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Incarto n. INC.2007.22304 |
24 maggio 2007 |
In nome |
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Claudia Solcà |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 14 maggio 2007 da |
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__________ |
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e qui trasmessa con preavviso negativo del 18/22 maggio 2007 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano |
visti gli scritti della difesa dell’accusato 21 e 22 maggio 2007;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
in fatto:
A.
__________ è stato arrestato il 3 maggio 2007 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del PP Marco Villa per titolo di lesioni semplici, vie di fatto, coazione e ripetuta violenza carnale, “fatti avvenuti a __________, in __________ in data __________ a danno di __________” (AI 2).
Il 4 maggio 2007 il PP, con richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a __________ l’accusa per gli stessi titoli di reato menzionati nell’ordine d’arresto chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, per pericolo di collusione, per pericolo di recidiva e di fuga (GIAR 223.2007.1, doc. 1).
Il 4 maggio 2007 questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e, in particolare, per permettere agli inquirenti di eseguire il più presto possibile, il verbale del teste __________ sulla presenza della presunta vittima, prima del 1° maggio 2007, nell’appartamento di __________ dell’accusato e per permettere il confronto tra l’accusato e la presunta vittima (Inc. GIAR 223.2007.1, doc. 4).
Sia davanti alla Polizia che a verbale di conferma dell’arresto, __________ ha negato ogni addebito.
B.
Il 14 maggio 2007 __________, per il tramite del proprio patrocinatore e con l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 15 maggio 2007), chiede di essere posto in libertà provvisoria. A mente della difesa, che comunque contesta l’esistenza dei seri indizi di reato, l’istruttoria sarebbe ormai praticamente conclusa (per gli atti principali) e non vi sarebbe più pericolo di collusione. Il mantenimento della carcerazione preventiva oltre il verbale di confronto tra accusato e parte civile non sarebbe più rispettoso del principio di proporzionalità, (Inc. GIAR 223.2007.4, doc. 1).
C.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 18/22 maggio 2007 (Inc. GIAR 223.2007.4, doc. 2), ribadisce l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili sia dalle costanti e lineari dichiarazioni della vittima che dalle dichiarazioni dell’accusato stesso.
Per quanto riguarda i bisogni istruttori il Procuratore pubblico afferma che l’inchiesta è in pieno svolgimento (con il confronto tra vittima e accusato di lunedì 21 maggio) e “altri atti istruttori dovranno essere compiuti per definire anche la situazione professionale dell’accusato e i suoi trascorsi” (preavviso, p. 3).
A mente del magistrato inquirente esiste poi un grave e concreto pericolo di collusione e di recidiva, l’accusato non sarebbe nuovo alla commissione di reati contro la persona e se “posto in libertà provvisoria non vi è alcuna garanzia che l’accusato non prenda contatto con la vittima al fine di sottoporla a pressioni e a minacce tali da indurla a ritrattare le accuse mosse nei suoi confronti e a commettere nei confronti della stessa o della sua famiglia, atti di ritorsione e vie di fatto per essere stato denunciato” (preavviso p. 3).
La concretezza del pericolo di collusione emergerebbe dal contenuto degli SMS inviati alla presunta vittima e dalle dichiarazioni di quest’ultima e della sorella secondo cui quando l’accusato ha saputo di essere stato denunciato ha contattato la parte civile per farle ritirare la denuncia.
A mente del PP “l’accusato cercherà con ogni mezzo di arrivare in aula con una situazione probatoria a lui più favorevole”, ciò visti anche i suoi precedenti penali e le manovre collusive già messe in atto dall’accusato farebbero ritenere che “neppure la conclusione dell’istruttoria formale predibattimentale farà venir meno il pericolo di collusione” (preavviso, p. 3).
Il carcere preventivo sinora sofferto, vista la gravità delle imputazioni, sarebbe poi rispettoso del principio di proporzionalità.
D.
La difesa, con fax 21 maggio 2007 (antecedente alla ricezione da parte di questo ufficio del preavviso negativo del PP all’istanza di libertà provvisoria) e 22 maggio 2007, alla luce della ampia confessione resa dall’istante a verbale 16 maggio 2007 e confermata nel verbale a confronto con la parte civile il 21 maggio 2007, ribadisce l’inesistenza del pericolo di collusione considerato che “con due confessioni libere e molto chiare l’imputato ha dimostrato di non avere nessuna intenzione in libertà di cambiare atteggiamento” nonché il fatto che la parte civile “non ritirerà mai la denuncia, è assistita da un ottimo legale ed è decisa a farsi rispettare” (osservazioni 22 maggio 2007, p. 3). Pure inesistente il pericolo di recidiva che sarebbe fugato sempre dalle ampie ammissioni dell’accusato che non avrebbe nessun interesse a peggiorare la propria situazione processuale; inoltre la difesa chiede espressamente l’adozione di misure volte ad evitare contatti tra accusato e parte civile e suoi familiari.
