|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
21 aprile 2008 |
In nome |
|
||
|
Ursula Züblin |
|||||
|
sedente per statuire sull’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 9/10 aprile 2008 dal |
|||||
|
|
Procuratore pubblico Marco VILLA
|
|
|
nei confronti di |
|
|
__________ patr. d’ufficio dall’avv. __________ |
accusato di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla LStup, ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre, infrazione alla Legge che promuove la ginnastica e lo sport, nonché denuncia mendace;
viste le osservazioni della difesa 17/18 aprile 2008;
visto l’incarto MP __________;
considerato,
in fatto ed in diritto
- __________ è stato arrestato il 25 ottobre 2007 presso lo __________ dove stava scontando una precedente condanna, con contestuale promozione dell’accusa per i reati di infrazione aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LStup;
- l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione, nonché pericolo di recidiva;
- successivamente l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre e denuncia mendace;
- __________, che sin dall’inizio dell’inchiesta ha manifestato la propria intenzione di collaborare con gli inquirenti, sostanzialmente non contesta i reati addebitatigli;
- giova rilevare che l’inchiesta __________ riguarda più persone, seppure con differenti ruoli e differenti gradi di partecipazione, alcune delle quali arrestate e nel frattempo scarcerate (ad es. __________, __________, __________), e che soltanto __________ si trova tuttora in detenzione preventiva;
- approssimandosi il termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al 25 luglio 2008 compreso (istanza 9 aprile 2008): dopo aver precisato che l’intervenuto reclamo presentato da __________ ed __________ contro la decisione 3 marzo 2008 in materia di congiunzione/disgiunzione, decisione annullata da questo ufficio con sentenza 4 aprile 2008, è l’unico motivo per il quale non ha ancora potuto procedere al deposito degli atti, rispettivamente che nei prossimi giorni verrà emanata una nuova decisione in sostituzione di quella annullata ed evidenziato l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per tutti i reati ipotizzati, il Procuratore pubblico rileva che non sono più dati, perlomeno per l’accusa, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione, con la riserva di quelli che dovessero emergere da eventuali complementi richiesti dall’accusato e/o dai coaccusati in sede di deposito degli atti ed afferma esistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva; in ogni caso, considerata la gravità delle accuse, la reale ampiezza dell’inchiesta ed il numero di persone coinvolte ed avuto riguardo alla presumibile pena, la proroga richiesta sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, non essendo peraltro dato sapere né quando si potrà procedere al deposito degli atti, né quante e quali saranno le prove richieste dagli accusati, non potendosi inoltre escludere eventuali reclami al GIAR contro eventuale decisione negativa, fermo restando il proprio impegno, se date le condizioni, di terminare precedentemente ed il prima possibile l’istruzione formale;
- in sede di osservazioni la difesa si oppone alla proroga della carcerazione preventiva: dopo aver rilevato che inspiegabilmente soltanto __________ si trova ancora in detenzione preventiva (i coaccusati, che dovranno rispondere di colpe altrettanto gravi sono invece stati nel frattempo scarcerati) e contestata l’esistenza di bisogni dell’istruttoria e pericolo di collusione, evidenzia che l’accusato, se scarcerato, avrebbe comunque la possibilità di lavorare quale addetto agli animali in un maneggio nei pressi di __________ per uno stipendio iniziale di Euro 800.--, ciò che scongiurerebbe il pericolo di recidiva, e che, per quanto riguarda il pericolo di fuga, allo stesso si potrebbe ovviare facendo obbligo a __________ di presentarsi giornalmente alla dogana che dista pochi chilometri dall’abitazione dei suoi genitori in __________ (comune di __________ in provincia di __________), rispettivamente sequestrandogli i documenti di legittimazione; infine, nella denegata ipotesi in cui l’istanza di proroga venisse accolta, la difesa chiede che __________ venga trasferito alla __________;
- l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
- i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5);
- nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________, peraltro neppure contestati dalla difesa, per i fatti che gli sono imputati. In particolare l’accusato sostanzialmente non contesta la realizzazione dei reati di infrazione aggravata alla LStup - per un quantitativo parzialmente tagliato di 1'483 grammi di cocaina venduta, 80/100 procurata e 85 offerta nel periodo giugno 2005/ fino al 25 ottobre 2007 giorno dell’arresto (cfr. verb. PP 25.01.2008) -, contravvenzione alla LStup - nel periodo giugno 2005/25 ottobre 2007 consumo di un quantitativo massimo di 40 grammi di cocaina (verb. PP 11.12.2007) -, ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre - fatti avvenuti dal 10 agosto 2006 al 18 settembre 2006 (cfr. verb. PP 11.12.2007) -, infrazione alla Legge federale per il promuovimento della ginnastica e lo sport - importazione nel corso dell’ottobre 2006 di sostanze dopanti (cfr. verb. PP 11.12.2007) - ed infine denuncia mendace - avendo nel periodo dal 25 ottobre 2007 al 25 gennaio 2008 asserito che __________ gli avrebbe venduto 100 grammi di cocaina (cfr. verb. PP 12.02.2008);
- dal profilo istruttorio giova evidenziare che nell’istanza il magistrato inquirente evidenzia che, a seguito dell’allestimento del Rapporto di polizia giudiziaria 18 marzo 2008, non sono più dati per l’accusa bisogni istruttori e pericolo di collusione, “con l’evidente riserva di quelli che dovessero scaturire a seguito delle prove richieste dall’accusato e dalle altre parti alla fine del deposito atti”;
- il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
- __________ è cittadino italiano, senza particolari legami personali, né professionali (disoccupato) con la Svizzera, senza valido luogo di soggiorno e nei cui confronti è stato emanato ordine di allontanamento “non appena avrà luogo la sua scarcerazione”; egli si trova confrontato con imputazioni di sicura gravità, segnatamente infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante (sia per lasso temporale che per quantitativi) attività di spaccio di cocaina, che, se confermate, comporteranno una pena di una certa gravità: circostanze che permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal rimanere in __________, Paese dal quale non sarebbe estradabile;
- il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);
- in capo a __________ il pericolo di recidiva è presente e concreto: infatti, in considerazione del periodo di estensione del reato, dei quantitativi trafficati, e, soprattutto, dei precedenti giudiziali, sia generali che specifici (DA __________ del 4.10.2006 e __________ del 4.12.2006) e ricordato che al momento del suo arresto __________ si trovava in espiazione pena allo __________ (DA __________ del 28.11.2005), tenuto anche conto che i fatti di cui viene accusato nell’ambito dell’inchiesta __________ sono avvenuti in concomitanza con le ultime quattro condanne dell’accusato, appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in libertà provvisoria, l’accusato, con uno stipendio di soli Euro 800.--, possa riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (sin dall’inizio dell’inchiesta egli ha ammesso di aver iniziato a vendere cocaina “per guadagnare qualcosa” cfr. verb. GIAR 26.10.2008), rilevato inoltre che dagli atti emerge che comunque egli vendeva cocaina anche nel periodo in cui svolgeva l’attività lavorativa di autista (cfr. verb. PP 12.11.2007);
- per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento con riferimento all’avvenuta scarcerazione di altri accusati “i quali certamente dovranno rispondere di reati e colpe altrettanto gravi”, basti qui rilevare che per il mantenimento della detenzione preventiva va considerata non soltanto l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpabilità, ma anche l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico: come evidenziato nei considerandi che precedono in capo a __________ sono certamente dati pericolo di fuga e pericolo di recidiva;
- ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da determinare se la proroga richiesta (3 mesi), sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);
- preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, i reclami presentati da __________ e __________ contro la decisione 3 marzo 2008 in materia di congiunzione/disgiunzione e l’accoglimento degli stessi da parte di questo ufficio con decisione 4 aprile 2008 e conseguente necessità per l’autorità inquirente di procedere all’emanazione di una nuova decisione, non costituiscono motivo per rinviare il deposito degli atti: l’art. 35 CPP non dà alcuna indicazione circa il momento in cui il Procuratore pubblico deve emanare una decisione di disgiunzione/congiunzione (e, comunque, tale decisione può essere presa anche dal giudice del merito) - si può certo riconoscere che, in determinati casi, motivi d'inchiesta possono suggerire di ritardare qualche tempo la decisione in materia per esempio nel caso in cui l'immediata comunicazione dell'esistenza di un secondo procedimento potrebbe compromettere la raccolta di elementi