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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata, ex art. 108 cpv. 3 CPP (quindi dopo l’emanazione dell’atto d’accusa), il 30 maggio / 2 giugno 2008 da |
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__________, attualmente detenuta c/o carcere giudiziario __________ (patrocinata dalla lic. iur.__________)
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nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________, sfociato nell’atto d'accusa n. __________ del __________, che la rinvia a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano con l’imputazione di rapina aggravata, furto e danneggiamento (in correità con __________); |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (3.6.2008) e le controsservazioni della difesa (4.6.2008);
preso atto dello scritto del TPC (3.6.2008);
visto l’inc. di cui all’ACC __________, contenente gli inc. MP __________, __________, __________, __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Per i fatti essenziali alla base del procedimento e dell’attuale detenzione cautelare, si può far capo a precedente decisione:
“1.
__________ è stata arrestata il 27 novembre 2007, allorquando si trovava degente presso la __________ di __________ (doc. 2, inc. GIAR 542.2007.3), siccome prevenuta colpevole di concorso in una rapina avvenuta a __________ il __________ (AI 3, 2, 3).
L’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, sulla base di una richiesta di conferma che conteneva promozione dell’accusa anche per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LFStup (AI 6 e 7).
2.
Dello sviluppo dell’inchiesta fa stato l’elenco atti dell’incarto MP e il rapporto di polizia del 31 gennaio 2007 (AI 49). Per quanto qui interessa si rileva che il 30 novembre 2007 è stato arrestato il correo (AI 11) e che l’accusa nei confronti di __________ è stata estesa al reato di furto (ai danni di una farmacia, avvenuto a __________ il __________), a quello di danneggiamento e all’ipotesi aggravata (senza menzione di quella specificamente ritenuta) del reato di rapina (AI 32 e 51).
Per i fatti alla base delle ipotesi di reato formulate, si rinvia al cappello del rapporto di polizia del 31 gennaio 2008, noto alle parti (AI 49, pagg. da 1 a 3).”
(GIAR 10 marzo 2008, 542.2007.3)
2.
Il 5 febbraio 2008, __________ ha chiesto l’erezione di una perizia medico-farmaceutica per stabilire il suo grado di imputabilità e gli effetti dell’assunzione di farmaci (nonché sovradosaggio e interazione con gli stupefacenti assunti), che il magistrato inquirente ha respinto. Con decisione del 10 marzo 2008 (542.2007.3) questo giudice ha annullato la decisione dell’inquirente per carenza di motivazione laddove nega la necessità di accertare l’effettiva imputabilità ex art. 19 CP, a __________, degli atti che le vengono imputati (sentenza GIAR citata, cons. 10).
3.
Successivamente alla decisione citata nel considerando che precede, sono stati acquisiti agli atti, in particolare, un referto psichiatrico del 2005, inerente l’istante, e rilasciato dai medici della __________ (AI 69), un aggiornamento di tale referto sulla base di indicazioni di fatto fornite dal Procuratore pubblico (AI 76), uno scritto del farmacista cantonale relativo agli effetti di taluni medicamenti (AI 97), il decreto di nomina del tutore, scritti/comunicazioni di intenti del tutore stesso (AI 17, 85) ed uno scritto del patronato penale in relazione alle possibilità di collocamento (AI 101).
Il 6 maggio 2008 si è proceduto al deposito degli atti ed il 26 maggio 2008 è stata comunicata la chiusura dell’inchiesta (AI 100 e 105).
4.
Con l’istanza qui in discussione, __________ postula la messa in libertà provvisoria anche ai fini di un suo trasferimento immediato presso la struttura Villa Argentina di Lugano (doc. 1, inc. GIAR 542.2007.4).
Senza discutere l’esistenza di gravi indizi di reato, l’istante afferma (Istanza, punti 2 e 4) che nel suo caso non sono presenti, né necessita istruttorie (i fatti sarebbero ormai chiariti e l’ultimo interrogatorio ha avuto luogo il 21 gennaio 2008), né pericolo di fuga (mai invocato dagli inquirenti e comunque con situazione personale che non evidenzia elementi concreti in tal senso).
Quanto al pericolo di recidiva, lo stesso sarebbe privo della necessaria concretezza (ruolo essenzialmente passivo durante la rapina, assenza di ricordi per il furto commesso in stato di scemata punibilità - secondo il parere del farmacista cantonale - e di cui si è comunque assunta la responsabilità) in quanto solo le patologie di cui soffre influiscono sul suo comportamento e gli ulteriori reati ipotizzabili sono di tipo contravvenzionale; il collocamento richiesto (e che avrebbe trovato riscontro favorevole nel vice direttore del centro Villa Argentina, con assicurazioni di un posto nella struttura) sarebbe atto ad eliminare ogni residuo rischio in tal senso e, inoltre, faciliterebbe il suo recupero e reinserimento (Istanza, punti 3 e 6).
Da ultimo, l’istante afferma anche che la durata della sua carcerazione preventiva (oltre 6 mesi) non è più rispettosa del principio di proporzionalità in quanto prossima (se non già superiore) alla pena erogabile (a titolo comparativo vengono citate due sentenze per casi asseritamene analoghi) e sottolinea come l’atteggiamento del Procuratore pubblico, sin qui sempre negativo nei confronti dell’ipotesi di collocamento e senza considerazione per i risultati delle perizie agli atti e degli atti concreti intrapresi dall’istante (tutela volontaria e attivazione al fine del collocamento) sia lesivo di tale principio.
5.
Il magistrato inquirente, con osservazioni del 3 giugno 2008 (doc. 4, inc. GIAR 542.2007.4), segnala che all’accoglimento dell’istanza osta il pericolo di recidiva. Tale pericolo sarebbe concreto, attestato dai precedenti e dalla circostanza di aver agito (in relazione ai fatti oggetto dell’atto d’accusa) in situazione di dichiarato “manco”.
Quanto all’ipotesi di collocamento avanzata dall’istante come elemento atto ad eliminare il pericolo di recidiva, il magistrato inquirente rinvia allo scritto 8/13 maggio del patronato che segnala un quadro solo “moderatamente favorevole ad un collocamento” ed afferma, inoltre, che questo non sarebbe comunque ancora possibile dato che l’istante è in fase di scalo del metadone.
6.
Il TPC, per parte sua e come da prassi, ha comunicato di aver ricevuto da poco l’atto d’accusa e di aver avviato la procedura preliminare al dibattimento che non è ancora stato fissato ma lo sarà nei termini di legge (doc. 3, inc. GIAR 542.2007.4).
7.
Con controsservazioni del 4 giugno 2008 (doc. 6, inc. GIAR 542.2007.4), la difesa contesta che il pericolo di recidiva indicato dal magistrato inquirente abbia il grado di concretezza necessario a giustificare il mantenimento della misura cautelare (prognosi non definibile come molto sfavorevole, precedenti di carattere lieve).
In riferimento al rifiuto dell’ipotesi di collocamento, la difesa afferma di non comprendere il riferimento dell’inquirente allo stato di “manco” in cui l’accusata avrebbe commesso i reati, elemento che (a suo dire) confermerebbe che la cura delle patologie (e, quindi, il collocamento) sono interventi atti ad eliminare il pericolo di recidiva.
Da ultimo, e sempre secondo la difesa, esigere lo scalo totale del metadone per iniziare il collocamento, come pretenderebbe il Procuratore pubblico, lede il senso delle misure alternative di cui agli artt. 105 CPP e 60 CP.
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, rispettivamente di altri atti istruttori, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
8.
__________, accusata e detenuta è certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria. Dopo l'emanazione dell'atto d'accusa, ed entro i termini dei combinati disposti di cui agli artt. 102 cpv. 3 e 230 CPP, è data la competenza di questo ufficio. La procedura è, per analogia, quella di cui all’art. 280 ss. CPP (Rusca,Salmina, Verda, Commento del CPP, 1997, n. 9 ad art. 108); non sono previsti termini per l’emanazione della decisione, che deve comunque essere sollecita (GIAR 18 novembre 2005, 339.2005.3).
9.
I principi applicabili in materia di arresto/detenzione preventiva, seppur noti alle parti, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)
Inoltre, va anche ricordato che, proprio in quanto misura straordinaria, la detenzione preventiva deve essere il più possibile limitata nel tempo, e:
“Conformemente al principio di proporzionalità (M. Rusca /E. Salmina /C. Verda, op. cit., n. 10 ad art. 95 CPP e 1 ss. ad art. 96 ss. CPP), se delle misure sostitutive permettono ragionevolmente di raggiungere lo stesso obiettivo d’interesse pubblico, in particolare a garantire che l’accusato di presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l’esecuzione di una misura di sicurezza (art. 107 cpv. 2 CPP), queste vengono applicate, non solo in sostituzione dell’arresto(art. 96 CPP), ma anche di una carcerazione preventiva già iniziata (art. 107 CPP).
