Incarto n.

INC.2008.31903

Lugano

14 agosto 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 4/6 agosto 2008 da

 

 

 

__________

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo dell’11 agosto 2008 dal

 

Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano

 

 

viste le osservazioni delle difesa 12 agosto 2008;

 

 

visto l’incarto MP __________;

 

 

ritenuto,

 

 

in fatto:

 

 

A.

 

__________ è stata arrestata il 30 giugno 2008 in quanto accusata di truffa (a seguito di denuncia 19 ottobre 2007 della __________) dal Procuratore pubblico, dopo essere stata interrogata in mattinata dalla Polizia cantonale e il pomeriggio dal magistrato inquirente. Lo stesso giorno è pure stato arrestato il coniuge dell’istante, __________, per lo stesso titolo di reato e anch’egli si trova tuttora in detenzione preventiva.

 

__________, che sarebbe stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sarebbero intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________) – è accusata di avere ingannato tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi.

 

Il 16.7.2003 avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in via giudiziaria, anche un’indennità per danni non assicurati di CHF 541'365.25.

 

“L’8.6.2006, per valutare la richiesta di indennità per grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare “anomala” situazione [“In sostanza (…) usciva dall’ospedale in fase di netta guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito, le condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante” (denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], __________ sarebbe stata visitata dal __________. Il perito avrebbe rilevato l’impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un’osservazione costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso delle lesioni.

L’__________ avrebbe proceduto alle verifiche presso l’abitazione di __________ il 15.9.2006, il 28.11.2006, il 22.1.2007, il 16.2.2007 ed il 30.4.2007. All’inizio di aprile 2007 __________ avrebbe incaricato l’agenzia investigativa __________, di monitorare la denunciata durante i soggiorni in __________. Il controllo effettuato nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007 avrebbe permesso di evidenziare come trascorresse il tempo tra lavori di giardinaggio, faccende di casa, passeggiate con il cane e spese al mercato, con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli arti superiori, che non avrebbero presentato fasciature o lesioni sanguinolente.

L’8.6.2007 la denunciata sarebbe stata nuovamente visitata dal __________, che avrebbe attestato che la mobilità attiva non poteva essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento appena accennati e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava forti dolori ed il ritrarsi dell’arto.

Il denunciante, alla luce di questa situazione, ha ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche motorie e/o funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni di braccia e mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi, l’avrebbe truffato per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di truffare (in capo alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una somma tra CHF 154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l’aiuto, forse, del marito, che – da quando la denunciata ha ottenuto le rendite assicurative – avrebbe cessato ogni attività lucrativa). __________ che si è costituito parte civile nel procedimento, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal 31.7.2007” (Inc. CRP 60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).

 

 

B.

 

Giova a questo punto ricordare che a seguito della denuncia penale 19 ottobre 2007 della __________, altro PP aveva decretato, il 21 febbraio 2008, non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale, in considerazione del carattere solo civile, rispettivamente amministrativo-assicurativo della vertenza (__________). Contro tale decisione era insorta la __________ con istanza di promozione dell’accusa 3/4 marzo 2008 alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16 giugno 2008 (inc. CRP 60.2008.72), aveva annullato il decreto di non luogo a procedere 21 febbraio 2008, promovendo nei confronti dell’istante l’accusa per titolo di truffa e ordinando che l’istruzione del processo dovesse aver luogo per opera di altro PP.

 

 

 

 

C.

 

Con la richiesta di conferma dell’arresto 1° luglio 2008 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 e 2 CP) “in relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre 2007 presentata da __________, come pure da quanto emerge dallo scritto di data 26/27 giugno 2008 di __________ nonché dallo scritto 9 aprile 2008 dell’__________” chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione “in particolare pericolo di collusione con il marito e con terzi da interrogare; necessità di verificare la destinazione data ai fondi ricevuti da __________, come pure da __________; necessità di verificare la posizione dell’__________; necessità di ricostruire i fatti senza che l’accusata possa avere contatti con terze persone; necessità di esperire le necessarie verifiche mediche; necessità di verificare la documentazione richiesta a terzi; necessità di verificare quanto è stato sequestrato al domicilio e sulla persona”.

Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l’arresto dell’accusata (inc. GIAR 319.2008.1, doc. 6) considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti e per procedere con le verifiche e perizie mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al domicilio) senza che l’accusata possa essere in contatto con il marito o possa autoinfliggersi delle lesioni –, pericolo di collusione con il marito e per pericolo di fuga – in quanto cittadina straniera senza legami con la __________ (figli all’estero) e con legami con il paese d’origine dove ha una casa e risiede diversi mesi l’anno.

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha negato ogni addebito.

 

 

D.

