Incarto n.
INC.2007.44902

Lugano

9 novembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 31 ottobre/2 novembre 2007 da

 

 

 

__________

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo 5/6 novembre 2007 dal

 

 

Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, Lugano

 

preso atto delle osservazioni 8 novembre 2007 della difesa al preavviso negativo;

 

visti gli inc. MP __________ e __________;

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

A.

 

__________ è stato arrestato il 2 ottobre 2007 con contestuale promozione dell’accusa per titolo di truffa per mestiere, abuso di carte-chèques o di credito per mestiere, appropriazione indebita e falsità in documenti, e meglio, “per avere in correità con __________ (ora irreperibile) a scopo di indebito profitto agendo per mestiere, sulla base di uno schema mirato di frode, a nome di società a loro riconducibili quali __________ e __________ (ora __________), ordinato, ottenuto e successivamente utilizzato illecitamente carte di credito, sottoscritto contratti leasing per autoveicoli senza procedere al pagamento delle rate mensili e senza restituire i veicoli, ben sapendo che non avrebbero fatto fronte al pagamento degli oneri finanziari connessi alle stipule contrattuali, nonché ottenuto prestiti personali, consapevoli del fatto che non avrebbero potuto far fronte al pagamento delle relative fatture, facendo pure uso per la commissione dei reati di falsi documenti” (doc. 1, inc. GIAR 449.2007.1).

 

L’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo essendo dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione (doc. 5, inc. GIAR cit.).

 

B.

 

L’inchiesta si è sviluppata, oltre che tramite la verbalizzazione dell’accusato (6 volte dalla Polizia e due dal magistrato inquirente) e della sua compagna, tramite l’acquisizione della documentazione bancaria concernente i conti facenti capo all’accusato, rispettivamente alle società __________, __________, documentazione attinente le suddette società, perquisizioni presso l’ufficio e l’abitazione dell’accusato, acquisizione della documentazione concernente i contratti stipulati per l’ottenimento delle carte di credito e dei collegamenti telefonici, ecc.. Alcuni ordini di perquisizione e sequestro non sono ancora stati evasi.

Nei confronti di __________, che, a quanto è dato sapere si trova in __________, è stato emanato ordine d’arresto.

 

 

C.

 

Con istanza 31 ottobre 2007 __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa dopo aver rilevato che l’accusato non avrebbe ancora avuto la possibilità di farsi contestare i fatti dal magistrato inquirente, evidenzia che il mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe misura inutile e sproporzionata: __________ ha sempre risposto alla domande postigli e “non modificherà di una virgola le dichiarazioni sin qui rese, cosicché non si capisce lo scopo della carcerazione preventiva se non quello, vietato, di fare pressione affinché dichiari questo o quello”. La difesa contesta poi l’esistenza di pericolo di inquinamento delle prove, non potendo in alcun modo l’accusato alterare/modificare la documentazione oggetto dei molteplici ordini di perquisizione e sequestro emanati dal Procuratore pubblico. Né il perdurare della carcerazione potrebbe essere motivato dal fatto che la raccolta delle prove non è terminata o dalla necessità di sentire terze persone ancora a piede libero, trattandosi di motivo non previsto dal CPP e, comunque, ritenuto che __________ si trova all’estero, si renderebbe necessario l’invio di una rogatoria con conseguente allungamento dei tempi di carcerazione.

Riassumendo, nulla porterebbe a ritenere che l’accusato, interrogato diverse volte dalla polizia, modificherà in futuro la propria versione dei fatti, i bisogni istruttori non potrebbero pertanto che dirsi esauriti, né vi sarebbe un concreto pericolo di inquinamento delle prove, rilevato inoltre che non sussisterebbe motivo alcuno per ritenere che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, possa attivarsi per impedire una corretta ricerca/acquisizione delle prove.

La difesa contesta, inoltre, l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, essendo l’accusato domiciliato a __________ dove ha il centro dei propri interessi, pericolo che, comunque, potrebbe essere ovviato con l’adozione di misure sostitutive (deposito dei documenti di legittimazione, obbligo di presentarsi settimanalmente in polizia, versamento di una cauzione).

In conclusione non vi sarebbe alcun motivo di interesse pubblico atto a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, che sarebbe pertanto misura inutile e sproporzionata.

 

 

D.

 

Il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo. Riassunti gli indizi di colpevolezza a carico di __________, il magistrato inquirente evidenzia esistenza di bisogni dell’inchiesta ed esistenza di concreto pericolo di collusione, segnatamente con il correo __________, che verrà sentito per via rogatoriale, di un concreto pericolo di fuga, nonché di un concreto pericolo di recidiva. Infine il Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di celerità e proporzionalità.

 

 

E.

 

Con scritto 6 novembre 2007 la difesa ha chiesto l’accesso integrale all’incarto, il Procuratore pubblico ha accolto parzialmente la richiesta, dando accesso a tutti gli atti ad eccezione della documentazione sequestrata presso l’abitazione, gli uffici di __________ e presso la __________ (trattandosi di documentazione non ancora contestata all’accusato), nonché dei verbali di polizia dell’accusato e della sua compagna, in quanto contenenti contestazioni dettagliate che è sua intenzione riproporre all’accusato, ciò in ossequio alla necessità istruttoria di rispettare il principio dell’immediatezza.

 

Si precisa che in data 6 novembre 2007 il Procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio (il secondo) di __________ e l’interrogatorio successivo è già stato fissato per il prossimo 13 novembre.

 

 

F.

 

Con osservazioni 8 novembre 2007 la difesa si riconferma nella primitiva istanza. In particolare, la difesa contesta l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, così come l’esistenza di motivi di interesse pubblico, peraltro, a suo dire, indicati in maniera del tutto sommaria dal Procuratore pubblico in sede di preavviso, atti a giustificare la proroga della carcerazione preventiva. Ritiene inoltre che, non potendo aver avuto visione dei verbali di polizia (che pertanto non potranno essere posti a fondamento della decisione di questo ufficio), l’asserita correità dell’istante con __________ non potrebbe nemmeno essere provata. Infine propone una cauzione di fr. 15'000.--.

 

 

In diritto

 

 

1.

 

Preliminarmente, si accerta che l’istanza, presentata dall’accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Ricevuta dal Ministero pubblico il 1. novembre 2007, l’istanza è stata inoltrata a questo ufficio il 5 novembre 2007 con il preavviso negativo; il termine di cui all’art. 108 cpv. 1 CPP è rispettato, considerato che il terzo giorno utile è festivo (art. 20 CPP).

La ricezione essendo avvenuta il 6 novembre 2007, il termine imposto a questo giudice dall’art. 108 cpv. 2 CPP scade il 9 novembre 2007.

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

 

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

 

 

3.

 

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

 

In concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, sussistono seri e concreti indizi nei confronti di __________ per i reati ascrittegli e, meglio, per ritenere che __________ e __________ siano venuti in __________ per mettere in atto, attraverso le società __________ e __________ (ora __________), un’attività illecita, cioè truffe al credito/abusi di carte di credito, così come indicato nella promozione dell’accusa. In particolare, dagli atti emerge che __________ e __________ hanno ottenuto carte di credito personali a nome delle società, falsi cedolini di versamento sono stati inviati per riattivare le carte di credito che erano state bloccate per mancato pagamento, nonché che hanno ottenuto finanziamenti allegando falsi estratti bancari a supporto di inesistenti disponibilità finanziarie delle società richiedenti. Allo stadio attuale il danno provvisorio causato ammonta ad oltre fr. 360'000.--, cui va aggiunto uno scoperto nei confronti di __________ di fr. 50'000.--. Inoltre, a nome della __________, nel periodo febbraio 2006-ottobre 2007, sono state intestate 10 macchine in leasing di grossa cilindrata, rispettivamente sono stati sottoscritti contratti per 8 collegamenti cellulari con la __________ e 20 con la __________, seppure detta società non abbia mai svolto alcuna attività e neppure conseguito alcun reddito, come ammesso dallo stesso istante (cfr. verb. PP 6.11.2007). Si precisa che vi sono pure contratti con la __________ per 6 collegamenti cellulari (2 __________, __________, 1 __________ e 1 __________) e che lo scoperto ammonta ad oltre fr. 18'000.--.

Va inoltre considerato che _________, peraltro già condannato in __________ per esercizio abusivo di una professione, bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere e ricettazione, destano non poche perplessità. Egli ha infatti dichiarato di essere giunto in Svizzera a fine 2005 con __________ con lo scopo di avviare un’attività di consulenza in ambito finanziario e fiscale (sebbene in quel periodo l’accusato svolgesse la propria attività in tutt’altro settore, quello della ristorazione, percependo uno stipendio mensile di Euro 1’200.--), che a tal fine sarebbero venuti in __________ 3 o 4 volte “per verificare le possibilità di sviluppo di un’attività”, seppure a quel momento non avessero alcun contatto in __________, e di aver preso appuntamento tramite un motore di ricerca in internet con la __________ presso la quale hanno poi acquistato la __________ (cfr. verb. PP 25.10.2007). Inoltre, come detto sopra, gli atti istruttori esperiti, ivi compresa l’audizione dell’istante, hanno permesso di accertare che tale società non ha mai svolto alcuna attività e che ciononostante e senza clienti e neppure prospettive concrete i due hanno locato un appartamento lussuoso presso __________ e che successivamente __________ è stato raggiunto dalla fidanzata, la quale ha dichiarato di non aver svolto alcuna attività lucrativa, ma di essere stata mantenuta dall’accusato (il quale ha invece asserito che la stessa sarebbe vissuta grazie ad una rendita proveniente dall’attività di un fondo commerciale) e nell’ottobre 2006 ha locato un appartamento a __________ per un canone mensile di oltre fr. 3'000.--. In proposito basti osservare che lo stesso accusato ha asserito di aver svolto “durante la mia vita” attività professionali unicamente per periodi limitati, conseguendo un reddito mensile non superiore a Euro 1'500.-- e che le sue affermazioni secondo cui tra il 2005 ed il marzo 2007, per il proprio sostentamento egli avrebbe fatto capo a denaro prestatogli dal padre (complessivi Euro 180'000.--) sono prive di riscontri oggettivi.

Infine non va trascurato l’atteggiamento processuale dell’istante che non può certo essere ritenuto trasparente e lineare, come invece sostiene la difesa: egli infatti, oltre a scaricare tutte le responsabilità nei confronti di __________, ha modificato la propria versione dei fatti in merito a più episodi (ad esempio la sottoscrizione della richiesta del contratto di finanziamento con __________, dapprima negata e poi ammessa nel corso del verbale di conferma dell’arresto; gli incontri con __________, in un primo tempo aveva dichiarato di non averlo più visto da giugno 2007 per poi ammettere di averlo visto più volte nel corso dell’estate scorsa), ciò che certo non depone a favore della sua credibilità. Qualche perplessità emerge anche dalla circostanza che soltanto pochi giorni prima dell’arresto __________ abbia sporto denuncia nei confronti di __________; a ciò si aggiunge che nella denuncia l’istante evidenzia di essere venuto a conoscenza del fatto che __________ avrebbe richiesto anche a nome suo e delle società __________ e __________ della carte di credito utilizzate in modo fraudolento e truffaldino unicamente nell’agosto 2007 e di averlo cercato invano per tutto il mese, mentre che successivamente, nel corso del verbale di conferma dell’arresto, ha dichiarato che di tale fatto __________ lo avrebbe informato già nel corso del febbraio 2007.

 

Per quanto riguarda la mancata visione dei verbali di polizia, a prescindere dal fatto che il magistrato inquirente ne ha indicato per sommi capi il contenuto e che, comunque, la difesa ha colloqui liberi (anche telefonici) con il prevenuto che è perfettamente a conoscenza di quanto da lui dichiarato, giova rilevare che comunque indizi concreti di correità con __________ emergono con chiarezza dagli atti visionati dal difensore, in particolare, tra l’altro, dalla documentazione allegata al rapporto di arresto e da quella di cui all’AI 80.

 

Il primo presupposto per il mantenimento della carcerazione preventiva è quindi dato.

 

 

4.

 

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

 

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

 

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

 

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

 

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

 

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

 

Come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico in sede di preavviso, che appare sufficientemente motivato, occorre accertare l’esatta dinamica e modalità di ogni singola truffa al credito/abuso di carte di credito, acquisendo i documenti giustificativi, rispettivamente accertare il ruolo di ogni correo, non potendosi inoltre escludere l’esistenza di ulteriori episodi truffaldini e la partecipazione di altre persone oltre a all’istante e a __________ (ad esempio __________, __________).

Se è vero che __________ non può alterare/modificare la documentazione acquisita e/o in fase di acquisizione è altrettanto vero che occorre accertare l’esatta provenienza degli ingenti importi pervenuti sul conto presso la __________ intestato a __________ nel periodo agosto 2007- settembre 2007, nonché effettuare accertamenti sulle società __________ che hanno effettuato i bonifici e il ruolo dell’istante in seno a queste società (cfr. anche corrispondenza postale sequestrata). Pure oggetto di chiarimento dovrà essere la fattispecie concernente __________, cittadino __________ ivi residente, che, dagli atti, sembrerebbe aver versato a __________ e __________ un importo di fr. 100'000.-- per la liberazione del capitale di una società con sede a __________, fattispecie nella quale sarebbero pure stati utilizzati documenti falsi (cfr. denuncia 15.06.2007 e documentazione allegata). E soprattutto occorrerà procedere, per via rogatoria, all’interrogatorio di __________ e nei cui confronti è già stato spiccato un ordine di arresto.

Trattasi di atti istruttori imprescindibili per il chiarimento della fattispecie, che dovranno poi essere contestati all’accusato, ed in relazione ai quali esiste concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove: tali accertamenti, in particolare l’audizione di __________, esigono chiarimento senza possibilità di collusione e di inquinamento delle prove, come potrebbe essere attraverso libertà, rimpatrio, contatto non soltanto con __________, ma anche con l’amministratore della società che ha predisposto i versamenti a favore del conto presso la __________ ed eventuali altre persone coinvolte: i cambiamenti di versione e la mancanza di una versione lineare e trasparente dell'accusato, che appare piuttosto del tutto sommaria, imprecisa e nient’affatto convincente, sono elemento concreto in tal senso (e senza violazione della garanzia del diritto al silenzio).

Nel caso in esame, l’istruzione formale deve essere considerata ancora agli inizi, vista l'esigenza di effettuare accertamenti all'estero e che non è stato ancora possibile chiarire gli effettivi ruoli di ciascuno, ciò anche in considerazione dell'atteggiamento processuale negatorio sopradescritto, chiaramente anche la latitanza di __________ contribuisce a complicare ed allungare i tempi dell’inchiesta.

 

Ciò posto la scarcerazione di __________ appare senz'altro prematura.

 

In ogni caso, con particolare riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore pubblico dovrà prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità locali. In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

Il fatto che non si sia (ancora) proceduto all’inoltro della rogatoria per procedere all’interrogatorio di __________ non può (ancora) essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità occorre infatti considerare che è tuttora in corso la raccolta/esame di documentazione per acclarare quanto avvenuto in __________. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP), caso contrario non potranno ulteriormente essere fatti valere per giustificare il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.

 

 

Da ultimo, per quanto riguarda il fatto che l'accusato sia stato sentito solo due volte dal magistrato inquirente, giova rilevare che a far tempo da tale data, lo stesso è comunque stato sentito più volte dalla Polizia e che è già stato fissato il prossimo verbale, il terzo, con il magistrato inquirente.

 

 

5.

 

Quanto al pericolo di fuga, qui trattato a titolo abbondanziale visto l'accertamento di un pericolo di collusione, si ricorda innanzitutto che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

__________ è cittadino __________, in __________, Paese dal quale non sarebbe comunque estradabile e dove vivono la sua famiglia – con la quale, perlomeno con il padre, secondo le dichiarazioni dell’accusato stesso ha forti contatti - ed attualmente la compagna: se è vero che egli risiede in __________ da fine 2005 è altrettanto vero che il suo (indiziato) importante coinvolgimento nella fattispecie inquisita e la volontà implicitamente espressa di nascondere la realtà di quest’ultima (come indicato nel considerando precedente e considerata l'attuale situazione processuale) sono concreti elementi a favore dell'esistenza di tale pericolo perlomeno per il seguito del procedimento istruttorio.

 

Né può entrare in considerazione l’applicazione di misure sostitutive quali quelle proposte dall’istante, essendo notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, pure dato nel caso in esame.

Per quanto concerne in particolare il versamento di una cauzione, va comunque ricordato, se del caso a futura memoria, che "l’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga (CRP 17 novembre 2005, citata). Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586)" (cfr. GIAR 18 novembre 2005, 339.2005.3), mentre che il deposito dei documenti di legittimazione per un cittadino __________ appare di dubbia utilità.

 

 

6.

 

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, ci si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione (cfr. consid. 5), ricordato comunque che una condizione a fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può comunque prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.).

Si può comunque dire che, in considerazione delle precedenti condanne in __________, seppure non recentissime e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è certo florida (essendo i suoi averi posti sotto sequestro) - non essendo peraltro ravvisabili, allo stadio attuale concrete prospettive lavorative in __________ -, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________, peraltro più volte già condannato in __________ (condanne che non sembrano averlo trattenuto dal commettere atti analoghi), possa commettere ulteriori reati.

 

 

7.

 

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente dell'accusato, è sicuramente data.

 

Nessun rimprovero quanto a celerità può essere mosso, ad oggi, agli inquirenti. Del resto, chi compie reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare anche le necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi in questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.). L’accusato, infatti, è stato arrestato il 2 ottobre 2007, quindi poco più di un mese fa, i reati addebitatigli sono di sicura gravità, imputazioni per le quali non è affatto scontato che la pena, in caso di condanna, sia inferiore ad 1 anno ed, anche in tale ipotesi l'applicazione di una pena pecunaria e/o la sospensione non sono certe, rilevato comunque che anche nel caso di sospensione condizionale (ex art. 42 CP) - la cui eventualità non entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è certezza) per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF 125 I 60) - la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna. Infine, a far tempo dall'arresto gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, visti, da un lato, l'atteggiamento reticente e negatorio di __________, e, dall'altro, le ramificazioni in Italia dell’inchiesta; in questo lasso di tempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risultano manifeste violazioni dell'obbligo di celerità. L'inchiesta non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo, è stata condotta celermente, né vi sono stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1).

Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo l'accusato in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

 

 

8.

 

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ atti a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

 

 

P.Q.M.

 

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 148 e 251 CP, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU,

 

 

 

decide

 

 

 

1.   L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

 

 

2.   Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.

 

 

4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

                                                                                giudice Ursula Züblin