… omississ…
Tra le misure sostitutive all’arresto, l’art. 96 elenca, in modo non esaustivo, la prestazione di una cauzione (cfr. art. 110 CPP: deposito di adeguate garanzie patrimoniali), il deposito di documenti di legittimazione, la regolare comparizione davanti ad un ufficio, la residenza in luogo determinato o “altri provvedimenti idonei”. Con quest’ultima espressione, il legislatore ha lasciato al magistrato competente ampia facoltà nell’adeguare e scegliere il provvedimento sostitutivo alle circostanze del singolo caso, tenendo in considerazione eventuali proposte dell’accusato (M. Rusca /E. Salmina /C. Verda, op. cit., n. 1 ss. ad art. 96 ss. CPP). Entrano pure in considerazione provvedimenti quali il divieto di svolgere una certa attività o di frequentare luoghi specifici, di contattare determinate persone, come pure l’obbligo di segnalare la propria presenza all’autorità di polizia (G. Piquerez, op. cit. n. 2458 ss.). Tutte queste misure possono venir prese singolarmente cumulativamente (art. 96 CPP; M. Rusca /E. Salmina /C. Verda, op. cit., n. 2 ad art. 96 CPP; G. Piquerez, op. cit. n. 2466.)”
(CRP 16 settembre 2004, 60.2004.297)
10.
Nel caso in esame, i gravi indizi per i reati ascritti (neppure contestati dalla difesa, ma la cui esistenza deve essere verificata d’ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice che è quella di verificare l’esistenza dei presupposti per la misura cautelare e non di accertare l’esistenza, nella sostanza, di un reato) sono certamente presenti e risultano dallo stesso atto d'accusa, fondato anche sulle ammissioni dell'accusata e del correo (AI 32 e 33, con i relativi riferimenti) oltre che da altre deposizioni e indizi circostanziali (cfr. Inc. MP __________: AI 1, pag. 3; AI 49, pag. 9, 12).
11.
a)
Il magistrato inquirente, come detto, si oppone alla messa in libertà provvisoria ai fini dell’immediato trasferimento presso la struttura di Villa Argentina sostenendo la presenza in capo all’accusata del pericolo di recidiva e l’inattuabilità del trasferimento causa l’assunzione di metadone. Altri motivi d’interesse pubblico per il mantenimento della misura cautelare non sono indicati.
b)
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
Va anche detto che la giurisprudenza è meno restrittiva in relazione all’esigenza della verosimiglianza (della prognosi negativa per l’applicazione della misura cautelare) allorquando si tratta di delitti violenti (contro la persona) o di delitti di carattere sessuale, in virtù dell’importanza del rischio che corrono le vittime potenziali. In simili casi occorre tenere in debito conto lo stato psichico dell’accusato, la sua eventuale imprevedibilità e l’aggressività eventualmente manifestata (cfr. C. Murbach, M. Boquet, La détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de procédure pénale suisse, in SJ 2007, pag. 1 ss., pag. 24; si veda anche, per caso sostanzialmente analogo, CRP 3 maggio 2006, 60.2006.137).
c)
Nel caso in esame, __________ è rinviata a giudizio per concorso in rapina aggravata e furto. Trattasi, oggettivamente, di crimini e, nel primo caso, di reato anche contro la persona oltre che contro il patrimonio.
I precedenti recenti (2006, 2007) sono costituiti da due decreti per furto con pene lievi (12 giorni di detenzione, rispettivamente 15 aliquote) per la sottrazione di (ogni volta) una borsetta; dai decreti non è possibile desumere se le modalità di sottrazione sono tra quelle che possono, a dipendenza della reazione della vittima, anche degenerare in altro reato (DTF 107 IV 107; BJP 1981 n. 68), come peraltro successo il 13 novembre 2007. Sia come sia, ciò che più pesa nel caso in esame è la situazione personale dell’istante, cioè lo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti e farmaci (se si preferisce: “sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple” cfr. AI 69), da lei stessa riconosciuto e risultante da altri accertamenti istruttori (cfr. Verbali 15.11.2007 pag. 1, 27.11.2007 pag. 2, 19.12.2007 pag. 2; AI 17, 56, 69, 76) che, in uno con la difficile situazione personale e economica (Verbale 30.11.2007 pag. 1 e 2), fonda il concreto pericolo di recidiva (cfr. M. Luvini, i presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989, pagg. 287 ss., pag. 295 nota 48). Tale pericolo concerne reati analoghi per i quali oggi è inchiestata e, quindi, non di lieve entità o di scarsa rilevanza sociale.
d)
In conclusione, e considerato che in una situazione personale come quella sopra descritta (e per i motivi a delinquere che se ne desumono) non può essere conferito particolare effetto deterrente all’inchiesta in corso ed al carcere preventivo subito, in capo a __________ il pericolo di recidiva deve essere considerato ancora come presente e concreto.