probatori, rispettivamente allorquando non vi sono ancora gli elementi per una promozione o estensione dell'accusa (ma non quando questi elementi sono presenti e si ritarda la promozione per altri motivi: in relazione a questa problematica si vedano: REP 1995 n. 92; REP 1996 n. 114, REP 1998 n. 109, REP 1999 n. 126; GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1, cons. 3 e citazioni), tuttavia, tale momento non può essere ritardato a piacimento, tantomeno demandato al giudice del merito la cui competenza dipende dalle intenzioni e dalla tempistica del magistrato inquirente/requirente -, ciò significa che essa può essere presa sia all’inizio dell’istruttoria sia alla fine della stessa (addirittura con l’atto d’accusa, non dovendo la decisione di congiunzione/disgiunzione essere "forzatamente" emanata con decisione "separata", cfr. GIAR 6.03.2002, 803.1998.4 ad consid. 10), ne consegue che un’eventuale decisione di congiunzione/disgiunzione non deve influire sui tempi dell’inchiesta e che pertanto il magistrato inquirente, dopo aver ricevuto il rapporto di polizia giudiziaria 18 marzo 2008, avrebbe dovuto/potuto procedere al deposito degli atti sulla base della situazione esistente a quel momento;
- va poi ricordato che, in generale, per la determinazione della durata del carcere preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso una eventuale decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;
- in concreto la proporzionalità del carcere preventivo cui è astretto __________, per rapporto alla presumibile pena, è senz’altro data: ciò in considerazione sia della gravità delle accuse mossegli - segnatamente, infrazione aggravata alla LStup che si è protratta per un importante lasso di tempo ed ha interessato ingenti quantitativi di cocaina -, sia del fatto che gli atti imputati (se confermati) si sono temporalmente sovrapposti all’emanazione di ben quattro decreti d’accusa (per uno dei quali __________ si trovava in espiazione pena presso lo __________ al momento dell’arresto);
- per quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità, se è vero che il magistrato inquirente non ha proceduto con la dovuta tempestività al deposito degli atti (rapporto di polizia giudiziaria gli è giunto il 18 marzo 2008), è altrettanto vero, da un lato, che nella fattispecie sussistono pericolo di fuga e pericolo di recidiva a giustificazione della carcerazione preventiva, e, dall’altro, che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139), ricordato inoltre che vi è lesione del principio di celerità soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. , 1S.3/2005);
- in concreto trattasi di inchiesta complessa - viste le numerose persone coinvolte a vari livelli, ciò che ha reso necessario per gli inquirenti l’esperimento di vari confronti, rispettivamente le ramificazioni anche in altri Cantoni, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta -, che è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone coinvolte e l’ampiezza del traffico messo in atto e, come detto sopra, sono comunque presenti motivi di interesse pubblico a sostegno del perdurare della detenzione (pericolo di fuga e pericolo di recidiva);
- alla luce delle suddette considerazioni, una proroga di 2 mesi appare sufficiente e proporzionata, tenuto anche conto del fatto che nulla osta, come detto sopra, a procedere al deposito atti, che deve quindi essere considerato imminente (pena la violazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP);
- discende da quanto sopra che una proroga fino al 25 giugno 2008 compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta (deposito atti, evasione di eventuali richieste di complementi istruttori, chiusura dell’istruzione), è rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità, preso comunque atto che il Procuratore pubblico ha garantito il proprio impegno a chiudere precedentemente l’istruzione formale in assenza di richieste di complementi istruttori (cfr. istanza 9.04.2008 p. 4);
- il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei suoi incombenti;
- per quanto concerne la richiesta formulata dalla difesa in sede di osservazioni e volta ad ottenere, in caso di accoglimento della proroga, il trasferimento di __________ presso il carcere la __________, trattasi di questione che rientra nella competenza del magistrato inquirente (contro eventuale decisione negativa è dato reclamo al GIAR);
- in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 25 giugno 2008 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 303 CP, 95 cifra 2 LCStr, 11 Legge che promuove la ginnastica e lo sport, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 25 giugno 2008 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin