Incarto n.

INC.2007.52101

Lugano

26 novembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16 novembre 2007 da

 

 

 

__________

 

 

 

per titolo di denegata giustizia nei confronti della SPP Marisa Alfier, nella conduzione del procedimento penale dipendente da querela del 4 luglio 2005 (inc. MP __________);

 

viste le osservazioni del Sostituto Procuratore pubblico (23.11.2007) e constatato che il querelato non ne ha presentate nel termine assegnato;

 

 

visto l’incarto MP __________;

 

 

ritenuto e considerato,

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

che:

 

-   con scritto del 4 luglio 2007 (AI 1) __________ hanno querelato __________ in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 177 e 180 CP;

 

-   il 24 agosto 2005 la polizia ha steso il relativo rapporto d’inchiesta (AI 24);

 

-   il 18 novembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore dei querelanti l’intenzione di procedere all’interrogatorio del querelato (AI 10), intenzione ribadita il 19 gennaio 2006 (AI 13);

 

-   non risultano citazioni (invero neppure altri atti d’inchiesta) sino a quella intimata il 22 novembre 2007, pendente il presente reclamo (AI 24);

-   nel periodo intercorso tra la prima comunicazione dell’intenzione di procedere all’interrogatorio del querelato e l’intimazione effettiva della citazione, agli atti risultano numerosi scritti che sollecitano il proseguimento dell’inchiesta e/o una decisione in merito alla querela, l’ultima volta il 31 maggio 2007 (AI 22); dopo il febbraio 2006, tali richieste o istanze non hanno ricevuto risposta alcuna, neppure interlocutoria (cfr. elenco atti);

 

-   nel contempo, e con i solleciti in questione, i querelanti hanno prodotto ulteriori documenti dai quali, a loro dire, emergerebbe l’atteggiamento reiterativo del querelato, quando non la commissione di ulteriori reati (AI 19, 20, 22);

 

-   mediante il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 521.2007.1), i querelanti lamentano questo stato di cose e chiedono che al magistrato competente sia fatto ordine di determinarsi immediatamente in merito alla querela 4.7.2005, nonché sulla successiva richiesta di estensione delle accuse del 16 agosto 2007;

 

-   con osservazioni del 23 novembre 2007 (doc. 4, inc. GIAR 521.2007.1), il magistrato inquirente informa di aver appena staccato la citazione del querelato (“come già nelle mie intenzioni” sic!), precisa che sarà difficile operare a “bocce ferme” vista la segnalazione (sempre da parte dei querelanti) di nuovi fatti ritenuti costitutivi di reato e la deteriorazione dei rapporti tra le parti sin dal 2004; inoltre, a giustificazione del ritardo rileva che il procedimento non è stato considerato prioritario, indica il numero di quelli assegnatigli dal 2005 e lamenta il fatto che i SPP non hanno a disposizione né una segretario personale né un segretario giudiziario;

 

-   il reclamo è ricevibile in ordine, i querelanti (costituitisi parte civile) sono certamente legittimati ed il reclamo non è sottoposto a termini trattandosi di omissione;

 

-   in diritto:

 

“… è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed. (vecchia; v. art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.), l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 18 marzo 1998 in re E., inc. GIAR 755.97.2, in: Rep. 131 [1998], nr. 108; v. inoltre decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR 489.99.1-2 p. 2).”

(GIAR  18 gennaio 2000, 803.1999.1)

 

-   nel caso in esame è palese la totale inattività del magistrato inquirente, perlomeno dal novembre 2005; in due anni non è stato dato seguito all’intenzione comunicata nel novembre del 2005 ai querelanti (facendolo solo dopo ricezione del reclamo) e, dal febbraio 2006 si è pure smesso di rispondere ai solleciti;

 

-   quanto alle giustificazioni addotte (che pure, ed entro certi limiti, debbono essere considerate e valutate: sentenza GIAR citata, cons. 5), va detto che la comunicazione del semplice numero d’incarti in entrata per un singolo magistrato nel periodo 2005/2007, così come l’affermazione secondo cui priorità sarebbe stata concessa alla trattazione di altri reati (peraltro in relazione ad una situazione che vede, con il trascorrere del tempo, il rinnovarsi di atti come quelli menzionati in denuncia e lo stesso magistrato inquirente sottolinea la degenerazione dei rapporti tra le parti sin dal 2004) sono troppo generiche (oltre che, se del caso, da gestire e risolvere all’interno dell’ufficio in relazione con i criteri di ripartizione) per essere considerate e non permettono, quindi, di giungere ad alcuna conclusione con un minimo di cognizione di causa; quanto al fatto che i SPP non hanno a disposizione segretario personale e/o segretario giudiziario, si rinvia al Messaggio 5134 (pag. 4) ed al relativo rapporto commissionale di maggioranza (pag. 13, in particolare);

 

-   le indicazioni/giustificazioni addotte, non sono sufficienti (e non lo sarebbero neppure se fondate) a giustificare il periodo di inattività menzionato in relazione all’incarto in questione (inattività, lo si ripete, durata due anni e oggetto di numerosi solleciti che evidenziavano come i querelanti non si stavano certo disinteressando del procedimento);

 

-   in virtù di tutto quanto sopra esposto la ritardata giustizia deve essere constatata (con evidente seguito per quanto concerne tasse, spese e ripetibili), senza che sia necessario intimare all’inquirente di procedere nei suoi incombenti, ritenuto che il 23 novembre 2007 è stata spiccata citazione nei confronti del querelato, citazione che deve essere interpretata quale primo atto per una celere conduzione futura, e definizione, del procedimento.

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 177 e 180 CP, 280 ss. CPP, 8 CF,

 

 

 

decide

 

 

 

1.   Il reclamo per ritardata giustizia é accolto ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   In considerazione della recente citazione, non si emanano ingiunzioni, comunque si invita il magistrato inquirente a procedere con la dovuta celerità.

 

 

3.   La tassa di giustizia, stabilita in FRS 300.-, e le spese di FRS 80.-, rimangono a carico dello Stato il quale rifonderà ai reclamanti FRS 360.- a titolo di ripetibili.

 

 

4.      Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Edy Meli