Incarto n.

INC.2008.32004

Lugano

17 giugno 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 20/22 ottobre 2008 da

 

 

__________, attualmente c/o __________, __________

(patr. dall’avv. __________, __________)

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo del 27 ottobre 2008 dal

 

Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano

 

viste le osservazioni delle difesa 27 ottobre 2008;

 

visto l’incarto MP __________;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

A.

 

Per quanto riguarda i fatti si può fare riferimento alla decisione 14 agosto 2008 di questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5).

 

“A.

 

__________ è stato arrestato il 30 giugno 2008 in quanto accusato di truffa (a seguito della presentazione della denuncia 19 ottobre 2007 della __________, ufficio di __________ contro la di lui moglie __________) dal Procuratore pubblico, dopo essere stato interrogato. Lo stesso giorno è pure stata arrestata la moglie dell’istante, __________ __________, per lo stesso titolo di reato: anch’ella si trova tuttora in detenzione preventiva.

 

__________ è accusato di essere correo, subordinatamente complice, della moglie __________ __________, che sarebbe stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sarebbero intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________) – e che è a sua volta accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare una aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite ricevute dalla consorte).

 

Il 16.7.2003 la moglie dell’istante avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in via giudiziaria, anche un’indennità per danni non assicurati di CHF 541'365.25 (in parte utilizzata, per CHF 200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della casa in __________ dei coniugi __________.

 

“L’8.6.2006, per valutare la richiesta di indennità per grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare “anomala” situazione [“In sostanza (…) usciva dall’ospedale in fase di netta guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito, le condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante” (denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], __________ sarebbe stata visitata dal dr. med. __________. Il perito avrebbe rilevato l’impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un’osservazione costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso delle lesioni.

L’ispettore __________ avrebbe proceduto alle verifiche presso l’abitazione di __________ il 15.9.2006, il 28.11.2006, il 22.1.2007, il 16.2.2007 ed il 30.4.2007. All’inizio di aprile 2007 __________, __________, avrebbe incaricato l’agenzia investigativa __________, __________, di monitorare la denunciata durante i soggiorni in __________. Il controllo effettuato nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007 avrebbe permesso di evidenziare come trascorresse il tempo tra lavori di giardinaggio, faccende di casa, passeggiate con il cane e spese al mercato, con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli arti superiori, che non avrebbero presentato fasciature o lesioni sanguinolente.

L’8.6.2007 la denunciata sarebbe stata nuovamente visitata dal dr. med. __________, che avrebbe attestato che la mobilità attiva non poteva essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento appena accennati e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava forti dolori ed il ritrarsi dell’arto.

Il denunciante, alla luce di questa situazione, ha ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche motorie e/o funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni di braccia e mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi, l’avrebbe truffato per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di truffare (in capo alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una somma tra CHF 154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l’aiuto, forse, del marito, che – da quando la denunciata ha ottenuto le rendite assicurative – avrebbe cessato ogni attività lucrativa). __________, __________, che si è costituito parte civile nel procedimento, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal 31.7.2007” (Inc. CRP 60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).

 

 

B.

 

Giova a questo punto ricordare che a seguito della denuncia penale 19 ottobre 2007 della __________, altro PP aveva decretato il 21 febbraio 2008, non luogo a procedere nei confronti di __________ in capo al suddetto procedimento penale, in considerazione del carattere solo civile, rispettivamente amministrativo-assicurativo della vertenza (NLP __________). Contro tale decisione era insorta la __________ con istanza di promozione dell’accusa 3/4 marzo 2008 alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16 giugno 2008 (inc. CRP 60.2008.72), aveva annullato il decreto di non luogo a procedere 21 febbraio 2008, promovendo nei confronti di __________ l’accusa per titolo di truffa e ordinando che l’istruzione del processo dovesse aver luogo per opera di altro PP. Nei considerandi della sentenza si legge che il procuratore pubblico dovrà ulteriormente approfondire l’esistenza del reato, anche con riferimento alla prescrizione penale “con l’assunzione agli atti, segnatamente, delle prove proposte dal qui istante, esaminando pure la posizione di eventuali terzi coinvolti (quali __________, marito dell’accusata)…” (CRP 60.2008.72, del 16 giugno 2008, punto 4.3.4, p. 14).

 

 

C.