 

Il 4 agosto 2008 __________, con l’istanza in discussione presentata dal proprio difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria.

Dopo avere evidenziato che l’arresto perdura ormai da più di trenta giorni afferma di avere vissuto l’arresto “in condizioni oggettivamente molto difficili essendosi acuito, come certamente attestato dal monitoraggio medico su di lei effettuato, il suo problema di salute alle braccia” e, in queste condizioni “lo stato di detenzione è ancora più insito di sofferenza e disagio” (istanza, punto 3, p. 2).

Per quanto riguarda i gravi e concreti indizi di colpevolezza la difesa afferma che __________, sulla base degli stessi elementi, è stata oggetto nello spazio di pochi mesi, di un decreto di non luogo a procedere e di un arresto. L’inchiesta non avrebbe raccolto ulteriori elementi accusatori oltre a quelli già nelle mani degli inquirenti al momento dell’arresto (il materiale fotografico raccolto dagli investigatori della __________ e i rapporti dei periti medici dell’assicurazione che non farebbero altro che concludere delle ipotesi): non si potrebbe quindi neppure ipotizzare che __________ sarebbe abile al lavoro e che, tramite inganno astuto, abbia ingannato le varie assicurazioni alfine di procacciarsi un indebito profitto. Non sarebbero quindi dati i gravi e concreti indizi di reato, tanto più che l’istante ha sempre dichiarato di essere disponibile per permettere l’allestimento di ogni tipo di referto medico.

Per quanto riguarda il pericolo di collusione la difesa osserva che il PP ha già provveduto a sequestrare i beni mobili dei coniugi __________ (sequestro dei loro conti bancari presso __________ per un ammontare complessivo di CHF 540'000.-), non vi è quindi pericolo che tali fondi possano essere occultati da parte degli accusati. L’istante è poi stata monitorata giornalmente da un medico presso il carcere giudiziario, medico che ha apposto delle bende non asportabili sulle braccia di __________. Si è poi in attesa del referto del perito giudiziario sullo stato delle braccia dell’accusata. Quest’ultima è comunque disposta a sottoporsi a visite mediche o ad essere ospedalizzata per essere monitorata.

Inesistente pure il pericolo di fuga in quanto, sebbene cittadina straniera, scappare dalla __________ e dal procedimento penale significherebbe per l’accusata perdere tutti i propri beni mobili ora sotto sequestro penale. Potrebbero comunque essere messe in atto misure sostitutive dell’arresto, quali il deposito dei documenti di identità e/o l’obbligo di presentarsi regolarmente presso il posto di Polizia di __________, che permetterebbero di escludere il pericolo di fuga all’estero (Inc. GIAR 319.2008.3, doc. 1).

 

 

E.

 

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 11 agosto 2008 (Inc. GIAR 319.2008.3, doc. 2) ribadisce l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusata.

Il PP afferma che dalla data dell’arresto sono stati interrogati gli investigatori privati che su mandato della __________ hanno monitorato l’accusata presso il suo domicilio in __________ (i cui rapporti, completi di documentazione fotografica, sono stati prodotti con la denuncia della __________), dalle cui testimonianze emergerebbe la capacità dell’accusata di muovere le braccia liberamente, senza ferite, senza bende e senza guanti.

Per tutta risposta l’accusata continuerebbe a sostenere la tesi che quanto dichiarato da questi testi non corrisponde al vero e che la documentazione fotografica prodotta sarebbe un fotomontaggio.

L’accusata avrebbe sempre dichiarato di non riuscire a muovere le braccia per firmare mentre che è stata trovata documentazione firmata da __________ di proprio pugno (in particolare per quanto riguarda la firma in calce alle procure degli __________ e __________). L’accusata ha poi dichiarato di dormire in speciali lenzuola di seta, fatto smentito dal marito e dalla perquisizione domiciliare della Polizia che ha rinvenuto nel letto matrimoniale dei due accusati normali lenzuola di cotone.

Ella inoltre, durante la sua detenzione, si sarebbe sbendata, sarebbe stata vista dagli agenti di custodia mangiare con il coltello e la forchetta, pulire il tavolo della cella, spostare un vassoio, mettere le braccia fuori dalla finestra tra le sbarre, dopo essere salita sul tavolo con le ginocchia.

Vi sarebbe inoltre la testimonianza del __________, dermatologo che ha visitato l’accusata l’8 giugno 1993 e che, a suo tempo, avrebbe riscontrato unicamente ustioni di primo e secondo grado (e non di terzo grado) guaribili, soltanto ad un avambraccio (fino al gomito) e alle due mani, ciò che contrasta con le lesioni e i sanguinamenti su entrambe le braccia e con l’asserita incapacità di movimento.

Dal rapporto del __________, dermatologo che segue attualmente in carcere l’accusata, risulterebbe che vi è un miglioramento della situazione.

Per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico sarebbe sempre presente un pericolo di collusione con il marito, stante le divergenze e contraddizioni su alcune dichiarazioni. Se rimessi in libertà cercherebbero sicuramente di concordare una versione comune.

Per quanto riguarda i bisogni istruttori dovranno ancora essere interrogati i medici che hanno avuto in cura negli anni l’accusata nonché il __________ che segue l’accusata in carcere, ed eventuale personale ausiliario di cure. Dovrà essere terminata la perizia del dermatologo e quella dell’ortopedico. Considerato già solo l’atteggiamento che l’accusata tiene in Carcere (ella avrebbe tentato di sbendarsi parzialmente peggiorando la situazione delle lesioni) non appare pensabile che ella venga peritata in libertà, stante il suo atteggiamento processuale non collaborativo.

Vi è poi da chiarire la situazione economica dei due coniugi, sui loro conti in __________ sarebbero stati sequestrati complessivamente circa CHF 540'000.- ma non si può escludere, a fronte di ingenti prelevamenti in contanti e di un bonifico di CHF 50'000.- a favore di un conto bancario in __________, che i due accusati abbiamo tesaurizzato denaro all’estero, non essendo per nulla chiaro quanto è stato speso per la ristrutturazione della casa in __________ e se la stessa sia stata acquistata o fosse già di proprietà di uno dei coniugi.

Pure presente il pericolo di recidiva: se rimessa in libertà __________ potrebbe continuare ad infliggersi delle ferite per cercare di avvalorare la propria tesi. Ciò a maggior ragione se si pensa che già presso il Carcere avrebbe cercato di peggiorare lo stato della cute ai bordi dei bendaggi.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga il magistrato osserva che i coniugi __________ non hanno nessun legame con il nostro territorio mentre che hanno forti legami con il loro paese d’origine dove già passavano molto tempo, dove hanno una casa d’abitazione e dove risiedono le figlie di primo letto del marito. Considerato che i beni in Svizzera sono ormai sotto sequestro penale e che ogni rendita assicurativa è stata bloccata, vi è il concreto timore che se rimessa in libertà l’accusata preferisca darsi alla fuga e non potrebbero entrare in linea di conto le misure sostitutive dell’arresto proposte dalla difesa.

Rispettato il principio di proporzionalità.

 

 

F.

 

Con osservazioni 12 agosto 2008 la difesa contesta l’esistenza dei gravi indizia di colpevolezza. A tuttora “l’unica certezza consiste nel constatare che la qui rappresentata soffre di problemi agli arti superiori; tutto il resto non è altro che mera supposizione. Di conseguenza in nessun modo vi sono gravi indizi che fanno concludere per l’esistenza di un inganno astuto da parte della signora __________ per il fine di ottenere delle indennità per incapacità lavorativa e/o grande invalida, senza averne diritto”.

Per guanto riguarda il materiale fotografico la difesa osserva che dopo averlo ricevuto la __________ ha richiesto una nuova perizia medica sull’accusata.

L’istante contesta “recisamente” che i rapporti giunti dal __________ possano mettere in dubbio quanto appena detto.

Per quanto riguarda i bisogni dell’istruzione la difesa ribadisce che l’accusata è disposta a sottoporsi a qualsiasi esame medico le venga richiesto. Non vi è poi pericolo che l’accusata possa colludere con gli ulteriori testi da interrogare e, per quanto riguarda la situazione patrimoniale osserva che tutti i beni, sia in __________ che all’estero, sono stati sequestrati.

Inesistente il pericolo di fuga.

 

 

 

In diritto:

 

 

 

1.

 

L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 6 agosto 2008, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo e l’incarto processuale lunedì 11 agosto 2008 (essendo sabato 9 agosto giorno festivo).

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

 

 

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

 

 

3.

 

L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi all’ipotesi di un suo coinvolgimento nell’ipotesi di truffa (per l’ottenimento di indennità di invalidità e indennizzo RC a seguito di infortunio) e della tentata truffa (per la richiesta di un’indennità per grandi invalidi) commesse dall’istante, con la correità o la complicità del marito, in danno della __________ e, se del caso, di altre assicurazioni, con un indebito profitto di svariate centinaia di migliaia di franchi svizzeri, oggetto del procedimento penale.

A questo proposito basti ricordare le conclusioni della CRP che hanno portato alla promozione dell’accusa per titolo di truffa in data 16 giugno 2008:

 

             “4.3.1.

             Il reato di truffa implica un inganno astuto, ammesso soltanto se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6B_409/2007 del 9.10.2007; A. DONATSCH, op. cit., p. 199 ss.; BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ss. ad art. 146 CP).

 

             4.3.2.

             Il qui istante ha sostanziato il suo esposto producendo, tra l’altro, i rapporti 25.4.2007 e 28.5.2007 dell’agenzia investigativa __________ (doc. E/F, allegati alla denuncia penale 19.10.2007), che ha sorvegliato __________ durante il soggiorno in __________ nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007.

 

             Gli investigatori hanno documentato come la denunciata muovesse braccia e mani – prive di fasciature – in maniera assolutamente normale, senza alcun impedimento: l’hanno osservata, segnatamente, ritirare i panni stesi [p. 2, doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], tenere un vaso/secchio ed una scopa [p. 3, doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], ritirare la posta [p. 3, doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], portare una borsa [p. 5, doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], annaffiare i fiori [p. 7, doc. E, allegato alla denuncia penale 19.10.2007], afferrare una (voluminosa) padella [p. 2, doc. F, allegato alla denuncia penale 19.10.2007].

 

             Il 24.5.2007 l’hanno inoltre osservata – alle ore 12.00, secondo l’orario indicato nel filmato di cui al doc. H (allegato alla denuncia penale 19.10.2007) – passeggiare, fuori dall’uscio di casa, con le braccia scoperte, senza bendaggi e senza ferite sanguinanti. Alle ore 12.05 si sono presentati a casa della denunciata: “Die Tür wird von Herrn __________ geöffnet. Die beiden __________ stellen sich mit der schriftlichen Vollmacht als Beauftragte der __________ __________ zur Kontrolle der Arme von Frau __________ vor. __________ verweigert eine Kontrolle mit der Begründung, dass seine Frau in einem anderen Dorf aufhältig sei und daher eine Kontrolle erst am nächsten Tag möglich wäre. Unsere __________ erklären Herrn __________, dass sie erst vor einigen Minuten seine Frau in das Wohnhaus gehen gesehen haben. Er meinte dazu, dass dies sicher nicht seine Frau gewesen wäre, da diese im Nachbardorf auf Besuch sei. Nach Rücksprache mit Herrn __________ und __________ (impiegati di IS 1 stimmt __________ schliesslich einer Kontrolle für 16.00 Uhr zu. Unmittelbar darauf fährt er mit seinem Auto weg. Wie vereinbart sind unsere beiden __________ um 16.00 Uhr zum Wohnhaus von ZP gegangen. Herr __________ hat unsere __________ eingelassen und in die Küche gebeten. Anschliessend breitete er ein Handtuch am Küchentisch auf. Unmittelbar danach kommt Frau __________ gebückt und hinkend und wimmernde schmerzerfüllte Laute von sich gebend in die Küche. Sie setzt sich zum Küchentisch. Wie auf dem Fotos ersichtlich sind beide Arme vom Handrücken weg bandagiert. Der Rechte Arm ist bis über den Ellenbogen hinauf bandagiert. Anschliessend nimmt ihr Gatte die Bandagen von den Armen ab” (rapporto 28.5.2007, p. 5 ss., doc. F, allegato alla denuncia penale 19.10.2007). Il filmato (doc. H, allegato alla denuncia penale 19.10.2007) mostra alle ore 16.03 le braccia cosparse di ferite sanguinanti, inesistenti alle ore 12.00, quando passeggiava, peraltro non ricurva su sé stessa e non claudicante, come si è presentata alle ore 16.00.

 

             La situazione fisica della denunciata – nessun impedimento nei movimenti delle braccia e delle mani nella sua quotidianità, come si evince dalle fotografie e, ancora meglio, dai filmati girati dagli investigatori di __________ per conto di __________ – differisce di conseguenza manifestamente dal suo stato fisico al momento delle visite mediche, come risulta dai rapporti che l’istante ha allegato alla denuncia penale.

 

             Il dr. med. __________, che l’8.6.2006 ha visitato __________ su mandato del qui istante, nel successivo rapporto ha infatti constatato lesioni sulle braccia ed impossibilità a muovere gli arti, situazione simile a quella riscontrata dal __________ __________ nel 1995 [quando “Elle s’est déclarée incapable d’utiliser ses deux membres supérieurs dans ses activités professionnelles mais également dans ses activités quotidiennes pour lesquelles elle est tributaire de l’aide de son mari” (rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 4, doc. C, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)] e dal __________ __________ nel 2001 [“Par rapport à l’examen de 1995, seule la mobilité des coudes s’est légèrment améliorée mais le __________ __________ estimait que l’invalidité devait être assimilée à la perte des deux bras dont la function était pratiquement nulle” (rapporto 22.6.2006 del dr. med. __________, p. 5 s., doc. C, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)]. Il medico si è nondimeno detto impossibilitato ad esprimersi in ragione dei punti poco chiari / incoerenti che presentava la situazione fisica di PI 1 Non ha escluso la possibilità di lesioni da automutilazione. Ha proposto di documentare regolarmente lo stato delle lesioni.