In diritto:
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 15 maggio 2007, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio per posta preavviso negativo il 18 maggio 2007, nel termine quindi di 3 giorni.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
“L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).”
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata (come nel caso in esame), l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.
A sostenere questa tesi concorrono, oltre alle dichiarazioni della parte civile, le libere e chiare (per usare le parole della difesa) confessioni dell’accusato rese a verbale PP 16 maggio 2007 e ribadite nell’ambito del verbale a confronto con la parte civile del 21 maggio 2007 nei quali l’istante ha ammesso di essere stato cosciente di avere costretto la parte civile a subire due rapporti sessuali contro la sua volontà.
4.
a)
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
b)
Nel caso in esame, il Procuratore pubblico afferma nel preavviso negativo 18 maggio 2007 che l’inchiesta a carico di __________ non è ancora conclusa dovendosi ancora procedere al confronto tra accusato e parte civile e malgrado siano già stati eseguiti numerosi verbali (anche di testi) ed accertamenti “altri atti istruttori dovranno essere compiuti per definire anche la situazione professionale dell’accusato e i suoi trascorsi” (preavviso p. 3).
A mente del PP, considerata la personalità dell’accusato – che non è nuovo alla commissione di reati contro la persona – che non lo porterebbe ad accettare l’affronto di essere stato denunciato per un reato di tale natura come quello di violenza carnale, se posto in libertà provvisoria non vi sarebbe garanzia che __________ non prenda contatto con la parte civile al fine di sottoporla a pressioni e a minacce tali da indurla a ritrattare le accuse o a commettere nei confronti della parte civile e della sua famiglia ritorsioni per essere stato denunciato. A sostegno di questa tesi il PP rievoca il comportamento dell’accusato che, appena saputo di essere stato denunciato, ha chiamato la parte civile al fine di farle ritirare la denuncia.
Sempre a mente del PP il rischio di una pena di una certa importanza in caso di condanna potrebbe portare l’accusato a mettere in atto manovre collusive “con ogni mezzo” per arrivare in aula con una situazione probatoria a lui più favorevole tanto che vi sarebbe la necessità di “preservare le prove raccolte e quelle ancora da assumere sino al dibattimento”.
La difesa afferma invece che con due confessioni libere e molto chiare __________ ha ampiamente dimostrato di non avere intenzione, una volta rimesso in libertà provvisoria, di cambiare atteggiamento, inoltre la parte civile, patrocinata, appare più che decisa a farsi rispettare. Basterebbe poi imporre misure di condotta adeguate per impedire all’accusato di contattare la parte civile.
Ora, è evidente che lo svolgimento del confronto tra accusato e parte civile è un passo istruttorio indispensabile per il procedimento penale in corso, tanto che la PP, che ha agito con la dovuta celerità dall’arresto sino ad oggi, lo ha già effettuato in data 21 maggio 2007. Per il resto gli altri atti istruttori indicati dalla PP non sembrano influenzabili dalla messa in libertà provvisoria dell’accusato.
Il rischio che __________, se messo in libertà provvisoria, tenti di contattare la parte civile per farle cambiare versione, alla luce delle sue ammissioni – ammissioni che hanno riguardato le imputazioni principali ma anche i suoi tentativi, più o meno leciti, di fare ritirare la denuncia alla parte civile – e degli accertamenti assicurati agli atti, è veramente minimo, oltre ad non avere un’alta probabilità di successo (e potrebbe addirittura rivelarsi, a questo stadio della procedura, controproducente per l’accusato stesso).
La parte civile, che ha affrontato più interrogatori di Polizia e davanti al PP senza mai cambiare versione, è stata lineare e decisa anche nel verbale a confronto diretto con l’accusato del 21 maggio 2007. Nella remota ipotesi in cui la stessa, peraltro patrocinata da un legale dall’inizio dell’inchiesta formale, dovesse farsi influenzare da __________ al fine di rendere una diversa versione dei fatti a lui più favorevole, con riferimento ad atti d’inchiesta, si sconfinerebbe certo dai limiti del buon senso o del penalmente tutelabile (cfr. per analogia CRP 23.04.2007 in re M.G., 60.2007.121, cons. 15).
Diverso il discorso se __________ intendesse fare cambiare versione alla parte civile con atti d’ingerenza nei suoi confronti o nei confronti dei suoi famigliari, atti che potrebbero addirittura costituire violazioni della legge (quali minacce, abusi del telefono o altro) ma a questo punto appare sufficiente, e più rispettoso del principio di proporzionalità, imporre all’accusato, quale misura sostitutiva dell’arresto, norme di condotta secondo le quali non abbia a contattare con nessun mezzo la parte civile ed i suoi famigliari.
