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Incarto n. |
12 novembre 2007 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sull’istanza di proroga della carcerazione presentata il 31 ottobre/2 novembre 2007 da |
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Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero pubblico Lugano, ufficio di Bellinzona
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nei confronti di
__________, __________, attualmente detenuto c/o __________ (rappr. dall’avv. __________, __________)
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viste le osservazioni della difesa ( novembre 2007);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- come già ricordato in precedente decisione:
“1.
__________ è stato arrestato il 7 gennaio 2007 in quanto sospettato dell’omicidio intenzionale del fratello __________ (doc. 2, inc. GIAR 7.2007.1).
Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 127 CP ed ha chiesto la conferma dell’arresto (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice l’8 gennaio 2007, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 7, inc. GIAR 7.2007.1).
2.
In sostanza, __________ è accusato di aver (volontariamente) causato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007 presso il suo appartamento di __________, il decesso del fratello __________ che si trovava temporaneamente presso di lui (mentre che normalmente è collocato presso un istituto di __________).
L’accusa è successivamente stata estesa ad altre ipotesi di reato (art. 183 CP: AI 2.4, pag. 8; artt. 112, 123, 189 CP: AI 3.14), vuoi per gli stessi fatti, vuoi per altri precedenti.
3.
L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e verbalizzazioni dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato inquirente (AI 2), vuoi da parte della polizia (Classificatore verbali polizia).”
(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)
- con decisioni del 13 giugno 2007 e del 4 luglio 2007, questo giudice ha respinto una istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato, rispettivamente accolto una istanza di proroga del carcere preventivo (fino al 30 settembre 2007) presentata dal magistrato inquirente (cfr. inc. GIAR 7.2007.3 e 7.2007.4);
- una ulteriore proroga (fino al 15 novembre 2007) è stata concessa con decisione del 26 settembre 2007 (inc. GIAR 7.2007.5) ritenendo ancora presenti e concreti sia i gravi indizi di reato (decisione citata, cons. 9) che il pericolo di fuga (idem, cons. 10) e rispettato il principio di proporzionalità nella sua duplice accezione (rapporto tra durata della carcerazione preventiva e rischio di pena, nonché rispetto dell’obbligo di celerità nella conduzione dell’inchiesta: idem, cons. 12);
- va pure rilevato che nella decisione relativa all’ultima proroga concessa, si richiamava (abbondanzialmente) il fatto che la CRP, adita dalla difesa dopo il rifiuto di concessione della libertà provvisoria, nella relativa decisione menzionava la possibile (ovvero probabile) esistenza di un pericolo di interferenza nei confronti di un teste importante (CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241, cons. 10);
- mediante l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.6), il magistrato inquirente chiede una ulteriore proroga di circa due mesi (fino al 17 dicembre 2007), per permettere la conclusione dell’istruttoria; segnala di aver proceduto ad esperire gli atti menzionati nella precedente richiesta e di necessitare di ulteriore tempo per procedere all’assunzione di ulteriori elementi probatori, in parte a seguito di segnalazione della polizia, in parte su richiesta della difesa (doc. 1, pag. 2 in fine);
- con osservazioni del 7/9 novembre 2007 (doc. 3, inc. GIAR 7.2007.6) la difesa, comunicando esplicitamente di aver sentito il cliente, segnala che in considerazione del contenuto (non necessariamente condiviso) delle sentenze GIAR e CRP già emanate nel caso in esame in materia di libertà provvisoria, del fatto che l’inchiesta non può dirsi sofferente di ingiustificati ritardi e del fatto che gli accertamenti recenti sono stati chiesti dalla difesa, per economia di giudizio e celerità (non senza ribadire la professione d’innocenza dell’accusato e la non condivisione del pericolo di fuga e del pericolo di collusione con il teste __________) aderisce all’istanza del procuratore pubblico;
- la presente decisione interviene a poco più di un mese e mezzo dalla precedente ed è la quarta in materia di libertà provvisoria (quinta se si considera anche la decisione della CRP) che concerne l’accusato __________ in poco più di quattro mesi; nella misura in cui non sono segnalati (rispettivamente non emergono in modo manifesto dall’incarto) fatti nuovi o avanzate nuove argomentazioni in merito si rinvierà alle precedenti decisioni, sufficientemente motivate ed integralmente note alle pareti (DTF 25 aprile 2006, 1P.198/2006);
- confermata la legittimazione del magistrato inquirente a presentare la richiesta, nonché la tempestività della stessa, è pure confermata la presenza a carico di __________ di gravi indizi per i reati ascritti e di un concreto pericolo di fuga così come indicati e determinati nella decisione del 26 settembre 2006 (GIAR 7.2007.5), in particolare ai considerandi 9 e 10 che si danno per integralmente ribaditi;
- gli atti d’inchiesta effettuati dopo la decisione del 26 settembre 2006 (in particolare AI 1.18 e 1.19, nonché da 2.14 a 2.18, non contengono elementi di novità sostanziali per rapporto alla situazione come emergeva precedentemente;
- abbondanzialmente, anche l’elemento indicato a suo tempo dalla CRP come suscettibile di configurare un concreto pericolo di collusione nei confronti di un teste, è tutt’ora presente;
- quanto al principio di proporzionalità, lo stesso non appare ancora violato, il carcere preventivo sofferto (poco più di 10 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (circa 1 mese) sono ancora lontani dal rischio di pena in caso di eventuale condanna, vista la gravità dei reati ascritti che prevedono pene edittali importanti (nel caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva);
- nel contempo, non emergono problemi in relazione al principio di celerità, come riconosciuto dalla stessa difesa;
- l’entità della proroga richiesta, alla luce degli atti ancora da esperire e delle esigenze di cui all’art. 196 CPP (termini che le parti possono comunque ulteriormente ridurre mediante comunicazioni prima della scadenza) appare adeguata;
- in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto pericolo di fuga; la detenzione preventiva non é, al momento e anche tenuto conto della proroga richiesta, lesiva del principio di proporzionalità;
- l’istanza di proroga può essere accolta nella misura richiesta, cioè fino al 17 dicembre 2007 compreso;
PQM
visti gli artt. 111, 112, 123, 127, 189 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1. L’istanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 17 dicembre 2007 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli