Incarto n.

INC.2008.32005

Lugano

23 dicembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20 novembre 2008 da

 

 

 

__________(patrocinato dall’avv. __________)

 

 

contro

 

 

la decisione 7 novembre 2008 del PP Fiorenza Bergomi in materia di quesiti peritali nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

 

 

viste le osservazioni 4 dicembre 2008 del Procuratore pubblico, della coaccusata __________ e della parte civile __________, mentre che le altre parti non hanno presentato osservazioni;

 

 

visto l’inc. MP __________;

 

 

ritenuto,

 

 

in fatto

 

A.

 

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti del reclamante e della moglie, __________, per titolo di truffa: egli è accusato di essere correo, subordinatamente complice, della moglie __________ __________, che è stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________) – e che è a sua volta accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante, tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite ricevute dalla consorte).

 

 

B.

 

Nel frattempo l’inchiesta è proseguita: sono state rassegnate le due perizie mediche, una del prof. __________ (dermatologica) del 30 settembre 2008 (giunta al Ministero pubblico il 6 ottobre 2008, AI 251) e una del prof. __________ (ortopedica) del  2 ottobre 2008 (giunta al Ministero pubblico l’8 ottobre 2008, AI 253), l’istante e la coaccusata sono stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha poi proceduto a chiedere precisazioni al perito ortopedico __________, il quale ha risposto con scritto 27 ottobre/3 novembre 2008 (AI 302).

Con decreto 31 ottobre 2008 il magistrato inquirente ha nominato quale perito psichiatrico il dottor __________ e ordinato l’erezione di una perizia psichiatrica della coaccusata __________ (moglie del qui reclamante), ponendo i seguenti quesiti (cfr. AI 300):

 

1.          Esistenza di una turba psichica

             1.1.       L’esame della peritanda mette in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?

   1.2.       Se sì quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD 10 o DSM – 4.

2.          Incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP)

             2.1.       I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata sopra (sub. 1)?

                         Inoltre:

             2.2.       in questo caso era la peritanda totalmente incapace di valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv. 1 CP)?

                         Oppure:

             2.3.       era al momento dei fatti scemata la capacità della peritanda di valutare il carattere illecito della sua azione (art. 19 cpv. 2 prima ipotesi CP)?

                         Oppure:

             2.4.       essendo data (in parte o pienamente) la capacità di valutazione, era al momento dei fatti scemata la capacità di agire (art. 19 cpv.2 seconda ipotesi CP)?

                         Inoltre:

2.5.       nel caso in cui l'autrice avesse agito in stato di scemata capacità di valutare o di agire, quale era il grado - leggero, medio o grave - della scemata imputabilità?

3.          Rischio di recidiva

             3.1.       Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta la peritanda un fondato pericolo di commettere nuovi reati?

             3.2.       Dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare indicazioni riguardo ai reati che la peritanda potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga?

             3.3.       Richiamato l'art. 64 CP:

             3.3.1.    dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato a particolari caratteristiche della personalità della peritanda ed alle circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato (art. 64 cpv. 1 lett.a CP)?

                         Oppure:

             3.3.2.    dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte della peritanda è collegato ad una sua turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art. 64 cpv. 1 lett. b CP)?

             3.4        Dalla perizia del Prof. __________ emerge che, a partire dall’agosto 1993, la peritanda ha aggravato la propria situazione procedendo ad automutilazioni. Senza tali automutilazioni la peritanda sarebbe guarita nell’agosto 1993.

                         Dica il perito se il comportamento  automutilante rilevato sia dovuto ad una patologia psichiatrica soggiacente, se sì quale?

             3.5        Dalla perizia del Prof. __________ emerge, alla risposta nr. 4c alle pagine 11 e 12, che non ci si può più probabilmente attendere una restituzione ad una funzione normale delle membra superiori, tenuto conto della cronicità della patologia e di una certa fissazione psicologica su una situazione di handicap, (testualmente “d’une certaine fixation psycologique sur un situation de handicap”), per la quale la peritanda trova un beneficio secondario, ma questo aspetto dovrebbe essere chiarito più attraverso un avviso psichiatrico piuttosto che uno di natura ortopedica (pag. 12).

                         Dica il perito se la “certaine fixation psycologique sur un situation de handicap”, sia dovuta ad una patologia psichiatrica soggiacente, se sì quale? Oppure se si tratta di un comportamento finalizzato unicamente  ad ottenere un beneficio secondario?

             3.6        Dalla perizia del Prof. __________ emerge, alla risposta nr. 7 a pagina 15, che se le lesioni stabilite sono riconducibili ad un comportamento inadeguato, vedesi delle lesioni di automutilazione, questo tasso potrebbe essere inferiore, a meno che lo psichiatra ritenga che la patologia psichiatrica spieghi questa situazione.

                         Dica il perito: è presente una patologia psichiatrica?  Se sì, in che modo la componente psichiatrica può spiegare questa situazione?

             3.7        Dalle perizie __________ e __________ è emerso un comportamento aggravante della peritanda a partire già dall’agosto 1993, poi proseguito nell’arco del tempo fino a tutt’oggi.

                          Dica il perito se il comportamento aggravante tenuto dalla peritanda è da ricondurre, nell’arco del tempo indicato, ad una patologia psichiatrica ed eventuale evoluzione della stessa?

4.          Misure terapeutiche (art. 59-61 e 63 CP)

                         Richiamati gli art. 59, 60 e 63 CP:

             4.1.       E’ la peritanda tuttora affetta dalla turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra (sub. 1)?

             4.2.       Ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se sì quale?

             4.3.       Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che la presunta autrice commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?

             4.4.       Quali le possibilità pratiche (istituti, enti, servizi, ecc.) per attuare il trattamento suggerito in __________ o in altri cantoni?

             4.5.       La peritanda è pronta a sottoporsi a questo trattamento? Un tale trattamento ordinato contro la volontà della peritanda, avrebbe comunque possibilità di successo?

             4.6.       la contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento?

 

 

C.

 

Con istanza 6 novembre 2008 (AI 309), sottoscritta dai difensori di entrambi gli accusati, è stato chiesto al PP lo stralcio di alcuni quesiti peritali (i n° 3.1, 3.2 e 3.3) in quanto essi danno per assodato il fatto che i due accusati abbiano commesso i reati oggetto dell’ipotesi accusatoria e che sono invece recisamente contestati. Non si potrebbe infatti parlare di rischio di recidiva, prescindendo dall’accertamento dei reati, che solo il pubblico dibattimento potrà o meno confermare. Non avendo né il PP né il GIAR mai fatto riferimento al pericolo di recidiva, la valutazione di tale questione appare perlomeno prematura.

La difesa chiede poi la modifica dei quesiti n° 3.4 (proponendo la nuova formulazione “nell’ipotesi accusatoria, la peritanda avrebbe aggravato la propria posizione procedendo a delle automutilazioni. Dica il perito se un comportamento considerato automutilante, possa essere dovuto ad una patologia psichiatrica soggiacente, se si quale?”) e parzialmente n° 3.7, prima frase, proponendo la formulazione “dalla perizia __________ sarebbe emerso un comportamento aggravante della peritando…” invece di quella prevista dal PP.

A mente della difesa tali modifiche sono maggiormente rispettose del principio in dubio pro reo e dello scopo di una perizia, la quale non può essere considerata un giudizio di merito.

Nulla è stato chiesto o proposto con riguardo agli altri quesiti peritali e più in particolare, per quanto riguarda il capitolo n° 3 ai quesiti n° 3.5 e 3.6.

 

 

D.

 

Il PP, con scritto 7 novembre 2008, preso atto che non vi sono motivi di ricusa del perito designato, dottor __________, e che nessuno si è opposto all’erezione della perizia psichiatrica, osserva che le domande al perito sono poste dal magistrato che è autorità di nomina, fermo restando il diritto delle parti di proporre a loro volta quesiti. Il PP ha poi comunicato ai due difensori che al quesito numero 1 della perizia è stato chiaramente indicato che le risposte sono da intendere al momento dei fatti e nell’ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, essendo fatto notorio che le perizie possono essere fatte eseguire anche nel caso in cui l’accusato-peritando neghi ogni addebito e la risposta alle domande peritali avverrà, in questo caso, considerando l’ipotesi che i fatti contestati all’accusato corrispondano alla realtà. Da notare che, avendo il perito a disposizione tutti gli atti, è ben conscio della posizione processuale della peritanda.

 

 

E.

 

Con reclamo 19 novembre 2008 __________ afferma che è stata ordinata l’erezione di una perizia psichiatrica con l’accordo dei due accusati e dei relativi difensori, con nomina quale perito del dottor __________.

A mente della difesa i quesiti posti dal PP al perito e relativi al rischio di recidiva sono inaccettabili (quelli relativi al punto 3. del decreto di nomina) e devono quindi essere stralciati.

A mente della difesa, nel caso in esame, non sussiste alcun pericolo di recidiva, mai considerato neppure da questo giudice in sede di conferma dell’arresto o in occasione di decisioni in materia di libertà personale dei due accusati (“ma chi può immaginare che la __________ metta l’altra mano nella soda caustica ecc. e i due coniugi si mettano a truffare di nuovo?”, cfr. reclamo, p. 2). Gli accusati contestano inoltre il reati di truffa, per cui sarebbe perlomeno prematuro parlare di pericolo di recidiva, anche dal momento che sono incensurati.

Il perito giudiziario non è un giudice e non può esprimersi in quanto la sua funzione é quella di accertare l’imputabilità o le altre misure terapeutiche. La difesa afferma inoltre che è inusuale sottoporre a perizia psichiatrica una persona che contesta i fatti e i reati di cui è accusata. Le domande al perito di cui si chiede lo stralcio sono intese a portare prove di colpevolezza con mezzi che non possono essere accolti. Di conseguenza tutto il capitolo 3. dei quesiti peritali deve essere annullato.

 

 

 

 

 

 

 

F.

 

Con osservazioni 4 dicembre 2008 (Inc. GIAR 320.2008.5, doc. 5) il PP osserva in primis che le difese dei due accusati hanno chiesto, in data 6 novembre 2008, lo stralcio delle domande al perito da 3.1 a 3.3 e la modifica delle domande 3.4 e 3.7, il reclamo (19 novembre 2008), in quanto contesta integralmente le domande del punto 3 e tardivo per quanto riguarda i quesiti 3.5 e 3.6 di cui mai si è discusso in precedenza e che non sono contemplati nella risposta 7 novembre 2008 del PP.

Il PP ritiene tardivo il reclamo anche sugli altri punti ma formula ugualmente osservazioni in merito.

Per quanto riguarda i quesiti 3.1 e 3.3 si tratta di quesiti normalmente formulati nelle perizie psichiatriche. Il fatto che il rischio di recidiva non sia stato considerato né dal PP né da questo giudice non significa che tale questione non possa essere formulata al perito psichiatrico.

Per quanto riguarda i quesiti 3.4 e 3.7 il PP afferma di non confondere i periti con i giudici, egli sostiene di avere sottoposto al perito psichiatrico delle conclusioni del perito dermatologo e ortopedico, chiedendo chiarimenti dal profilo psichiatrico, dovendosi accertare se il comportamento automutilante indicato dal perito __________ sia da ricollegare ad un problema psichiatrico. La difesa di__________ non si è peraltro opposta ai quesiti così come formulati.

Il PP conclude che, sebbene il difensore abbia la facoltà di proporre domande proprie, i quesiti vengono formulati dal magistrato inquirente.

 

 

G.

 

Con osservazioni 4/5 dicembre 2008 (inc. GIAR 320.2008.5, doc. 6) la parte civile __________ chiede che il reclamo venga respinto e afferma che i quesiti impugnati da __________ riguardano la coaccusata __________, dalla quale sono stati accettati così come formulati. Ordinare quesiti che attestino o meno il rischio di recidiva è nelle facoltà del PP il quale chiede al perito di esprimersi sostanzialmente sull’esistenza di una patologia psichiatrica soggiacente. I quesiti a proposito del rischio di recidiva sono di ausilio nella valutazione complessiva a cui sarà chiamato il giudice di merito. Non è poi possibile giudicare delle domande senza conoscerne le risposte: solo al perito spetta valutare se è in grado o meno di rispondere ad un determinato quesito. Non è infatti il quesito ad avvalorare la colpevolezza quanto, semmai, la risposta che muova da una valutazione medica della peritanda, segnatamente dall’esistenza o meno di una patologia psichiatrica soggiacente.

