti in AI 5); inoltre, per commettere i reati egli è entrato in __________ sfidando le conseguenze della violazione di un divieto d'entrata e soggiornando presso amici e conoscenti e non presso i genitori disposti ad ospitarlo (cfr. Verbale PG 20.10.2006, pag. 2);

 

-       nel contempo permangono, ed appaiono pressanti (ciò è evidenziato dal contenuto di taluni scritti dell'accusato: AI 3.1., 3.3., 3.10), le necessità di avere a disposizione finanziamenti per realizzare il progetto che dovrebbe fruttare miliardi (AI 3.10);

 

-       tutti gli elementi indicati concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b);

 

 

-     quanto al verbale 16.11.2006, la difesa non indica da quali elementi

    (rispettivamente passaggi) emerge che non vi é più pericolo di recidiva; questo

    giudice, non ha individuato elementi manifesti in questo senso (ritenuto che tali non

    possono essere le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato);

 

-    inoltre, il rischio di una pena da espiare (al momento è ancora applicabile l'attuale CP, ma comunque la difesa non argomenta sui motivi di eventuale non applicabilità, nel caso di __________, degli artt. 40, 41 nCP) è concreto e nonostante, quanto dichiarato nell'istanza, l'accusato non sembra intenzionato a rimanere in __________ una volta scarcerato (cfr. AI 7.10 del 7.11.2006), anche ammesso che possa farlo visto il divieto d'entrata; pertanto, il rischio che, se posto in libertà, __________ possa ritenere il ritorno in __________ (rispettivamente il non rientro in __________) quale male minore per rapporto a quello che gli potrebbe derivare (anche solo quale intralcio temporale alla realizzazione del suo progetto) dalle conseguenze del seguito del procedimento è altamente verosimile (DTF 117 Ia 69);

 

-    a proposito del fatto che il pericolo di fuga non è stato ritenuto al momento della conferma dell'arresto, si ricorda che:

 

"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

 

-   alla luce dei reati ascritti, delle precedenti pene sospese, del conseguente rischio di pena e, se si vuole, del fatto che non è scontato che la eventuale pena possa essere soggetta a sospensione (cfr. art. 41 cifra 1 CP; od essere pena diversa da quella detentiva secondo il nuovo CP), il carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno di 30 giorni), e quello presumibilmente ancora da soffrire (l'istruttoria sembra prossima a conclusione: cfr. Verbale __________ 16.11.2006), non viola il principio di proporzionalità;

 

-   quanto al principio di celerità, lo stesso non può dirsi violato per il solo fatto che l'accusato è stato sentito dal magistrato inquirente solo il 16.11.2006; dall'incarto non emergono elementi evidenti che indichino violazione di tale principio (l'accusato è stato interrogato dalla polizia ancora il 31.10.2006 ed in quella data la stessa polizia ha comunicato di essere in attesa di alcuni accertamenti da parte della scientifica: cfr. AI 2.3); nondimeno, il magistrato inquirente é invitato a procedere con la necessaria sollecitudine ai suoi incombenti (a cominciare dal deposito atti preannunciato nel verbale 16.11.2006, cui la difesa non sembra aver rinunciato).

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

 

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 139, 144, 186 CP, 23 LDDS, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

 

 

 

 

1.    L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

 

 

 

2.    Non si prelevano tasse e spese.

 

 

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

 

 

 

4.  Intimazione (anticipata via fax, vista l’imminenza di due giorni festivi consecutivi,         ritenuto che il termine di ricorso decorre dall’intimazione dell’originale):

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Edy Meli