 

             Un anno dopo, l’8.6.2007, il __________ __________ – che ha potuto visionare la documentazione raccolta nel frattempo da IS 1 – ha nuovamente visitato la denunciata, che – come nella precedente occasione – si è presentata accompagnata dal marito. Il perito ha sottolineato, in particolare, che “on est à nouveau frappé par l’attitude extrêmement passive de la patiente qui tient ses deux membres supérieurs devant elle de façon très démonstrative en évitant de les mobiliser. A chaque question elle se tourne vers son mari qui répond à sa place. Elle estime que l’évolution est absolument inchangée depuis l’année passée et se sent totalement invalide. Elle passe ses journées “à ne rien faire du tout”. C’est son mari qui lui fait deux fois par jour les pansements” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L, allegato alla denuncia penale 19.10.2007). Ha rilevato che le caratteristiche e la distribuzione delle lesioni erano identiche a quelle riscontrate nel corso della visita precedente (e visibili sulle fotografie effettutate da __________); ha inoltre sottolineato come fosse molto difficile oggettivare la funzionalità di mani e dita [“(…) et la patiente se limite généralement à une ébauche de mouvement. Toute tentative de mobilisation passive déclenche de fortes douleurs et un retrait de la main” (rapporto 17.7.2007, p. 2, doc. L, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)] e come fosse impossibile stabilire lo status neurologico degli arti superiori [“La patiente prétend toujours ne rien sentir du tout jusqu’à la racine des deux membres supérieurs. La force de préhension n’est toujours pas mesurable” (rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)]. Ha pertanto ritenuto valide le considerazioni di cui alla sua perizia 22.6.2006 in capo alla situazione (molto) poco chiara: a suo giudizio, “il apparaît de façon manifeste que la patiente utilise normalement ses membres supérieurs en __________, alors qu’elle adopte l’attitude stéréotypée d’une invalide totale lors de l’expertise” (rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L, allegato alla denuncia penale 19.10.2007). Ha concluso dicendosi concorde con il parere 26.6.2007 del __________ __________ (doc. I, allegato alla denuncia penale 19.10.2007), che aveva ritenuto le lesioni “(…) comme fortement évocatrices de phénomènes d’automutilation de type chimique ou thermique”, per cui – a dire del __________ __________ – “il devient donc extrêmement peu probabile qu’on soit en présence de véritable séquelles accidentelles” (rapporto 17.7.2007, p. 3, doc. L, allegato alla denuncia penale 19.10.2007).

 

             4.3.3.

             In queste circostanze, appare di conseguenza manifesta l’esistenza di seri indizi di colpevolezza in capo ad un inganno astuto a’ sensi dell’art. 146 CP rispettivamente dell’art. 148 vCP.

 

PI 1 – secondo le fotografie ed i filmati realizzati quando si trovava in __________, lontano da IS 1 e dai suoi periti – non indossa fasciature sulle braccia, che non presentano lesioni sanguinolente e che può muovere senza alcuna difficoltà (incrociarle sul petto / dietro la schiena, allungarle, sollevarle alzando oggetti anche pesanti, ecc.). Situazione che contraddice lo stato fisico che palesa in occasione delle visite mediche, quando assume il comportamento stereotipato dell’invalida totale, in aperto contrasto con, quindi, la sua situazione fisica quotidiana (che non mostra limitazioni funzionali degli arti). Condizione, quella di invalida totale, che sembrerebbe avere presentato – sostanzialmente immutata – fin dal 1995 (cfr. il riferimento al parere del __________ __________ nel rapporto 22.6.2006 del __________ __________, p. 4, doc. C, allegato alla denuncia penale 19.10.2007), ciò che sembrerebbe lasciare intendere un agire sistematico della denunciata.

 

__________, recandosi alle visite mediche con lesioni per le quali – allo stato attuale del procedimento penale – sussistono indizi gravi che siano state create ad arte [cfr. l’eloquente episodio del 24.5.2007 vissuto dagli investigatori di __________, quando – nel lasso di tempo di quattro ore – sono apparse sugli arti superiori lesioni sanguinanti (rapporto 28.5.2007, p. 5 ss., doc. F, allegato alla denuncia penale 19.10.2007 / filmato di cui al doc. H, allegato alla denuncia penale 19.10.2007)] [episodio sul quale il procuratore pubblico non si esprime], ha quindi messo in atto un artificio (automutilazione di tipo chimico o termico), che – come tale – fonda astuzia a’ sensi di dottrina e giurisprudenza. Astuzia peraltro ulteriormente sostanziata dalle bugie – impossibilità di muovere gli arti superiori, del tutto insensibili – che oggettivamente non erano verificabili. A __________, non può peraltro essere rimproverato di non avere osservato le misure fondamentali di prudenza. Ha infatti fatto capo, per determinarsi sull’erogazione delle prestazioni assicurative, all’esperienza di medici/periti; soltanto la laboriosa/complessa osservazione della denunciata in __________ ha permesso di appurare una situazione che non corrispondeva a quella esibita al cospetto di illustri medici/periti, fatto che manifestamente esclude che l’istante non sia stato accorto (cfr., in analogia, decisione TF 6S.379/2004 del 29.11.2004).

             …

             Ora, è vero che, nelle immagini, la denunciata non sta svolgendo una regolare attività lucrativa manuale; esse sono nondimeno inequivocabili in capo al fatto che, a dispetto dell’invalidità totale ostentata in occasione delle ripetute visite mediche, __________ sia in grado di muovere gli arti superiori – privi di lesioni rossastre – senza alcun impedimento, ovvero di utilizzarli nelle usuali attività quotidiane. Circostanza che non si può ritenere irrilevante in relazione all’abilità lavorativa della denunciata, il 24.5.1993 ausiliaria di cucina. …

             …

 

             4.3.4.

             Il reato di truffa presuppone oggettivamente, oltre ad un inganno astuto, un errore da parte del truffato, una disposizione patrimoniale conseguente all’errore, un danno patrimoniale ed un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno e, soggettivamente, intenzionalità e volontà di procacciare un indebito profitto (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., n. 72 ss. ad art. 146 CP), condizioni che il procuratore pubblico non ha esaminato. Questa Camera – autorità di ricorso giusta l’art. 284 CPP – non può pertanto confrontarsi, in prima sede, con questi presupposti.

 

 

             L’esistenza di seri indizi di colpevolezza in capo ad un comportamento truffaldino – ovvero astuto – di __________ permette tuttavia, già ora, di promuovere l’accusa a suo carico per titolo di truffa. Reato che il procuratore pubblico dovrà ulteriormente approfondire, anche con riferimento alla prescrizione dell’azione penale, con l’assunzione agli atti, segnatamente, delle prove proposte dal qui istante, esaminando pure la posizione di eventuali terzi coinvolti (quali __________, marito dell’accusata) rispettivamente – nell’ipotesi in cui dovesse, per finire, concludere che il reato di truffa non è adempiuto – i disposti delle leggi speciali (segnatamente l’art. 70 LAI, che rinvia all’art. 87 LAVS) [cfr., sul concorso, decisione 15.6.1993 della Corte di cassazione e di revisione penale in re B., pubblicata in REP. 1994 p. 449 ss.].”

 

Dopo l’arresto è stato possibile accertare che con l’applicazione di una terapia con fogli di __________ (__________) da parte di un dermatologo (in casu il __________), il medico ha riscontrato che “all’ultima visita in data odierna riscontro che bendaggi non sono stati manipolati, tranne i 10 cm verso le mani che presentano segni di rifacimento. Tolte le bende dalle due braccia, i fogli di __________ mostrano sui 2/3 prossimali poche secrezioni, mentre sl 1/3 distale abbondante secrezione” e “In seguito tolti i fogli di Ialugen ritrovo sui 2/3 prossimali una buona riepitelizzazione con le zone erose ora completamente chiuse, mentre sul 1/3 distale ancora erosioni attive che stentano a rimarginare” (cfr. AI 149, rapporto di osservazioni 31 luglio 2008 del __________). A questo proposito appare importante menzionare il rapporto 10 luglio 2008 dell’__________ attivo presso il Carcere giudiziario: egli afferma di avere medicato la mattina del 7 luglio 2008 la paziente e di avere notato, lo stesso pomeriggio in occasione della visita del __________ che il bendaggio sembrava diverso da quello effettuato la mattina. Successivamente alla visita del medico, l’infermiere avrebbe quindi deciso di medicare l’accusata con un bendaggio a “lisca di pesce” ad entrambe le braccia e di avere ritrovato, il 9 luglio 2008, un bendaggio completamente diverso da quello effettuato, giustificato dalla detenuta con il passare di notti agitate. L’infermiere osserva che “Del bendaggio a lisca di pesce non c’è traccia e la medicazione termina a metà braccio al posto del polso. Ho chiesto alla paziente se qualcuno o lei stessa avesse sfasciato la medicazione per poi rifarla, ma lei ha a più riprese negato fermamente, dicendo che né lei, né nessun altro le ha mai toccate. Rifaccio la medicazione ponendo nuovamente attenzione al modo in cui la eseguo ed aggiungo una firma sul bendaggio stesso per potere verificare la fasciatura alla prossima visita. Giovedì 10.07.08, alle ore 11.00, visita dermatologo (__________. Questa volta la medicazione di ieri è intatta, le ferite sanguinanti si trovano vicino ai bordi della fasciatura, mentre più in mezzo le ferite sembrano migliorate” (cfr. AI 158, rapporto del persona di custodia alla Direzione del 10 luglio 2008).