Il perito __________ non ha espresso alcuna impostazione accusatoria, ma ha formulato una constatazione di fatto esperita in base ad una valutazione della peritanda e degli atti; egli non è giunto ad alcuna qualifica giuridica dell’agire degli accusati.

 

 

H.

 

La coaccusata __________, che non ha presentato reclamo, chiede l’accoglimento del reclamo in oggetto, con riferimento all’istanza 6 novembre 2008. Ribadisce che lo stralcio di tali domande è necessario nel rispetto del principio in dubio pro reo.

 

 

 

 

 

 

 

E considerato,

 

 

in diritto:

 

 

1.

 

Il reclamante, accusato nel procedimento penale, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

Il reclamante ha ricevuto la decisione sulla mancata estromissione di tre quesiti e sulla modifica di altri due il 10 novembre 2008, per cui il reclamo 19 novembre 2008 è stato presentato nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP).

Il reclamo, formulato dall’accusato il 19 novembre 2008, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.

Il reclamo è invece irricevibile, poiché tardivo, per quanto riguarda le censure sui quesiti peritali 3.5 e 3.6, quesiti che non sono stati impugnati nel termine di 10 giorni dall’intimazione 31 ottobre 2008 del decreto di nomina del perito e che non sono stati oggetto di istanza di modifica o di radiazione al PP e quindi neppure considerati nella decisione impugnata.

 

 

2.

 

a)

Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97 cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR 197.94.1, come qui di seguito ribadito; v. anche decisione 19 settembre 1993 in re T.P, GIAR 353.93.1, in proposito confermata dalla sentenza 3 maggio 1994 del Tribunale federale).

E' superfluo qui ricordare che il perito è collaboratore o ausiliario della giustizia per la ricerca della verità, limitatamente tuttavia all'approfondimento ed al chiarimento di problemi tecnici, che esulano dalle competenze specifiche del magistrato, con oggetto circoscritto ai fatti, senza emarginazione nel loro apprezzamento giuridico. Al magistrato è riservata di principio ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta - comunque e sempre - perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. In più, per giustificare il ricorso al perito, occorre congiuntamente - per riprendere con altre parole il testo di legge - che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova, e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale chiarimento.

Quando una perizia giudiziaria è stata ordinata ed eseguita, essa assume valore di prova, soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito che vi rimane nondimeno vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (DTF 96 IV 98; 101 IV 129).

In questo contesto di principio vanno pure inserite la valutazione e l’ammissibilità di singoli quesiti e delle loro premesse, ricordando altresì che il valore probatorio delle risposte peritali - come evocato sopra - non si estende di per sé stesso ad altri accertamenti istruttori sulle quali sono ancorate, questi rientrando semplicemente nelle conseguenze per la Corte delle risultanze dibattimentali (come all’art. 259 CPP).

 

 

b)

Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2222; N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, , pto. 21.1 p. 288), rispettivamente la determinazione di fatti che possono (o potrebbero) avere rilevanza dal profilo del diritto. Nel contempo, l'incarto deve essere già "sbozzato" ed aver raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato da permettere la formulazione di quesiti precisi (e non di tenore generico), non essendo ammissibile che il compito di impostare l'incarto venga, di fatto, demandato al perito (sentenza 6 luglio 1999 in re D.; GIAR 861.1998.1).

 

c)

Non è contestato (né contestabile) che l’ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia con riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo pur nell’ampia facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20 gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1).

Nel caso in esame non è in discussione necessità, utilità, o fondamento della perizia ordinata; solo è questione della formulazione di alcuni quesiti posti e del (conseguente) mancato accoglimento delle proposte della difesa (di modifica di due quesiti e dello stralcio di altri due).

 

 

3.

 

a)

Nel caso in esame la necessità di ordinare una perizia psichiatrica sulla coaccusata (così come suggerito dal perito ortopedico __________) per accertare, in sostanza, e nell’ipotesi accusatoria, se __________ al momento dei fatti imputati soffriva di una turba psichica, con tutto quanto ne discende, non è mai stata in dubbio, tanto che è stato il PP ad ordinare tale prova, pure auspicata dai difensori dei due accusati.

Contestati sono infatti tre quesiti peritali (i n° 3.1, 3.2 e 3.3) di cui è chiesto lo stralcio, nonché la formulazione (parziale) dei quesiti 3.4 e 3.7, in quanto non ritenuti rispettosi del principio “in dubio pro reo”.

 

b)

L’autorità di nomina sottopone allo specialista l’elenco dei questi peritali avendo cura di formularli in modo sufficientemente preciso e dettagliato, affinché le risposte risultino poi effettivamente utilizzabili per il giudizio. I cantoni dispongono normalmente di cataloghi standardizzati ed anche la Conferenza svizzera delle autorità di perseguimento penale ha, nella sua assemblea dei delegati del 19 ottobre 2000, elaborato un elenco di domande uniformato, aggiornandole poi alla revisione della parte generale del CP. In termini generali si può comunque rilevare che le domande sono indirizzate a chiarire le condizioni di salute mentale del peritando al momento del reato e quelle attuali; nel caso della constatazione di un’alterazione della capacità, l’eventuale influenza sulla responsabilità; nel caso di una scemata imputabilità, il grado della medesima (lieve, media, grave), un prognosi sul comportamento furto (rischio di recidiva), l’indicazione della necessità dell’adozione di eventuali misure terapeutiche stazionarie o ambulatoriali giusta gli art. 59-61 CP o di una misura di internamento ai sensi degli art. 64 segg. CP e l’indicazione delle strutture e dei servizi che potrebbero entrare in linea di conto per l’esecuzione della misura. Non sono percontro ammissibili domande di diritto o di valutazione delle prove che, per definizione, rientrano nel campo di competenza dell’autorità inquirente, rispettivamente del giudice, come per esempio se il peritando ha agito intenzionalmente o se egli è credibile, o se presenta una propensione alla commissione di reati, ecc. (M. Branda, La perizia psichiatrica secondo l’art. 20, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, vol. 21, p. 142 e 143).

Il perito deve prestare attenzione a non procedere ad una per lui indebita interpretazione e valutazione degli atti, rispettivamente delle prove, in particolare delle deposizioni testimoniali. Spetta infatti al giudice, e non al perito, il compito di accertare i fatti, di vagliare le testimonianze, indicando, se del caso, quali sono attendibili e quali no. Se necessario il perito procederà prendendo in considerazione, esaminando e poi illustrando più varianti (alternative). Va ricordato che il giudice è abilitato a scostarsi dalle conclusioni di una perizia se appare fondata su atti o testimonianze il cui valore probatorio o il cui contenuto vengono valutati diversamente dalla Corte rispetto al perito. Va d’altro canto osservato che perizie aventi per oggetto la verifica della capacità di intendere e di volere dell’accusato possono essere eseguite anche nel caso in cui il peritando neghi il reato imputatogli. La risposta alle domande peritali avverrà in questo caso considerando l’ipotesi che i fatti contestatigli corrispondano alla realtà. Se ad esempio al processo l’accusato modifica la propria versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato in sede di esame peritale, il perito dovrà tenerne conto in occasione della sua audizione al dibattimento. (M. Branda, op. cit., p. 149 e 150).

 

c)

Preliminarmente va ricordato che il principio “in dubio pro reo” è una regola di valutazione della prova che compete al giudice del merito. Quando l’accusa non può stabilire l’infrazione nei suoi diversi elementi e provare la colpa, in particolare se esiste un dubbio su di un qualsiasi fatto pertinente, bisogna decidere per la versione più favorevole all’accusato: e cioè pronunciare l’assoluzione in base al principio in dubio pro reo. Come regola dell’ambito dell’apprezzamento delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di un fatto a carico dell’accusato se, da un punto di vista oggettivo, sussistono a questo proposito dei dubbi seri e irriducibili che s’impongono.

Come detto il principio “in dubio pro reo” è una regola d’apprezzamento della prova, apprezzamento che spetta al giudice del merito e che gli impone di operare in due fasi, quella dell’apprezzamento o meglio del risultato che emana dall’amministrazione delle prove e quella delle conclusioni che il giudice è portato a tirare da questo risultato. È in questa seconda fase che il principio “in dubio pro reo”  vieta al giudice di emanare un verdetto di colpevolezza quando già il processo di amministrazione delle prove lascia sussistere un dubbio ragionevole sulla colpa dell’accusato (G. Piquérez, Procédure pénale suisse, Traite à thèorique et pratique, Zürisch 2000, n° 1918 e 1919, DTF 120 Ia 31 consid. b e c).

 

 

4.

 

 

Per quanto riguarda i quesiti da 3.1 a 3.3 la difesa osserva che essi andrebbero stralciati in quanto né il PP né questo giudice (e si potrebbe aggiungere neppure la CRP nelle sue decisioni 5/10 dicembre 2008 in materia di libertà provvisoria) hanno mai considerato il pericolo di recidiva. Tale rischio sarebbe inesistente in quanto sarebbe inimmaginabile che l’accusata “metta l’altra mano nella soda caustica ecc. e i due coniugi si mettano a truffare di nuovo (reclamo, p. 2, n. 2). Inoltre i due accusati contestano il reato di truffa.

 

A parte il fatto che la tesi accusatoria non contempla l’accusa, per la coaccusata, di avere dolosamente immerso una (o due?) mani nella soda caustica (come sembra avanzare la difesa del qui reclamante), bensì quella di avere simulato (per diversi anni e con più medici) una non guarigione (o meglio un aggravamento della situazione) successiva ad un infortunio sul lavoro nel quale __________ si è ustionata con della soda caustica a un arto superiore (o ad entrambi?), non v’è chi non veda che i quesiti contestati, oltre ad essere sufficientemente concreti e precisi, sono d’ordine medico scientifico e non giuridico.

In sostanza il perito non è chiamato dal PP a rispondere su di un’eventuale prognosi favorevole dell’accusata bensì, in caso dovesse constatare l’esistenza di una turba psichica, se questa potrebbe portare la peritanda, nell’ipotesi accusatoria (come rettamente premesso dal PP al quesito n° 1 del decreto di nomina del perito), a ripetere i suoi gesti di automutilazione e, se sì, spinta da quali motivazioni e con quali finalità.

 

La difesa afferma che i quesiti da 3.1 a 3.3 sarebbero da stralciare in quanto danno per assodato il fatto che gli accusati abbiano commesso i reati previsti nell’ipotesi accusatoria.

La motivazione è invero carente al proposito, anche in considerazione del fatto che tale assunto è presente anche nei quesiti n° 1 e 2 (per tutti valga il quesito n° 2.2 con il quale il PP chiede al perito se al momento dei fatti la capacità della peritanda di valutare il carattere illecito della sua azione era scemata) di cui non è stato chiesto né lo stralcio né la modifica.

 

Si osserva che il quesito 3.1 è quello generale relativo al pericolo di recidiva (prognosi sul comportamento futuro della peritando in ambito psichiatrico), contemplato nell’elenco standard dei quesiti per la perizia psichiatrica utilizzato dal Ministero pubblico, il quesito 3.2 lo completa così come i quesiti 3.3.1 e 3.3.2. Questi quesiti non debbono perciò essere stralciati dagli atti. Il perito è infatti chiamato a fornire le risposte della scienza alla questioni sollevate dal PP e cioè se nell’ipotesi accusatoria (come esplicitamente premesso dal magistrato inquirente al quesito 1 della perizia psichiatrica) la peritanda presenta dal punto di vista psichiatrico la possibilità di commettere nuovi reati e se tale rischio è collegato a particolari caratteristiche della sua personalità ed alle circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato o se tale rischio è collegato ad una turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art. 64 cpv. 1 lett. a e c CP).

 

Per quanto riguarda la modifica del tenore dei quesito n° 3.4 e 3.7 si osserva che il perito ha accesso agli atti del procedimento penale (gli sono stati inviati gli AI da 81 a 116 e da 197 a 303) e con questi alle due perizie __________ e __________ (compreso il complemento del perito __________, AI 302).

L’accertamento centrale affidato ora al perito psichiatrico è quello di sapere se la coaccusata soffriva, al momento dei fatti imputatile, di una turba psichica. Malgrado il PP avrebbe potuto usare il condizionale nella premessa ai due quesiti, gli stessi sono pertinenti così come formulati, anche perché è evidente che il perito psichiatrico, per la sua valutazione, dovrà fondarsi anche sulle conclusioni degli altri periti medici che lo hanno preceduto.