12.
Data la presenza di uno dei motivi alternativi a giustificazione della misura (e constatato che quello accertato è il solo indicato dal magistrato inquirente), si prescinde dall’analizzare se siano presenti (e concreti) anche altri motivi di interesse pubblico.
13.
L’istante sostiene che la durata della misura cautelare sarebbe, a questo punto, lesiva del principio di proporzionalità.
Per verificare la fondatezza di questa affermazione occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile in caso di condanna (SJ 1981 p. 383 e citazioni).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna può essere considerato ancora superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (oltre sei mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire prima del giudizio (il rinvio è già stato formulato e si attende il dibattimento): i reati imputati sono entrambi crimini e uno di questi prevede un minimo edittale corrispondente a sei mesi.
La difesa, a sostegno della sua tesi, cita due sentenze (Assise correzionali di Mendrisio __________, n. __________; Assise correzionali di Lugano __________, n. __________), entrambe aventi quale reato principale una rapina, nelle quali è stata erogata una pena di 6 mesi, rispettivamente deciso un collocamento. Tuttavia [anche volendo prescindere dalla dovuta cautela nel raffronto con altre sentenze per quanto concerne la pena (visto l’obbligo di individualizzazione della stessa - DTF 116 IV 294 - e la limitata portata, in materia, del principio di parità di trattamento – cfr. sulla questione, B. Corboz in ZBJV 1995 p. 12) a maggior ragione in questa sede (che non è di merito) e di fronte ad indicazioni puntuali, quindi non necessariamente rappresentative], occorre rilevare che le sentenze in questione sono state prolate (ed accettate) senza motivazione e l’unico elemento che emerge dalle stesse a giustificazione della pena erogata è il dispositivo che accerta la scemata responsabilità, in un caso determinata come medio-grave. Ora, tale accertamento è prettamente nella competenza del merito; inoltre, e abbondanzialmente, nel caso in esame neppure sono indicati o emergono in modo manifesto dall’incarto, elementi che permettano di ritenere come assolutamente certa una conclusione di scemata responsabilità e, soprattutto, l’eventuale grado della stessa con particolare riferimento all’ipotesi di rapina (in assenza di perizia sulla questione, cfr. AI 69 quesito 2.1.2, AI 76 ultima frase – perlomeno di difficile comprensione in relazione all’art. 19 CP -, AI 97).
Inoltre, occorre anche aggiungere che il rischio di ricaduta nell’abuso di sostante di vario genere (con conseguente alta probabilità di doversi in qualche modo attivare per procurarsele) è desumibile dai suoi precedenti percorsi clinici volontari (cfr. Verbali 30.11.2007, pag. 2 e 15.11.2007, pag. 1), nonché dalle valutazioni della tutrice (AI 85).
Si ricorda, abbondanzialmente, che anche l’eventualità di una sospensione condizionale, di principio non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
La celerità nella conduzione del procedimento non è contestata dalla difesa e, per completezza, va detto che dall’incarto non emergono in modo manifesto elementi indicati “tempi morti” particolari o “ritardi” ingiustificati (DTF 128 I 149).
14.
Resta da determinarsi sul prospettato e richiesto trasferimento presso Villa Argentina.
Meglio precisare subito che, così come presentata, la richiesta non sembra essere quella di un collocamento quale anticipazione della pena (ex art. 105 CPP, sebbene la norma sia stata citata dalla difesa), bensì di un misura sostitutiva atta a eliminare il pericolo di recidiva (Istanza, punto 4 in fine).
In proposito, questo ufficio ha già avuto modo di precisare di non essere competente (perlomeno in prima istanza) per decidere collocamenti anticipati ex art. 105 CPP ed ha espresso perplessità sulla possibilità di ordinare un collocamenti quale misura sostitutiva dell’arresto (GIAR 22.12.2006, 455.2006.5); tali perplessità sono legate in particolare al fatto che un collocamento “presuppone un approfondimento particolare della necessità, urgenza, rispettivamente conciliabilità con la (eventuale) pena (cfr. per analogia: DTF 100 IV 204) e l'adeguatezza dell'istituzione in cui dovrebbe avvenire (art. 56 nCP); inoltre, a sostegno di quanto appena espresso, si rileva che il CPP tratta esplicitamente la possibilità di un collocamento anticipato all'art. 105 (marginale: "Anticipazione di pena e di collocamento";” (GIAR, appena citato).
