Incarto n.
INC.2007.4701

Lugano

22 febbraio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza presentata il 2/5 febbraio 2007 da

 

__________, __________, __________

(patr. dall’avv. __________, __________)

 

 

 

intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico dell’istante di cui all'ACC. __________ del 15 gennaio 2007- la revoca dell’ordine d’arresto a suo tempo emanato dal PP Tattarletti;

 

 

 

visti gli scritti 6 e 16/19 febbraio 2007 del Presidente della Corte e 12 febbraio 2007 del PP;

 

letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;

 

 

ritenuto e considerato,

 

in fatto ed in diritto

 

che:

 

-          contro __________ è pendente l’atto d’accusa n° __________ del 15 gennaio 2007 con il quale il PP Tattarletti lo ha rinviato a giudizio dinanzi alla Corte delle Assise criminali di Lugano, unitamente a __________ (in carcere preventivo dall’8 maggio 2006), __________, __________ (in carcere preventivo dal 15 luglio al 5 ottobre 2006), __________, __________ e __________, per titolo di ripetuta truffa aggravata, consumata e tentata (siccome commessa per mestiere) e ripetuta falsità in documenti;

 

-          in data 3 agosto 2006 il PP ha pubblicato l’ordine d’arresto (con diffusione nazionale) di __________, 02.07.1950, per titolo di truffa e falsità in documenti “per avere, a __________ nonché in altre località in Svizzera e all’estero, nel periodo tra gennaio 2004 e luglio 2004, agendo ripetutamente sotto il paravento della società __________, __________, a scopo di indebito profitto ed in correità con __________, __________, __________ e __________, ingannato con astuzia diverse persone, segnatamente titolari e/o collaboratori di aziende estere, ordinando loro, sotto false generalità ed a nome della __________, merce di diversa natura, consegnando assegni privi di copertura bancaria e/o sottacendo che tale merce non sarebbe stata pagata, inducendoli in tal modo ad un atto pregiudizievole del loro patrimonio, realizzando così un indebito profitto complessivo di EUR 465'347.- e CHF 74'170.80“ indicando quali motivi dell’arresto i bisogni dell’istruzione, il pericolo di fuga ed il pericolo di recidiva (AI 73);

 

-          __________ è stato interrogato dal PP, in qualità di accusato, in via rogatoriale il 3 ottobre 2006 presso gli Uffici della Guardia di Finanza di __________ e, con l’atto d’accusa __________ del 15 gennaio 2007, è stato accusato di ripetuta truffa aggravata per avere, in correità con __________, __________, __________ e __________, indotto o tentato di indurre le vittime a consegnare merce a credito alla __________ per almeno CHF 1’9359100.30 (merce in parte recuperata e restituita alle parti lese ed in parte, per almeno un valore di CHF 491'541.30, sparita e verosimilmente venduta sotto costo a terzi ignoti);

 

-          con l’istanza in discussione, erroneamente indirizzata al Tribunale penale cantonale, il difensore di __________ (che si è notificato per la prima volta con lettera 1° febbraio 2007 al TPC) chiede la revoca dell’ordine d’arresto a suo tempo emanato dal PP Tattarletti nei confronti di __________, al fine di potere preparare adeguatamente la difesa del proprio patrocinato che avrebbe intenzione di presenziare al pubblico dibattimento; a mente della difesa l’istruttoria è ormai conclusa e non vi sarebbe pericolo di recidiva (Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 2);

 

-          il Presidente della Corte delle Assise criminali non si oppone alla revoca dell’ordine d’arresto pur senza formulare particolari osservazioni (Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 4);

 

-          il PP non si oppone alla revoca dell’ordine d’arresto “nella misura in cui la stessa sia destinata a permettere la presenza dell’accusato al pubblico dibattimento” (Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 5);

 

-          ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPP l’ordine d’arresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato; il tenore letterale di questa disposizione sembra indicare che si riferisca all’ordine di arresto rimasto tale, cioè non ancora materialmente eseguito; l’ordine va revocato d’ufficio allorché appaia superato dalla situazione processuale del prevenuto, in particolare quando i sospetti gravanti su di lui hanno perso concretezza o quando le sue responsabilità risultano così limitate da rendere il provvedimento sproporzionato. Per contro, siccome l’ordine di arresto è generalmente pendente contro un prevenuto che si è sottratto all’arresto effettivo, è difficilmente concepibile che la revoca possa essere decretata per il venir meno dei motivi di interesse pubblico prevalente – pericolo di fuga, di collusione, di recidiva – che hanno motivato l’ordine d’arresto stesso (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, 1997, nota 1 ad art. 106);

la revoca dell’ordine d’arresto quando ne vengono meno le ragioni va pronunciata d’ufficio e non necessariamente su istanza di parte (op. cit., nota 3 ad art. 106);

 

-          l’autorità competente per revocare l’ordine d’arresto è quella che sarebbe abilitata a emetterlo nella concreta fase processuale in cui la revoca è decisa e sarà generalmente il PP a provvedervi, sulla base delle nuove emergenze istruttorie (op. cit., nota 3 ad art. 106); ai sensi dell’art. 97 lett. b CPP dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente per emettere l’ordine d’arresto, non v’è quindi ragione per ritenere che questa competenza non valga anche in materia di revoca dell’ordine d’arresto;

 

-          nella fase processuale intermedia, tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’inizio del pubblico dibattimento, la facoltà di arrestare non può più essere attribuita al PP, visto l’effetto devolutivo dell’atto d’accusa, ma neppure assegnata al giudice di merito, ciò che potrebbe nuocere all’immagine di imparzialità di quest’ultimo magistrato, essenziale per la serenità del futuro giudizio dal momento che l’emissione di un ordine d’arresto richiederebbe in effetti al giudice del merito una valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza proprio in riferimento ai reati di cui all’atto di accusa sottoposti al suo successivo giudizio; anche l’arresto deciso dal GIAR, deve naturalmente tenere conto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 95 CPP; tutto ciò vale, a contrario, anche per quanto riguarda la richiesta di revoca di un ordine d’arresto a suo tempo emanato dal PP in corso di istruttoria predibattimentale; sono infrequenti gli arresti ordinati dal GIAR nella fase successiva all’emissione dell’atto di accusa, questo non tanto per la brevità del periodo di competenza del GIAR, quanto perché l’esistenza di un pericolo di fuga, di recidiva o di collusione, se serio e concreto, si sarebbe di regola già manifestato nella fase di competenza del PP (op. cit., note 1, 2 e 5 ad art. 97);

 

-          l’emissione di un ordine di arresto soggiace alle stesse condizioni (gravi indizi di colpevolezza e interesse pubblico prevalente) e gode delle stesse garanzie dell’arresto effettivo. Esso può perciò essere impugnato anche dal latitante che ne abbia conoscenza o dal suo patrocinatore (op. cit., nota 14 ad art. 95);

 

-          trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del pubblico dibattimento e presentata dall’accusato colpito dall’ordine d’arresto di cui è chiesta la revoca, questo giudice è dunque competente ad esaminarla anche se, per scrupolo di precisione, si osserva che indipendentemente dalla competenza a decidere di questo giudice, se fossero venuti meno i presupposti dell’ordine d’arresto al momento dell’emanazione dell’atto d’accusa (il 15 gennaio scorso), il PP avrebbe dovuto d’ufficio provvedere alla revoca dell’ordine d’arresto in esame, sottraendo tale incombenza a questo giudice, sicuramente meno cognito di quanto emerso nel procedimento penale contro __________: in caso contrario avrebbe commesso quella che non può essere definita altrimenti che un’omissione (ed in un caso del genere ci si chiede se il PP che per dimenticanza o altro non revoca un ordine d’arresto al momento dell’emissione di un rinvio a giudizio, non possa – indipendentemente dalla competenza di questo ufficio e salvaguardato il parallelismo delle forme – revocare d’ufficio, o su istanza, un ordine d’arresto i cui presupposti sono ormai venuti meno in un momento precedente, non trattandosi per di più di una limitazione della libertà personale ma, semmai, dell’esatto contrario); sia come sia, e visto che il PP sembra volere che l’ordine di arresto contro __________ venga mantenuto almeno sino all’apertura del pubblico dibattimento, per quanto qui d’interesse questo giudice dovrà verificare se nel periodo sino al 24 aprile 2007 e ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento dell’ordine d’arresto (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità);

 

-          in questo stadio del procedimento (con l’atto d’accusa già intimato alle parti) e in questa sede (che, lo si ricorda, non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti – indizi di colpevolezza peraltro neppure contestati dalla difesa – , evincibili dell’atto d’accusa stesso e confermati dalle chiamate in correità di __________ e __________ agli atti nonché, in parte, dalle affermazioni dell’istante rese a verbale 3 ottobre 2006 (nel quale ha ammesso di avere collaborato all’attività della __________ su richiesta di __________ e di avere saputo che venivano usati nomi falsi per l’ordinazione della merce, nonché di essersi presentato a suo volta con nome di fantasia ai fornitori);

 

-          è pacifico che non vi sono più, nel presente stadio processuale, bisogni istruttori, ma permangono pericolo di fuga e pericolo di recidiva;

 

-          "Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69). Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso." (sentenza 26 ottobre 2001 in re A., GIAR 529.2001.2); il pericolo di fuga è dato quando vi sia ragione di presumere che, malgrado la prestazione di garanzie (cauzione, ritiro dei documenti di legittimazione, obbligo di residenza e analoghe misure), il prevenuto si sottrarrà verosimilmente all’inchiesta predibattmentale, al pubblico dibattimento o all’espiazione della pena (DTF 102 Ia 381; Rep. 1980, p. 45; Luvini I, p. 292). Il pericolo di fuga si valuta dunque soppesando le circostanze concrete che fanno temere la latitanza con quelle che indicano invece la disponibilità dell’interessato verso le necessità dell’autorità giudiziaria. Sono segnatamente indizi di assenza di pericolo di fuga la costante presenza dell’accusato agli atti istruttori e al processo, l’autodenuncia o la piena collaborazione con l’autorità inquirente, la residenza o i rapporti famigliari in Svizzera, il versamento di una cauzione o altre misure sostitutive e il loro rispetto. Depongono invece per l’esistenza di un pericolo di fuga preparativi in tal senso, domicilio all’estero o relazioni famigliari fuori dalla Svizzera, la mancanza di solidi legami in questo paese, documenti falsi di indentità. la costituzione o la presenza di capitali o interessi all’estero, la particolare intolleranza per la detenzione, una verosimile lunga pena da espiare (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, 1997, nota 12 ad art. 95);

 

-          non è dato sapere – e nell’istanza (peraltro più che scarnamente motivata) non figura tale dato – quando __________, che si trovava in detenzione preventiva in Italia il 3 ottobre 2006, sia stato arrestato e scarcerato, ciò che emerge invece concretamente dagli atti è che egli si è reso latitante non presentandosi alle Autorità inquirenti ticinesi prima dell’emanazione dell’atto d’accusa che lo concerne, neppure ha dato la sua disponibilità a comparire davanti alle Autorità inquirenti elvetiche in occasione del suo verbale del 3 ottobre 2006, informato com’era del procedimento pendente nei suoi confronti almeno dal 3 ottobre 2006 (data del suo interrogatorio in via rogatoriale) e avendo ricevuto (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) al suo domicilio di __________ sia il decreto di deposito degli atti (AI 152), il 28 novembre 2006, sia la chiusura del procedimento penale, il 22 dicembre 2006; (AI 167);

 

-          l’ordine d’arresto in questione è stato emanato, tra l’altro, per garantire la presenza dell’accusato durante l’istruttoria e financo per garantirne la presenza al pubblico dibattimento; __________ è cittadino italiano residente in Italia, non ha nessun legame con il nostro paese ed anzi sembra che l’unico legame di rilievo sia da ricondursi all’attività per cui è attualmente perseguito penalmente; il suo comportamento processuale, almeno da quanto si evince dall’unico verbale agli atti, non può di certo essere considerato collaborante e, considerato il fatto che non sembra che egli sia stato, dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti ad oggi, sempre in detenzione in Italia (perlomeno nulla si afferma a questo proposito nell’istanza), ha dimostrato con i fatti di non avere intenzione alcuna di sottoporsi al procedimento penale in corso nei suoi confronti a Lugano non presentandosi in precedenza agli inquirenti; per di più se le accuse nei suoi confronti dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stato rinviato a giudizio prevedono une pena detentiva sino a 10 anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere); visti i suoi precedenti e i procedimenti attualmente pendenti in Italia non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) contare in una prognosi favorevole e beneficiare della sospensione condizionale; la fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, nel quale potrebbero non presentarsi i presunti correi (ad eccezione di __________ attualmente in carcere preventivo); pacifico a questo proposito che a poco valgono le semplici dichiarazioni d’intenti dell’istante che non sovvertono la conclusione della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga;

 

-          per quanto riguarda il pericolo di recidiva (menzionato dal PP come uno degli elementi di interesse pubblico a giustificare l’ordine di arresto) già si è detto che lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483); se è vero che a titolo teorico pure va considerato il carattere deterrente di un procedimento penale in corso quanto al pericolo di ulteriori ricadute è altrettanto vero che la commissione di reati, per di più sempre della stessa tipologia, durante un procedimento penale o successivamente ad una scarcerazione, depone a favore dell’esistenza del pericolo di recidiva (Schmid, n. 701b; Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 31);

 

-          nel caso in esame si evince dall’incarto che __________, al momento dell’interrogatorio avvenuto in via rogatoriale a __________ il 3 ottobre 2006, si trovava in carcere preventivo per un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di __________ per associazione a delinquere per scopo di truffa, procedimento indipendente da quello in corso in Ticino, ed il suo casellario giudiziale italiano riporta precedenti condanne per emissione di assegni a vuoto e bancarotta fraudolenta; dagli atti risulta poi un altro procedimento, ancora in corso a novembre 2006, presso il Tribunale di __________, di cui non si conosce l’esito, ma che vede __________ accusato di avere, in correità con diverse persone (tra cui __________), commesso fattispecie analoghe a quelle per cui è accusato in Ticino e meglio per avere acquistato e distratto numerose quantità di merci, anche estranee ai fini sociali della società __________ (dichiarata fallita dal Tribunale di __________ il 13 marzo 2003) per un totale di € 3'285'347,48, con il preordinato intento di non onorare i pagamenti (cfr. AI 124);