È ben vero che le conclusioni dei periti __________ e __________ non rappresentano, nel presente stadio del procedimento, la verità (sia pure solo processuale e quindi umanamente fallibile), esse tuttavia sostanziano concretezza e serietà di indizi, con l’accertamento riservato al giudice del merito, come in tutti i procedimenti penali – in conseguenza della presunzione di innocenza – per la diversa valenza delle prove dell’istruzione formale da quelle accertate dalla Corte giudicante. Ora, nel caso di specie, il perito deve svolgere i suoi approfondimenti sulla base del materiale probatorio a disposizione (tra cui le conclusioni dei periti medici che lo hanno preceduto che sono state riassunte nelle premesse ai due quesiti di cui è chiesta la modifica): sarà poi la Corte del merito a definire la verità fattuale e a riferirla alle conclusioni dell’esperto. Si aggiunge che il perito psichiatrico non è chiamato a valutare le conclusioni mediche dei periti __________ o __________ o a confermare o confutare le tesi accusatorie, bensì a fornire le risposte della scienza alla fattispecie illustrata dal PP e cioè se nell’ipotesi accusatoria (come esplicitamente premesso dal magistrato inquirente al quesito 1 della perizia psichiatrica) e con riferimento alle conclusioni del perito __________ (secondo cui la peritanda avrebbe aggravato la propria situazione procedendo ad automutilazioni, in assenza delle quali sarebbe guarita nell’agosto 1993) il comportamento automutilante e/o aggravante rilevato possa essere ricondotto ad una patologia psichiatrica soggiacente e ad un’eventuale evoluzione della stessa.

Le premesse ai quesiti n° 3.4 e 3.7 di cui la difesa chiede la modifica fanno riferimento alla tesi accusatoria (quesito generale n° 1) e alle conclusioni dei periti __________ (dermatologo) e __________ (ortopedico).

Per tali motivi la richiesta di modifica dei quesiti peritali non può essere accolta.

Si osserva poi che il testo proposto dalla difesa per il quesito n° 3.4 non può essere adottato in quanto troppo generico. Nel caso di specie non è infatti rilevante, per il procedimento penale in corso, sapere dal perito, in ambito generale, “se un comportamento considerato automutilante, possa essere dovuto ad una patologia psichiatrica soggiacente, se sì quale?” (istanza 6 novembre 2008, AI 309), bensì – con il perito dermatologo che conclude per un comportamento automutilante della coaccusata – se tale comportamento possa essere ricondotto (oppure no), in modo specifico per la coaccusata, ad una patologia psichiatrica soggiacente.

 

Per quanto riguarda l’applicazione del principio in dubio pro reo si è visto sopra che spetta al giudice del merito, per le valutazioni di sua competenza. Abbondanzialmente si osserva che il reclamante non spiega poi perché l’applicazione di tale principio, o meglio i timori espressi con il reclamo, dovrebbero valere per i quesiti relativi alla recidiva – tanto da chiederne lo stralcio con tale motivazione –  e non piuttosto per quelli inerenti l’incapacità o la scemata imputabilità (ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e 2 CP), che fanno chiaro riferimento “ai fatti” oggetto dell’ipotesi accusatoria e che chiedono al perito conclusioni sulla capacità della peritanda di “valutare il carattere illecito della sua azione” o “se al momento dei fatti fosse scemata la sua capacità di agire” e, se sì, in che grado.

 

 

5.

 

In conclusione, con riferimento a quanto esposto ai considerandi precedenti, il reclamo, per quanto ricevibile, deve essere respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale.

Tasse e spese seguono la soccombenza, con assegnazione di ripetibili alla parte civile che ha presentato osservazioni.

 

 

 

Richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

 

decide

 

 

 

 

 

1.   Il reclamo, in parte irricevibile, è respinto.

 

 

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese di CHF 250.- sono a carico del reclamante il   quale rifonderà CHF 250.- di ripetibili alla parte civile __________.

 

 

 

 

3.      La presente decisione è definitiva.

 

 

 

4.      Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

 

 

                                                                                  giudice Claudia Solcà