Nel contempo, non si può certo escludere a priori che una proposta concreta ammissione in una struttura (già verificata nella sua adeguatezza e attuabilità), suscettibile di essere sufficientemente limitativa del pericolo di recidiva, non possa essere accolta quale misura sostitutiva dell’arresto ( “né il tenore letterale dell'art. 107 CPP, né la giurisprudenza (cfr. CRP 17 novembre 2006, 60.2005.357, cons. 12), né la dottrina (Rusca, Salmina, Verda, commento al CPP, n. 6 ad art. 107) escludono l'applicazione di una misura sostitutiva dell'arresto per i casi di pericolo di recidiva,” GIAR 22.12.2006, 455.2006.5), assortita dagli opportuni obblighi di permanenza e rispetto delle regole stabilite dai responsabili della struttura stessa.
Nel caso in esame, i documenti agli atti (cfr. in particolare gli AI 56, 69, 85, 107) che indicano i passi intrapresi ai fini dell’ammissione in una struttura di recupero ed una, seppur moderata, prognosi favorevole di un simile trattamento (e nonostante il fallimento, perlomeno a lungo termine - AI 85 -, di precedenti tentativi volontari), militano a favore del fatto che la permanenza nella struttura ed il sottoporsi alle regole della stessa sia elemento sufficiente a limitare il rischio di recidiva e costituisca adeguata misura sostitutiva dell’arresto cautelare.
Quanto all’attuabilità della misura, si rileva che in data 9 giugno 2008, la difesa ha fatto pervenire a questo ufficio una dichiarazione di uno dei responsabili del Centro terapeutico per tossicodipendenti Villa Argentina, sig. __________, che si dichiara disponibile ad accettare l’accusata nella sede di corso Elvezia a partire dal 17 giugno 2008 e chiede, inoltre, che venga chiarito se si tratta di un collocamento ex art. 60 CP o volontario. La dichiarazione in questione, trasmessa via telefax, non era firmata e, quindi, si è chiesto di produrre un documento firmato in originale. Il 10 giugno 2008 è pervenuto uno scritto del direttore di Villa Argentina, __________, che conferma sostanzialmente il contenuto del precedente (doc. 7 e 8, inc. GIAR 542.2007.4).
Alla luce di tali dichiarazioni (la prima nota anche al patronato penale che l’ha ricevuta in copia) può essere ordinato il trasferimento della signora __________ presso la sede di Villa Argentina a far tempo dal 17 giugno 2008 con la precisazione che tale trasferimento non costituisce collocamento ex art. 60 CP (perlomeno per il momento e riservata ogni e qualsiasi decisione del giudice del merito), bensì di un collocamento richiesto dalla stessa signora __________ (volontario) e a valere quale misura sostitutiva dell’arresto, quindi assortita dagli obblighi complementari che ne derivano (e che vengono indicati nel dispositivo della presente).
15.
In conclusione, l’istanza deve può essere parzialmente accolta nel senso che a __________ (nei confronti della quale sono presenti gravi indizi di reato, concreto pericolo di recidiva e la cui detenzione cautelare è ancora di durata non lesiva del principio di proporzionalità) è concesso, quale misura sostitutiva dell’arresto (quindi in applicazione di un altro degli aspetti del concetto di proporzionalità), il trasferimento presso Villa Argentina (sede di Corso Elvezia, Lugano) a far tempo dal 17.6.2008, con obbligo di rimanervi e sottostare alle regole dell’istituto e con l’avviso che qualsiasi violazione di tale obbligo che dovesse essere segnalata potrà condurre a nuovo arresto con ripristino della detenzione cautelare.
Per chiarezza, quanto sopra vale fino al dibattimento.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19, 60 ss., 139, 140 CP, 1 ss. 95, 96, 102, 105, 107, 108 CPP, 29 CF,
decide
1. L'istanza, parzialmente accolta, è evasa ai sensi dei considerandi, e meglio:
1.1 Nei confronti di __________ sono adottate (cumulativamente) le seguenti misure sostitutive dell'arresto:
a. trasferimento al centro terapeutico Villa Argentina (il 17.6.2008);
b. obbligo di rimanere presso Villa Argentina;
c. obbligo di rispettare le regole comunicatele dai responsabili di Villa Argentina;
1.2 __________ è formalmente avvertita che ogni violazione delle regole che dovesse essere segnalata comporterà il ripristino della detenzione preventiva.
2. L'esecuzione della presente, in particolare il trasferimento dal carcere al centro terapeutico, alla data indicata, è demandata al Procuratore pubblico titolare dell'inchiesta.
3. Non si prelevano tasse e spese.
4. Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
5. Intimazione (anticipata via fax):
6. Comunicazione:
giudice Edy Meli