In virtù di quanto precede, ribadito che il 21 maggio 2007 si è proceduto all’interrogatorio a confronto tra accusato e parte civile e che i non meglio definiti “atti istruttori che dovranno essere compiuti per definire anche la situazione professionale dell’accusato e di suoi trascorsi” costituiscono i soli bisogni d’inchiesta avanzati dal PP, che come detto non sembra possano essere compromessi in caso di messa in libertà provvisoria dell’accusato, la protrazione della detenzione preventiva dell’accusato qui istante per permettere l’espletamento di tali atti istruttori non appare più giustificata.
5.
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n.2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
Il magistrato inquirente sostiene l’esistenza del pericolo di recidiva dal momento che __________ non è nuovo alla commissione di reati contro la persona e, in relazione con quanto avanzato per il pericolo di collusione, che potrebbe tentare di influenzare la parte civile o le persone a lei vicine al fine di farle ritirare la denuncia.
A mente dell’istante il pericolo di recidiva sarebbe invece scongiurato dalle ampie e dettagliate confessioni rese al PP e i dubbi del magistrato inquirente potrebbero essere fugati dall’adozione di norme di condotta atte a evitare il rischio di contatti con la vittima e la di lei famiglia e ciò nell’interesse non soltanto dell’inchiesta e della parte civile ma anche dell’accusato stesso.
I precedenti penali cui fa riferimento il PP sono piuttosto lontani nel tempo e di gravità sicuramente inferiore ai reati qui considerati e non sono sufficienti per potere fondare, da soli, il timore che __________, se messo in libertà provvisoria, tenterà di importunare in qualche modo la parte civile o di commettere nuovamente fatti analoghi a quelli per cui è stato accusato e arrestato.
Per di più l’istante in precedenza non aveva subito (per tutti i DA a lui riferiti) neppure un giorno di detenzione (intesa sia come carcere preventivo che pena detentiva da espiare) mentre che per l’attuale procedimento penale egli si trova in carcere preventivo dal 3 maggio scorso; il carcere preventivo sinora sofferto potrà sicuramente essere considerato dall’istante quale elemento deterrente per commettere dei nuovi reati contro la persona o contro l’integrità sessuale, ridimensionando di molto i timori per la sussistenza del pericolo di recidiva che non appare né concreto né liquido.
Va poi considerato favorevolmente il fatto che l’accusato, seppur all’inizio abbia negato le proprie responsabilità, già durante il primo verbale davanti al PP (senza che fosse a confronto con la parte civile) abbia ammesso i fatti. Tale comportamento processuale fa sperare che egli abbia finalmente compreso quale sia il comportamento che dovrà da ora innanzi tenere con la sua ex-fidanzata e parte civile, tant’è che se dovesse tentare di commettere nuovi reati contro la persona o contro l’integrità sessuale nei suoi confronti ciò potrebbe comportare un suo riarresto e, nel prosequio, avere delle conseguenze molto gravi davanti ad una Corte di merito.
6.
In conclusione, vista l'assenza di indicazioni circa pericolo di fuga (che peraltro non emerge dagli atti) e visto quanto detto in particolare al considerando n. 4 della presente in merito all'invocato pericolo di collusione occorre concludere, anche per motivi di proporzionalità (la gravità del reato da sola non bastando), che la detenzione preventiva cui è astretto __________ non è più rispettosa dei dettami di legge che permettono restrizione del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e che pertanto __________ dovrà essere messo in libertà provvisoria alle condizioni – volte a scongiurare il pericolo di collusione – di evitare qualsiasi contatto con la parte civile __________, i suoi genitori e le sue sorelle e di rimanere costantemente a disposizione delle autorità inquirenti per il seguito dell’inchiesta e di rendersi reperibile attraverso il patrocinatore, pena il ripristino della misura e/o, se ne sono date le condizioni, l'estensione del procedimento a reati contro l'amministrazione della giustizia o ad altri reati (cfr. per analogia CRP 16 settembre 2005 in re B., 60.2004.297, consid. 12; artt. 96 e 107 CPP).
Soluzione che s’impone anche in ossequio al principio di proporzionalità.
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L'istanza è accolta, di conseguenza __________ è posto in libertà provvisoria con effetto immediato, alle seguenti e cumulative condizioni:
a. evitare qualsiasi contatto (attivo e passivo) con la parte civile, i suoi genitori e le sue sorelle;
b. rimanere costantemente a disposizione degli inquirenti, per qualsiasi ulteriore necessità, rendendosi reperibile per il tramite del patrocinatore.
La violazione delle condizioni indicate potrà condurre al ripristino della misura cautelare privativa della libertà (art. 109 CPP).
2. Il Procuratore pubblico è invitato a disporre per l'immediata esecuzione della presente decisione.
3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
5. Intimazione (anticipata via fax):
giudice Claudia Solcà