 

-          non solo quindi il periodo di commissione dei reati in Ticino è piuttosto esteso ma egli ha commesso gli atti di cui è accusato malgrado fosse già stato oggetto, e lo fosse in quel momento e poi ancora successivamente, di procedimenti penali in Italia per reati analoghi; vi è quindi il concreto sospetto che l’accusato, il quale negli ultimi anni è stato più volte perseguito, sia in Italia che in Svizzera, per attività truffaldine commesse con le medesime modalità e in danno di parecchie persone, per di più per mestiere, e che non sostanzia di avere altra fonte di reddito, almeno negli ultimi tempi, con la revoca dell’ordine d’arresto possa tornare a commettere in Svizzera la tipologia dei reati per cui è stato più volte accusato e ciò addirittura prima dell’inizio del processo che è stato fissato a partire dal 24 aprile prossimo;

 

-          per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si osserva che il mantenimento dell’ordine d’arresto non impedisce in nessun modo all’accusato di prepararsi una difesa adeguata, essendo egli patrocinato da un legale iscritto all’albo degli avvocati del Cantone Ticino che già ha avuto accesso integrale agli atti e con il quale può colloquiare sia telefonicamente che personalmente, potendosi il legale, se del caso, spostare senza particolari difficoltà in territorio Italiano a pochi chilometri dal suo studio, anche in considerazione del fatto (dettaglio comunque non determinante ai fini del presente giudizio), che l’incarto penale che lo concerne è piuttosto esiguo, essendo composto da documentazione contenuta in 4 classificatori, quindi facilmente fotocopiabile (almeno per gli atti principali ed in particolare i verbali d’interrogatorio di coaccusati e testi) e trasportabile in Italia (personalmente dal legale o tramite posta o via fax);

 

-          vista l’assenza di legami personali o lavorativi con il nostro paese degni di protezione, nonché il fatto che il processo è stato aggiornato a breve (considerato lo stato di detenzione di uno dei coaccusati) e cioè il 24 aprile prossimo (cfr. citazione alle parti del 16 febbraio 2007), il mantenimento, almeno sino al primo giorno di processo, dell’ordine d’arresto in capo all’istante, cittadino italiano residente in Italia, non appare precludergli in maniera preponderante la sua libertà di movimento né, come detto, la possibilità di allestire una difesa adeguata, non avendo per di più __________ sentito sino ad ora il bisogno di recarsi in Ticino per spiegare le proprie ragioni e difendersi adeguatamente davanti al magistrato inquirente e non necessitando ora, in questo senso, di recarsi in Ticino; semmai tale facoltà potrà essere adeguatamente esercitata davanti al Presidente della Corte che lo dovrà giudicare;

 

-          visto quanto sopra e preso atto che il Presidente della Corte delle Assise criminali ha aggiornato il processo contro l’istante e coaccusati dal 24 al 27 aprile 2007, stante la situazione attuale dell’accusato e le sue circostanze personali, l’ordine d’arresto è tuttora legittimo e giustificato per la palese manifestazione da parte di __________ di sottrarsi al procedimento penale nei suoi confronti e per il dovere dell’autorità penale di tradurre l’accusato davanti al giudice del merito, nonché per il pericolo concreto che egli reiteri con le attività per cui è rinviato a giudizio; di conseguenza può entrare in considerazione unicamente la revoca dell’ordine d’arresto per il solo primo giorno di processo (unicamente quindi per il 24 aprile 2007) al fine di permettere all’accusato, se realmente intenzionato in tal senso, di presentarsi al processo e per evitare gli inconvenienti che un eventuale arresto in quel giorno potrebbero comportare all’udienza, ricadendo in seguito la competenza di decidere sul mantenimento o la revoca dell’ordine d’arresto per il periodo successivo all’inizio del pubblico dibattimento al giudice del merito.

 

 

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge, in particolare gli art. 95, 97 e 106 CPP,

 

 

 

decide:

 

 

 

 

1.      L’istanza di revoca dell’ordine d’arresto 3 agosto 2006 emanato dal PP Giovan Maria Tattarletti nei confronti di __________, 02.07.1950, è parzialmente accolta.

§   Di conseguenza l’ordine d’arresto 3 agosto 2006 è revocato per la sola giornata del 24          aprile 2007.

 

 

2.      Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

3.      Contro la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

 

 

4.      Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                giudice Claudia Solcà