Incarto n.
INC.2007.26802

Lugano

28 giugno 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 26/27 giugno 2007 da

 

 

__________(Avv.__________)

 

 

contro

 

 

per ritardata, rispettivamente denegata giustizia del Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona, nell’ambito del procedimento di cui all’incarto MP __________;

 

potendosi prescindere dal richiedere osservazioni al magistrato inquirente, rispettivamente visionare l’incarto MP;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

che:

 

-   gli antefatti al presente reclamo sono già stati ricostruiti in precedente decisione di questo ufficio, alla quale si può fare riferimento:

-    nei confronti di __________ è stato aperto un procedimento penale il 16 maggio 2007, a seguito di Rapporto di segnalazione della polizia cantonale, con riferimento alla LFStup e LCan (AI 1);

 

-    successivamente sono stati emanati un ordine di traduzione forzata e un ordine di perquisizione e sequestro il 21 rispettivamente 24 maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli artt. 19 e 19a LFStup (AI 2 e 3);

 

-        gli ordini sono stati eseguiti il 24 maggio 2007 (cfr. in AI 8);”

 

(GIAR 13 giugno 2007, inc. 268.2007.3)

 

-   il reclamo contro il sequestro, cui ci si riferisce nella decisione appena citata, é stato dichiarato irricevibile (e privo di oggetto attuale) constatata la pendenza di una istanza di confisca anticipata ex art. 163 CPP, in base alle seguenti constatazioni e considerazioni:

 

“-   la procedura di confisca anticipata di cui all’art. 163 cpv. 2 e 3 CPP è una procedura di merito (Messaggio n. 5411 del 19 agosto 2003; Rapporto commissione legislazione del 12 gennaio 2005; Rapporto aggiuntivo del 19 gennaio 2005);

 

-    il giudice penale (del merito) è immediatamente investito di tutte le questioni relative all’oggetto della domanda, compreso il sequestro (e la perquisizione che lo precede), con conseguente incompetenza del GIAR ad esprimersi in merito; e ciò non solo per ragioni di opportunità (evitare giudizi contraddittori sullo stesso oggetto, o meglio evitare che l’oggetto del giudizio di merito possa essere “sottratto” al suo giudice da una decisione incidentale): la procedura di merito deve essere considerata pendente e, di conseguenza, non c’è più spazio né competenza per giudizi incidentali sull’oggetto di tale procedura (perlomeno sintanto che non sia conclusa la relativa procedura: cfr. Rapporto commissionale del 12 gennaio 2005, punto 3.5, terzo capoverso), anche questioni di tipo formale debbono essere fatte valere, se del caso, in quella sede a titolo pregiudiziale (si veda anche il fatto che l’eventuale ricorso contro la decisione della Pretura è impugnabile alla CCRP: art. 163 cpv. 2 in fine);

 

-    non vi è analogia possibile con la competenza del GIAR in materia di sequestro nel periodo intercorrente tra l’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento (ammessa in applicazione della decisione CRP 30.7.2002, inc. 60.2002.00174), dato che in relazione alla procedura ex art. 163 CPP non si pone il problema del “pre-giudizio” in attesa dell’apertura del dibattimento;

 

-        di conseguenza, in virtù di quanto sopra constatato ed espresso, il reclamo menzionato in epigrafe deve essere dichiarato irricevibile, comunque attualmente privo d’oggetto;”

 

(GIAR 13 giugno 2007, inc. 268.2007.3)

 

-    secondo quanto affermato nel reclamo (doc. 1, inc. GIAR 268.2007.2), il primo giugno 2007 (quindi posteriormente all’istanza di confisca anticipata che risulta essere del 25 maggio 2007: cfr. sentenza 13 giugno 2007), __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di allestire una perizia ex art. 163 cpv. 1 CPP sugli oggetti sequestrati (trattasi di talee), ritenendoli (verosimilmente) soggetti ad “alterazione o corruzione”; il 12 giugno 2007 ha chiesto l’accertamento in contraddittorio dello stato degli oggetti sequestrati, ribadendo entrambe le richieste il 15 giugno 2007 (dopo aver ricevuto uno scritto dall’inquirente che gli chiedeva di meglio esplicitarle);

 

-    confrontato, a suo dire, con il successivo silenzio dell’inquirente, __________ ha inoltrato il presente reclamo per ritardata/ denegata giustizia;

 

-    preliminarmente, ritenuta la presenza (se si preferisce: pendenza) di una istanza di confisca anticipata sulle talee per le quali è stata chiesta una perizia/constatazione (non risulta che tale procedura si sia già conclusa con sentenza definitiva e il reclamante è silente in merito) questo giudice deve accertare la ricevibilità del reclamo per rapporto alla sua propria competenza;

 

-    per le stesse considerazioni esposte nella sentenza del 13 giugno 2007 (e riportate più sopra), nonché per evitare sovrapposizioni e conflitti di competenze (se non per semplice opportunità), questo ufficio ritiene di non essere competente a pronunciarsi in merito a questioni che concernono (direttamente o indirettamente) quanto è oggetto dell’istanza di confisca anticipata, cioè di una procedura di merito; e ciò fino a crescita in giudicato della relativa decisione e, ovviamente, a dipendenza dell’esito della stessa (solo una decisione negativa sulla confisca anticipata e contestuale mantenimento del sequestro - cfr. Rapporto 12.1.2005 sul messaggio 56411, pag 9 - potrebbe condurre a ulteriori competenze di questo ufficio sullo stesso oggetto);

 

-    di conseguenza, e in conclusione, (anche) il presente reclamo deve essere dichiarato irricevibile;

 

-    non trattandosi di un reclamo contro il sequestro in quanto tale (o le sue modalità) questo giudice non ritiene ci si trovi in uno dei casi di cui all’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; per questo motivo non vengono indicate vie di ricorso cantonali; la questione essendo comunque opinabile e la CRP, a quanto risulta, non essendosi mai pronunciata in merito, si precisa che spetta a quest’ultima autorità, se del caso, pronunciarsi sulla sua propria competenza;

 

-    tasse e spese seguono la soccombenza;

 

 

 

P.Q.M.

 

 

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 LFStup, 161 ss., 163, 280, 284 CPP,

 

 

 

 

decide:

 

 

1.

Il reclamo è irricevibile.

 

 

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.-, e le spese di FRS 40.-, sono a carico del reclamante.

 

 

3.

Intimazione

 

                                                                           giudice Edy Meli