Ciò per dire che vi sono sufficienti elementi per affermare che l’accusata è riuscita a togliersi la medicazione più di una volta, specialmente nella zona più vicina ai polsi, dove le ferite non sono riuscite a rimarginarsi a differenza delle ulcerazioni che risultano disseminate sul resto delle braccia che sono in via di guarigione: vi è quindi il forte sospetto che si tratti di lesioni autoinferte.

Alla luce della dichiarazione fatta dall’accusata a questo giudice in occasione dell’udienza della conferma dell’arresto del 1° luglio 2008 secondo cui “io sono veramente impedita nei movimenti, non riesco neppure a pettinarmi” (il non riuscire a pettinarsi è infatti uno degli impedimenti/requisiti “principe” per l’ottenimento dell’indennità per grandi invalidi), appare perlomeno singolare che gli agenti di custodia abbiano osservato la detenuta, il 26 luglio 2008, mentre si trovava in ginocchio sul tavolo della cella a parlare dalla finestra e a gesticolare, con le braccia infilate tra le sbarre, con qualche altro detenuto e che ancora successivamente, la stessa sera, davanti agli agenti, si sarebbe alzata dal letto dove si trovava seduta, avrebbe impugnato la sedia e posizionandola per usarla a mò di scala e, con nessuna difficoltà, raggiunto il piano del tavolo sul quale si sarebbe inginocchiata (cfr. AI 158, rapporto del personale di custodia alla Direzione del 26 luglio 2008).

Sia per quanto riguarda mobilità che mancanza di ulcere sulle braccia dell’accusata, significativi risultano i verbali d’audizione degli investigatori privati __________ (AI 123) e __________ (AI 124), che hanno confermano quanto riportato nel rapporto e nella documentazione fotografica prodotta dalla denunciante (menzogne e fotomontaggi a mente dell’accusata).

L’osservazione della difesa, secondo cui __________ ha disposto un’ulteriore visita medica dopo avere acquisito il rapporto degli investigatori, non depone a favore della tesi dell’istante secondo cui non vi sarebbero stati sufficienti indizi di reato bensì, come già evidenziato dalla CRP (CRP 60.2008.72, p. 149) tale comportamento denota la serietà con cui la denunciante ha affrontato la fattispecie prima di inoltrare l’esposto al Ministero pubblico.

 

 

4.

 

L’accusata ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che non vi sarebbe più pericolo di collusione: il PP avrebbe sequestrato tutti i beni dei coniugi __________ sia in __________ che all’estero, si sarebbe in attesa della perizia del professore in dermatologia, l’accusata sarebbe stata medicata presso il Carcere giudiziario con bende non asportabili dall’istante la quale è disposta a sottoporsi alle visite mediche richieste qualora il PP lo ritenesse necessario.

Secondo il magistrato inquirente devono ancora essere interrogati i medici ed i sanitari che hanno avuto in cura l’accusata negli anni nonché persone vicine alla famiglia che hanno avuto modo di incontrare l’accusata negli anni e il personale che ha seguito l’accusata in carcere oltre al __________ si dovrà attendere il referto del __________ ed è già stato scelto anche il perito ortopedico che dovrà esprimersi sulle difficoltà di movimento degli arti superiori dell’accusata e le perizie devono essere fatte con l’accusata in stato di detenzione dal momento che “non è immaginabile, si richiama anche il comportamento che ella assume all’interno del __________, che la signora __________ venga peritata in libertà” (cfr. preavviso negativo p. 5). Il PP ritiene poi indispensabile far luce sulla situazione economica dei coniugi, ma la documentazione bancaria richiesta non sarebbe ancora pervenuta completamente anche se sarebbe stato possibile accertare un avere in conto complessivo attuale di circa CHF 540'000.- a fronte di entrate complessive dal 1993 per CHF 1'360'000.-, prelevamenti a contanti (già solo per prelevamenti di importi superiori a CHF 5'000.-) per complessivi CHF 457'000.-, un bonifico a favore di un conto dell’accusata in __________ di CHF 50'000.- del 23 aprile 2004 (AI 140) e l’utilizzo asserito di CHF 200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della casa in __________ (di cui non si conosce modalità di acquisto della proprietà e l’eventuale prezzo d’acquisto), tutto ciò considerato che dal 2003 il marito dell’accusata avrebbe smesso di lavorare per accudire la moglie senza nessun reddito apparente.

