Incarto n.
INC.2007.17004

Lugano

2 ottobre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 27 settembre 2007 dal

 

 

Procuratore pubblico Moreno Capella

 

 

nei confronti di

 

 

__________, __________, __________, attualmente c/o __________

patr. d’ufficio dall’avv. __________, __________

 

 

viste le osservazioni della difesa (1 ottobre 2007);

 

visto l’incarto MP __________;

 

ritenuto

 

in fatto

 

 

A.

 

__________ è stato arrestato il 9 aprile 2007 con contestuale promozione dell’accusa per i reati di omicidio intenzionale (tentato), sub. esposizione a pericolo della vita altrui, sub. lesioni gravi, sub. lesioni semplici (con veleno/un’arma o oggetto pericoloso) e guida in stato di inattitudine per avere “a __________ presso la __________ __________, la notte del 9.04.2007, penetrando previo scasso presso l’agriturismo, dirigendosi quindi verso la stanza da letto, aggredito __________ __________, che si trovava sul letto, dapprima colpendolo con un bastone e successivamente infliggendogli un imprecisato numero di coltellate tentato di uccidere __________, non riuscendovi grazie all’intervento della Polizia”, nonché per avere circolato quella notte con la propria autovettura in stato di ebrietà (doc. 1e 2, inc. GIAR 170.2007.1).

L’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo in considerazione ,oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell’inchiesta (interrogatori testi e vittima, confronti, ricostruzione, analisi tracce assicurate, esame tabulati telefonici, esame materiale sotto sequestro) e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR cit.).

 

 

 

 

B.

 

Con l’istanza qui in discussione il Procuratore pubblico chiede una proroga di due mesi (cioè fino al 9 dicembre 2007) della carcerazione preventiva cui è astretto __________. Il magistrato inquirente, dopo aver evidenziato i gravi indizi di reato, elenca i motivi che ancora ostano alla chiusura dell'istruzione formale (consegna del rapporto di polizia giudiziaria sui movimenti dell’accusato la sera dei fatti, chiarificazione con il perito, già fissata per il prossimo 12 ottobre, interrogatorio del medico legale, già fissato per il prossimo 15 ottobre, un ulteriore interrogatorio dell’accusato - quo alle risultanze della perizia psichiatrica, dei rapporti medico-legali e ai maltrattamenti ai danni di __________ oggetto di querela - , deposito degli atti) e sostiene l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva, come attestati sia dal referto peritale che dai precedenti di __________. Inoltre, il magistrato inquirente rileva che non vi è alcun pericolo di collusione e neppure pericolo di fuga. Da ultimo il Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nella conduzione dell'inchiesta.

 

 

C.

 

Con scritto 1 ottobre 2007, la difesa non si è opposta alla richiesta proroga della detenzione preventiva.

 

 

E considerato

 

 

in diritto

 

 

1.

 

L’istanza di proroga, presentata dal Procuratore pubblico prima della scadenza della detenzione preventiva con anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa e successiva decisione di questo giudice, è ricevibile in ordine.

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

 

 

3.

 

L'esistenza a carico dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione (e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del merito) basta far riferimento alle dichiarazioni dell'accusato stesso (cfr. verb. Pol. 9.04.2007; GIAR 10.04.2007; PP 14.05.2007, verbale di ricostruzione 31.07.2007), di alcuni testi e in parte della vittima stessa in uno con i riscontri oggettivi assicurati dalla polizia scientifica e le deposizioni/relazioni dei medici (cfr. AI 114 e 126), per confermare l'esistenza, in capo ad __________, di sufficienti e concreti indizi in relazione ai reati ascritti. In particolare, __________ ha dichiarato di essersi recato presso __________ __________ con l’intenzione di dare due legnate a __________, persona che l’accusato considerava essere l’amante della sua ex compagna __________, e di essersi munito per tale motivo di un bastone e soltanto in un secondo tempo di avere estratto il coltello per difendersi dalla reazione della vittima, colpendola ripetutamente in più punti e senza considerare il rischio di ucciderla. Se è vero che, malgrado le numerose ferite riscontrate, __________ non è mai stato in pericolo di vita, è altrettanto vero che alcune erano potenzialmente letali (quelle addominali) ed altre in prossimità di organi vitali (ferite da taglio al collo in prossimità delle arterie, vene e nervi); in proposito sia il __________ che il medico legale dott. __________ hanno attribuito al caso il fatto che l’aggressione non si sia risolta con danni superiori o addirittura con il decesso della vittima (cfr. verb. 24.08.2007 dott. __________ e relazione medico-legale del dott. __________). L’accusato nel corso dell’inchiesta ha sempre sostenuto che non era sua intenzione uccidere __________, da lui considerato quale “rivale in amore”, tuttavia dalle deposizioni di alcuni testi (in particolare gli agenti di polizia intervenuti sul posto, __________, __________, __________ e __________, che nei rispettivi verbali hanno dichiarato che l’accusato avrebbe detto loro “chi mi tocca la donna è morto”) e della vittima stessa (“ricordo che mentre sferrava i suoi colpi diceva, in dialetto, che ci avrebbe uccisi e squarciati, ammonendoci che ce lo aveva preannunciato”, verb. PP 29.05.2007) emergono indizi in senso contrario. Inoltre, dal referto peritale risulta che “Il proposito aggressivo e la consapevolezza del carattere illecito dell’atto vengono confermati anche a posteriori, quando il peritando ripete agli agenti sopravvenuti che “chi gli tocca la donna è morto”. L’intenzione aggressiva sarebbe poi stata confermata “in corso d’opera” se è vero quanto asserisce __________” e cioè che il peritando borbottava, come tra sé e sé, frasi come “vi squarcio, vi ammazzo””, ciò che ha portato il perito a concludere, pur considerando l’elevato grado di alcolemia e delle emozioni di cui il peritando era in preda (rabbia, gelosia e forse, in un secondo momento, anche paura), che “il peritando ha commesso i fatti imputabili in stato di imputabilità scemata in modo medio” (AI 124 ad. 2.3, 2.4 e 2.5). Infine, non va trascurato che dagli atti emerge che __________ non ha smesso di sua volontà di colpire __________, bensì a seguito della reazione di quest’ultimo, che è riuscito ad immobilizzarlo fino all’arrivo della Polizia.

 

 

 

4.

 

Come riconosciuto dalla difesa l'inchiesta è ancora in corso e determinate prove devono ancora essere effettuate e/o completate.

 

Occorre tuttavia considerare che quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, valgono i seguenti principi:

 

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

 

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

 

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)”

 

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

 

In concreto, nell’istanza di proroga il magistrato inquirente ha evidenziato che in relazione agli atti istruttori ancora da esperire non esiste alcun pericolo di collusione, precisando che si tratta di atti istruttori necessari ed indispensabili per la completazione dell’inchiesta, la cui “corretta amministrazione non potrà comunque essere ostacolata da un comportamento collusivo dell’accusato”. Ne discende che i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico non possono giustificare la proroga della carcerazione preventiva di __________, considerazioni che valgono anche con riferimento alle altre imputazioni (tentato omicidio passionale, infrazione alla LStup, vie di fatto e/o lesioni semplici ai danni di __________) per le quali il Procuratore pubblico ha intenzione di promuovere l’accusa entro il deposito degli atti.

 

 

5.

 

E’ invece dato e sufficientemente concreto il pericolo di recidiva.

 

Preliminarmente occorre ricordare che il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPPVaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59); anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

 

Nel proprio referto peritale 11/12 settembre 2007 il dr. __________, ha concluso che __________ ha agito in stato di scemata imputabilità di grado medio e che, per quanto concerne la recidiva, “Senza entrare specificatamente nei dettagli possiamo dire che, al momento attuale il peritando – se “lasciato a se stesso” – presenterebbe un fondato pericolo di commettere nuovi reati. Egli è affetto da un disturbo di personalità che, per definizione, costituisce una problematica cronica e stabile, difficilmente accessibile ad una terapia e ancor più ad un’evoluzione spontanea favorevole, egli è inoltre affetto da una dipendenza cronica pronunciata. (…) E’ verosimile che il peritando, a causa delle sue condizioni psichiche, possa commettere reati di tipo impulsivo oppure aggressivo, come quelli qui in esame” (cfr. AI 124, ad 3.1 e 3.2).

Non vanno inoltre trascurati i precedenti dell’accusato.

 

 

6.

 

Resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). In relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: il reato di cui all’art. 111 CP è sicuramente grave e la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire (poco più di due mesi) appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna.

 

Per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e/o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005).

In concreto, da un esame degli atti dell’inchiesta, che ha presentato delle difficoltà con riferimento alla ricostruzione dei fatti a causa della reticenza di alcuni testi e, soprattutto, della poca lucidità dei protagonisti a causa dell’elevato grado di alcoolemia con conseguente allungamento dei tempi, non emergono tempi morti di durata eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la legalità della detenzione. Del resto, il rispetto di tale principio è riconosciuto anche dalla difesa. Le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in quanto tale non risulta (ancora) lesiva del principio di celerità.

 

Discende da quanto sopra che una proroga fino al 9 dicembre 2007 compreso, è (ancora) rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità, fermo restando l'obbligo del magistrato inquirente di procedere indilatamente nei suoi incombenti ex art. 102 CPP.

 

 

7.

 

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascrittigli e concreti elementi a sostegno di un concreto pericolo di recidiva. La detenzione preventiva non è, al momento e anche tenuto conto della proroga richiesta, lesiva del principio di proporzionalità.

L'istanza è pertanto accolta ed il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 dicembre 2007 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Q.M.

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 22, 111, 122, 123 e 129 CP, 91 LCStr., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

 

 

decide

 

 

1.  L'istanza è accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 dicembre 2007 (compreso).

 

 

2.  Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

 

 

4.  Intimazione:

 

 

 

 

 

 

                                                                                    giudice Ursula Züblin