 

Con la richiesta di conferma dell’arresto 1° luglio 2008 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 e 2 CP) in correità, sub. complicità con la moglie “in relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre 2007 presentata da __________, come pure da quanto emerge dallo scritto di data 26/27 giugno 2008 di __________, __________ nonché dallo scritto 9 aprile 2008 dell’__________” chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione “in particolare pericolo di collusione con la moglie e con terzi da interrogare; necessità di verificare la destinazione data ai fondi ricevuti da __________, come pure da __________; necessità di verificare la posizione dell’__________; necessità di ricostruire i fatti senza che l’accusata possa avere contatti con terze persone; necessità di esperire le necessarie verifiche mediche; necessità di verificare la documentazione richiesta a terzi; necessità di verificare quanto è stato sequestrato al domicilio”.

Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 320.2008.1, doc. 6) considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti dalla consorte (utilizzati da entrambi i coniugi) e per procedere con le verifiche e perizie mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al domicilio) sullo stato di salute della moglie senza che i due coniugi possano essere in contatto (vista la presenza assidua del marito anche in occasione delle visite mediche con i periti incaricata dalla __________, nonché il fatto che la moglie non parli con i periti medici senza la presenza del marito) al fine di evitare che siano provocate artificialmente le lesioni riscontrate sulle braccia della moglie – , pericolo di collusione con la consorte pure accusata e pericolo di fuga – in quanto cittadino straniero senza legami con la __________ e con forti legami con il paese d’origine dove ha una casa d’abitazione.

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla PP Capella (quando ad un certo punto si è pure avvalso del suo diritto di rifiutarsi di rispondere), __________ha negato ogni addebito.”

 

 

B.

 

Con decisione 14 agosto 2008 di questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5) è stata respinta una prima istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza e ritenuta l’esistenza di bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di fuga.

 

 

C.

 

Nel frattempo l’inchiesta è proseguita e sono in particolare state rassegnate le due perizie mediche del prof. __________ (dermatologica) e del prof. __________ (ortopedica) sullo stato di salute della moglie coaccusata (piaghe e mobilità degli arti), l’istante e la coaccusata sono stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha proceduto a chiedere precisazioni al perito __________ e sarebbe in procinto di nominare il perito psichiatrico sempre per valutare la posizione della coaccusata.

 

 

D.

 

Il 20 ottobre 2008 __________, con l’istanza in discussione presentata dal proprio difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria. La difesa osserva come dalla decisione 14 agosto 2008 siano trascorsi più di due mesi, l’istruzione formale è stata in pratica completata e la perizia psichiatrica che verrà ordinata sulla moglie dell’accusato non presuppone la carcerazione né di istante né di coaccusata, mentre che le due perizie fondamentali sono già state contestate agli accusati. Non esisterebbe più né pericolo di fuga né pericolo di collusione. (Inc. GIAR 320.2008.4, doc. 1).

 

 

E.

 

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 27 ottobre 2008 (Inc. GIAR 320.2008.4, doc. 2) ribadisce l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusato, con riferimento anche alle risultanze delle perizie mediche appena acquisite agli atti e comunque già contestate all’accusato e al verbale del dottor __________ che ha avuto in cura la moglie dell’istante da quattordici anni dopo l’infortunio occorsole nel 1993.

Per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico il magistrato inquirente osserva come deve ora essere chiarito l’aspetto psichiatrico della moglie del qui istante (per cui verrà nominato come perito il dottor __________), in caso venisse posto in libertà provvisoria si correrebbe il rischio che la coaccusata non si sottoponga a tale perizia (in quanto influenzata dall’istante) suggerita dal perito __________, non bastando la dichiarata disponibilità a sottoporvisi da parte dell’accusata o del non opporsi alla stessa da parte del qui istante. Sarebbe poi tuttora in corso la ricostruzione dei flussi finanziari e, per velocizzare la procedura, è stato chiesto alla difesa della coaccusata di provvedere direttamente al recupero della documentazione bancaria serba (avendo la difesa della moglie dichiarato la propria disponibilità al rientro dei fondi dalla __________ in data 19 agosto 2008). Sarebbe poi ancora pendente una richiesta di assistenza giudiziaria alle Autorità __________ (già sollecitata) finalizzata al blocco della casa d’abitazione dei due coaccusati in quel Paese che sarebbe intestata al qui istante (per cui a tutt’oggi non è giunta risposta). Avendo i due coniugi beni all’estero sussisterebbe ancora pericolo di inquinamento delle prove nonché pericolo di fuga a fronte della presumibile pena che potrebbe essergli inflitta in caso di condanna. Rispettato il principio della proporzionalità.

 

 

F.

 

Con osservazioni 27 ottobre 2008 la difesa ribadisce che l’istruzione formale è praticamente chiusa: numerosi ed approfonditi gli interrogatori e le perizie mediche sarebbero già state contestate agli accusati. La difesa contesta poi gli indizi di colpevolezza con riferimento alla mancanza dell’elemento dell’inganno astuto ed osserva che le perizie mediche agli atti sarebbero state erette da periti di parte (quelli dell’accusa) non indipendenti. Contestato il pericolo di collusione dal momento che entrambi gli accusati non si sono opposti all’erezione di una perizia psichiatrica che potrà avvenire anche con l’istante a piede libero. Non sarebbe più rispettato il principio di proporzionalità con riferimento all’attesa degli accertamenti bancari in __________ e alla risposta della rogatoria sul blocco dell’immobile.

 

 

 

In diritto:

 

 

1.

 

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria, anche se desta qualche perplessità (per quanto riguarda la ricevibilità) la scarna motivazione della stessa, sanata solo in sede di osservazioni 27 ottobre 2008.

Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 22 ottobre 2008, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo e l’incarto processuale lunedì 27 ottobre 2008 (essendo sabato 25 ottobre giorno festivo).

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

 

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

 

 

3.

 

Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, che la difesa non contesta nell’istanza di libertà provvisoria ma solo nelle osservazioni sollevando dubbi sull’inganno astuto e sull’indipendenza dei periti giudiziari si può fare integrale riferimento alle conclusioni cui era giunto questo giudice nella decisione 14 agosto 2008, (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5 p. 6-10). Si osserva peraltro che le perizie giudiziarie ora agli atti non possono essere considerate di parte, trattandosi di conclusioni di periti giudiziari regolarmente nominati con decreto ai sensi del CPP e quindi mezzi di prova regolarmente assunti che, a questo stadio della procedura, non fanno che corroborare la tesi accusatoria, quantomeno nel senso che le piaghe presenti sulle braccia della coaccusata sarebbero frutto di automutilazione.

 

 

4.

 

L’accusato ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che tutte le parti sarebbero state interrogate e le perizie contestate agli accusati e non vi sarebbe più pericolo di collusione essendo trascorsi due mesi dall’ultima decisione in materia di libertà provvisoria: vi sarebbe anche stata piena collaborazione da parte dei due coaccusati per quanto riguarda il blocco dei beni in __________.

Secondo il magistrato inquirente dovrà ancora essere effettuata la perizia psichiatrica (così come suggerito dal perito __________) e la stessa deve essere effettuata con gli accusati in detenzione dal momento che il marito potrebbe influenzare l’istante sottraendola alla perizia. Gli inquirenti sarebbero ancora in attesa della risposta delle Autorità __________ in merito alla richiesta di blocco della casa d’abitazione che i coniugi __________ possiedono in __________ e verosimilmente intestata al qui istante (per cui l’Ufficio federale di Polizia ha inviato un sollecito in data 24 ottobre 2008, su richiesta della PP). Si è inoltre ancora in attesa di informazioni sul conto bancario intestato alla moglie dell’istante in __________, ritenuto che per velocizzare la procedura d’acquisizione, almeno di questa documentazione, il PP aveva chiesto la disponibilità della difesa della moglie di far recuperare tale documentazione su richiesta dell’accusata stessa (e benché la difesa di __________ il 19 agosto 2008 abbia comunicato al PP la disponibilità al rientro dei fondi, sembrerebbe che il 30 settembre 2008 non avesse ancora inviato nessuna missiva in __________, stante la comunicazione con cui si dichiarava la difficoltà a reperire l’indirizzo della banca, AI 246).

 

Nel caso in esame è stato accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008 ad inoltrare una commissione rogatoria alle Autorità __________ volta, tra l’altro, al blocco a registro fondiario della casa di proprietà dei coniugi __________ (verosimilmente intestata al marito) oltre ad ogni altra loro proprietà immobiliare e a chiedere la documentazione attestante l’acquisizione dell’immobile, l’eventuale prezzo d’acquisto e la sussistenza di mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI 140), a chiedere alla difesa della coaccusata la disponibilità dell’istante a far trasferire l’eventuale saldo attivo del conto in __________ alimentato il 23 aprile 2004 con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto CS di __________ e che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere per le vie rogatoriali. La difesa di __________, che avrebbe dovuto fornire una risposta entro il 6 agosto 2008, ha comunicato soltanto il 19 agosto 2008 (AI 172) la propria disponibilità in tal senso, mentre che soltanto in data 2 ottobre 2008 (comunque successivamente al 30 settembre 2008) ha proceduto a scrivere alla banca di __________ quando comunicato al PP con AI 252. Il PP ha poi provveduto, in data 24 ottobre 2008 a richiedere all’Ufficio federale di Polizia di sollecitare le Autorità __________ nell’evasione della rogatoria.

 

Questo giudice ha avuto modo di concludere, con decisione 14 agosto 2008 che:

 

“Tali atti istruttori, volti alla ricostruzione della situazione patrimoniale dell’istante e della moglie e al recupero dell’eventuale maltolto, appaiono imprescindibili (trasferimento volontario o sequestro del conto da parte del PP per via rogatoriale), come imprescindibile è l’acquisizione della documentazione della relazione bancaria in __________ intestata all’accusata (di cui non si sa se il qui istante abbia diritto di firma a qualsiasi titolo): sia che avvenga con la collaborazione dell’accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo proposito un importante pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, almeno sino a sicurezza degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del denaro) e/o recupero degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e acquisizione della documentazione bancaria serba. Fino ad accertato blocco dei beni in __________ è evidente il rischio che l’accusato, se posto in libertà, potrebbe tentare di vendere o cedere l’abitazione a terzi al fine di evitarne il sequestro, come pure prelevare l’eventuale saldo del/dei conti bancari dei due accusati in __________.

La scarcerazione di __________ appare senz’altro prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di avere acquistato e/o ristrutturato una casa al proprio paese d’origine con il denaro o con parte del denaro provento della presunta truffa, nonché quelle di avere, in accordo con la moglie, trasferito parte dei fondi ricercati dal PP su di un conto all’estero, potrebbero avere sull’evoluzione ed i tempi dell’istruttoria; è notorio che per l’evasione di rogatorie all’estero occorre un certo tempo (cfr. GIAR 2005.526.2 del 14 novembre 2005).”

 

Tali conclusioni non possono essere ora sovvertite da nessun elemento agli atti o dalle considerazioni espresse dalla difesa dell’istante nelle osservazioni al preavviso negativo.

 

Per contro il PP non sostanzia l’esistenza del pericolo di collusione in relazione con l’allestimento della perizia psichiatrica sulla moglie del qui istante, non bastando a questo proposito il riferimento alla decisione di conferma dell’arresto di questo giudice (che evidentemente rinviava all’allestimento di perizie mediche in relazione alle lesioni e alla funzionalità degli arti della coaccusata) o il suggerimento del perito __________ di procedere con perizia psichiatrica di __________.

 

 

 

 

 

5.

 

Pure il pericolo di fuga è tuttora presente, con riferimento alle conclusioni espresse nella decisione 18 agosto 2008 di questo giudice cui ancora una volta si può fare integrale riferimento.

 

“Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

 

L'accusato è cittadino __________, egli non ha nessun legame con la__________, né famigliare né lavorativo, ad eccezione di un appartamento a __________ per cui i coniugi __________ pagano oltre CHF 1'000.- di canone di locazione al mese. Sia l’accusato che la moglie sono attualmente senza reddito alcuno (sono state sospese le rendite a favore di __________, con le quali viveva anche l’istante, e i beni in __________ della coppia sono stati posti sotto sequestro, al contrario di quelli in __________, dal momento che non si sa quando e se le Autorità __________ accoglieranno la rogatoria procedendo al blocco del fondo (blocco che in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, non dovrebbe comportare, almeno nell’immediato, conseguenze sull’abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario della moglie in __________ (sul quale non si sa se il qui istante abbia diritto di firma) e di cui non si conosce il saldo, non è ancora stato posto sotto sequestro penale, rispettivamente la difesa di __________ non ha (ancora?) accettato di trasferire l’eventuale saldo in __________.

A questo punto l’istante potrebbe facilmente, se posto in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la __________, per ritornare in __________ per recuperare e nascondere i beni ivi in essere e non più presentarsi per gli incombenti processuali.

Se le accuse dovessero essere confermate – egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, per un indebito profitto presunto di rilievo ed un’attività criminale presunta reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione).

Visto quanto sopra appare perciò verosimile che __________ possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, se posto in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti d’identità o con obbligo di firma in Polizia, essendo evidente che un cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d’origine anche senza documenti d’identità e non potendo ovviare all’accertato pericolo di fuga il presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di Polizia”

 

 

6.

 

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

 

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, per ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi istruttori compiuti, e che può essere considerata praticamente al termine, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri (domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l’invio di una rogatoria, il costante monitoraggio dell’accusata in carcere alla ricerca di riscontri oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati, nonché con l’invio di solleciti alle Autorità competenti __________ per l’evasione della rogatoria volta al blocco della casa d’abitazione dell’istante.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.

L’accusato è stata arrestata il 30 giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi quattro mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.

I reati imputati a __________ sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per terminare l’inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati (accertamento del sequestro dell’immobile in __________ e accertamenti sul conto bancario ed eventuale recupero del saldo positivo), in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

 

 

7.

 

In conclusione, constata l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione sofferta nei termini suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

 

 

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

 

decide:

 

 

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

 

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

 

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

4.                Intimazione:

 

 

 

 

                                                                                 giudice Claudia Solcà