 

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

 

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

 

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

 

 

 

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusata, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusata possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusata su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

 

Nel caso in esame è stato accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008, ad inoltrare una commissione rogatoria alle __________ volte, tra l’altro, al blocco a registro fondiario della casa di proprietà dei coniugi __________, oltre ad ogni altra loro proprietà immobiliare, e a chiedere la documentazione attestante l’acquisizione dell’immobile, l’eventuale prezzo d’acquisto e la sussistenza di mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI 140), a chiedere alla difesa dell’accusata la disponibilità dell’istante a far trasferire l’eventuale saldo attivo del conto in __________ alimentato il 23 aprile 2004 con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto __________ di __________ e che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere per le vie rogatoriali. La difesa avrebbe dovuto fornire una risposta entro il 6 agosto 2008, nulla si sa in proposito (nulla si trova agli atti consegnati a questo ufficio l’11 agosto 2008).

Tali atti istruttori volti alla ricostruzione della situazione patrimoniale dell’accusata e al recupero dell’eventuale maltolto, appaiono imprescindibile (trasferimento volontario o sequestro da parte del PP per via rogatoriale), come imprescindibile l’acquisizione della documentazione della relazione bancaria in __________ intestata all’accusata: sia che avvenga con la collaborazione dell’accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo proposito un importante pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, almeno sino a sicurezza degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del denaro) e/o recupero degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e acquisizione della documentazione bancaria serba.

Pericolo di collusione presente pure sino a fissazione degli elementi utili per i periti medici. Inimmaginabile una perizia con l’accusata a piede libero, dal momento che il sospetto di reato, così come accertato anche dalla CRP, consiste proprio nell’ipotesi che le ulcerazioni presenti sulle braccia dell’accusata non siano la conseguenza del lontano incidente del 1993, bensì ferite autoinferte o inferte con l’aiuto del marito (ipotesi che si fa sempre più strada in considerazione del miglioramento, dall’arresto ad oggi, della cute della parte superiore delle braccia, mentre che in prossimità dei polsi sembrerebbe che l’accusata riesca a lesionarsi da sé).

 

 

5.

 

È pure dato, e sufficientemente concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.

 

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusata è cittadina __________ con un __________ in via di riesame nel prossimo autunno, ella non ha nessun legame con la __________, né famigliare né lavorativo, ad eccezione di un appartamento a __________ per cui i coniugi pagano oltre CHF 1'000.- di locazione al mese. __________ è attualmente senza reddito alcuno e i suoi beni in __________ sono stati posti sotto sequestro al contrario di quelli in __________, dal momento che non si sa quando e se le __________ accoglieranno la rogatoria procedendo al blocco del fondo (blocco che in ogni caso non dovrebbe comportare, almeno nell’immediato, conseguenze sull’abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario a suo nome in __________ (di cui non si conosce il saldo) non è ancora stato posto sotto sequestro penale, rispettivamente l’accusata non ha (ancora?) accettato di trasferire l’eventuale saldo in __________.

A questo punto __________ potrebbe facilmente, se posta in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la __________, per ritornare in __________ per recuperare e nascondere i beni ivi esistenti e non più presentarsi per gli incombenti processuali, in attesa che il procedimento termini a suo favore, magari per incompletezza delle perizie giudiziarie in caso non dovesse più sottoporsi alle visite eventualmente ancora necessarie per i periti.

Se le accuse dovessero essere confermate – ella è confrontata con imputazioni di una certa gravità, per un indebito profitto presunto di rilievo ed un’attività criminale presunta reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione).

Visto quanto sopra appare perciò verosimile che l’accusata possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, se posta in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti d’identità o con obbligo di firma in Polizia, essendo evidente che un cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d’origine anche senza documenti d’identità e non potendo ovviare all’accertato pericolo di fuga il presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di Polizia.

 

 

6.

 

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

 

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, per ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi atti istruttori compiuti, e che può essere considerata praticamente al termine, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri (domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l’invio di una rogatoria, il costante monitoraggio dell’accusata in carcere alla ricerca di riscontri oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati e considerato un comportamento processuale non proprio collaborativo (continua manomissione delle medicazioni).

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.

L’accusata è stata arrestata il 30 giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese e mezzo. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.

I reati imputati a __________ sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini, e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per terminare l’inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

 

 

7.

 

In conclusione, constata l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta nei termini suesposti, si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

 

 

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

 

 

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

 

4.                Intimazione (per raccomandata anticipata via fax):

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Claudia Solcà